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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 19927/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 19927/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 19927/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
con il patrocinio dell'avv. ANTONIO FEGATILLI, elettivamente domiciliati Parte_2
in Piazza Addis Abeba 1, 00199 Roma presso il difensore
ATTRICI IN OPPOSIZIONE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CP_1
STEFANO BICHIRI, elettivamente domiciliata in Via dell'Arcivescovado 25/E, 10121 Torino presso il difensore
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui in premessa, in via preliminare revocare il D.I. opposto nei confronti del sig. in quanto emesso Parte_2
da Giudice non competente, essendo competente il foro del consumatore individuato nel Tribunale di Roma;
– in via principale, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo telematico n. A D.I. n. 6085/23
- R. G. N. 14863/23 emesso in data 8.10.23 dal Tribunale Ordinario di Torino per i motivi sub 1), 2),
3) e 4) dell'atto di opposizione;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare che nulla deve il sig. in favore della società opposta per la nullità delle Parte_2
clausole contrattuali e dei contratti azionati;
- in via ulteriormente gradata, dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta dal fideiussore, per effetto della decadenza sancita dall'art. 1957 cod. civ, come esposto in narrativa;
– in ogni caso, per le ragioni di fatto esposte in narrativa, accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori della somma ingiunta per mancanza dei presupposti di prova, di certezza, liquidità ed esigibilità, e, previa revoca del D. I. opposto, condannare controparte ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa.
- in via riconvenzionale, condannare parte opposta al pagamento della somma di € 100.00,00 per le ragioni esposte nel motivo sub. 3) e 4) di cui in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.
In via istruttoria (omissis)”
Parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione,
In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la propria competenza territoriale e funzionale e, per l'effetto, respingere e disattendere l'avversa eccezione di incompetenza ratione loci.
Nel merito, in via principale:
- Respingere e disattendere l'interposta opposizione, ivi comprese la domanda riconvenzionale e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., poiché non fondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa,
- confermare in toto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 6085/2023 del 9.10.2023.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e condannare
a) la società , Cod. fisc. con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via Alessandria n.129, in persona del suo rappresentante pro tempore, a pagare in favore della
[...]
, la somma capitale di € 384.384,18, oltre gli interessi, sull'importo capitale, al 7% CP_1
annuo come contrattualmente pattuito, dal deposito del ricorso monitorio, nonché
b) il signor , Cod. fisc. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._1
24/08/1974, residente in [...], a pagare alla , in solido CP_1
con il precedente soggetto (ma nel limite della garanzia prestata per i soli contratti dal doc. 2 al doc.
11), la somma capitale di € 357.426,31, oltre gli interessi, sull'importo capitale, al 7% annuo come contrattualmente pattuito, dal deposito del ricorso monitorio. In via istruttoria (omissis)
In ogni caso con vittoria di spese tutte di giudizio e compensi professionali, del presente giudizio e della fase monitoria, oltre rimborso forfettario al 15% e CPA di legge, spese di registrazione e successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e si opponevano al decreto Parte_1 Parte_2 monitorio n. 6085/2023 con il quale era stata ingiunta la somma di € 384.384,18 oltre interessi al tasso del 7% eccependo in via pregiudiziale, con riferimento alla posizione di , Parte_2
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, contestando la validità del contratto di fideiussione azionato in giudizio e la mancata sottoscrizione dei contratti sottesi al decreto opposto. Inoltre, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna di controparte al pagamento di € 100.000,00 a titolo di danni per ricorso a pratiche usurarie, per la contrarietà a buona fede, per l'illegittima segnalazione a sofferenza, per esclusione dall'accesso al credito e per danno di reputazione commerciale.
In data 20.05.2024 si costituiva in giudizio la per la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto, contestando in fatto e in diritto quanto allegato dalla controparte.
In via preliminare le parti attrici hanno sollevato eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del foro di Roma, attesa la qualifica di consumatore rivestita dal Pt_2
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo Per_2
una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. SS.UU. n. 5868/2023).
In base a tali principi si rileva che all'epoca della sottoscrizione dei contratti il ricopriva il Pt_2
ruolo di vicepresidente del Consiglio di amministrazione della (pag. 37 doc. 21 convenuta) Parte_1
e, di conseguenza, la fideiussione rilasciata a favore della stessa società non può configurarsi come garanzia estranea all'attività professionale posta in essere dallo stesso Per tali ragioni, non Pt_2 potendo trovare applicazione la disciplina di cui al D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo),
l'eccezione di incompetenza deve essere respinta.
Nel merito, le parti attrici hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto per accertamento della nullità delle clausole contrattuali del rapporto fideiussorio riproduttive dello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
In merito si rileva che le fideiussioni oggetto di causa sono da qualificarsi come specifiche essendo state rilasciate in ordine agli obblighi derivanti dai singoli contratti cui si riferiscono. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, statuito come “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare” (Cass. n. 1851/2025).
Alla luce di tale principio l'eccezione deve essere, pertanto, ritenuta infondata.
In ogni caso se anche si volesse estendere la validità dello stesso provvedimento alle fideiussioni specifiche, nel caso di specie le parti attrici non hanno provato né la riproduzione pedissequa delle clausole dello schema ABI dichiarate invalide nelle fideiussioni azionate in giudizio né la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tale da incidere sugli aspetti essenziali dei rapporti contrattuali di cui al presente giudizio. Il provvedimento della Banca d'Italia è, infatti, riferito all'Intesa ABI tra il 2002
e il 2005. Per il periodo successivo si rende necessaria la prova dell'esistenza di una intesa lesiva della concorrenza, prova che nel caso di specie parte opponente non ha neppure offerto di fornire.
Tenuto conto, pertanto, del fatto che le fideiussioni oggetto di causa sono risalenti all'anno 2018, anche sotto tale profilo l'eccezione di invalidità deve essere respinta.
Sebbene l'infondatezza delle doglianze sopra descritte renda non necessaria la trattazione sulla decadenza di parte opposta dai termini di cui all'art. 1957 c.c., si può comunque asserire in tale sede che anche tale eccezione risulta infondata.
La previsione contrattuale secondo cui “Il Fideiussore: deve pagare quanto dovuto immediatamente alla Società a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del Cliente”, riprodotta nei singoli contratti allegati in giudizio, ai fini dell'ottemperanza al dettato normativo di cui all'art. 1957
c.c., rende sufficiente un'intimazione scritta al debitore di restituzione/pagamento entro il termine semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Nel caso di specie, considerato quanto altresì espresso dalle opponenti secondo cui “L'obbligazione principale, oggetto di garanzia, è scaduta il 3 gennaio 2022 e 22.3.22 (cfr. doc. 16 avversario), allorché l'opposta ha risolto i “contratti” di locazione finanziaria e finanziamento ed ha intimato al debitore principale l'immediato pagamento del dovuto e la restituzione dei veicoli” (pag. 6 atto di citazione), il termine semestrale dell'art. 1957 c.c. deve considerarsi rispettato essendo la richiesta di restituzione dei veicoli e di pagamento delle somme maturate risalente allo stesso 22 marzo 2022.
Per quanto concerne la mancata sottoscrizione ex art. 1341 c.c. delle clausole ritenute vessatorie dei contratti sottesi al decreto opposto, la doglianza è da intendersi infondata.
Dai contratti prodotti emerge, infatti, come le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 co. 2 siano state specificamente sottoscritte e non con un generico richiamo ma con la specifica indicazione del contenuto delle clausole come richiesto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. 14.2.2024 n.
4126).
In merito alla carenza di legittimazione attiva, le parti attrici hanno sottolineato come il contratto n.
3170334, oltre ad essere intervenuto tra gli stessi opponenti e una società terza (Alphera Financial
Services), non risulta essere stato sottoscritto dal in veste di garante. Pt_2
Tuttavia, parte convenuta ha asserito che la società Alphera Financial Services è un mero marchio del gruppo , la quale è chiaramente indicata nello stesso contratto come parte CP_1
contraente. Nessun dubbio può, pertanto, nutrirsi in merito alla riferibilità all'opposta anche di tale rapporto contrattuale.
In aggiunta, atteso che tramite ricorso monitorio la aveva chiesto al Tribunale di Torino CP_1 di ingiungere “alla società (…) di pagare alla ricorrente, Parte_1 immediatamente e senza dilazione, la somma capitale di € 384.384,18 (…) al signor Pt_2
(…) di pagare a parte ricorrente, immediatamente e senza dilazione, in solido con il
[...]
precedente soggetto (ma nel limite della fideiussione prestata per i soli contratti dal doc. 2 al doc.
11), la somma capitale di € 357.426,31” e che il decreto opposto “INGIUNGE A
[...]
e , ciascuno in ragione e nei limiti della qualità Controparte_2 Parte_2 dedotta in ricorso, di pagare in via solidale (…) la somma di € 384.384,18 oltre interessi” (all. 1 opponenti), la stessa parte opposta non ha avanzato alcuna pretesa creditoria nei confronti del Pt_2
per il contratto di leasing n. 3170334. Lo stesso provvedimento monitorio opposto ingiunge il pagamento dell'importo di € 384.384,18 in via solidale precisando che l'ingiunzione è fatta in ragione e nei limiti della qualità dedotta in ricorso con ciò, pertanto, limitando l'importo riferibile al a Pt_2 quello di € 357.426,31 indicato nel ricorso.
Di conseguenza, l'eccezione deve essere respinta.
In merito al quantum preteso dalla parte convenuta con il decreto monitorio, non è condivisibile quanto asserito dalle opponenti secondo cui “la società locatrice, a fronte dell'inadempimento del locatario, ha trattenuto tutti i canoni già corrisposti ed ha applicato, in suo favore, un indennizzo calcolato su tutti i canoni ancora a scadere (attualizzati con la decurtazione degli interessi); questo meccanismo di calcolo dell'indennità (previsto in contratto) contrasta con l'art. 1526 c.c. – applicabile al leasing in oggetto, che ha natura traslativa – in quanto il concedente consegue un indebito vantaggio derivante dal cumulo fra le rate pagate, quelle in scadenza e il valore del bene, che egli conserva” (pag. 9 atto di citazione). Tale interpretazione contrasta con il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui “La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 126-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore (…)” (Cass. SS.UU. n. 2061/2021).
Nel caso di specie, atteso che i contratti azionati in giudizio sono stati risolti successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 124/2017, che i criteri di calcolo operati da sono CP_1
conformi alla disciplina richiamata e che le controparti non hanno neppure proceduto ad un conteggio alternativo, limitandosi ad una generica contestazione, si deve concludere che la somma ingiunta è stata correttamente individuata.
Da ultimo, è da respingersi la domanda di condanna di formulata dalle opponenti, al CP_1
pagamento della somma di € 100.000,00, data la genericità delle allegazioni e l'assenza di elementi probatori idonei ad accertare le violazioni dei canoni di diligenza e di correttezza nell'esecuzione del contratto, l'applicazione di tassi usurari, l'illegittima previsione di un piano di ammortamento “alla francese”, l'illegittima segnalazione a sofferenza, l'esclusione dall'accesso al credito e il danno di reputazione commerciale. In ogni caso è stato provato documentalmente come i tassi previsti nei contratti di leasing fossero tutti inferiori ai tassi soglia di riferimento per il periodo e, in merito all'applicazione del sistema di ammortamento alla francese si rileva che lo stesso non presenta alcun profilo di illegittimità come stabilito, con principio da ritenersi applicabile anche ai contratti di leasign, dalla stessa Suprema Corte secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cass. SU 29.5.2024 n. 15130, Cass. 17.1.2025 n. 1167). Per le ragioni sopra esposte, le domande delle parti opponenti, ivi compresa quella di condanna ex art. 96 c.p.c., devono intendersi integralmente rigettate e, per l'effetto, si procede alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta integralmente le domande formulate dalle parti opponenti e, per l'effetto;
Conferma il decreto ingiuntivo n. 6085/2023;
Condanna e rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 22.457,00 (di cui € 3.544,00 per fase studio, € CP_1
2.338,00 per fase introduttiva, € 10.411,00 per fase istruttoria, € 6.164,00 per fase decisionale), in €
1.370,00 per procedura di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 19927/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 19927/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
con il patrocinio dell'avv. ANTONIO FEGATILLI, elettivamente domiciliati Parte_2
in Piazza Addis Abeba 1, 00199 Roma presso il difensore
ATTRICI IN OPPOSIZIONE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CP_1
STEFANO BICHIRI, elettivamente domiciliata in Via dell'Arcivescovado 25/E, 10121 Torino presso il difensore
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui in premessa, in via preliminare revocare il D.I. opposto nei confronti del sig. in quanto emesso Parte_2
da Giudice non competente, essendo competente il foro del consumatore individuato nel Tribunale di Roma;
– in via principale, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo telematico n. A D.I. n. 6085/23
- R. G. N. 14863/23 emesso in data 8.10.23 dal Tribunale Ordinario di Torino per i motivi sub 1), 2),
3) e 4) dell'atto di opposizione;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare che nulla deve il sig. in favore della società opposta per la nullità delle Parte_2
clausole contrattuali e dei contratti azionati;
- in via ulteriormente gradata, dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta dal fideiussore, per effetto della decadenza sancita dall'art. 1957 cod. civ, come esposto in narrativa;
– in ogni caso, per le ragioni di fatto esposte in narrativa, accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori della somma ingiunta per mancanza dei presupposti di prova, di certezza, liquidità ed esigibilità, e, previa revoca del D. I. opposto, condannare controparte ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa.
- in via riconvenzionale, condannare parte opposta al pagamento della somma di € 100.00,00 per le ragioni esposte nel motivo sub. 3) e 4) di cui in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.
In via istruttoria (omissis)”
Parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione,
In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la propria competenza territoriale e funzionale e, per l'effetto, respingere e disattendere l'avversa eccezione di incompetenza ratione loci.
Nel merito, in via principale:
- Respingere e disattendere l'interposta opposizione, ivi comprese la domanda riconvenzionale e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., poiché non fondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa,
- confermare in toto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 6085/2023 del 9.10.2023.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e condannare
a) la società , Cod. fisc. con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via Alessandria n.129, in persona del suo rappresentante pro tempore, a pagare in favore della
[...]
, la somma capitale di € 384.384,18, oltre gli interessi, sull'importo capitale, al 7% CP_1
annuo come contrattualmente pattuito, dal deposito del ricorso monitorio, nonché
b) il signor , Cod. fisc. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._1
24/08/1974, residente in [...], a pagare alla , in solido CP_1
con il precedente soggetto (ma nel limite della garanzia prestata per i soli contratti dal doc. 2 al doc.
11), la somma capitale di € 357.426,31, oltre gli interessi, sull'importo capitale, al 7% annuo come contrattualmente pattuito, dal deposito del ricorso monitorio. In via istruttoria (omissis)
In ogni caso con vittoria di spese tutte di giudizio e compensi professionali, del presente giudizio e della fase monitoria, oltre rimborso forfettario al 15% e CPA di legge, spese di registrazione e successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e si opponevano al decreto Parte_1 Parte_2 monitorio n. 6085/2023 con il quale era stata ingiunta la somma di € 384.384,18 oltre interessi al tasso del 7% eccependo in via pregiudiziale, con riferimento alla posizione di , Parte_2
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, contestando la validità del contratto di fideiussione azionato in giudizio e la mancata sottoscrizione dei contratti sottesi al decreto opposto. Inoltre, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna di controparte al pagamento di € 100.000,00 a titolo di danni per ricorso a pratiche usurarie, per la contrarietà a buona fede, per l'illegittima segnalazione a sofferenza, per esclusione dall'accesso al credito e per danno di reputazione commerciale.
In data 20.05.2024 si costituiva in giudizio la per la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto, contestando in fatto e in diritto quanto allegato dalla controparte.
In via preliminare le parti attrici hanno sollevato eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del foro di Roma, attesa la qualifica di consumatore rivestita dal Pt_2
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo Per_2
una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. SS.UU. n. 5868/2023).
In base a tali principi si rileva che all'epoca della sottoscrizione dei contratti il ricopriva il Pt_2
ruolo di vicepresidente del Consiglio di amministrazione della (pag. 37 doc. 21 convenuta) Parte_1
e, di conseguenza, la fideiussione rilasciata a favore della stessa società non può configurarsi come garanzia estranea all'attività professionale posta in essere dallo stesso Per tali ragioni, non Pt_2 potendo trovare applicazione la disciplina di cui al D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo),
l'eccezione di incompetenza deve essere respinta.
Nel merito, le parti attrici hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto per accertamento della nullità delle clausole contrattuali del rapporto fideiussorio riproduttive dello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
In merito si rileva che le fideiussioni oggetto di causa sono da qualificarsi come specifiche essendo state rilasciate in ordine agli obblighi derivanti dai singoli contratti cui si riferiscono. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, statuito come “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare” (Cass. n. 1851/2025).
Alla luce di tale principio l'eccezione deve essere, pertanto, ritenuta infondata.
In ogni caso se anche si volesse estendere la validità dello stesso provvedimento alle fideiussioni specifiche, nel caso di specie le parti attrici non hanno provato né la riproduzione pedissequa delle clausole dello schema ABI dichiarate invalide nelle fideiussioni azionate in giudizio né la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tale da incidere sugli aspetti essenziali dei rapporti contrattuali di cui al presente giudizio. Il provvedimento della Banca d'Italia è, infatti, riferito all'Intesa ABI tra il 2002
e il 2005. Per il periodo successivo si rende necessaria la prova dell'esistenza di una intesa lesiva della concorrenza, prova che nel caso di specie parte opponente non ha neppure offerto di fornire.
Tenuto conto, pertanto, del fatto che le fideiussioni oggetto di causa sono risalenti all'anno 2018, anche sotto tale profilo l'eccezione di invalidità deve essere respinta.
Sebbene l'infondatezza delle doglianze sopra descritte renda non necessaria la trattazione sulla decadenza di parte opposta dai termini di cui all'art. 1957 c.c., si può comunque asserire in tale sede che anche tale eccezione risulta infondata.
La previsione contrattuale secondo cui “Il Fideiussore: deve pagare quanto dovuto immediatamente alla Società a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del Cliente”, riprodotta nei singoli contratti allegati in giudizio, ai fini dell'ottemperanza al dettato normativo di cui all'art. 1957
c.c., rende sufficiente un'intimazione scritta al debitore di restituzione/pagamento entro il termine semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Nel caso di specie, considerato quanto altresì espresso dalle opponenti secondo cui “L'obbligazione principale, oggetto di garanzia, è scaduta il 3 gennaio 2022 e 22.3.22 (cfr. doc. 16 avversario), allorché l'opposta ha risolto i “contratti” di locazione finanziaria e finanziamento ed ha intimato al debitore principale l'immediato pagamento del dovuto e la restituzione dei veicoli” (pag. 6 atto di citazione), il termine semestrale dell'art. 1957 c.c. deve considerarsi rispettato essendo la richiesta di restituzione dei veicoli e di pagamento delle somme maturate risalente allo stesso 22 marzo 2022.
Per quanto concerne la mancata sottoscrizione ex art. 1341 c.c. delle clausole ritenute vessatorie dei contratti sottesi al decreto opposto, la doglianza è da intendersi infondata.
Dai contratti prodotti emerge, infatti, come le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 co. 2 siano state specificamente sottoscritte e non con un generico richiamo ma con la specifica indicazione del contenuto delle clausole come richiesto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. 14.2.2024 n.
4126).
In merito alla carenza di legittimazione attiva, le parti attrici hanno sottolineato come il contratto n.
3170334, oltre ad essere intervenuto tra gli stessi opponenti e una società terza (Alphera Financial
Services), non risulta essere stato sottoscritto dal in veste di garante. Pt_2
Tuttavia, parte convenuta ha asserito che la società Alphera Financial Services è un mero marchio del gruppo , la quale è chiaramente indicata nello stesso contratto come parte CP_1
contraente. Nessun dubbio può, pertanto, nutrirsi in merito alla riferibilità all'opposta anche di tale rapporto contrattuale.
In aggiunta, atteso che tramite ricorso monitorio la aveva chiesto al Tribunale di Torino CP_1 di ingiungere “alla società (…) di pagare alla ricorrente, Parte_1 immediatamente e senza dilazione, la somma capitale di € 384.384,18 (…) al signor Pt_2
(…) di pagare a parte ricorrente, immediatamente e senza dilazione, in solido con il
[...]
precedente soggetto (ma nel limite della fideiussione prestata per i soli contratti dal doc. 2 al doc.
11), la somma capitale di € 357.426,31” e che il decreto opposto “INGIUNGE A
[...]
e , ciascuno in ragione e nei limiti della qualità Controparte_2 Parte_2 dedotta in ricorso, di pagare in via solidale (…) la somma di € 384.384,18 oltre interessi” (all. 1 opponenti), la stessa parte opposta non ha avanzato alcuna pretesa creditoria nei confronti del Pt_2
per il contratto di leasing n. 3170334. Lo stesso provvedimento monitorio opposto ingiunge il pagamento dell'importo di € 384.384,18 in via solidale precisando che l'ingiunzione è fatta in ragione e nei limiti della qualità dedotta in ricorso con ciò, pertanto, limitando l'importo riferibile al a Pt_2 quello di € 357.426,31 indicato nel ricorso.
Di conseguenza, l'eccezione deve essere respinta.
In merito al quantum preteso dalla parte convenuta con il decreto monitorio, non è condivisibile quanto asserito dalle opponenti secondo cui “la società locatrice, a fronte dell'inadempimento del locatario, ha trattenuto tutti i canoni già corrisposti ed ha applicato, in suo favore, un indennizzo calcolato su tutti i canoni ancora a scadere (attualizzati con la decurtazione degli interessi); questo meccanismo di calcolo dell'indennità (previsto in contratto) contrasta con l'art. 1526 c.c. – applicabile al leasing in oggetto, che ha natura traslativa – in quanto il concedente consegue un indebito vantaggio derivante dal cumulo fra le rate pagate, quelle in scadenza e il valore del bene, che egli conserva” (pag. 9 atto di citazione). Tale interpretazione contrasta con il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui “La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 126-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore (…)” (Cass. SS.UU. n. 2061/2021).
Nel caso di specie, atteso che i contratti azionati in giudizio sono stati risolti successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 124/2017, che i criteri di calcolo operati da sono CP_1
conformi alla disciplina richiamata e che le controparti non hanno neppure proceduto ad un conteggio alternativo, limitandosi ad una generica contestazione, si deve concludere che la somma ingiunta è stata correttamente individuata.
Da ultimo, è da respingersi la domanda di condanna di formulata dalle opponenti, al CP_1
pagamento della somma di € 100.000,00, data la genericità delle allegazioni e l'assenza di elementi probatori idonei ad accertare le violazioni dei canoni di diligenza e di correttezza nell'esecuzione del contratto, l'applicazione di tassi usurari, l'illegittima previsione di un piano di ammortamento “alla francese”, l'illegittima segnalazione a sofferenza, l'esclusione dall'accesso al credito e il danno di reputazione commerciale. In ogni caso è stato provato documentalmente come i tassi previsti nei contratti di leasing fossero tutti inferiori ai tassi soglia di riferimento per il periodo e, in merito all'applicazione del sistema di ammortamento alla francese si rileva che lo stesso non presenta alcun profilo di illegittimità come stabilito, con principio da ritenersi applicabile anche ai contratti di leasign, dalla stessa Suprema Corte secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cass. SU 29.5.2024 n. 15130, Cass. 17.1.2025 n. 1167). Per le ragioni sopra esposte, le domande delle parti opponenti, ivi compresa quella di condanna ex art. 96 c.p.c., devono intendersi integralmente rigettate e, per l'effetto, si procede alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta integralmente le domande formulate dalle parti opponenti e, per l'effetto;
Conferma il decreto ingiuntivo n. 6085/2023;
Condanna e rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 22.457,00 (di cui € 3.544,00 per fase studio, € CP_1
2.338,00 per fase introduttiva, € 10.411,00 per fase istruttoria, € 6.164,00 per fase decisionale), in €
1.370,00 per procedura di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna