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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott.ssa Ombretta Paini Consigliere alla pubblica udienza del giorno 22/01/2025, sulle conclusioni delle parti, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.48 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 03/04/2024 da:
Parte_1
corrente in Roma, con gli avv.ti Stefania Di Cato, Roberto Annovazzi e
Mirella Arlotta, parte APPELLANTE contro
parte APPELLATA CP
avverso la sentenza n.194/2023, pubblicata il 04/10/2023, del Tribunale di
Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell' , diretta ad CP Pt_1
accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa dell'ente di restituzione della somma maggiore versata al a titolo di assegno ordinario di invalidità CP
con l'integrazione al trattamento minimo.
Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto dall' , anche per l'assegno ordinario di Pt_1
invalidità, la disciplina di riferimento è quella generale riguardante l'integrazione al trattamento minimo, con conseguente applicazione del meccanismo di perequazione automatica e di cristallizzazione della medesima.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l' , Pt_1
lamentando, con un unico articolato motivo, l'erroneità della decisione fondata
1 su una non corretta interpretazione ed applicazione di legge, non avendo il primo giudice considerato che l'assegno ordinario di invalidità gode di una specifica disciplina per la quale non è previsto il principio di cristallizzazione nelle ipotesi di superamento dei limiti reddituali, con conseguente decadenza dal diritto di integrazione al minimo.
L'ente previdenziale ha, pertanto, concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea venga respinta con condanna del al pagamento delle spese processuali. CP
Nel processo di appello non è comparso e non si è costituito CP
.
[...]
All'odierna udienza del 22/01/2025, la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, ha pronunciato sentenza, con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così sinteticamente riassunti i fatti del processo, l'appello va dichiarato improcedibile.
Il ricorso di appello non risulta essere stato notificato in favore del il quale non si è costituito e nemmeno è comparso in udienza. CP
Il Collegio rileva che l'ente, pur comparso alla prima udienza di discussione, durante la quale ha chiesto termine per la produzione del ricorso notificato, non è comparsa all'odierna udienza di rinvio e, quindi, non ha provato l'intervenuta notificazione del ricorso di appello.
In considerazione di quanto evidenziato, stante il difetto di notificazione del ricorso introduttivo del processo di secondo grado e della mancata comparizione, va emessa, ex art.348 c.p.c., pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Nessun provvedimento va emesso sulle spese processuali stante la mancata costituzione della controparte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello promosso dall' nei confronti di avverso la Pt_1 CP
sentenza n.194/2023, pubblicata il 04/10/2023, del Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
A. Dichiara l'appello improcedibile;
B. Nulla sulle spese processuali;
2 C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti processuali per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
3
La Corte d'Appello di Perugia sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott.ssa Ombretta Paini Consigliere alla pubblica udienza del giorno 22/01/2025, sulle conclusioni delle parti, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.48 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 03/04/2024 da:
Parte_1
corrente in Roma, con gli avv.ti Stefania Di Cato, Roberto Annovazzi e
Mirella Arlotta, parte APPELLANTE contro
parte APPELLATA CP
avverso la sentenza n.194/2023, pubblicata il 04/10/2023, del Tribunale di
Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell' , diretta ad CP Pt_1
accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa dell'ente di restituzione della somma maggiore versata al a titolo di assegno ordinario di invalidità CP
con l'integrazione al trattamento minimo.
Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto dall' , anche per l'assegno ordinario di Pt_1
invalidità, la disciplina di riferimento è quella generale riguardante l'integrazione al trattamento minimo, con conseguente applicazione del meccanismo di perequazione automatica e di cristallizzazione della medesima.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l' , Pt_1
lamentando, con un unico articolato motivo, l'erroneità della decisione fondata
1 su una non corretta interpretazione ed applicazione di legge, non avendo il primo giudice considerato che l'assegno ordinario di invalidità gode di una specifica disciplina per la quale non è previsto il principio di cristallizzazione nelle ipotesi di superamento dei limiti reddituali, con conseguente decadenza dal diritto di integrazione al minimo.
L'ente previdenziale ha, pertanto, concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea venga respinta con condanna del al pagamento delle spese processuali. CP
Nel processo di appello non è comparso e non si è costituito CP
.
[...]
All'odierna udienza del 22/01/2025, la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, ha pronunciato sentenza, con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così sinteticamente riassunti i fatti del processo, l'appello va dichiarato improcedibile.
Il ricorso di appello non risulta essere stato notificato in favore del il quale non si è costituito e nemmeno è comparso in udienza. CP
Il Collegio rileva che l'ente, pur comparso alla prima udienza di discussione, durante la quale ha chiesto termine per la produzione del ricorso notificato, non è comparsa all'odierna udienza di rinvio e, quindi, non ha provato l'intervenuta notificazione del ricorso di appello.
In considerazione di quanto evidenziato, stante il difetto di notificazione del ricorso introduttivo del processo di secondo grado e della mancata comparizione, va emessa, ex art.348 c.p.c., pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Nessun provvedimento va emesso sulle spese processuali stante la mancata costituzione della controparte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello promosso dall' nei confronti di avverso la Pt_1 CP
sentenza n.194/2023, pubblicata il 04/10/2023, del Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
A. Dichiara l'appello improcedibile;
B. Nulla sulle spese processuali;
2 C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti processuali per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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