TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 22
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione art. 15, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza delle posizioni dei singoli ricorrenti e per mancata allegazione dei provvedimenti individuali impugnati.

  • Inammissibile
    Violazione DL n. 24/2022 e art. 4 ter D.L. n. 44/2021

    Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza delle posizioni dei singoli ricorrenti e per mancata allegazione dei provvedimenti individuali impugnati.

  • Inammissibile
    Violazione regolamento UE 2014/536

    Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza delle posizioni dei singoli ricorrenti e per mancata allegazione dei provvedimenti individuali impugnati.

  • Inammissibile
    Contrasto con norme europee

    Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza delle posizioni dei singoli ricorrenti e per mancata allegazione dei provvedimenti individuali impugnati.

  • Inammissibile
    Danno esistenziale da relazione sociale

    Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza delle posizioni dei singoli ricorrenti e per mancata allegazione dei provvedimenti individuali impugnati.

  • Inammissibile
    Violazione DL n. 44/2021

    Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza delle posizioni dei singoli ricorrenti e per mancata allegazione dei provvedimenti individuali impugnati.

  • Inammissibile
    Conseguenze economiche e di carriera

    Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza delle posizioni dei singoli ricorrenti e per mancata allegazione dei provvedimenti individuali impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 22
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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