Sentenza 7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/10/2022, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01549/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 363 del 2020, proposto dalla:
- TA CO AS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Teresa Satalino e Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’ottemperanza
- al giudicato formatosi sul decreto cron n. 1547/2018, rep. n. 1181/2018, emesso dalla Sezione Promiscua della Corte di Appello di Lecce in data 20/21 settembre 2018, munito di formula esecutiva il 1° ottobre 2018, regolarmente notificato al Ministero resistente presso l’Avvocatura dello Stato in data 5 ottobre 2018 e al Ministero resistente in Roma in data 10 ottobre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 21 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla TA CO AS e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della medesima delle somme precisate in atti.
- nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
2.- Ritenuto che:
- va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia, non essendo gravato da ricorso in Cassazione e sussistendo i presupposti di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30/1997 e s.m.i.
- viene dedotto, senza alcuna smentita da parte della p.A., l’invio della documentazione di cui alla legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015.
- nel merito, quindi, dev’essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello di Lecce indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi specificamente previste - se e nella misura in cui siano tuttora dovute -, oltre accessori di legge, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
- per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- può inoltre, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2.1 Ritenuto, invece, con riguardo alla richiesta di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. - secondo la quale il giudice «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo» -, che la stessa non merita di essere accolta, poiché la condanna ad adempiere entro un termine determinato e la previsione della successiva nomina di un commissario ad acta tutelano sufficientemente l’interesse dei ricorrenti senza bisogno di utilizzare lo strumento sanzionatorio invocato.
3.- Ritenuto, infine, che sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi ( v. tra le molte, oltre alle pronunce di questa Sezione, Consiglio di Stato, IV, 9 ottobre 2019, n. 6892; T.a.r. Lazio, I-quater, 20 marzo 2019, n. 3685; 3 aprile 2018, n. 3644 ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 360 del 2020, lo accoglie nei sensi e limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Nomina inoltre quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Dispone che la Segretaria della Sezione provveda alle comunicazioni di rito - tra cui, specificamente, al Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO