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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/07/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 3 0 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E Pt_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_3
e rappresentati e difesi
[...] Parte_4 rispettivamente dagli avvocati ANTONINO BENENATI
e MARCELLO SIGNORINO per mandato in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 17/04/2025, i coniugi esposero che in data 18/11/2000 avevano contratto matrimonio concordatario in Alcamo dal quale erano nate le figlie (30/12/2003) e Persona_1 Persona_2 (10/12/2006), maggiorenni ma economicamente non autonome, e (04/10/2014), minorenne. Persona_3
Esposero che nel corso dell'unione coniugale era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e chiesero pertanto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, quella di cessazione degli effetti civili alle condiz ioni indicate in ricorso.
Le parti, inoltre, chiesero di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte, contestualmente rinunciando a comparire in udienza e dichiarando di non volersi riconciliare.
Indi, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, non sussiste più alcuna comunione materiale e spirituale tra gli stessi e la prosecuzione della convi venza è divenuta ormai intollerabile.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti nell'interesse della prole e ravvisato che le relative clausole non sono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici tra le parti conformemente ai principi generali dell'ordinamento.
Considerato poi che con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3., n. 2, lett. b), della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – si provveda ad acquisire, sempre con le modalità di scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quando prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti di cui all'art. 473-bis.51 comma 2
c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
PQM
in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e Parte_3 Parte_4 con ricorso depositato in data 17/04/2025, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi Pt_3
e , i quali hanno
[...] Parte_4 contratto matrimonio in Alcamo il 18/11/2000, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Alcamo al n. 181, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
2) omologa le condizioni di separazione così come indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, che deve intendersi parte integrante del presente provvedimento;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto;
4) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
5) spese di lite al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 21/07/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Alessandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E Pt_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_3
e rappresentati e difesi
[...] Parte_4 rispettivamente dagli avvocati ANTONINO BENENATI
e MARCELLO SIGNORINO per mandato in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 17/04/2025, i coniugi esposero che in data 18/11/2000 avevano contratto matrimonio concordatario in Alcamo dal quale erano nate le figlie (30/12/2003) e Persona_1 Persona_2 (10/12/2006), maggiorenni ma economicamente non autonome, e (04/10/2014), minorenne. Persona_3
Esposero che nel corso dell'unione coniugale era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e chiesero pertanto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, quella di cessazione degli effetti civili alle condiz ioni indicate in ricorso.
Le parti, inoltre, chiesero di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte, contestualmente rinunciando a comparire in udienza e dichiarando di non volersi riconciliare.
Indi, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, non sussiste più alcuna comunione materiale e spirituale tra gli stessi e la prosecuzione della convi venza è divenuta ormai intollerabile.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti nell'interesse della prole e ravvisato che le relative clausole non sono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici tra le parti conformemente ai principi generali dell'ordinamento.
Considerato poi che con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3., n. 2, lett. b), della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – si provveda ad acquisire, sempre con le modalità di scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quando prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti di cui all'art. 473-bis.51 comma 2
c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
PQM
in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e Parte_3 Parte_4 con ricorso depositato in data 17/04/2025, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi Pt_3
e , i quali hanno
[...] Parte_4 contratto matrimonio in Alcamo il 18/11/2000, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Alcamo al n. 181, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
2) omologa le condizioni di separazione così come indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, che deve intendersi parte integrante del presente provvedimento;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto;
4) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
5) spese di lite al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 21/07/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Alessandra Camassa