Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
In tema di distanze di fossi e canali dal confine, la regola stabilita dall'art. 891 cod. civ. è applicabile a qualsiasi escavazione effettuata in un fondo, a nulla rilevando che essa sia destinata o meno a ricevere acqua, purché provvista delle caratteristiche del fosso o del canale e non meramente provvisoria; tale disciplina è perciò applicabile anche alle escavazioni fatte a scopo estrattivo, senza che eventuali normative speciali predisposte a tutela di interessi generali possano interferire sulla posizione dei proprietari dei fondi confinanti che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono il diritto all'osservanza delle distanze legali negli scavi effettuati sul fondo vicino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE President
Dott. Michele ANNUNZIATA Consiglier
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consiglier
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. relator
Dott. Rosario DE JULIO Consiglier
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LU TO, legale rappresentante della Col Beton s.n.c., già titolare della impresa "Col Beton di UM TO", elettivamente domiciliato in Roma, via Laura Mantegazza, 24 presso LU Gardin, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Testini, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO IN, NO LU, AS AN, AS IA e AS OM, questi ultimi quali eredi di CA IA, elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini, 25 presso l'avv. Luciano Ventura, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Chieco giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 906/96 del 3.07.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/99 dal Relatore Cons. Giuseppe Boselli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN, LU, IA CA e IA ON convenivano, avanti al tribunale di Trani, UM TO, titolare della impresa estrattiva omonima, e premesso, tra l'altro, che questi aveva aperto una cava a distanza dal confine del loro fondo inferiore a quella prescritta dall'art. 891 c.c. e idonea a cagionare danno alla loro proprietà, chiedevano, tra l'altro, fosse dichiarata l'illegittimità dello scavo con condanna del convenuto alla riduzione in pristino e al risarcimento del danno.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva l'inesistenza della situazione di danno addotta dagli attori e l'inapplicabità alla fattispecie della norma dell'art. 891 c.c., concludeva per il rigetto delle domande.
Il tribunale, con sentenza 27.10.1992, condannava il UM al rispetto delle distanze di cui all'art. 891 c.c. tra la cava e il confine della proprietà attorea, rigettava la domanda risarcitoria. L'appello principale, interposto dal UM e quello incidentale proposto da IN, IA e LU CA -in proprio e quali eredi di ON IA- venivano rigettati dalla corte di appello di Bari con sentenza 3.07.1996. La corte del merito riteneva che la cava fosse assoggettata alla disciplina delle distanze di cui all'art. 891 c.c., non derogata dalla circostanza che, una volta esaurita, essa debba -ai sensi della legge regione Puglia n. 37/85- essere colmata. Contro la sentenza UM TO ricorre per cassazione con un unico motivo.
IN e LU CA, IL AN, IL IA e IL OM, questi ultimi quali eredi di CA IA, resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell'art.891 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che la cava dovesse essere aperta alla distanza dal confine del fondo di controparte stabilita dall'art. 891 c.c. per i fossi, benché le cave non siano espressamente menzionate in detta norma, abbiano -a differenza dei fossi- durata temporanea e, una volta esaurite, debbano -ai sensi dell'art. 15 legge regione Puglia n. 37/85- essere colmate e ne sia stata esclusa, con consulenza tecnica d'ufficio, la potenzialità dannosa per il fondo vicino.
Non è fondato.
La norma dell'art. 891 c.c. è applicabile a qualsiasi escavazione fatta in un fondo, senza che possa distinguersi fra quelle destinate o meno a ricevere acque, purché non abbiano un carattere meramente provvisorio e abbiano le caratteristiche del fosso o del canale;
è quindi applicabile anche alle escavazioni fatte a scopo estrattivo (v. sentenze nn. 4796/79, 6978/91, 5687/93). La corte del merito, accertato, in fatto, che la cava aveva le caratteristiche proprie di un fosso (di un "grosso fosso") ne ha escluso la provvisorietà sul rilievo della durata "quasi ventennale" dell'attività estrattiva, ritenendo al contempo che non potesse indurre a conclusione contraria la previsione della colmatura dello scavo da parte della legge regione Puglia n. 37/85 (art. 15) ad esaurimento della cava, proprio in ragione della indeterminatezza del "termine finale", correlata allo stesso carattere permanente dell'opera, oltre che sul rilievo della 'ratio' -di tutela del territorio da trasformazioni definitive- della normativa medesima. La normativa e gli adempimenti predisposti a garanzia di interessi generali (come, appunto, per la legge regione Puglia, addotta dal ricorrente) non degradano ne' interferiscono, infatti, sulla posizione dei proprietari dei fondi confinanti che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono il diritto alla osservanza dlle distanze legali negli scavi effettuati sul fondo vicino (v., oltre sentenze cit., n. 8741/97). Il carattere intrinsecamente dannoso (o pericoloso) della cava non è poi rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, posto che la cava, per il solo fatto della sua realizzazione in violazione della distanza legale, è illegittima, sulla base di una presunzione assoluta di danno.
Di tali principi ha fatto corretta applicazione la corte di appello, con motivazione adeguata, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Al rigetto del ricorso consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento che liquida, quanto alle spese vive in lire 78.600 ,oltre lire 2.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999