Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 72
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Sentenza 7 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia, presieduto dal Giudice Michele Posio, riguarda la richiesta di scioglimento del matrimonio tra le parti, presentata dalla ricorrente. Quest'ultima ha sostenuto che, a seguito di una separazione giudiziale già avvenuta e passata in giudicato, non sussistessero più le condizioni per mantenere la comunione spirituale e materiale con il coniuge, evidenziando l'assenza di riconciliazione e la contumacia della controparte.

Il Giudice, dopo aver accertato il decorso del termine di dodici mesi dalla separazione e la mancanza di opposizione da parte del resistente, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, in conformità agli articoli 1 e 3 della legge n. 898/1970. Ha argomentato che la separazione protrattasi senza riconciliazione dimostra l'impossibilità di ricostituire l'affectio coniugalis.

Infine, il Tribunale ha dichiarato l'irripetibilità delle spese processuali, considerando la natura della causa e l'assenza di soccombenza in senso tecnico. La sentenza, quindi, accoglie la domanda di scioglimento, ordinando le necessarie annotazioni presso gli Uffici di Stato Civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 72
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 72
    Data del deposito : 7 gennaio 2025

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