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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE IU LV, Relatore
SANFILIPPO LV CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1782/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria N.19
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via SE Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250008070817 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 10.06.2025 la Ricorrente_1 con sede a Canicattì, in persona del presidente pro-tempore, Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29120250008070817000, pervenutale a mezzo pec in data 15.04.2025, contenente l'iscrizione a ruolo della somma di € 10.678,16 per IVA/2021, interessi e sanzioni per liquidazioni periodiche per il 1°trimestre 2021, € 12.957,14 per IVA/2021, interessi e sanzioni, per liquidazioni periodiche 2°trimestre 2021, € 17.914,56 per IVA/2021, interessi e sanzioni per liquidazioni periodiche per il 3°trimestre 2021, effettuata ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. N°633/72.
In data 17.06.2025 la società ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) La nullità della cartella di pagamento opposta per difetto di motivazione, in violazione degli Articoli 7, 16
e 17 della Legge N°212/2000, dell'art.8 del D.Lgs. N°32/2001, dell'art.24 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa e dell'art.3 della Legge N°241/90.
2) La nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione ed errata applicazione dell'art.36 bi, comma 3 del D.P.R. N°600/73, degli articoli 6, comma 5 e 10, comma 1 della Legge N°212/2000 e dell'art.2, comma 2 del D.Lgs. N°462/1997, nonché per mancata costituzione del contraddittorio preventivo, in conseguenza della mancata notifica dell'avviso bonario, con violazione del diritto di difesa e mancata possibilità di usufruire delle sanzioni ridotte al 10%.
3) La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi di mora e incostituzionalità degli stessi.
4) L'inesistenza della pretesa.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la trattazione in pubblica udienza, con collegamento da remoto e la condanna alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con decreto presidenziale N°1102/2025 del 29.07.2025, depositato in data 01.08.2025, veniva rigettata la richiesta provvisoria di sospensione dell'esecuzione e rinviata la trattazione della sospensiva all'udienza del 24.09.2025, ore 10,30.
Con ordinanza N°1315/2025 del 24.09.2025, depositata in data 25.09.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione e fissata la trattazione all'udienza del 18.02.2026, ore 10,30.
In data 09.09.2025 l'Agenzia delle Entrate di Agrigento depositava controdeduzioni con le quali contestava le eccezioni di parte ricorrente, deducendo che la cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dalla notifica a mezzo pec in data 04.02.2022, 05.04.2022, 03.06.2022 degli esiti del controllo delle dichiarazioni presentate;
che la cartella era sufficientemente motivata e la pretesa era relativa ad imposte dichiarate dalla ricorrente e non versate. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 06.02.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso;
rilevava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si era costituita in giudizio e non era stata provata la notifica della comunicazione di irregolarità ed insisteva nelle richieste formulate e nella distrazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento impugnata è stata compilata in conformità al modello approvato con Decreto
Dirigenziale del 28 Giugno 1999, come integrato dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'11.9.2000 e contiene tutti gli elementi indicati nell'art.25 del D.P.R. N°602/73, esaurendo in tal modo l'obbligo della motivazione (Cassaz. N°18385 del 16.9.2005); inoltre, nella cartella di pagamento sono riportati i prospetti degli esiti del controllo automatizzato di ciascuna imposta iscritta a ruolo e degli acconti d'imposta versati, la cui esposizione è ampiamente sufficiente a mettere il contribuente a conoscenza dei termini della pretesa;
ragione per cui l'atto impugnato è sufficientemente motivato.
L'art.36 bis, comma 3, del D.P.R. N°600/73 e l'art.54 bis, comma 3 del D.P.R. N°633/72 prescrivono che
“Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta …”.
Inoltre, l'art.6, comma 5, della Legge N°212/2000, a pena di nullità, dispone che “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, … l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti …”.
L'obbligo della predetta comunicazione sussiste solo nel caso in cui dalla liquidazione della dichiarazione emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione o quando sussistono casi di incertezza in ordine a quanto dichiarato dal contribuente e quanto emerge dalla liquidazione della dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio: copia delle comunicazioni di irregolarità sottese alla cartella di pagamento impugnate, con copia della ricevuta di avvenuta consegna delle stesse mediante pec, con identificativo 293280825, consegnata il 03.06.2022, con identificativo della ricevuta PEC
09004e20cdbc9d8b; copia della ricevuta di avvenuta consegna delle stesse mediante pec, con identificativo 287772266, consegnata il 05.04.2022, con identificativo della ricevuta PEC
09004e20cacc2b02; nonché copia delle dichiarazioni di liquidazione trimestrale presentate dalla società ricorrente;
dando prova che le somme iscritte a ruolo traggono origine dai dati dichiarati dalla società e dal mancato versamento delle relative imposte.
Con la ricezione delle comunicazioni preventive all'iscrizione a ruolo, la società debitrice avrebbe potuto produrre osservazioni e contestare la legittimità della pretesa e usufruire del pagamento delle sanzioni in misura ridotta al 10%.
Pertanto, nessuna violazione dei diritti del contribuente è avvenuta nel caso di specie, tanto meno della violazione del diritto alla difesa.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, perché non riportante le modalità di calcolo degli interessi, va precisato che la questione attiene ad interessi dovuti a seguito di accertamento automatizzato ai sensi dell'art.36-bis del D.P.R. N°600/73, riguardo ai quali è sufficiente il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, che nella cartella di pagamento impugnata è esplicitato tramite il rinvio alle rispettive dichiarazioni presentate. Pertanto, trova applicazione il principio affermato da Cass. n. 6812/19 che ha giustamente precisato che
"Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. N°600/73. Art. 36 bis, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art.20 del D.PR. N°
602/73, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi".
Avendo l'Ufficio provveduto ad iscrivere a ruolo somme traenti origine dai dati dichiarati dalla società, regolarmente comunicati prima dell'iscrizione a ruolo, grava alla parte ricorrente fornire prova dell'inesistenza della pretesa e la parte ricorrente non ha prodotto in giudizio prova alcuna in ordine alla inesistenza del credito vantato, né dell'avvenuto pagamento delle imposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato e per effetto della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, che si liquidano in
€ 2.324,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, che liquida in € 2.324,00.
Agrigento, 18.02.2026
L'ESTENSORE: SE TO OB (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE IU LV, Relatore
SANFILIPPO LV CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1782/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria N.19
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via SE Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250008070817 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 10.06.2025 la Ricorrente_1 con sede a Canicattì, in persona del presidente pro-tempore, Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29120250008070817000, pervenutale a mezzo pec in data 15.04.2025, contenente l'iscrizione a ruolo della somma di € 10.678,16 per IVA/2021, interessi e sanzioni per liquidazioni periodiche per il 1°trimestre 2021, € 12.957,14 per IVA/2021, interessi e sanzioni, per liquidazioni periodiche 2°trimestre 2021, € 17.914,56 per IVA/2021, interessi e sanzioni per liquidazioni periodiche per il 3°trimestre 2021, effettuata ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. N°633/72.
In data 17.06.2025 la società ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) La nullità della cartella di pagamento opposta per difetto di motivazione, in violazione degli Articoli 7, 16
e 17 della Legge N°212/2000, dell'art.8 del D.Lgs. N°32/2001, dell'art.24 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa e dell'art.3 della Legge N°241/90.
2) La nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione ed errata applicazione dell'art.36 bi, comma 3 del D.P.R. N°600/73, degli articoli 6, comma 5 e 10, comma 1 della Legge N°212/2000 e dell'art.2, comma 2 del D.Lgs. N°462/1997, nonché per mancata costituzione del contraddittorio preventivo, in conseguenza della mancata notifica dell'avviso bonario, con violazione del diritto di difesa e mancata possibilità di usufruire delle sanzioni ridotte al 10%.
3) La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi di mora e incostituzionalità degli stessi.
4) L'inesistenza della pretesa.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la trattazione in pubblica udienza, con collegamento da remoto e la condanna alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con decreto presidenziale N°1102/2025 del 29.07.2025, depositato in data 01.08.2025, veniva rigettata la richiesta provvisoria di sospensione dell'esecuzione e rinviata la trattazione della sospensiva all'udienza del 24.09.2025, ore 10,30.
Con ordinanza N°1315/2025 del 24.09.2025, depositata in data 25.09.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione e fissata la trattazione all'udienza del 18.02.2026, ore 10,30.
In data 09.09.2025 l'Agenzia delle Entrate di Agrigento depositava controdeduzioni con le quali contestava le eccezioni di parte ricorrente, deducendo che la cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dalla notifica a mezzo pec in data 04.02.2022, 05.04.2022, 03.06.2022 degli esiti del controllo delle dichiarazioni presentate;
che la cartella era sufficientemente motivata e la pretesa era relativa ad imposte dichiarate dalla ricorrente e non versate. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 06.02.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso;
rilevava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si era costituita in giudizio e non era stata provata la notifica della comunicazione di irregolarità ed insisteva nelle richieste formulate e nella distrazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento impugnata è stata compilata in conformità al modello approvato con Decreto
Dirigenziale del 28 Giugno 1999, come integrato dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'11.9.2000 e contiene tutti gli elementi indicati nell'art.25 del D.P.R. N°602/73, esaurendo in tal modo l'obbligo della motivazione (Cassaz. N°18385 del 16.9.2005); inoltre, nella cartella di pagamento sono riportati i prospetti degli esiti del controllo automatizzato di ciascuna imposta iscritta a ruolo e degli acconti d'imposta versati, la cui esposizione è ampiamente sufficiente a mettere il contribuente a conoscenza dei termini della pretesa;
ragione per cui l'atto impugnato è sufficientemente motivato.
L'art.36 bis, comma 3, del D.P.R. N°600/73 e l'art.54 bis, comma 3 del D.P.R. N°633/72 prescrivono che
“Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta …”.
Inoltre, l'art.6, comma 5, della Legge N°212/2000, a pena di nullità, dispone che “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, … l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti …”.
L'obbligo della predetta comunicazione sussiste solo nel caso in cui dalla liquidazione della dichiarazione emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione o quando sussistono casi di incertezza in ordine a quanto dichiarato dal contribuente e quanto emerge dalla liquidazione della dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio: copia delle comunicazioni di irregolarità sottese alla cartella di pagamento impugnate, con copia della ricevuta di avvenuta consegna delle stesse mediante pec, con identificativo 293280825, consegnata il 03.06.2022, con identificativo della ricevuta PEC
09004e20cdbc9d8b; copia della ricevuta di avvenuta consegna delle stesse mediante pec, con identificativo 287772266, consegnata il 05.04.2022, con identificativo della ricevuta PEC
09004e20cacc2b02; nonché copia delle dichiarazioni di liquidazione trimestrale presentate dalla società ricorrente;
dando prova che le somme iscritte a ruolo traggono origine dai dati dichiarati dalla società e dal mancato versamento delle relative imposte.
Con la ricezione delle comunicazioni preventive all'iscrizione a ruolo, la società debitrice avrebbe potuto produrre osservazioni e contestare la legittimità della pretesa e usufruire del pagamento delle sanzioni in misura ridotta al 10%.
Pertanto, nessuna violazione dei diritti del contribuente è avvenuta nel caso di specie, tanto meno della violazione del diritto alla difesa.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, perché non riportante le modalità di calcolo degli interessi, va precisato che la questione attiene ad interessi dovuti a seguito di accertamento automatizzato ai sensi dell'art.36-bis del D.P.R. N°600/73, riguardo ai quali è sufficiente il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, che nella cartella di pagamento impugnata è esplicitato tramite il rinvio alle rispettive dichiarazioni presentate. Pertanto, trova applicazione il principio affermato da Cass. n. 6812/19 che ha giustamente precisato che
"Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. N°600/73. Art. 36 bis, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art.20 del D.PR. N°
602/73, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi".
Avendo l'Ufficio provveduto ad iscrivere a ruolo somme traenti origine dai dati dichiarati dalla società, regolarmente comunicati prima dell'iscrizione a ruolo, grava alla parte ricorrente fornire prova dell'inesistenza della pretesa e la parte ricorrente non ha prodotto in giudizio prova alcuna in ordine alla inesistenza del credito vantato, né dell'avvenuto pagamento delle imposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato e per effetto della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, che si liquidano in
€ 2.324,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, che liquida in € 2.324,00.
Agrigento, 18.02.2026
L'ESTENSORE: SE TO OB (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)