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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1566 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 tra , nato il [...] a [...], e Parte_1 Parte_2
, nata il [...] a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Guglielmo
[...]
Ivan Gerardi, con l'intervento del Pubblico Ministero, interveniente necessario.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.5.2025 il procuratore delle parti ha chiesto che il
Tribunale recepisca i contenuti dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2024, dopo aver premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con la resistente in Yaoundè, Camerun, in data 3.02.2023, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Marsala all'atto n. 29, P. 2 S. C, Uff. I, anno 2023, ha esposto che:
- dall' unione coniugale non sono nati figli;
- i coniugi hanno fatto ingresso in Italia in data 15.4.2023 stabilendosi presso l'abitazione del ricorrente;
- i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati a causa dell'improvviso abbandono del tetto coniugale da parte della resistente presso il quale non ha fatto più rientro venendo meno così
l'affectio coniugalis;
- entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente;
- in forza degli artt. 31 e 32 della l. 218/1995, ai fini della dichiarazione della separazione coniugale, deve essere applicata la legge italiana, essendo altresì il ittadino italiano;
Pt_1
- è intenzione del ricorrente, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione, ottenere la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio.
Sulla base di tali premesse in fatto il ricorrente ha domandato:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) nessun obbli go di mantenimento a carico del Sig. nei confronti i della moglie;
3) previo passaggio in giudicato della sentenza Pt_1 parziale di separazione, e verificate le condizioni ed termini di legge della mancata ripresa della convivenza, l
'attore avanza sin da ora, a Codesto Il l.mo Tribunale, domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) con vittoria di spese e compensi di causa distratti a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
All'udienza del 20.02.2025, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un termine per il deposito di un accordo congiunto rappresentando che la resistente aveva già conferito procura alle liti al medesimo procuratore.
Con istanza congiunta del 6.03.2025 le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo, sottoscritto in data 19.02.2025, per trasformare in consensuale la procedura di separazione e divorzio giudiziale.
Alla successiva udienza del 15.5.2025, il procuratore delle parti ha insistito per il recepimento delle seguenti condizioni concordate: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) nessun obbligo di mantenimento a carico di entrambi i coniugi;
3) previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, e verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, le parti avanzano sin da ora, a Codesto Ill.mo Tribunale, domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione e conseguentemente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in riferimento al procedimento n.
1566/2024 RG, alle cui condizioni già definite e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare”; indi, ha chiesto che la causa venga posta in decisione dichiarando di rinunciare al l'impugnazione della sentenza di separazione.
Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda congiunta diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto non sussiste più alcuna comunione materiale e spirituale tra gli stessi e la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai
Pag. 2 di 3 intollerabile, come parimenti nulla osta al recepimento delle condizioni economiche concordate in quanto conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico.
Considerato poi che le parti hanno anche chiesto, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49
c.p.c., lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la causa deve essere rimessa sul ruolo affinché – trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale – si provveda ad acquisire, con le modalità di scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quando prevede l'art. 1 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alla definizione delle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M
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Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio in Yaoundè, Camerun, in data 3.02.2023, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Marsala all'atto n. 29, P. 2 S. C, Uff. I, anno 2023;
- dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 19.02.2025, depositato al fascicolo telematico in data 6.03.2025, riportate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Marsala, in data 16.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
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