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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1118/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1118/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , rappresentati e difesi, per mandato a Pt_2 C.F._2 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Tatiana Roggi, presso il cui studio in
Sinalunga, loc. Bettolle, Piazza Vittorio Emanuele n. 13, sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro
Massai, presso il cui studio in Torrita di Siena (SI), loc. Foenna n. 10, è elettivamente domiciliato
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._4 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro N. 1118/2020 R.G. 2 / 16
Massai, presso il cui studio in Torrita di Siena (SI), loc. Foenna n. 10, è elettivamente domiciliato
CONVENUTA avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2024, per e l'Avv. Tatiana Roggi Parte_1 Parte_2 così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa;
- ACCERTARE E DICHIARARE che l'atto di compravendita dell'immobile sito in Casalnuovo di OL (NA), Via Giacomo Fontana n. 30 rogito notaio Dott.
del 28.12.2007, contratto trascritto il 31.12.2007 n. 63, Reg. gen Persona_1
84046, Reg. part. 44979, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Casalnuovo di OL (NA), in ditta aggiornata, al Foglio 12, Part.lla 325, Sub. 2, Cat. A/3, classe
3, consistenza catastale 3,5 vani, superficie catastale di 78 metri quadrati, rendita catastale euro 234,99 stipulato dalla de cuius in favore della figlia CP_1
costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione indiretta e/o in
[...] subordine un negotium mixtum cum donatione costituendo pertanto in entrambi i casi un anticipo sulla successione, rappresentante nel caso de quo, una lesione del diritto di legittima degli odierni attori, Sig.ri e;
- Parte_1 Pt_2
RICOSTRUIRE, ALL'ESITO, CORRETTAMENTE LA MASSA EREDITARIA della
Sig.ra , computando il relictum al donatum, così determinando l'intero Persona_2 valore dei beni immobili al momento della morte della de cuius, nonché l'ammontare dei frutti tutti percepiti illegittimamente dalla signora come Controparte_1 provati in istruttoria;
- DISPORRE conseguentemente LA RIDUZIONE DELLA
DONAZIONE ex art 555 c.c. sia essa dichiarata indiretta che dissimulata in favore della convenuta figlia , in quanto lesiva della quota di legittima degli attori, CP_1 eredi per rappresentazione del padre Sig. il tutto previa Persona_3 valutazione, tramite disposta CTU, del reale valore del bene ceduto dalla signora Per_
alla figlia, comprensivo questo, sia del computo dei suoi frutti (canoni di N. 1118/2020 R.G. 3 / 16
locazione percepiti negli anni dalla convenuta a far data della donazione sino alla vendita nell'anno 2014 dell'immobile a terzi), sia della plusvalenza percepita dalla signora tramite la vendita del predetto immobile a terzi nell'anno Controparte_1
2014; il tutto da computare nei limiti della quota di legittima lei spettante per legge pari ad un terzo dell'asse ereditario così ricostruito, con obbligo e CONDANNA a carico della stessa di restituire e/o reintegrare l'asse ereditario con l'eccedenza e/o il valore ereditario percepito dalla madre oltre la quota di legittima lei spettante;
CONDANNA, la signora sia al pagamento di una somma di Controparte_1 denaro in favore dei signori odierni attori, pari ad 1/3 del valore CP_1 dell'immobile di cui sopra, acquistato dalla madre, ma in realtà oggetto di donazione in vita, sia al pagamento, in favore dei signori della somma di denaro pari CP_1 ad 1/3 dei frutti da questa percepiti negli anni, o in altra ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria, il tutto oltre rivalutazione ed interessi;
Con vittoria di spese ed onorari di causa”; per e l'Avv. Alessandro Controparte_1 Controparte_2
Massai conclude come da comparsa di costituzione e risposta: “In via pregiudiziale e preliminare: Respingere le domande formulate dalla sig.ra e Parte_1 nei confronti della sig.ra per le ragioni già Parte_2 Controparte_1 esposte supra ed, in accoglimento delle argomentazioni e deduzioni tutte offerte nel presente atto, accertare e dichiarare che la domanda di parte attrice sia erroneamente proposta, indeterminata e pertanto inammissibile non avendo effettuato valida operazione contabile atta a dimostrare la lesione della quota di legittima presupposto necessario e fondante per chiedere l'azione di riduzione ai sensi dell'art. 553 e ss. c.c.
In ogni caso dichiarare inammissibili, improcedibili e/o infondate le domande avversarie e rigettarle integralmente, con ogni consequenziale pronuncia, non sussistendo le ragioni di accoglimento della domanda non essendo stata violata la quarta di legittima e di riserva riservata alla parte attrice, avendo di contro potuto liberamente disporre il de chiuso di parte della quota disponibile del proprio patrimonio. In punto anche di istanze istruttorie richieste da controparte essendo le stesse inammissibili ed esplorative e conseguentemente accertare che nessuna lesione N. 1118/2020 R.G. 4 / 16
di quota di legittima si è verificata in danno agli attori, avendo beneficiato in vita di donazioni ed elargizioni in denaro da parte della de cuius . Con vittoria di Persona_2 spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre Iva e Cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione spedito per la notifica il 16.5.2020, e Parte_1 convenivano dinanzi al Tribunale di Siena;
Parte_2 Controparte_1 esponevano che in data 2.6.2010 in Montepulciano (SI) era deceduta Persona_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...], con C.F._5 ultimo domicilio in loc. Bettolle, Via Modena n. 1, senza lasciare CP_3 testamento, lasciando come eredi le due figlie e Controparte_1 CP_2
e, per rappresentazione del figlio precedentemente
[...] Persona_3 deceduto, i nipoti e odierni attori, e che il Parte_1 Parte_2 patrimonio ereditario era costituito da un appartamento, sito in Casalnuovo di OL
(NA), Via Carmignano n. 9, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Casalnuovo di OL (NA), al foglio 12, particella 325, subalterno 1; esponevano altresì di avere poi scoperto che , con atto ai rogiti Notaio in OL in data Persona_2 Per_1
28.12.2007 regolarmente trascritto, aveva venduto alla figlia la nuda CP_1 proprietà dell'appartamento al primo piano sito in Casalnuovo di OL (NA), Via
Giacomo Fontana n. 30, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio
12, particella 325, subalterno 2, riservando a proprio favore il diritto di usufrutto, per il corrispettivo di € 15.000,00, mai materialmente corrisposto;
sostenevano che si trattava di un contratto simulato, che dissimulava una donazione o comunque un negozio misto con donazione ed evidenziavano che la suddetta Controparte_1 aveva locato tale immobile e quindi lo aveva venduto per € 75.000,00 traendone un arricchimento;
concludeva chiedendo l'accertamento della simulazione e, previa corretta determinazione del patrimonio ereditario, l'accertamento della lesione della propria quota di legittima e la riduzione della donazione, con vittoria di spese.
La convenuta si costituiva il 21.9.2020, in vista dell'udienza di Controparte_1 prima comparizione ex art. 183 c.p.c. differita al 13.10.2020 ai sensi dell'art. 168-bis Per_ comma 5° c.p.c., contestando la domanda attorea;
in fatto, evidenziava che la le N. 1118/2020 R.G. 5 / 16
aveva trasferito la nuda proprietà dell'immobile in questione perché era stata da lei assistita ed accudita sino alla morte, sosteneva che, tenuto conto del valore degli immobili, non si era verificata nessuna lesione di legittima e contestava di avere mai percepito canoni di locazione dall'immobile; in diritto, eccepiva l'inammissibilità della domanda di riduzione per indeterminatezza della stessa, contestava che l'atto di compravendita fosse simulato e dissimulasse una donazione o un negotium mixtum cum donatione, evidenziando che l'immobile era di scarso valore in quanto fatiscente;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
L'altra convenuta si costituiva anch'essa il 21.9.2020; Controparte_2 evidenziava di non avere ricevuto la notificazione dell'atto di citazione;
eccepiva la prescrizione dell'azione di riduzione e, nel merito, rilevava che nessuna domanda era stata proposta nei propri confronti e che nell'azione di riduzione non vi era litisconsorzio necessario;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, parzialmente ammessa dal Giudice con ordinanza del 26.3.2021 ed espletata all'udienza del 16.9.2021, nonché attraverso una consulenza tecnica d'ufficio estimativa del valore degli immobili, disposta con la medesima ordinanza.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, devono essere esaminate, anche attraverso il richiamo dell'ordinanza del 29.3.2021, le questioni preliminari sollevate dalle parti.
In primo luogo, la convenuta ha sollevato eccezione di nullità Controparte_2 della notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti. Effettivamente, tale notificazione non è andata a buon fine, in quanto all'indirizzo ove è stata effettuata in N. 1118/2020 R.G. 6 / 16
Castello di Cisterna (NA), Via Madonna Stella n. 42, la destinataria è risultata
“irreperibile”.
Tuttavia, la nullità della notifica risulta sanata dalla costituzione della medesima convenuta Controparte_2
L'altra convenuta ha sollevato l'eccezione preliminare di nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per indeterminatezza richiamando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius
(cfr. Cassazione civile, sez. II, 19 gennaio 2017, n. 1357).
E tuttavia, anzitutto, sempre secondo la giurisprudenza, ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, proprio perché la lesione può essere provata anche con presunzioni, non è necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. II, 2 settembre 2020, n. 18199).
Nel caso di specie, peraltro, se è pur vero che nell'atto di citazione gli attori si sono limitati ad indicare l'unico bene relitto e la donazione da cui sarebbe derivata la lesione della loro quota di legittima, è anche vero che, da un lato, proprio l'esistenza di un solo bene residuo e di un bene donato, peraltro posti nello stesso luogo e costituenti due appartamenti uno sovrastante l'altro, porta a presumere la sussistenza della lesione e, dall'altro lato, le eventuali carenze dell'atto di citazione non hanno impedito alla convenuta di difendersi nel merito, tanto che è stata la stessa fin Controparte_1 dal momento della propria costituzione in giudizio, a depositare una perizia di parte attestante l'insussistenza della lesione;
gli attori, a loro volta, hanno poi integrato le N. 1118/2020 R.G. 7 / 16
proprie difese con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c. con la quale hanno provveduto al deposito di una contrapposta perizia di parte, volta a specificare la sussistenza e l'entità della lesione lamentata. L'effettiva sussistenza della lesione costituisce poi questione di merito, su cui si avrà modo di tornare infra.
La convenuta ha poi sollevato anche un'eccezione preliminare Controparte_2 di difetto di legittimazione passiva, basata sul fatto che nei propri confronti non era stata espressamente formulata alcuna domanda.
E tuttavia, si deve ricordare che gli attori hanno proposto in prima battuta una domanda di simulazione;
ebbene, la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del de cuius, parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tali, litisconsorte necessari (cfr. Cassazione civile, sez. II, 22 luglio 2003, n. 11406).
In tal senso, nel caso di specie, la domanda in questione, seppure finalizzata anche a ricostruire l'asse ereditario in vista dell'accertamento della lesione della quota di legittima e del conseguente esercizio dell'azione di riduzione, risulta comunque proposta anche in via autonoma, al fine di ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato. Pertanto, rispetto a tale domanda, sussiste comunque la legittimazione passiva anche di Controparte_2
Da ultimo, ha anche sollevato un'eccezione di prescrizione Parte_3 dell'azione di riduzione. Ma tale eccezione appare superflua, dal momento l'azione di riduzione è di natura personale, in quanto diretta a rivendicare non lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell'atto di liberalità, bensì a far valere sul valore di detto bene le proprie ragioni successorie dopo l'accertamento della sua qualità (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 7 agosto 1996, n. 7259), e, nel caso di specie, l'azione in questione, per come già evidenziato, non è stata esercitata nei confronti di CP_2 ma solo di
[...] Controparte_1 N. 1118/2020 R.G. 8 / 16
Passando dunque al merito della controversia, come accennato supra, gli attori e hanno proposto, in primo luogo, una Parte_1 Parte_2 domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita, dissimulante una donazione o un negotium mixtum cum donatione.
A tal proposito, si deve premettere che, come evidenziato in giurisprudenza, nel cosiddetto negotium mixtun cum donatione, la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 settembre 2004, n.
19601); per tale ragione, la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto (cfr. Cassazione civile, sez.
II, 23 maggio 2016, n. 10614).
Nel caso di specie, è pacifico che la defunta , con contratto in data Persona_2
28.12.2007 ai rogiti Notaio (docc. 3, 5 e 6 fasc.att.; doc. 4 fasc.conv.), ha Per_1 venduto alla figlia la nuda proprietà dell'abitazione in Casalnuovo Controparte_1 di OL (NA), Via G. Fontana n. 30, rappresentato al Catasto Fabbricati di tale
Comune, al foglio 12 particella 325 subalterno 2, al prezzo dichiarato di € 15.000,00, riservando a proprio favore il diritto di usufrutto.
Dall'esame del contratto risulta che tale prezzo è stato pagato, contestualmente alla stipula del contratto, con la consegna di due assegni, e che la compratrice ha rilasciato apposita quietanza liberatoria. N. 1118/2020 R.G. 9 / 16
L'effettività del pagamento è stata confermata dal Notaio rogante nel corso della prova testimoniale.
Inoltre, dall'esame degli estratti conto (docc 3 memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 Per_ c.p.c.) del conto corrente cointestato alla defunta ed alla figlia che CP_1
Per_ risulta però alimentato essenzialmente con i ratei di pensione della , emerge in data 21.1.2008 il versamento dell'importo di € 15.000,00 in assegni, importo presumibilmente derivante proprio dal contratto in questione.
È pur vero che, sempre dagli estratti conto in questione, risultano successivamente dei prelievi, di € 1.000,00 in data 8.4.2008 e di € 6.953,85 ed € 5.000,00 in data 2.5.2008; tuttavia, non vi è prova che le somme siano state prelevate da e, Controparte_1 soprattutto, non vi è prova che siano state prelevate per sé, piuttosto che per i bisogni della madre.
In questo senso, si deve ritenere che il pagamento sia stato effettivo.
Ciò detto, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata sul punto, il valore della nuda proprietà dell'unità immobiliare al 2007, anno di vendita, deve essere stimato in €
63.750,00, ovvero oltre quattro volte superiore al prezzo indicato in contratto;
quest'ultimo appare pertanto non congruo e le prestazioni risultano evidentemente sproporzionate.
In questo senso, tenuto conto della notevole sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore effettivo nonché del fatto che il contratto è stato stipulato tra madre e figlia ed ha avuto ad oggetto la sola nuda proprietà, con riserva dell'usufrutto e, quindi, in prospettiva, il trasferimento della piena proprietà (destinata a consolidarsi in capo al nudo proprietario al momento della morte dell'usufruttuario), deve ritenersi che la venditrice fosse consapevole dell'arricchimento con cui beneficiava la figlia.
Dunque, il contratto di compravendita in questione deve essere ritenuto parzialmente simulato sotto il profilo oggettivo e tale da dissimulare una negotium mixtum cum donatione.
Ciò, tuttavia, non determina né la sua nullità né la sua inefficacia. Come evidenziato in giurisprudenza, infatti, nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di N. 1118/2020 R.G. 10 / 16
raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta;
per la validità di tale negotium non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 3 novembre 2009, n. 23297; conforme, cfr. Cassazione civile, sez. II, 17 novembre 2010, n. 23215). Per_ Per effetto di tale contratto, quindi, e del successivo decesso della , che determina l'estinzione dell'usufrutto e la consolidazione della piena proprietà in capo alla nuda proprietaria, ai sensi dell'art. 1014 n. 2 c.c., ha acquistato la piena Controparte_1 proprietà dell'immobile sito in Casalnuovo di OL (NA), Via G. Fontana n. 30. Il bene in questione è dunque definitivamente uscito dal patrimonio ereditario;
addirittura, successivamente, con contratto del 27.3.2014 (doc. 10 fasc.att.), CP_1 ha anche venduto a terzi la piena proprietà del bene medesimo.
[...]
Come accennato, poi, gli attori e hanno Parte_1 Parte_2 proposto una domanda di accertamento della lesione della loro quota di legittima e di riduzione, ai fini della reintegrazione nella propria quota di legittima.
A tal proposito, ribadito che la de cuius è deceduta il 2.6.2010, si deve Persona_2 considerare che, ai sensi dell'art. 537 c.c. in tema di riserva a favore dei figli, non trovando applicazione né quanto disposto dall'art. 542 c.c. per l'ipotesi di concorso di Per_ coniuge e figli, in quanto il coniuge della era precedentemente deceduto, né l'art. 537 comma 1° c.c. relativo all'ipotesi in cui se il genitore lascia un figlio solo, trova applicazione la disposizione dell'art. 537 comma 2° c.c., secondo cui “se i figli sono N. 1118/2020 R.G. 11 / 16
più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Nel caso di specie, dunque, essendovi tre figli, ad essi è riservata la quota di legittima di 2/3 del patrimonio, da dividere in parti uguali e, quindi, a ciascun figlio la quota di
2/9 di tale patrimonio.
Dal momento che figlio di e fratello delle convenute Persona_3 Persona_2
e è deceduto, nella quota di legittima a lui Controparte_1 Controparte_2 spettante, pari a 2/9, subentrano i suoi figli, ovvero gli odierni attori, per come previsto dall'art. 536 comma 3° c.c., secondo cui “a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli”.
Per accertare la lesione della quota di riserva, va anzitutto determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima;
a tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, ai sensi degli artt. 747 e 750 c.c., e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro, ai sensi dell'art. 751 c.c.; devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante, ai sensi dell'art. 564 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 24 luglio
2012, n. 12919; analogamente cfr. Cassazione civile, sez. II, 1 dicembre 1993, n.
11873).
Quanto alla composizione dell'attivo dell'asse ereditario, al momento del decesso di in data 2.6.2010, il patrimonio della defunta comprendeva esclusivamente Persona_2
l'immobile sito in Casalnuovo di OL, Via Carmignano, 9, rappresentata al Catasto
Fabbricati di tale Comune al foglio 12 particella 35 subalterno 1; ed il valore di tale N. 1118/2020 R.G. 12 / 16
immobile è stato stimato dal consulente tecnico d'ufficio alla data dell'apertura della successione in € 63.000,00.
Come accennato supra, invece, l'immobile sito in Casalnuovo di OL, Via G.
Fontana n. 30, è fuoriuscito da tale patrimonio ereditario.
Le parti non hanno allegato l'esistenza di debiti ereditari e, pertanto, non vi è alcun importo da detrarre a tale titolo.
Al valore dell'attivo, quindi, deve essere sommato il valore delle donazioni compiute dalla defunta quando era in vita. E sotto questo profilo, si deve considerare che le liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti nell'art. 769 c.c., così come, nel caso di specie, un negotium mixtum cum donatione, sono soggette al regime delle donazioni limitatamente alla disciplina della revocazione, ai sensi degli artt. 800 e ss.
c.c., ed a quella della riduzione per reintegrare la quota dei legittimari, ai sensi degli artt. 555 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 28 novembre 1988, n. 6416).
In questa prospettiva, quindi, ai soli fini della riunione fittizia, al valore dell'immobile indicato supra deve essere sommato il valore della donazione effettuata tramite il negotium mixtum cum donatione, ovvero la differenza tra il valore della nuda proprietà di tale bene, da stimare però non alla data del contratto ma alla data dell'apertura della successione, ed il prezzo di € 15.000,00 pattuito in contratto, che corrisponde alla liberalità di cui il donatario è stato beneficiato.
Ed allora, applicando lo stesso criterio già utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio per la stima dell'altro immobile, si deve ritenere che la piena proprietà dell'immobile oggetto del negotium mixtum cum donatione alla data della successione sia pari ad
€/mq 950,00 x 81 mq = € 76.950,00, ovvero in cifra tonda € 77.000,00 e che il valore della nuda proprietà, alla medesima data, sia pari ad € 57.750,00.
Pertanto, il valore della donazione alla data di apertura della successione è pari ad €
42.750,00 (€ 57.750,00 - € 15.000,00 = € 42.750,00).
D'altro canto, non vi sono elementi di prova sufficienti per sostenere che CP_1 abbia percepito delle somme a titolo di frutti civili, quali canoni di locazione
[...] dell'immobile in questione. In effetti, i testimoni e Testimone_1 [...]
hanno confermato che l'immobile era occupato da tale ma Tes_2 Persona_4 N. 1118/2020 R.G. 13 / 16
non sono stati in grado di riferire nulla sul titolo sulla cui base è avvenuta tale occupazione;
quindi, non è possibile ritenere che l'occupazione sia avvenuta a titolo oneroso sulla base di un contratto di locazione piuttosto che a titolo gratuito in forza, ad esempio, di un contratto di comodato;
a maggior ragione, non vi è alcuna prova dell'eventuale entità del canone di locazione.
Alla luce di quanto precede, la massa ereditaria, costituita a seguito della riunione fittizia di relictum + donatum – debiti, ammonta a complessivi € 105.750,00 (€
63.000,00 + € 42.750,00 = € 105.750,00).
Conseguentemente, la quota disponibile, pari a 1/3 di tale valore, ammonta ad €
35.250,00, mentre la quota di riserva per i figli, pari a 2/3 di tale valore, ammonta ad €
70.500,00, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli;
in particolare, quindi, la quota riservata al figlio in cui sono subentrati gli odierni attori Persona_3
e pari a 1/3 dell'importo riservato ai figli, cioè Parte_1 Parte_2
a 2/9, ammonta ad € 23.500,00 (€ 70.500,00 : 3 = 23.500,00).
Da ultimo, dovrebbero imputarsi all'importo della quota di riserva così determinata le donazioni ricevute dal legittimario. Nel caso di specie, però, le convenute, pur avendo affermato che la madre aveva donato del denaro al figlio , non hanno in Per_3 alcun modo specificamente provato l'ammontare di tali donazioni. Dunque, non si deve compiere alcuna detrazione ulteriore. Per_ A questo punto, si deve rilevare che il fatto che la sia deceduta senza lasciare testamento e che quindi si apra la successione legittima, non esclude che possa essersi verificata una lesione della quota di riserva dei legittimari, in quanto, come appena evidenziato, il patrimonio ereditario da dividere tra gli eredi è diverso dalla massa fittiziamente riunita ai fini della valutazione della quota di riserva e, quindi, la lesione, pur in mancanza di disposizioni testamentarie, può essere determinata anche da una donazione.
In questo senso, nel caso di specie, e hanno Parte_1 Parte_2 ricevuto in eredità solo la quota di 1/3 dell'immobile sito in Casalnuovo di OL
(NA), Via Carmignano n. 9, piano terra, pari ad un valore di € 21.000,00 (€ 63.000,00
: 3 = € 21.000,00), cioè un valore inferiore a quello della quota ad essi riservata di € N. 1118/2020 R.G. 14 / 16
23.500,00; pertanto, effettivamente, a causa della citata donazione indiretta, in relazione alla successione legittima di , si è verificata la lesione della quota Persona_2 riservata al figlio , in cui sono subentrati gli odierni attori. Per_3
Per come già accennato supra, ai fini della reintegrazione della quota del legittimario leso, è necessario procedere alle riduzioni delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, secondo l'ordine previsto dalla legge.
Più precisamente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 553 c.c., si deve ridurre, non la donazione - come richiesto dagli attori - ma anzitutto la quota legale ab intestato della convenuta unico soggetto nei cui confronti gli Controparte_1 attori hanno proposto l'azione di riduzione, del valore di € 2.500,00, necessario per reintegrare gli attori stessi nel valore di € 23.500,00 a loro riservato a fronte di una quota legittima di € 21.000,00.
A tal fine, si deve diminuire la quota ideale dell'immobile da dividere di spettanza di e aumentare, in misura corrispondente, quella degli attori quali Controparte_1 eredi di più precisamente, quindi, conseguirà Persona_3 Controparte_1 la quota di 185/630, pari a 37/126, dell'immobile costituente il patrimonio ereditario,
e la quota complessiva di 235/630, pari a Parte_1 Parte_2
47/126, mentre ad che non è stata coinvolta nella domanda di Controparte_2 riduzione, spetterà la quota di 1/3, corrispondente a 42/126.
Ed essendo ciò sufficiente a garantire la reintegrazione nella quota di riserva, non vi è necessità di procedere alla riduzione della donazione.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. In questo senso, tenuto conto del fatto che sono state accertate la simulazione e la lesione della quota di legittima degli attori ma in misura minima, sussiste quella parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼.
Pertanto, le convenute e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannate a rimborsare agli attori e delle Parte_1 Parte_4 spese di lite da essi sostenute, spese che vengono liquidate - per l'intero - come N. 1118/2020 R.G. 15 / 16
indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014
n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo della donazione in contestazione di € 42.750,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i valori medi dello scaglione di riferimento -.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste per ¼ a carico degli attori e e per ¾ a carico delle convenute Parte_1 Parte_2
e Controparte_1 Controparte_2
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara che il contratto di compravendita di nuda proprietà in data 28.12.2007 ai rogiti Notaio , tra e è parzialmente simulato e Per_1 Persona_2 Controparte_1 dissimula un negotium mixtum cum donatione; dichiara che, per effetto di esso, si è verificata una lesione della quota dell'eredità di riservata a e Persona_2 Parte_1 Parte_2 ai fini della reintegrazione di tale quota di riserva, riduce la quota spettante a CP_1 per successione legittima del valore del valore di € 2.500,00 e, per l'effetto,
[...] attribuisce a la quota di 37/126 dell'immobile costituente il Controparte_1 patrimonio ereditario, a e la quota complessiva Parte_1 Parte_2 di 47/126 e ad la quota di 42/126; Controparte_2 compensa per ¼ le spese di lite e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 [...]
a rimborsare a e ¾ delle spese CP_2 Parte_1 Parte_2 di lite da essi sostenute, che liquida - per l'intero - in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 N. 1118/2020 R.G. 16 / 16
per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, definitivamente per ¼ a carico di e Parte_1 [...]
e per ¾ a carico di e Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'12 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1118/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , rappresentati e difesi, per mandato a Pt_2 C.F._2 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Tatiana Roggi, presso il cui studio in
Sinalunga, loc. Bettolle, Piazza Vittorio Emanuele n. 13, sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro
Massai, presso il cui studio in Torrita di Siena (SI), loc. Foenna n. 10, è elettivamente domiciliato
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._4 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro N. 1118/2020 R.G. 2 / 16
Massai, presso il cui studio in Torrita di Siena (SI), loc. Foenna n. 10, è elettivamente domiciliato
CONVENUTA avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2024, per e l'Avv. Tatiana Roggi Parte_1 Parte_2 così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa;
- ACCERTARE E DICHIARARE che l'atto di compravendita dell'immobile sito in Casalnuovo di OL (NA), Via Giacomo Fontana n. 30 rogito notaio Dott.
del 28.12.2007, contratto trascritto il 31.12.2007 n. 63, Reg. gen Persona_1
84046, Reg. part. 44979, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Casalnuovo di OL (NA), in ditta aggiornata, al Foglio 12, Part.lla 325, Sub. 2, Cat. A/3, classe
3, consistenza catastale 3,5 vani, superficie catastale di 78 metri quadrati, rendita catastale euro 234,99 stipulato dalla de cuius in favore della figlia CP_1
costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione indiretta e/o in
[...] subordine un negotium mixtum cum donatione costituendo pertanto in entrambi i casi un anticipo sulla successione, rappresentante nel caso de quo, una lesione del diritto di legittima degli odierni attori, Sig.ri e;
- Parte_1 Pt_2
RICOSTRUIRE, ALL'ESITO, CORRETTAMENTE LA MASSA EREDITARIA della
Sig.ra , computando il relictum al donatum, così determinando l'intero Persona_2 valore dei beni immobili al momento della morte della de cuius, nonché l'ammontare dei frutti tutti percepiti illegittimamente dalla signora come Controparte_1 provati in istruttoria;
- DISPORRE conseguentemente LA RIDUZIONE DELLA
DONAZIONE ex art 555 c.c. sia essa dichiarata indiretta che dissimulata in favore della convenuta figlia , in quanto lesiva della quota di legittima degli attori, CP_1 eredi per rappresentazione del padre Sig. il tutto previa Persona_3 valutazione, tramite disposta CTU, del reale valore del bene ceduto dalla signora Per_
alla figlia, comprensivo questo, sia del computo dei suoi frutti (canoni di N. 1118/2020 R.G. 3 / 16
locazione percepiti negli anni dalla convenuta a far data della donazione sino alla vendita nell'anno 2014 dell'immobile a terzi), sia della plusvalenza percepita dalla signora tramite la vendita del predetto immobile a terzi nell'anno Controparte_1
2014; il tutto da computare nei limiti della quota di legittima lei spettante per legge pari ad un terzo dell'asse ereditario così ricostruito, con obbligo e CONDANNA a carico della stessa di restituire e/o reintegrare l'asse ereditario con l'eccedenza e/o il valore ereditario percepito dalla madre oltre la quota di legittima lei spettante;
CONDANNA, la signora sia al pagamento di una somma di Controparte_1 denaro in favore dei signori odierni attori, pari ad 1/3 del valore CP_1 dell'immobile di cui sopra, acquistato dalla madre, ma in realtà oggetto di donazione in vita, sia al pagamento, in favore dei signori della somma di denaro pari CP_1 ad 1/3 dei frutti da questa percepiti negli anni, o in altra ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria, il tutto oltre rivalutazione ed interessi;
Con vittoria di spese ed onorari di causa”; per e l'Avv. Alessandro Controparte_1 Controparte_2
Massai conclude come da comparsa di costituzione e risposta: “In via pregiudiziale e preliminare: Respingere le domande formulate dalla sig.ra e Parte_1 nei confronti della sig.ra per le ragioni già Parte_2 Controparte_1 esposte supra ed, in accoglimento delle argomentazioni e deduzioni tutte offerte nel presente atto, accertare e dichiarare che la domanda di parte attrice sia erroneamente proposta, indeterminata e pertanto inammissibile non avendo effettuato valida operazione contabile atta a dimostrare la lesione della quota di legittima presupposto necessario e fondante per chiedere l'azione di riduzione ai sensi dell'art. 553 e ss. c.c.
In ogni caso dichiarare inammissibili, improcedibili e/o infondate le domande avversarie e rigettarle integralmente, con ogni consequenziale pronuncia, non sussistendo le ragioni di accoglimento della domanda non essendo stata violata la quarta di legittima e di riserva riservata alla parte attrice, avendo di contro potuto liberamente disporre il de chiuso di parte della quota disponibile del proprio patrimonio. In punto anche di istanze istruttorie richieste da controparte essendo le stesse inammissibili ed esplorative e conseguentemente accertare che nessuna lesione N. 1118/2020 R.G. 4 / 16
di quota di legittima si è verificata in danno agli attori, avendo beneficiato in vita di donazioni ed elargizioni in denaro da parte della de cuius . Con vittoria di Persona_2 spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre Iva e Cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione spedito per la notifica il 16.5.2020, e Parte_1 convenivano dinanzi al Tribunale di Siena;
Parte_2 Controparte_1 esponevano che in data 2.6.2010 in Montepulciano (SI) era deceduta Persona_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...], con C.F._5 ultimo domicilio in loc. Bettolle, Via Modena n. 1, senza lasciare CP_3 testamento, lasciando come eredi le due figlie e Controparte_1 CP_2
e, per rappresentazione del figlio precedentemente
[...] Persona_3 deceduto, i nipoti e odierni attori, e che il Parte_1 Parte_2 patrimonio ereditario era costituito da un appartamento, sito in Casalnuovo di OL
(NA), Via Carmignano n. 9, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Casalnuovo di OL (NA), al foglio 12, particella 325, subalterno 1; esponevano altresì di avere poi scoperto che , con atto ai rogiti Notaio in OL in data Persona_2 Per_1
28.12.2007 regolarmente trascritto, aveva venduto alla figlia la nuda CP_1 proprietà dell'appartamento al primo piano sito in Casalnuovo di OL (NA), Via
Giacomo Fontana n. 30, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio
12, particella 325, subalterno 2, riservando a proprio favore il diritto di usufrutto, per il corrispettivo di € 15.000,00, mai materialmente corrisposto;
sostenevano che si trattava di un contratto simulato, che dissimulava una donazione o comunque un negozio misto con donazione ed evidenziavano che la suddetta Controparte_1 aveva locato tale immobile e quindi lo aveva venduto per € 75.000,00 traendone un arricchimento;
concludeva chiedendo l'accertamento della simulazione e, previa corretta determinazione del patrimonio ereditario, l'accertamento della lesione della propria quota di legittima e la riduzione della donazione, con vittoria di spese.
La convenuta si costituiva il 21.9.2020, in vista dell'udienza di Controparte_1 prima comparizione ex art. 183 c.p.c. differita al 13.10.2020 ai sensi dell'art. 168-bis Per_ comma 5° c.p.c., contestando la domanda attorea;
in fatto, evidenziava che la le N. 1118/2020 R.G. 5 / 16
aveva trasferito la nuda proprietà dell'immobile in questione perché era stata da lei assistita ed accudita sino alla morte, sosteneva che, tenuto conto del valore degli immobili, non si era verificata nessuna lesione di legittima e contestava di avere mai percepito canoni di locazione dall'immobile; in diritto, eccepiva l'inammissibilità della domanda di riduzione per indeterminatezza della stessa, contestava che l'atto di compravendita fosse simulato e dissimulasse una donazione o un negotium mixtum cum donatione, evidenziando che l'immobile era di scarso valore in quanto fatiscente;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
L'altra convenuta si costituiva anch'essa il 21.9.2020; Controparte_2 evidenziava di non avere ricevuto la notificazione dell'atto di citazione;
eccepiva la prescrizione dell'azione di riduzione e, nel merito, rilevava che nessuna domanda era stata proposta nei propri confronti e che nell'azione di riduzione non vi era litisconsorzio necessario;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, parzialmente ammessa dal Giudice con ordinanza del 26.3.2021 ed espletata all'udienza del 16.9.2021, nonché attraverso una consulenza tecnica d'ufficio estimativa del valore degli immobili, disposta con la medesima ordinanza.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, devono essere esaminate, anche attraverso il richiamo dell'ordinanza del 29.3.2021, le questioni preliminari sollevate dalle parti.
In primo luogo, la convenuta ha sollevato eccezione di nullità Controparte_2 della notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti. Effettivamente, tale notificazione non è andata a buon fine, in quanto all'indirizzo ove è stata effettuata in N. 1118/2020 R.G. 6 / 16
Castello di Cisterna (NA), Via Madonna Stella n. 42, la destinataria è risultata
“irreperibile”.
Tuttavia, la nullità della notifica risulta sanata dalla costituzione della medesima convenuta Controparte_2
L'altra convenuta ha sollevato l'eccezione preliminare di nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per indeterminatezza richiamando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius
(cfr. Cassazione civile, sez. II, 19 gennaio 2017, n. 1357).
E tuttavia, anzitutto, sempre secondo la giurisprudenza, ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, proprio perché la lesione può essere provata anche con presunzioni, non è necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. II, 2 settembre 2020, n. 18199).
Nel caso di specie, peraltro, se è pur vero che nell'atto di citazione gli attori si sono limitati ad indicare l'unico bene relitto e la donazione da cui sarebbe derivata la lesione della loro quota di legittima, è anche vero che, da un lato, proprio l'esistenza di un solo bene residuo e di un bene donato, peraltro posti nello stesso luogo e costituenti due appartamenti uno sovrastante l'altro, porta a presumere la sussistenza della lesione e, dall'altro lato, le eventuali carenze dell'atto di citazione non hanno impedito alla convenuta di difendersi nel merito, tanto che è stata la stessa fin Controparte_1 dal momento della propria costituzione in giudizio, a depositare una perizia di parte attestante l'insussistenza della lesione;
gli attori, a loro volta, hanno poi integrato le N. 1118/2020 R.G. 7 / 16
proprie difese con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c. con la quale hanno provveduto al deposito di una contrapposta perizia di parte, volta a specificare la sussistenza e l'entità della lesione lamentata. L'effettiva sussistenza della lesione costituisce poi questione di merito, su cui si avrà modo di tornare infra.
La convenuta ha poi sollevato anche un'eccezione preliminare Controparte_2 di difetto di legittimazione passiva, basata sul fatto che nei propri confronti non era stata espressamente formulata alcuna domanda.
E tuttavia, si deve ricordare che gli attori hanno proposto in prima battuta una domanda di simulazione;
ebbene, la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del de cuius, parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tali, litisconsorte necessari (cfr. Cassazione civile, sez. II, 22 luglio 2003, n. 11406).
In tal senso, nel caso di specie, la domanda in questione, seppure finalizzata anche a ricostruire l'asse ereditario in vista dell'accertamento della lesione della quota di legittima e del conseguente esercizio dell'azione di riduzione, risulta comunque proposta anche in via autonoma, al fine di ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato. Pertanto, rispetto a tale domanda, sussiste comunque la legittimazione passiva anche di Controparte_2
Da ultimo, ha anche sollevato un'eccezione di prescrizione Parte_3 dell'azione di riduzione. Ma tale eccezione appare superflua, dal momento l'azione di riduzione è di natura personale, in quanto diretta a rivendicare non lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell'atto di liberalità, bensì a far valere sul valore di detto bene le proprie ragioni successorie dopo l'accertamento della sua qualità (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 7 agosto 1996, n. 7259), e, nel caso di specie, l'azione in questione, per come già evidenziato, non è stata esercitata nei confronti di CP_2 ma solo di
[...] Controparte_1 N. 1118/2020 R.G. 8 / 16
Passando dunque al merito della controversia, come accennato supra, gli attori e hanno proposto, in primo luogo, una Parte_1 Parte_2 domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita, dissimulante una donazione o un negotium mixtum cum donatione.
A tal proposito, si deve premettere che, come evidenziato in giurisprudenza, nel cosiddetto negotium mixtun cum donatione, la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 settembre 2004, n.
19601); per tale ragione, la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto (cfr. Cassazione civile, sez.
II, 23 maggio 2016, n. 10614).
Nel caso di specie, è pacifico che la defunta , con contratto in data Persona_2
28.12.2007 ai rogiti Notaio (docc. 3, 5 e 6 fasc.att.; doc. 4 fasc.conv.), ha Per_1 venduto alla figlia la nuda proprietà dell'abitazione in Casalnuovo Controparte_1 di OL (NA), Via G. Fontana n. 30, rappresentato al Catasto Fabbricati di tale
Comune, al foglio 12 particella 325 subalterno 2, al prezzo dichiarato di € 15.000,00, riservando a proprio favore il diritto di usufrutto.
Dall'esame del contratto risulta che tale prezzo è stato pagato, contestualmente alla stipula del contratto, con la consegna di due assegni, e che la compratrice ha rilasciato apposita quietanza liberatoria. N. 1118/2020 R.G. 9 / 16
L'effettività del pagamento è stata confermata dal Notaio rogante nel corso della prova testimoniale.
Inoltre, dall'esame degli estratti conto (docc 3 memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 Per_ c.p.c.) del conto corrente cointestato alla defunta ed alla figlia che CP_1
Per_ risulta però alimentato essenzialmente con i ratei di pensione della , emerge in data 21.1.2008 il versamento dell'importo di € 15.000,00 in assegni, importo presumibilmente derivante proprio dal contratto in questione.
È pur vero che, sempre dagli estratti conto in questione, risultano successivamente dei prelievi, di € 1.000,00 in data 8.4.2008 e di € 6.953,85 ed € 5.000,00 in data 2.5.2008; tuttavia, non vi è prova che le somme siano state prelevate da e, Controparte_1 soprattutto, non vi è prova che siano state prelevate per sé, piuttosto che per i bisogni della madre.
In questo senso, si deve ritenere che il pagamento sia stato effettivo.
Ciò detto, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata sul punto, il valore della nuda proprietà dell'unità immobiliare al 2007, anno di vendita, deve essere stimato in €
63.750,00, ovvero oltre quattro volte superiore al prezzo indicato in contratto;
quest'ultimo appare pertanto non congruo e le prestazioni risultano evidentemente sproporzionate.
In questo senso, tenuto conto della notevole sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore effettivo nonché del fatto che il contratto è stato stipulato tra madre e figlia ed ha avuto ad oggetto la sola nuda proprietà, con riserva dell'usufrutto e, quindi, in prospettiva, il trasferimento della piena proprietà (destinata a consolidarsi in capo al nudo proprietario al momento della morte dell'usufruttuario), deve ritenersi che la venditrice fosse consapevole dell'arricchimento con cui beneficiava la figlia.
Dunque, il contratto di compravendita in questione deve essere ritenuto parzialmente simulato sotto il profilo oggettivo e tale da dissimulare una negotium mixtum cum donatione.
Ciò, tuttavia, non determina né la sua nullità né la sua inefficacia. Come evidenziato in giurisprudenza, infatti, nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di N. 1118/2020 R.G. 10 / 16
raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta;
per la validità di tale negotium non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 3 novembre 2009, n. 23297; conforme, cfr. Cassazione civile, sez. II, 17 novembre 2010, n. 23215). Per_ Per effetto di tale contratto, quindi, e del successivo decesso della , che determina l'estinzione dell'usufrutto e la consolidazione della piena proprietà in capo alla nuda proprietaria, ai sensi dell'art. 1014 n. 2 c.c., ha acquistato la piena Controparte_1 proprietà dell'immobile sito in Casalnuovo di OL (NA), Via G. Fontana n. 30. Il bene in questione è dunque definitivamente uscito dal patrimonio ereditario;
addirittura, successivamente, con contratto del 27.3.2014 (doc. 10 fasc.att.), CP_1 ha anche venduto a terzi la piena proprietà del bene medesimo.
[...]
Come accennato, poi, gli attori e hanno Parte_1 Parte_2 proposto una domanda di accertamento della lesione della loro quota di legittima e di riduzione, ai fini della reintegrazione nella propria quota di legittima.
A tal proposito, ribadito che la de cuius è deceduta il 2.6.2010, si deve Persona_2 considerare che, ai sensi dell'art. 537 c.c. in tema di riserva a favore dei figli, non trovando applicazione né quanto disposto dall'art. 542 c.c. per l'ipotesi di concorso di Per_ coniuge e figli, in quanto il coniuge della era precedentemente deceduto, né l'art. 537 comma 1° c.c. relativo all'ipotesi in cui se il genitore lascia un figlio solo, trova applicazione la disposizione dell'art. 537 comma 2° c.c., secondo cui “se i figli sono N. 1118/2020 R.G. 11 / 16
più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Nel caso di specie, dunque, essendovi tre figli, ad essi è riservata la quota di legittima di 2/3 del patrimonio, da dividere in parti uguali e, quindi, a ciascun figlio la quota di
2/9 di tale patrimonio.
Dal momento che figlio di e fratello delle convenute Persona_3 Persona_2
e è deceduto, nella quota di legittima a lui Controparte_1 Controparte_2 spettante, pari a 2/9, subentrano i suoi figli, ovvero gli odierni attori, per come previsto dall'art. 536 comma 3° c.c., secondo cui “a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli”.
Per accertare la lesione della quota di riserva, va anzitutto determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima;
a tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, ai sensi degli artt. 747 e 750 c.c., e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro, ai sensi dell'art. 751 c.c.; devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante, ai sensi dell'art. 564 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 24 luglio
2012, n. 12919; analogamente cfr. Cassazione civile, sez. II, 1 dicembre 1993, n.
11873).
Quanto alla composizione dell'attivo dell'asse ereditario, al momento del decesso di in data 2.6.2010, il patrimonio della defunta comprendeva esclusivamente Persona_2
l'immobile sito in Casalnuovo di OL, Via Carmignano, 9, rappresentata al Catasto
Fabbricati di tale Comune al foglio 12 particella 35 subalterno 1; ed il valore di tale N. 1118/2020 R.G. 12 / 16
immobile è stato stimato dal consulente tecnico d'ufficio alla data dell'apertura della successione in € 63.000,00.
Come accennato supra, invece, l'immobile sito in Casalnuovo di OL, Via G.
Fontana n. 30, è fuoriuscito da tale patrimonio ereditario.
Le parti non hanno allegato l'esistenza di debiti ereditari e, pertanto, non vi è alcun importo da detrarre a tale titolo.
Al valore dell'attivo, quindi, deve essere sommato il valore delle donazioni compiute dalla defunta quando era in vita. E sotto questo profilo, si deve considerare che le liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti nell'art. 769 c.c., così come, nel caso di specie, un negotium mixtum cum donatione, sono soggette al regime delle donazioni limitatamente alla disciplina della revocazione, ai sensi degli artt. 800 e ss.
c.c., ed a quella della riduzione per reintegrare la quota dei legittimari, ai sensi degli artt. 555 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 28 novembre 1988, n. 6416).
In questa prospettiva, quindi, ai soli fini della riunione fittizia, al valore dell'immobile indicato supra deve essere sommato il valore della donazione effettuata tramite il negotium mixtum cum donatione, ovvero la differenza tra il valore della nuda proprietà di tale bene, da stimare però non alla data del contratto ma alla data dell'apertura della successione, ed il prezzo di € 15.000,00 pattuito in contratto, che corrisponde alla liberalità di cui il donatario è stato beneficiato.
Ed allora, applicando lo stesso criterio già utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio per la stima dell'altro immobile, si deve ritenere che la piena proprietà dell'immobile oggetto del negotium mixtum cum donatione alla data della successione sia pari ad
€/mq 950,00 x 81 mq = € 76.950,00, ovvero in cifra tonda € 77.000,00 e che il valore della nuda proprietà, alla medesima data, sia pari ad € 57.750,00.
Pertanto, il valore della donazione alla data di apertura della successione è pari ad €
42.750,00 (€ 57.750,00 - € 15.000,00 = € 42.750,00).
D'altro canto, non vi sono elementi di prova sufficienti per sostenere che CP_1 abbia percepito delle somme a titolo di frutti civili, quali canoni di locazione
[...] dell'immobile in questione. In effetti, i testimoni e Testimone_1 [...]
hanno confermato che l'immobile era occupato da tale ma Tes_2 Persona_4 N. 1118/2020 R.G. 13 / 16
non sono stati in grado di riferire nulla sul titolo sulla cui base è avvenuta tale occupazione;
quindi, non è possibile ritenere che l'occupazione sia avvenuta a titolo oneroso sulla base di un contratto di locazione piuttosto che a titolo gratuito in forza, ad esempio, di un contratto di comodato;
a maggior ragione, non vi è alcuna prova dell'eventuale entità del canone di locazione.
Alla luce di quanto precede, la massa ereditaria, costituita a seguito della riunione fittizia di relictum + donatum – debiti, ammonta a complessivi € 105.750,00 (€
63.000,00 + € 42.750,00 = € 105.750,00).
Conseguentemente, la quota disponibile, pari a 1/3 di tale valore, ammonta ad €
35.250,00, mentre la quota di riserva per i figli, pari a 2/3 di tale valore, ammonta ad €
70.500,00, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli;
in particolare, quindi, la quota riservata al figlio in cui sono subentrati gli odierni attori Persona_3
e pari a 1/3 dell'importo riservato ai figli, cioè Parte_1 Parte_2
a 2/9, ammonta ad € 23.500,00 (€ 70.500,00 : 3 = 23.500,00).
Da ultimo, dovrebbero imputarsi all'importo della quota di riserva così determinata le donazioni ricevute dal legittimario. Nel caso di specie, però, le convenute, pur avendo affermato che la madre aveva donato del denaro al figlio , non hanno in Per_3 alcun modo specificamente provato l'ammontare di tali donazioni. Dunque, non si deve compiere alcuna detrazione ulteriore. Per_ A questo punto, si deve rilevare che il fatto che la sia deceduta senza lasciare testamento e che quindi si apra la successione legittima, non esclude che possa essersi verificata una lesione della quota di riserva dei legittimari, in quanto, come appena evidenziato, il patrimonio ereditario da dividere tra gli eredi è diverso dalla massa fittiziamente riunita ai fini della valutazione della quota di riserva e, quindi, la lesione, pur in mancanza di disposizioni testamentarie, può essere determinata anche da una donazione.
In questo senso, nel caso di specie, e hanno Parte_1 Parte_2 ricevuto in eredità solo la quota di 1/3 dell'immobile sito in Casalnuovo di OL
(NA), Via Carmignano n. 9, piano terra, pari ad un valore di € 21.000,00 (€ 63.000,00
: 3 = € 21.000,00), cioè un valore inferiore a quello della quota ad essi riservata di € N. 1118/2020 R.G. 14 / 16
23.500,00; pertanto, effettivamente, a causa della citata donazione indiretta, in relazione alla successione legittima di , si è verificata la lesione della quota Persona_2 riservata al figlio , in cui sono subentrati gli odierni attori. Per_3
Per come già accennato supra, ai fini della reintegrazione della quota del legittimario leso, è necessario procedere alle riduzioni delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, secondo l'ordine previsto dalla legge.
Più precisamente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 553 c.c., si deve ridurre, non la donazione - come richiesto dagli attori - ma anzitutto la quota legale ab intestato della convenuta unico soggetto nei cui confronti gli Controparte_1 attori hanno proposto l'azione di riduzione, del valore di € 2.500,00, necessario per reintegrare gli attori stessi nel valore di € 23.500,00 a loro riservato a fronte di una quota legittima di € 21.000,00.
A tal fine, si deve diminuire la quota ideale dell'immobile da dividere di spettanza di e aumentare, in misura corrispondente, quella degli attori quali Controparte_1 eredi di più precisamente, quindi, conseguirà Persona_3 Controparte_1 la quota di 185/630, pari a 37/126, dell'immobile costituente il patrimonio ereditario,
e la quota complessiva di 235/630, pari a Parte_1 Parte_2
47/126, mentre ad che non è stata coinvolta nella domanda di Controparte_2 riduzione, spetterà la quota di 1/3, corrispondente a 42/126.
Ed essendo ciò sufficiente a garantire la reintegrazione nella quota di riserva, non vi è necessità di procedere alla riduzione della donazione.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. In questo senso, tenuto conto del fatto che sono state accertate la simulazione e la lesione della quota di legittima degli attori ma in misura minima, sussiste quella parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼.
Pertanto, le convenute e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannate a rimborsare agli attori e delle Parte_1 Parte_4 spese di lite da essi sostenute, spese che vengono liquidate - per l'intero - come N. 1118/2020 R.G. 15 / 16
indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014
n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo della donazione in contestazione di € 42.750,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i valori medi dello scaglione di riferimento -.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste per ¼ a carico degli attori e e per ¾ a carico delle convenute Parte_1 Parte_2
e Controparte_1 Controparte_2
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara che il contratto di compravendita di nuda proprietà in data 28.12.2007 ai rogiti Notaio , tra e è parzialmente simulato e Per_1 Persona_2 Controparte_1 dissimula un negotium mixtum cum donatione; dichiara che, per effetto di esso, si è verificata una lesione della quota dell'eredità di riservata a e Persona_2 Parte_1 Parte_2 ai fini della reintegrazione di tale quota di riserva, riduce la quota spettante a CP_1 per successione legittima del valore del valore di € 2.500,00 e, per l'effetto,
[...] attribuisce a la quota di 37/126 dell'immobile costituente il Controparte_1 patrimonio ereditario, a e la quota complessiva Parte_1 Parte_2 di 47/126 e ad la quota di 42/126; Controparte_2 compensa per ¼ le spese di lite e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 [...]
a rimborsare a e ¾ delle spese CP_2 Parte_1 Parte_2 di lite da essi sostenute, che liquida - per l'intero - in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 N. 1118/2020 R.G. 16 / 16
per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, definitivamente per ¼ a carico di e Parte_1 [...]
e per ¾ a carico di e Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'12 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao