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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4346/2024, avente come oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Manerbio
(BS) dai signori e in data 23/03/2002, con atto trascritto Parte_1 Controparte_1 al numero 6, parte I, dell'anno 2002, ordinando la trascrizione della sentenza presso gli Uffici di
Stato civile del medesimo Comune”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/4/2024 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 23/3/2002 a Manerbio (BS) con , iscritto presso il Controparte_1
registro dello Stato Civile del Comune di Manerbio (BS) (atto n. 6, parte I, anno 2002), con il regime della separazione dei beni e che dall'unione non sono nati figli.
Ha aggiunto che il Tribunale Ordinario di Brescia ha pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 1296/2023 pubblicata in data 2/5/2023, passata in giudicato.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia relativa alla cessazione dello status coniugale.
Alla prima udienza in data 8/10/2024, nessuno è comparso per parte resistente e stante la regolarità della notifica ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta la non necessità di assumere provvedimenti provvisori, ha rimesso la causa al Collegio in vista della decisione definitiva sullo status, senza termini per il deposito di atti conclusivi.
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 7/2/2023, sicché alla data del deposito del ricorso 8/4/2024 erano già trascorsi più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1296/2023 pubblicata in data 2/5/2023, passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno durante il quale non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita e ulteriore conferma del venir meno dell'affectio coniugalis è la circostanza che la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
2 Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Manerbio (BS) il giorno 23/3/2002 tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Manerbio (BS) C.F._2
al n. 6, parte I, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente;
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24/10/2024.
Il Presidente Il Giudice est.
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4346/2024, avente come oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Manerbio
(BS) dai signori e in data 23/03/2002, con atto trascritto Parte_1 Controparte_1 al numero 6, parte I, dell'anno 2002, ordinando la trascrizione della sentenza presso gli Uffici di
Stato civile del medesimo Comune”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/4/2024 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 23/3/2002 a Manerbio (BS) con , iscritto presso il Controparte_1
registro dello Stato Civile del Comune di Manerbio (BS) (atto n. 6, parte I, anno 2002), con il regime della separazione dei beni e che dall'unione non sono nati figli.
Ha aggiunto che il Tribunale Ordinario di Brescia ha pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 1296/2023 pubblicata in data 2/5/2023, passata in giudicato.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia relativa alla cessazione dello status coniugale.
Alla prima udienza in data 8/10/2024, nessuno è comparso per parte resistente e stante la regolarità della notifica ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta la non necessità di assumere provvedimenti provvisori, ha rimesso la causa al Collegio in vista della decisione definitiva sullo status, senza termini per il deposito di atti conclusivi.
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 7/2/2023, sicché alla data del deposito del ricorso 8/4/2024 erano già trascorsi più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1296/2023 pubblicata in data 2/5/2023, passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno durante il quale non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita e ulteriore conferma del venir meno dell'affectio coniugalis è la circostanza che la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
2 Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Manerbio (BS) il giorno 23/3/2002 tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Manerbio (BS) C.F._2
al n. 6, parte I, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente;
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24/10/2024.
Il Presidente Il Giudice est.
Michele Posio Andrea Marchesi
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