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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 158/2021, tra
in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. GIULIANO BUCCINO GRIMALDI (CF: ), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato nell'atto introduttivo
APPELLANTE
e
(CF: ) CP_1 C.F._2
DI (CF: ), CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. TOMMASO TAGLIALATELA (CF: ), con digitale presso l'indirizzo PEC C.F._4 indicato nella comparsa di costituzione e risposta nonché
, quale impresa designata dal FGVS, in persona del l.r.p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. DANIELA GIAMMARIA (CF: ), con digitale presso l'indirizzo PEC indicato nella C.F._5 comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
AVENTE AD OGGETTO:
Appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Marano recante n. 8198/2020, depositata in data 11.12.2020, all'esito e a definizione dei procedimenti riuniti nn. 10697/2016 e 10698/2016
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l
[...] Parte_ (d'ora in poi, anche: l'appellante) Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Marano recante n. 8198/2020, depositata in data 11.12.2020, all'esito e a definizione dei procedimenti riuniti nn. 10697/2016 e 10698/2016.
2. Riferisce l'appellante: A) che il sig. adiva la giustizia di CP_1 prossimità in quanto: 1) il giorno 18.8.2015, alle ore 20.00 circa, in Giugliano in Campania, alla via F.lli Maristi, mentre era alla guida del suo motociclo (DUCATI tg. CV08837), veniva urtato da un'autovettura (ALFA ROMEO tg. TX2754XH), assicurata presso la;
2) a seguito dell'impatto il motociclo sbandava e CP_4 terminava la propria corsa contro altra autovettura in sosta (MINI CONTRYMAN tg. EP802GL); B) che la sig.ra adiva la giustizia di prossimità in quanto CP_2 proprietaria del veicolo MINI CONTRYMAN, sopra menzionato, per vedere ristorati i danni subiti;
C) i due giudizi venivano riuniti;
D) il Giudice di pace: 1) dichiarava la contumacia del sig. 2) estrometteva dalla causa la Controparte_5
quale società incarica dal FGVS (la cui chiamata in causa aveva Controparte_3 precedentemente autorizzato su richiesta degli attori); 3) accoglieva la domanda condannando l'odierno appellante al pagamento in favore del sig. della CP_1 somma di euro 1.239,21 e al pagamento in favore della sig.ra della somma CP_2 Parte_ di euro 2.311,17, condannando inoltre l' lla refusione delle spese di lite.
3. Dopo aver preliminarmente richiesto la correzione dell'errore materiale da cui è affetta la sentenza gravata, l'appellante deduce la erroneità della stessa sotto i seguenti profili: A) omessa e/o erronea motivazione sulla proponibilità e procedibilità Parte_ della domanda nei confronti dell' specie sotto il profilo dell'omessa produzione della denuncia di cui all'art. 143 d.lgs. n. 209/2005 (quanto alla proponibilità) e dell'omessa fornitura della prova che il sig. fosse proprietario CP_5 dell'auto ALFA ROMEO tg. TX2754XH (quanto alla procedibilità); B) erronea e/o omessa motivazione sulla eccezione del difetto di legittimazione passiva, in quanto
– a seguito di controlli effettuati, senza alcuna inversione dell'onere della prova – risultava che “il veicolo estero presunto danneggiante era privo di copertura assicurativa e che la targa in questione non corrispondeva ad una ALFA ROMEO alla data del sinistro”. In virtù della complessa disciplina regolante la materia (sintetizzata nel corpo del motivo), i sinistri causati in da veicoli esteri con targa CP_3 comunitaria “falsa”, non pertinente, non corrispondente o non più corrispondente, Parte_ vanno risarciti dal Fondi di garanzia e non dall C) data la carenza di legittimazione passiva (v. sopra) l'appellante assume che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare gli attori e (nella qualità Controparte_3 indicata) alla refusione delle spese.
4. L'appellante richiede anche la ripetizione dell'indebito oggettivo.
5. Si sono costituiti i sig.ri e e che hanno contraddetto CP_1 CP_6 punto per punto l'avverso dedotto, insistendo circa la sussistenza della legittimazione passiva dell'odierno appellante.
Gli appellati evidenziano: a) di aver chiesto di chiamare in causa la
[...] Parte_
a seguito delle difese svolte in primo grado dall b) che ricorre CP_3 senz'altro la legittimazione passiva di quest'ultimo soggetto, avuto riguardo alla disciplina applicabile alla fattispecie.
Più in dettaglio, l'intera difesa degli appellati e le conclusioni rassegnate in tutti gli scritti sono nel senso, rispettivamente, dell'affermazione della legittimazione passiva Parte_ dell e del rigetto dell'appello; alcun capo della pronuncia è impugnato incidentalmente.
6. Si è costituita anche la , che ha chiesto la conferma Controparte_3 della sentenza appellata;
in ogni caso, sul rilievo che “i sigg. e non CP_1 CP_6 fornivano prova alcuna della circostanza sopra evidenziata”, si evidenzia che “non si potrà non confermare l'estromissione della anche nel presente Controparte_7 giudizio”; inoltre, sempre secondo la analoghe considerazioni valgono CP_3 per la legittimazione attiva e passiva” in quanto “il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la proprietà dei veicoli coinvolti nel sinistro del quale si discute”.
7. Il Giudice, con provvedimento del 7.10.2021, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.12.2021; tale udienza veniva differita dapprima al 7.12.2023, poi al 29.2.2024, e infine al 2.12.2024; in tale circostanza, innanzi allo scrivente, subentrato frattanto sul ruolo a far data dal 30.9.2024, le parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
8. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi chiedendo l'accoglimento delle domande ed eccezioni ivi formulate.
9. L'appello va accolto per le ragioni che si vanno a dire.
10. Preliminarmente, va osservato che “nel caso in cui la sentenza contro cui è stato proposto appello contenga un errore materiale, l'istanza di correzione del medesimo, non essendo finalizzata ad una vera e propria modifica della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di gravame- neppure incidentalmente- ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza” (Corte app. Napoli, 19.4.2023, n. 1765).
Pertanto, la richiesta di correzione dell'errore materiale articolata dal difensore dell'appellante merita accoglimento e, per l'effetto, va preliminarmente disposta la correzione della sentenza qui gravata nel senso che laddove contiene il riferimento a “ deve intendersi scritto LI NO I”. Parte_2
11. Sempre in via preliminare, va ricordato che “nel giudizio d'appello (…) il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione” (Cass. 10.2.2006, n. 2973).
Tale principio è stato di recente ribadito dalla S.C., che ha precisato: a) che “l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, appaiano, tuttavia, ricomprese nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione” (Cass. 6.10.2022, n. 29052); b) che “la sentenza resa, in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, su un punto non compreso neppure implicitamente nel thema decidendum, come delimitato dai motivi di gravame, va cassata senza rinvio” (Cass. 7.3.2022, n. 7367).
12. In applicazione di tali principi, deve ritenersi che, al di là dei motivi svolti dall'appellante principale, concernenti il profilo della propria legittimazione passiva (profilo sulla cui sussistenza si appunta in via esclusiva la difesa dei sig.ri CP_1
e ), su tutti gli altri profili analizzati dalla pronuncia gravata si sia formato CP_6 il giudicato interno.
In particolare, deve ritenersi che la statuizione (quantunque, alla luce di quello che si dirà, non corretta) circa la “estromissione” di , in quanto non Controparte_3 fatta oggetto di appello incidentale, è coperta dal giudicato, essendo quindi precluso a questo Giudice di riesaminare la questione della spettanza del risarcimento con riguardo ad un diverso legittimato passivo: ciò proprio in quanto la legittimazione passiva di tale soggetto è stata esclusa e la relativa statuizione non impugnata in via incidentale da chi vi aveva interesse.
13. Ancora in via preliminare, poi, deve darsi atto che non costituisce motivo ostativo alla decisione la mancata allegazione del fascicolo di primo grado, in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello (cfr. Cass. sentenze nn. 3181/2006 e 4492/1995) e che essa sia necessaria solo allorquando l'esame del suddetto fascicolo di primo grado si renda necessario ai fini della decisione della causa (cfr. Cassazione n. 19142/1995 e n. 12769/1992).
14. Ebbene, sempre alla luce del principio tantum devolutum quantum appellatum, deve ritenersi che gli atti prodotti in giudizio sono idonei a fondare la presente decisione, in quanto relativa – in conclusione – al solo profilo della legittimazione Parte_ passiva dell a dire dell'appellante erroneamente affermata dal Giudice di prime cure).
Sotto questo profilo, deve confermarsi quanto statuito con provvedimento del 7.10.2021. 15. Passando all'esame dei motivi di appello, deve ritenersi che la doglianza relativa all'errata valutazione della legittimazione passiva in capo all'odierno appellante è fondata e va accolta.
Parte_ Com'è noto, l' garante ex lege della compagnia assicurativa straniera, ai sensi dell'art. 126 del Codice delle Assicurazioni, ed è legittimata a stare in giudizio nelle controversie di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di autoveicoli e
Parte_ natanti immatricolati o registrati all'estero. Presso lo stesso sono inoltre domiciliati ex lege, ai fini del risarcimento dei danni causati dalla circolazione in CP_3 dei veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero, l'assicurato, il responsabile civile ed il suo assicuratore. Tale norma consente che la persona danneggiata in un sinistro stradale occorso in per responsabilità del conducente CP_3 di un veicolo immatricolato o registrato all'estero possa proporre l'azione diretta
Parte_ contro l'assicuratore nei confronti dell' e sia inoltre agevolata nel convenire in giudizio la compagnia assicuratrice estera ed il responsabile civile (il proprietario, come noto, è litisconsorte necessario in tali giudizi), ex lege domiciliati presso lo
Parte_ stesso
Parte_ È presupposto, tuttavia, del coinvolgimento dell che l'autoveicolo sia
Parte_ immatricolato all'estero, evenienza che l' a contestato sin dal primo grado.
A tal riguardo sono dirimenti gli atti depositati dall'appellante ed in specie: a) la mail del 18/02/2016 della Società ER (con allegata la nota del 21-01-2016, in lingua inglese della Uniqa Bulgara di cui era mandataria in Italia) con la quale restituisce l'incarico non avendo avuto conferma dell'esistenza di una valida copertura assicurativa per il sinistro in oggetto;
b) la nota del del Persona_1
28/03/16 dalla quale risulta che la targa TX 2754XH non era attribuita ad una Alfa Romeo;
c) la nota del Bureau Bulgaro del 31 marzo - 14 aprile 2016 con allegato il certificato della competente Autorità che conferma la circostanza della non corrispondenza della targa TX 2754XH ad una Alfa Romeo, con traduzione giurata: in particolare in tale documento che proviene da un ufficio pubblico – MINISTERO DELL'INTERNO BULGARO – SEZIONE POLIZIA STRADALE – si attesta che il giorno del sinistro (18-8-2015) l'automobile tg. TX2754XH non era immatricolata e che tale targa era stata rilasciata per una BMW 320 D (e mai per una ALFA ROMEO).
D'altro canto, è proprio sulla base di questa difesa – già compiutamente svolta in primo grado dall'appellante – che gli odierni appellati chiesero ed ottennero l'autorizzazione a chiamare in causa la (il capo relativo alla Controparte_3 cui estromissione è, però, come detto, coperto dal giudicato).
In definitiva, sulla scorta di quanto sopra, non essendovi prova adeguata e certa del fatto che il veicolo ALFA ROMEO, coinvolto nel sinistro, fosse immatricolato Parte_ all'estero, nessuna domanda poteva essere accolta nei confronti dell'
16. Va accolta la domanda di restituzione delle somme versate dall'odierno appellante in esecuzione della sentenza impugnata, potendosi considerare dimostrata la avvenuta corresponsione delle somme dovute tanto alle parti quanto al relativo difensore: in questo senso è necessario tener conto della allegazione di copia dei bonifici disposti e dalla assenza di contestazioni al riguardo. Invero, il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c.” (Cass. 8.5.2024, n. 12579). Parte_ Altrimenti detto, le somme versate dall n esecuzione della sentenza, nei limiti dimostrati alla luce dei predetti documenti, vanno restituite (e ciò tanto per la sorta capitale quanto per le spese, dovendosi ritenere che il relativo capo sia errato, come peraltro specificato dall'appellante in apposito motivo di gravame).
17. Le spese del doppio grado di giudizio vanno liquidate secondo i principi di causalità e soccombenza, ragione per la quale vanno poste a carico dei sig.ri Parte_
e , quanto alla posizione dell e CP_1 Parte_3 compensate tra le altre parti.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, nonché del carattere documentale della causa, applicata la riduzione del 40% per la natura degli accertamenti compiuti, le stesse sono quantificate in complessivi euro 547,80 per il primo grado ed euro 1.020,60 per il grado d'appello.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 158/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Marano recante n. 8198/2020, depositata in data 11.12.2020, all'esito e a definizione dei procedimenti riuniti nn. 10697/2016 e 10698/2016, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. DISPONE la correzione della sentenza qui gravata nel senso che laddove contiene il riferimento a “ deve intendersi scritto Parte_2
LI NO I”, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito;
2. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma, per quanto di ragione, del provvedimento gravato, ACCERTA il difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante in merito alla richiesta risarcitoria avanzata in primo grado, con quanto ne consegue in punto di restituzioni, come chiarito in parte motiva;
3. CONDANNA i sig.ri e alla refusione CP_1 Parte_3 Parte_ delle spese di lite in favore dell' spese quantificate in euro 547,80 per il primo grado ed euro 1.020,60 per il grado d'appello, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA su tali importi, nei limiti di legge.
Così deciso in Aversa, il 12.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 158/2021, tra
in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. GIULIANO BUCCINO GRIMALDI (CF: ), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato nell'atto introduttivo
APPELLANTE
e
(CF: ) CP_1 C.F._2
DI (CF: ), CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. TOMMASO TAGLIALATELA (CF: ), con digitale presso l'indirizzo PEC C.F._4 indicato nella comparsa di costituzione e risposta nonché
, quale impresa designata dal FGVS, in persona del l.r.p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. DANIELA GIAMMARIA (CF: ), con digitale presso l'indirizzo PEC indicato nella C.F._5 comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
AVENTE AD OGGETTO:
Appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Marano recante n. 8198/2020, depositata in data 11.12.2020, all'esito e a definizione dei procedimenti riuniti nn. 10697/2016 e 10698/2016
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l
[...] Parte_ (d'ora in poi, anche: l'appellante) Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Marano recante n. 8198/2020, depositata in data 11.12.2020, all'esito e a definizione dei procedimenti riuniti nn. 10697/2016 e 10698/2016.
2. Riferisce l'appellante: A) che il sig. adiva la giustizia di CP_1 prossimità in quanto: 1) il giorno 18.8.2015, alle ore 20.00 circa, in Giugliano in Campania, alla via F.lli Maristi, mentre era alla guida del suo motociclo (DUCATI tg. CV08837), veniva urtato da un'autovettura (ALFA ROMEO tg. TX2754XH), assicurata presso la;
2) a seguito dell'impatto il motociclo sbandava e CP_4 terminava la propria corsa contro altra autovettura in sosta (MINI CONTRYMAN tg. EP802GL); B) che la sig.ra adiva la giustizia di prossimità in quanto CP_2 proprietaria del veicolo MINI CONTRYMAN, sopra menzionato, per vedere ristorati i danni subiti;
C) i due giudizi venivano riuniti;
D) il Giudice di pace: 1) dichiarava la contumacia del sig. 2) estrometteva dalla causa la Controparte_5
quale società incarica dal FGVS (la cui chiamata in causa aveva Controparte_3 precedentemente autorizzato su richiesta degli attori); 3) accoglieva la domanda condannando l'odierno appellante al pagamento in favore del sig. della CP_1 somma di euro 1.239,21 e al pagamento in favore della sig.ra della somma CP_2 Parte_ di euro 2.311,17, condannando inoltre l' lla refusione delle spese di lite.
3. Dopo aver preliminarmente richiesto la correzione dell'errore materiale da cui è affetta la sentenza gravata, l'appellante deduce la erroneità della stessa sotto i seguenti profili: A) omessa e/o erronea motivazione sulla proponibilità e procedibilità Parte_ della domanda nei confronti dell' specie sotto il profilo dell'omessa produzione della denuncia di cui all'art. 143 d.lgs. n. 209/2005 (quanto alla proponibilità) e dell'omessa fornitura della prova che il sig. fosse proprietario CP_5 dell'auto ALFA ROMEO tg. TX2754XH (quanto alla procedibilità); B) erronea e/o omessa motivazione sulla eccezione del difetto di legittimazione passiva, in quanto
– a seguito di controlli effettuati, senza alcuna inversione dell'onere della prova – risultava che “il veicolo estero presunto danneggiante era privo di copertura assicurativa e che la targa in questione non corrispondeva ad una ALFA ROMEO alla data del sinistro”. In virtù della complessa disciplina regolante la materia (sintetizzata nel corpo del motivo), i sinistri causati in da veicoli esteri con targa CP_3 comunitaria “falsa”, non pertinente, non corrispondente o non più corrispondente, Parte_ vanno risarciti dal Fondi di garanzia e non dall C) data la carenza di legittimazione passiva (v. sopra) l'appellante assume che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare gli attori e (nella qualità Controparte_3 indicata) alla refusione delle spese.
4. L'appellante richiede anche la ripetizione dell'indebito oggettivo.
5. Si sono costituiti i sig.ri e e che hanno contraddetto CP_1 CP_6 punto per punto l'avverso dedotto, insistendo circa la sussistenza della legittimazione passiva dell'odierno appellante.
Gli appellati evidenziano: a) di aver chiesto di chiamare in causa la
[...] Parte_
a seguito delle difese svolte in primo grado dall b) che ricorre CP_3 senz'altro la legittimazione passiva di quest'ultimo soggetto, avuto riguardo alla disciplina applicabile alla fattispecie.
Più in dettaglio, l'intera difesa degli appellati e le conclusioni rassegnate in tutti gli scritti sono nel senso, rispettivamente, dell'affermazione della legittimazione passiva Parte_ dell e del rigetto dell'appello; alcun capo della pronuncia è impugnato incidentalmente.
6. Si è costituita anche la , che ha chiesto la conferma Controparte_3 della sentenza appellata;
in ogni caso, sul rilievo che “i sigg. e non CP_1 CP_6 fornivano prova alcuna della circostanza sopra evidenziata”, si evidenzia che “non si potrà non confermare l'estromissione della anche nel presente Controparte_7 giudizio”; inoltre, sempre secondo la analoghe considerazioni valgono CP_3 per la legittimazione attiva e passiva” in quanto “il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la proprietà dei veicoli coinvolti nel sinistro del quale si discute”.
7. Il Giudice, con provvedimento del 7.10.2021, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.12.2021; tale udienza veniva differita dapprima al 7.12.2023, poi al 29.2.2024, e infine al 2.12.2024; in tale circostanza, innanzi allo scrivente, subentrato frattanto sul ruolo a far data dal 30.9.2024, le parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
8. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi chiedendo l'accoglimento delle domande ed eccezioni ivi formulate.
9. L'appello va accolto per le ragioni che si vanno a dire.
10. Preliminarmente, va osservato che “nel caso in cui la sentenza contro cui è stato proposto appello contenga un errore materiale, l'istanza di correzione del medesimo, non essendo finalizzata ad una vera e propria modifica della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di gravame- neppure incidentalmente- ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza” (Corte app. Napoli, 19.4.2023, n. 1765).
Pertanto, la richiesta di correzione dell'errore materiale articolata dal difensore dell'appellante merita accoglimento e, per l'effetto, va preliminarmente disposta la correzione della sentenza qui gravata nel senso che laddove contiene il riferimento a “ deve intendersi scritto LI NO I”. Parte_2
11. Sempre in via preliminare, va ricordato che “nel giudizio d'appello (…) il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione” (Cass. 10.2.2006, n. 2973).
Tale principio è stato di recente ribadito dalla S.C., che ha precisato: a) che “l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, appaiano, tuttavia, ricomprese nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione” (Cass. 6.10.2022, n. 29052); b) che “la sentenza resa, in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, su un punto non compreso neppure implicitamente nel thema decidendum, come delimitato dai motivi di gravame, va cassata senza rinvio” (Cass. 7.3.2022, n. 7367).
12. In applicazione di tali principi, deve ritenersi che, al di là dei motivi svolti dall'appellante principale, concernenti il profilo della propria legittimazione passiva (profilo sulla cui sussistenza si appunta in via esclusiva la difesa dei sig.ri CP_1
e ), su tutti gli altri profili analizzati dalla pronuncia gravata si sia formato CP_6 il giudicato interno.
In particolare, deve ritenersi che la statuizione (quantunque, alla luce di quello che si dirà, non corretta) circa la “estromissione” di , in quanto non Controparte_3 fatta oggetto di appello incidentale, è coperta dal giudicato, essendo quindi precluso a questo Giudice di riesaminare la questione della spettanza del risarcimento con riguardo ad un diverso legittimato passivo: ciò proprio in quanto la legittimazione passiva di tale soggetto è stata esclusa e la relativa statuizione non impugnata in via incidentale da chi vi aveva interesse.
13. Ancora in via preliminare, poi, deve darsi atto che non costituisce motivo ostativo alla decisione la mancata allegazione del fascicolo di primo grado, in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello (cfr. Cass. sentenze nn. 3181/2006 e 4492/1995) e che essa sia necessaria solo allorquando l'esame del suddetto fascicolo di primo grado si renda necessario ai fini della decisione della causa (cfr. Cassazione n. 19142/1995 e n. 12769/1992).
14. Ebbene, sempre alla luce del principio tantum devolutum quantum appellatum, deve ritenersi che gli atti prodotti in giudizio sono idonei a fondare la presente decisione, in quanto relativa – in conclusione – al solo profilo della legittimazione Parte_ passiva dell a dire dell'appellante erroneamente affermata dal Giudice di prime cure).
Sotto questo profilo, deve confermarsi quanto statuito con provvedimento del 7.10.2021. 15. Passando all'esame dei motivi di appello, deve ritenersi che la doglianza relativa all'errata valutazione della legittimazione passiva in capo all'odierno appellante è fondata e va accolta.
Parte_ Com'è noto, l' garante ex lege della compagnia assicurativa straniera, ai sensi dell'art. 126 del Codice delle Assicurazioni, ed è legittimata a stare in giudizio nelle controversie di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di autoveicoli e
Parte_ natanti immatricolati o registrati all'estero. Presso lo stesso sono inoltre domiciliati ex lege, ai fini del risarcimento dei danni causati dalla circolazione in CP_3 dei veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero, l'assicurato, il responsabile civile ed il suo assicuratore. Tale norma consente che la persona danneggiata in un sinistro stradale occorso in per responsabilità del conducente CP_3 di un veicolo immatricolato o registrato all'estero possa proporre l'azione diretta
Parte_ contro l'assicuratore nei confronti dell' e sia inoltre agevolata nel convenire in giudizio la compagnia assicuratrice estera ed il responsabile civile (il proprietario, come noto, è litisconsorte necessario in tali giudizi), ex lege domiciliati presso lo
Parte_ stesso
Parte_ È presupposto, tuttavia, del coinvolgimento dell che l'autoveicolo sia
Parte_ immatricolato all'estero, evenienza che l' a contestato sin dal primo grado.
A tal riguardo sono dirimenti gli atti depositati dall'appellante ed in specie: a) la mail del 18/02/2016 della Società ER (con allegata la nota del 21-01-2016, in lingua inglese della Uniqa Bulgara di cui era mandataria in Italia) con la quale restituisce l'incarico non avendo avuto conferma dell'esistenza di una valida copertura assicurativa per il sinistro in oggetto;
b) la nota del del Persona_1
28/03/16 dalla quale risulta che la targa TX 2754XH non era attribuita ad una Alfa Romeo;
c) la nota del Bureau Bulgaro del 31 marzo - 14 aprile 2016 con allegato il certificato della competente Autorità che conferma la circostanza della non corrispondenza della targa TX 2754XH ad una Alfa Romeo, con traduzione giurata: in particolare in tale documento che proviene da un ufficio pubblico – MINISTERO DELL'INTERNO BULGARO – SEZIONE POLIZIA STRADALE – si attesta che il giorno del sinistro (18-8-2015) l'automobile tg. TX2754XH non era immatricolata e che tale targa era stata rilasciata per una BMW 320 D (e mai per una ALFA ROMEO).
D'altro canto, è proprio sulla base di questa difesa – già compiutamente svolta in primo grado dall'appellante – che gli odierni appellati chiesero ed ottennero l'autorizzazione a chiamare in causa la (il capo relativo alla Controparte_3 cui estromissione è, però, come detto, coperto dal giudicato).
In definitiva, sulla scorta di quanto sopra, non essendovi prova adeguata e certa del fatto che il veicolo ALFA ROMEO, coinvolto nel sinistro, fosse immatricolato Parte_ all'estero, nessuna domanda poteva essere accolta nei confronti dell'
16. Va accolta la domanda di restituzione delle somme versate dall'odierno appellante in esecuzione della sentenza impugnata, potendosi considerare dimostrata la avvenuta corresponsione delle somme dovute tanto alle parti quanto al relativo difensore: in questo senso è necessario tener conto della allegazione di copia dei bonifici disposti e dalla assenza di contestazioni al riguardo. Invero, il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c.” (Cass. 8.5.2024, n. 12579). Parte_ Altrimenti detto, le somme versate dall n esecuzione della sentenza, nei limiti dimostrati alla luce dei predetti documenti, vanno restituite (e ciò tanto per la sorta capitale quanto per le spese, dovendosi ritenere che il relativo capo sia errato, come peraltro specificato dall'appellante in apposito motivo di gravame).
17. Le spese del doppio grado di giudizio vanno liquidate secondo i principi di causalità e soccombenza, ragione per la quale vanno poste a carico dei sig.ri Parte_
e , quanto alla posizione dell e CP_1 Parte_3 compensate tra le altre parti.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, nonché del carattere documentale della causa, applicata la riduzione del 40% per la natura degli accertamenti compiuti, le stesse sono quantificate in complessivi euro 547,80 per il primo grado ed euro 1.020,60 per il grado d'appello.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 158/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Marano recante n. 8198/2020, depositata in data 11.12.2020, all'esito e a definizione dei procedimenti riuniti nn. 10697/2016 e 10698/2016, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. DISPONE la correzione della sentenza qui gravata nel senso che laddove contiene il riferimento a “ deve intendersi scritto Parte_2
LI NO I”, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito;
2. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma, per quanto di ragione, del provvedimento gravato, ACCERTA il difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante in merito alla richiesta risarcitoria avanzata in primo grado, con quanto ne consegue in punto di restituzioni, come chiarito in parte motiva;
3. CONDANNA i sig.ri e alla refusione CP_1 Parte_3 Parte_ delle spese di lite in favore dell' spese quantificate in euro 547,80 per il primo grado ed euro 1.020,60 per il grado d'appello, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA su tali importi, nei limiti di legge.
Così deciso in Aversa, il 12.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro TT