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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/07/2024, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 843/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 843 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Grazia Biscossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Tacito n. 20, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fonsi ed elettivamente domiciliata CP_2 presso il suo studio in Roma, Via Monte Santo n. 68, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. CP C.F._2 Controparte_4
C.F._3
- convenuti contumaci
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Grazia Biscossi, per l'attrice: “Piaccia all'Illustrissimo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità del signor per le lesioni subite dalla signora a CP Parte_1 causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di euro
2.143.170,92 (duemilionicentoquarantatremilacentosettanta virgola novantadue) o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al saldo e la rivalutazione monetaria. In particolare: euro 621.677,25 per il danno non patrimoniale ed euro 1.521.493,67 per il danno patrimoniale nella sua interezza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del suindicato procuratore che si dichiara antistatario”.
- L'avv. Gianluca Fonsi, per la convenuta : “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta: a) rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate, in fatto ed in diritto e non provate per i motivi meglio esposti in narrativa;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda atto-rea, liquidare in favore della sig.ra i soli Parte_1 danni che la stessa dovesse riuscire a dimostrare, in corso di causa, come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo in espressa considerazione, da un lato, il con-corso di colpa, in misura non inferiore al 50%, della medesima danneggiata nella produzione del sinistro de quo e, dall'altro, gli importi già versati dalla , che dovranno essere rivalutati, maggiorati degli CP_1 interessi ed imputati secondo legge;
c) rigettare, comunque, le richieste di risarcimento del danno morale, del danno esistenziale, della personalizzazione del danno biologico, del danno patrimoniale, del danno da perdita di chances, nonché le richieste relative al rimborso delle spese mediche, di cura e riabilitazione, di riparazione del motociclo, e del pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, siccome infondate e non provate;
d) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04-12/04/2022, onveniva in Parte_1 giudizio e la , CP Controparte_4 Controparte_1 chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto alle ore 08:50 circa del 09/07/2019 in Terni, Viale Rossini (direzione
Viale Trieste – Via Turati), quando l'attrice, giunta all'incrocio con due vie aventi la medesima denominazione (Viale Rossini), mentre si accingeva a svoltare a sinistra a bordo del ciclomotore 50 Aprilia Scarabeo targato X6BXTD previa segnalazione della svolta mediante inserimento dell'indicatore di direzione, era stata travolta dall'autovettura Fiat
Panda targata FE873HB, condotta nell'occasione da di proprietà di CP
assicurata per la r.c.a. con la , che stava Controparte_5 Controparte_1 cercando di sorpassare a forte velocità il suo motociclo. L'attrice, premesso che la dinamica del sinistro risultava confermata dal rapporto redatto dagli Agenti di Polizia Locale intervenuti sul posto (i quali, tra l'altro, avevano sanzionato il per violazione del CP divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni, ai sensi dell'art. 148, co. 12, del
Codice della Strada), e che i danni al motociclo erano già stati risarciti, deduceva di aver subito in conseguenza dell'incidente gravi lesioni (amputazione del I dito e subamputazione del V dito con frattura esposta della F1 V dito della mano sinistra;
contusione del ginocchio sinistro e trauma cranico) consistite in un'invalidità temporanea per complessivi 285 giorni
(di cui 60 giorni al 100%, 00 giorni al 75% e 135 giorni al 55%) e in un'invalidità permanente nella misura dell'55% (comprensiva del danno biologico psichico per disturbo depressivo di grave entità), e chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi – già detratto l'acconto versato ante causam dalla – nell'importo di € 621.677,25 oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria. L'attrice chiedeva inoltre il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita di chance lavorative, poiché all'epoca dell'incidente frequentava il terzo periodo del corso preaccademico (scuola di viola) presso il
Conservatorio Briccialdi di Terni, avendo appena superato con ottimi voti l'anno accademico
2018/2019, e i danni riportati a seguito del sinistro le impedivano di continuare tali studi e di svolgere successivamente la professione di violista, con conseguente perdita del relativo guadagno stimato – in una prospettiva di 40 anni di lavoro – in € 1.512.000,00.
Con comparsa depositata in data 07/09/2022 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale forniva una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, CP_1 eccependo la responsabilità almeno concorsuale della stessa attrice per aver violato l'art. 154 del Codice della Strada intraprendendo la manovra di svolta a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione e senza assicurarsi che provenissero veicoli da tergo, nonché l'art. 140 del Codice della Strada essendosi comportata in modo da costituire pericolo o intralcio per la circolazione, o comunque per non aver fornito prove tali da consentire il superamento della presunzione di pari responsabilità dei due conducenti ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c..
La compagnia contestava inoltre l'avversa quantificazione dei danni, sia sotto il profilo dell'eccessiva determinazione dei postumi invalidanti, sia per la mancanza di prova delle spese mediche e per l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale ed esistenziale e soprattutto del danno patrimoniale da lucro cessante (non essendovi alcuna concreta ed effettiva chance lavorativa derivante dalla dedotta frequentazione di un corso preaccademico). La invocava quindi il carattere pienamente satisfattivo del CP_1 risarcimento già versato ante causam e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, per l'accoglimento della stessa nella minor misura derivante dal concorso di colpa e dal riconoscimento dei soli danni effettivamente provati.
I convenuti e ritualmente evocati in giudizio, non CP Controparte_4 si costituivano e venivano dichiarati contumaci al termine della prima udienza.
All'esito del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, nell'acquisizione di documenti oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 07/05/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Giova premettere che, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'attrice ha esercitato in via cumulativa l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario-responsabile civile e del conducente del veicolo e l'azione diretta di cui all'art. 144 d.lgs. 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo responsabile civile (sul rapporto tra le due azioni e sull'ammissibilità della loro proposizione cumulativa, v. Cass., SS.UU., 10311/06, Cass.
29038/2018, Cass. 28660/2017, Cass. 6824/01, Cass. 1471/98, Cass. 6128/95, Cass.
10156/94, Cass. 3634/90 e Cass. 6402/88, nonché, con ampia e convincente motivazione,
Cass. 12376/07; sul vincolo di solidarietà passiva tra l'assicuratore della r.c.a. e il proprietario del veicolo nei confronti del terzo danneggiato, v. ex multis Cass. 23057/09, Cass. 15462/08,
Cass. 2268/06 e Cass. 10115/2000).
Ciò premesso, quanto all'attribuzione della responsabilità per la verificazione del sinistro, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, in caso di scontro tra veicoli,
l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità solo nei casi in cui non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno o sia comunque incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, mentre tale presunzione deve ritenersi superata quando le risultanze istruttorie consentano di ricostruire in maniera sufficientemente chiara la dinamica del sinistro e di individuare la ripartizione delle rispettive responsabilità (v. ex multis Cass. 13540/2023).
Nel caso in esame, la dinamica del sinistro risulta ampiamente provata. Non vi è dubbio, infatti, che la causa determinante dell'incidente debba individuarsi nella violazione da parte del del divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni, ai sensi dell'art. CP
148, co. 12, del Codice della Strada, violazione che emerge in maniera chiara ed evidente dalla documentazione in atti, avuto riguardo, in particolare, alla ricostruzione operata dagli agenti di Polizia nel proprio rapporto di incidente (rapporto che, sul punto, contiene anche una dichiarazione di carattere confessorio resa dal liberamente apprezzabile in questa CP sede anche nei confronti degli altri convenuti ai sensi dell'art. 2733, co. 3, c.c.: v. ex multis
Cass., SS.UU., 10311/06, e Cass. 6452/2023; e che, rispetto alla ricostruzione del sinistro, pur non facendo prova piena fino a querela di falso, ha pur sempre – per la sua natura di atto pubblico, e a prescindere da una conferma testimoniale da parte degli agenti che lo abbiano redatto – un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria: v. in tal senso Cass. 33208/2022, Cass. 27980/2022 e Cass. 20025/2016) e alla sanzione elevata dai medesimi agenti a carico del conducente. D'altra parte, la tesi della compagnia convenuta secondo cui la vrebbe violato gli artt. 140, co. 1, e 154 Pt_1 del Codice della strada effettuando “una improvvisa e repentina manovra di svolta a sinistra senza assicurarsi che provenissero veicoli da tergo e senza avere azionato l'indicatore di sinistra” (v. pag.
4-6 della comparsa di costituzione e risposta) appare smentita sia dal fatto che non risultano elevate sanzioni a carico dell'attrice, sia dalla deposizione resa dalla testimone , la quale, con dichiarazioni precise ed attendibili (v. Trib. Lucca Testimone_1
17 aprile 2018, sulla non applicabilità dell'art. 135 d.lgs. 209/05 nelle cause aventi ad oggetto sinistri con lesioni personali), ha riferito tra l'altro che “la freccia a sinistra era accesa mentre il motorino cadeva” (v. il verbale dell'udienza del 20/06/2023). Ne consegue che la responsabilità per la verificazione del sinistro oggetto di causa deve attribuirsi in via integrale ed esclusiva al CP
Per quel che attiene alle conseguenze lesive del sinistro, l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico (confermando espressamente anche la piena compatibilità di tali lesioni con la dinamica del sinistro: sulla possibilità di valutare anche tale elemento istruttorio ai fini del raggiungimento della prova del nesso causale, sulla base di un giudizio di preponderanza dell'evidenza, v. ex multis Cass. 15442/2023 e Cass. 13478/2019), ha quantificato le stesse nella seguente misura: 40 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al
50%; invalidità permanente del 45-46%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v.
Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017,
Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il consulente tecnico di parte convenuta ha dichiarato di concordare pienamente con le conclusioni raggiunte dal c.t.u., e quello di parte attrice ha formulato un'unica osservazione critica non inerente alla quantificazione dell'invalidità temporanea e permanente ma alle ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'attrice.
La liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata applicando le tabelle elaborate dal
Tribunale di AN (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass.
9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016,
Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014). In base ai valori medi indicati in tali tabelle mediante il criterio del c.d. “punto pesante” (che nella sua espressione monetaria comprende una quota di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quella del danno biologico in senso stretto, destinata a ristorare il soggetto leso anche degli ulteriori pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva e di risvolti relazionali ad essa connessi secondo criteri di normalità ed ordinarietà), dovrebbe pervenirsi alla liquidazione dei seguenti importi: € 11.500,00 per l'invalidità temporanea;
€ 428.640,00 per l'invalidità permanente, avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 18 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass.
10303/2012).
Il danno patrimoniale subito dall'attrice per le spese mediche va liquidato nell'importo di €
2.415,61, in base alle spese documentate reputabili – secondo la condivisibile (e non specificamente contestata) valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio – come congrue e causalmente connesse all'evento lesivo oggetto di causa (v. gli importi indicati a pag. 10-12 dell'elaborato del c.t.u., dai quali va detratta la spesa di € 705,80 inerente ad una consulenza tecnica di parte ante causam, trattandosi di importo estraneo al risarcimento del danno patrimoniale e attinente, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate).
Per quel che concerne il dedotto danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica in relazione alla professione di violista, quantificato in €
1.512.000,00 in base alla “retribuzione mensile di un violista per quattordici mensilità per 40 anni di lavoro” (v. pag. 4 dell'atto di citazione), deve evidenziarsi quanto segue.
La liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, inteso come lucro cessante da perdita di redditi futuri, presuppone che il danneggiato alleghi e provi la sussistenza non solo dell'incapacità di svolgere una determinata attività lavorativa come diretta conseguenza delle lesioni cagionate con l'atto illecito, ma anche di una ragionevole certezza che egli, se rimasto sano, avrebbe proseguito o intrapreso quella stessa attività o altra confacente al proprio profilo professionale, parimenti resa impossibile dalle lesioni (v. Cass.
4289/2024, Cass. 19355/2023). In altri termini, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico- fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, pur se di ingente entità, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica in relazione ad una determinata attività produttiva di reddito e il danneggiato dimostri, anche tramite presunzioni, che al momento dell'infortunio svolgeva (o si accingeva, con elevata probabilità, a svolgere) una tale attività, non avendo inoltre mantenuto una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (v. Cass. 15735/2022 e Cass. 2758/2015).
Nel caso di specie, in cui l'attrice – al momento del sinistro – frequentava un corso preaccademico ma non svolgeva già l'attività lavorativa di violista e non aveva neppure ancora conseguito la relativa qualifica professionale (v. Cass. 14517/2015), una tale dimostrazione non può reputarsi fornita, configurandosi la futura carriera di violista non già come una prospettiva concreta ed attuale (o quantomeno imminente) ma come un “sogno” (v. pag. 4 dell'atto di citazione), e non essendovi quindi gli elementi necessari per affermare che la sopravvenuta incapacità di suonare la viola, quale conseguenza immediata e diretta delle lesioni subite nel sinistro oggetto di causa, si tradurrà in un effettivo pregiudizio economico
(v. ex multis Cass. 3290/2013), tenuto conto anche del fatto che l'attrice ha nelle more intrapreso gli studi universitari presso la facoltà di Design della Comunicazione (v. pag. 32 dell'elaborato peritale del c.t.u.) e che non vi è alcun elemento per affermare che gli sbocchi lavorativi di tali studi conducano con elevata probabilità all'esercizio di una professione meno remunerativa rispetto a quella di violista (si vedano, in argomento, App. Perugia 16 gennaio
2023, e Trib. Firenze 3 giugno 2022).
Il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante non impedisce, tuttavia, di apprezzare la perdita della capacità di suonare la viola quale elemento senz'altro rilevante ai fini di un'adeguata personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alle componenti del danno morale ed esistenziale, avuto riguardo alla grave sofferenza e all'evidente peggioramento della qualità della vita dell'attrice in conseguenza dell'impossibilità di coltivare il sogno di una carriera da violista, che, come detto, aveva concretamente e seriamente iniziato a coltivare mediante la frequentazione del conservatorio e il conseguimento di voti positivi fino al momento dell'incidente (v. in tal senso Cass. 9246/2017, relativa ad un caso analogo).
Si ritiene, quindi, di dover aumentare del 20% la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente, così pervenendosi all'importo complessivo di € 525.868,00 (€
514.368,00 + € 11.500,00).
Ai fini della presente sentenza deve tuttavia tenersi conto della somma di € 150.450,00 (di cui
€ 144.500,00 per l'invalidità permanente, ed € 5.950,00 per inabilità temporanea e spese mediche, da ripartirsi presuntivamente, in assenza di ulteriori specificazioni nelle missive in atti, per € 2.415,61 ad integrale copertura delle spese mediche e per € 3.534,39 a copertura parziale del danno non patrimoniale da inabilità temporanea: v. pag. 5 dell'atto di citazione e i doc. 5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia convenuta) già corrisposta all'attrice dalla in data 10/04/2021. CP_1
All'importo di € 525.868,00 spettante a titolo risarcimento del danno non patrimoniale deve dunque sottrarsi l'importo di € 148.034,39 (150.450,00 – € 2.415,61) pagato ante causam dalla compagnia per il medesimo titolo.
Come noto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui al danneggiato sia stato pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass. 832/2023, Cass. 16027/2022,
Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017). Dunque, poiché la devalutazione del credito di € 525.868,00 dall'attualità alla data del 09/07/2019 conduce ad un importo pari ad €
451.776,63, e poiché l'acconto di € 148.034,39 (versato, come detto, in data 10/04/2021) devalutato all'epoca dell'evento è pari ad € 146.568,70, l'importo derivante dalla detrazione dell'acconto devalutato dalla somma capitale devalutata è pari ad € 305.207,93 (€ 451.776,63
– € 146.568,70). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale di
451.776,63 dalla data dell'evento (09/07/2019) sino alla data della corresponsione dell'acconto (10/04/2021), per un importo di € 6.483,30, nonché rivalutazione e interessi – sulla somma di € 305.207,93 residuata dopo la detrazione dell'acconto – dalla data della relativa corresponsione (10/04/2021) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 72.578,84. La somma spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto dell'indennizzo già ricevuto, è dunque oggi pari ad € 384.270,07 (€ 305.207,93 + € 6.483,30 + € 72.578,84). In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannate in solido al pagamento in favore di della somma di € 384.270,07, oltre interessi Parte_1 al saggio legale dalla data di emissione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di
(residuo) risarcimento del danno non patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che l'unica domanda attorea venga accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono quindi liquidate a carico dei convenuti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. (in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass.
20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00, avuto riguardo al decisum di condanna, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib.
Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario
(dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. da ultimo Cass. 8436/2019).
L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico solidale dei convenuti – le spese per le consulenze tecniche di parte acquisite ante causam (v. Cass. 37796/2021 e Cass.
24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice risulta essersi obbligata a sostenere (v. il doc. 24 allegato all'atto di citazione.; si vedano, in proposito, Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass.
4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022). Tuttavia, poiché la spesa di € 5.000,00 oltre IVA per la consulenza tecnica di parte medico-legale ante causam (a differenza di quella di € 705,80 inclusi accessori di legge per l'acquisizione della consulenza tecnica psicologica) appare manifestamente eccessiva, anche in rapporto all'onorario di € 1.200,00 oltre accessori di legge riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio
(pur essendo i compensi di quest'ultimo fisiologicamente inferiori alle tariffe libero- professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte
Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015), tale spesa deve essere riconosciuta solo per l'importo di € 2.000,00 oltre IVA, nell'esercizio del potere di riduzione ex art. 92, co. 1, c.p.c. (v. Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass.
19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77).
In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della convenuta , unica CP_1 convenuta ad essersi costituita contestando specificamente l'avversa pretesa anche sotto il profilo dell'entità del danno biologico (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015,
Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP
e della , ogni altra difesa, eccezione ed Controparte_4 Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
- accertata e dichiarata l'integrale responsabilità di per il sinistro CP oggetto di causa, condanna e la CP Controparte_4 [...]
, in solido, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 384.270,07, oltre interessi al saggio legale dalla data di emissione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna e la CP Controparte_4 Controparte_1
, in solido, alla rifusione in favore di delle spese
[...] Parte_1 processuali, che liquida in € 22.457,00 (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, €
2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 6.164,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 705,80 inclusi accessori di legge e in € 2.000,00 oltre IVA per spese di c.t.p. e in € 1.264,15 per spese vive (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione), con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice;
- pone integralmente a carico della le spese della c.t.u., Controparte_1 nella misura già liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 25/07/2024
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 843 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Grazia Biscossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Tacito n. 20, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fonsi ed elettivamente domiciliata CP_2 presso il suo studio in Roma, Via Monte Santo n. 68, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. CP C.F._2 Controparte_4
C.F._3
- convenuti contumaci
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Grazia Biscossi, per l'attrice: “Piaccia all'Illustrissimo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità del signor per le lesioni subite dalla signora a CP Parte_1 causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di euro
2.143.170,92 (duemilionicentoquarantatremilacentosettanta virgola novantadue) o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al saldo e la rivalutazione monetaria. In particolare: euro 621.677,25 per il danno non patrimoniale ed euro 1.521.493,67 per il danno patrimoniale nella sua interezza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del suindicato procuratore che si dichiara antistatario”.
- L'avv. Gianluca Fonsi, per la convenuta : “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta: a) rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate, in fatto ed in diritto e non provate per i motivi meglio esposti in narrativa;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda atto-rea, liquidare in favore della sig.ra i soli Parte_1 danni che la stessa dovesse riuscire a dimostrare, in corso di causa, come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo in espressa considerazione, da un lato, il con-corso di colpa, in misura non inferiore al 50%, della medesima danneggiata nella produzione del sinistro de quo e, dall'altro, gli importi già versati dalla , che dovranno essere rivalutati, maggiorati degli CP_1 interessi ed imputati secondo legge;
c) rigettare, comunque, le richieste di risarcimento del danno morale, del danno esistenziale, della personalizzazione del danno biologico, del danno patrimoniale, del danno da perdita di chances, nonché le richieste relative al rimborso delle spese mediche, di cura e riabilitazione, di riparazione del motociclo, e del pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, siccome infondate e non provate;
d) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04-12/04/2022, onveniva in Parte_1 giudizio e la , CP Controparte_4 Controparte_1 chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto alle ore 08:50 circa del 09/07/2019 in Terni, Viale Rossini (direzione
Viale Trieste – Via Turati), quando l'attrice, giunta all'incrocio con due vie aventi la medesima denominazione (Viale Rossini), mentre si accingeva a svoltare a sinistra a bordo del ciclomotore 50 Aprilia Scarabeo targato X6BXTD previa segnalazione della svolta mediante inserimento dell'indicatore di direzione, era stata travolta dall'autovettura Fiat
Panda targata FE873HB, condotta nell'occasione da di proprietà di CP
assicurata per la r.c.a. con la , che stava Controparte_5 Controparte_1 cercando di sorpassare a forte velocità il suo motociclo. L'attrice, premesso che la dinamica del sinistro risultava confermata dal rapporto redatto dagli Agenti di Polizia Locale intervenuti sul posto (i quali, tra l'altro, avevano sanzionato il per violazione del CP divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni, ai sensi dell'art. 148, co. 12, del
Codice della Strada), e che i danni al motociclo erano già stati risarciti, deduceva di aver subito in conseguenza dell'incidente gravi lesioni (amputazione del I dito e subamputazione del V dito con frattura esposta della F1 V dito della mano sinistra;
contusione del ginocchio sinistro e trauma cranico) consistite in un'invalidità temporanea per complessivi 285 giorni
(di cui 60 giorni al 100%, 00 giorni al 75% e 135 giorni al 55%) e in un'invalidità permanente nella misura dell'55% (comprensiva del danno biologico psichico per disturbo depressivo di grave entità), e chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi – già detratto l'acconto versato ante causam dalla – nell'importo di € 621.677,25 oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria. L'attrice chiedeva inoltre il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita di chance lavorative, poiché all'epoca dell'incidente frequentava il terzo periodo del corso preaccademico (scuola di viola) presso il
Conservatorio Briccialdi di Terni, avendo appena superato con ottimi voti l'anno accademico
2018/2019, e i danni riportati a seguito del sinistro le impedivano di continuare tali studi e di svolgere successivamente la professione di violista, con conseguente perdita del relativo guadagno stimato – in una prospettiva di 40 anni di lavoro – in € 1.512.000,00.
Con comparsa depositata in data 07/09/2022 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale forniva una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, CP_1 eccependo la responsabilità almeno concorsuale della stessa attrice per aver violato l'art. 154 del Codice della Strada intraprendendo la manovra di svolta a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione e senza assicurarsi che provenissero veicoli da tergo, nonché l'art. 140 del Codice della Strada essendosi comportata in modo da costituire pericolo o intralcio per la circolazione, o comunque per non aver fornito prove tali da consentire il superamento della presunzione di pari responsabilità dei due conducenti ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c..
La compagnia contestava inoltre l'avversa quantificazione dei danni, sia sotto il profilo dell'eccessiva determinazione dei postumi invalidanti, sia per la mancanza di prova delle spese mediche e per l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale ed esistenziale e soprattutto del danno patrimoniale da lucro cessante (non essendovi alcuna concreta ed effettiva chance lavorativa derivante dalla dedotta frequentazione di un corso preaccademico). La invocava quindi il carattere pienamente satisfattivo del CP_1 risarcimento già versato ante causam e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, per l'accoglimento della stessa nella minor misura derivante dal concorso di colpa e dal riconoscimento dei soli danni effettivamente provati.
I convenuti e ritualmente evocati in giudizio, non CP Controparte_4 si costituivano e venivano dichiarati contumaci al termine della prima udienza.
All'esito del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, nell'acquisizione di documenti oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 07/05/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Giova premettere che, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'attrice ha esercitato in via cumulativa l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario-responsabile civile e del conducente del veicolo e l'azione diretta di cui all'art. 144 d.lgs. 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo responsabile civile (sul rapporto tra le due azioni e sull'ammissibilità della loro proposizione cumulativa, v. Cass., SS.UU., 10311/06, Cass.
29038/2018, Cass. 28660/2017, Cass. 6824/01, Cass. 1471/98, Cass. 6128/95, Cass.
10156/94, Cass. 3634/90 e Cass. 6402/88, nonché, con ampia e convincente motivazione,
Cass. 12376/07; sul vincolo di solidarietà passiva tra l'assicuratore della r.c.a. e il proprietario del veicolo nei confronti del terzo danneggiato, v. ex multis Cass. 23057/09, Cass. 15462/08,
Cass. 2268/06 e Cass. 10115/2000).
Ciò premesso, quanto all'attribuzione della responsabilità per la verificazione del sinistro, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, in caso di scontro tra veicoli,
l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità solo nei casi in cui non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno o sia comunque incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, mentre tale presunzione deve ritenersi superata quando le risultanze istruttorie consentano di ricostruire in maniera sufficientemente chiara la dinamica del sinistro e di individuare la ripartizione delle rispettive responsabilità (v. ex multis Cass. 13540/2023).
Nel caso in esame, la dinamica del sinistro risulta ampiamente provata. Non vi è dubbio, infatti, che la causa determinante dell'incidente debba individuarsi nella violazione da parte del del divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni, ai sensi dell'art. CP
148, co. 12, del Codice della Strada, violazione che emerge in maniera chiara ed evidente dalla documentazione in atti, avuto riguardo, in particolare, alla ricostruzione operata dagli agenti di Polizia nel proprio rapporto di incidente (rapporto che, sul punto, contiene anche una dichiarazione di carattere confessorio resa dal liberamente apprezzabile in questa CP sede anche nei confronti degli altri convenuti ai sensi dell'art. 2733, co. 3, c.c.: v. ex multis
Cass., SS.UU., 10311/06, e Cass. 6452/2023; e che, rispetto alla ricostruzione del sinistro, pur non facendo prova piena fino a querela di falso, ha pur sempre – per la sua natura di atto pubblico, e a prescindere da una conferma testimoniale da parte degli agenti che lo abbiano redatto – un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria: v. in tal senso Cass. 33208/2022, Cass. 27980/2022 e Cass. 20025/2016) e alla sanzione elevata dai medesimi agenti a carico del conducente. D'altra parte, la tesi della compagnia convenuta secondo cui la vrebbe violato gli artt. 140, co. 1, e 154 Pt_1 del Codice della strada effettuando “una improvvisa e repentina manovra di svolta a sinistra senza assicurarsi che provenissero veicoli da tergo e senza avere azionato l'indicatore di sinistra” (v. pag.
4-6 della comparsa di costituzione e risposta) appare smentita sia dal fatto che non risultano elevate sanzioni a carico dell'attrice, sia dalla deposizione resa dalla testimone , la quale, con dichiarazioni precise ed attendibili (v. Trib. Lucca Testimone_1
17 aprile 2018, sulla non applicabilità dell'art. 135 d.lgs. 209/05 nelle cause aventi ad oggetto sinistri con lesioni personali), ha riferito tra l'altro che “la freccia a sinistra era accesa mentre il motorino cadeva” (v. il verbale dell'udienza del 20/06/2023). Ne consegue che la responsabilità per la verificazione del sinistro oggetto di causa deve attribuirsi in via integrale ed esclusiva al CP
Per quel che attiene alle conseguenze lesive del sinistro, l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico (confermando espressamente anche la piena compatibilità di tali lesioni con la dinamica del sinistro: sulla possibilità di valutare anche tale elemento istruttorio ai fini del raggiungimento della prova del nesso causale, sulla base di un giudizio di preponderanza dell'evidenza, v. ex multis Cass. 15442/2023 e Cass. 13478/2019), ha quantificato le stesse nella seguente misura: 40 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al
50%; invalidità permanente del 45-46%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v.
Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017,
Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il consulente tecnico di parte convenuta ha dichiarato di concordare pienamente con le conclusioni raggiunte dal c.t.u., e quello di parte attrice ha formulato un'unica osservazione critica non inerente alla quantificazione dell'invalidità temporanea e permanente ma alle ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'attrice.
La liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata applicando le tabelle elaborate dal
Tribunale di AN (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass.
9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016,
Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014). In base ai valori medi indicati in tali tabelle mediante il criterio del c.d. “punto pesante” (che nella sua espressione monetaria comprende una quota di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quella del danno biologico in senso stretto, destinata a ristorare il soggetto leso anche degli ulteriori pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva e di risvolti relazionali ad essa connessi secondo criteri di normalità ed ordinarietà), dovrebbe pervenirsi alla liquidazione dei seguenti importi: € 11.500,00 per l'invalidità temporanea;
€ 428.640,00 per l'invalidità permanente, avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 18 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass.
10303/2012).
Il danno patrimoniale subito dall'attrice per le spese mediche va liquidato nell'importo di €
2.415,61, in base alle spese documentate reputabili – secondo la condivisibile (e non specificamente contestata) valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio – come congrue e causalmente connesse all'evento lesivo oggetto di causa (v. gli importi indicati a pag. 10-12 dell'elaborato del c.t.u., dai quali va detratta la spesa di € 705,80 inerente ad una consulenza tecnica di parte ante causam, trattandosi di importo estraneo al risarcimento del danno patrimoniale e attinente, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate).
Per quel che concerne il dedotto danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica in relazione alla professione di violista, quantificato in €
1.512.000,00 in base alla “retribuzione mensile di un violista per quattordici mensilità per 40 anni di lavoro” (v. pag. 4 dell'atto di citazione), deve evidenziarsi quanto segue.
La liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, inteso come lucro cessante da perdita di redditi futuri, presuppone che il danneggiato alleghi e provi la sussistenza non solo dell'incapacità di svolgere una determinata attività lavorativa come diretta conseguenza delle lesioni cagionate con l'atto illecito, ma anche di una ragionevole certezza che egli, se rimasto sano, avrebbe proseguito o intrapreso quella stessa attività o altra confacente al proprio profilo professionale, parimenti resa impossibile dalle lesioni (v. Cass.
4289/2024, Cass. 19355/2023). In altri termini, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico- fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, pur se di ingente entità, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica in relazione ad una determinata attività produttiva di reddito e il danneggiato dimostri, anche tramite presunzioni, che al momento dell'infortunio svolgeva (o si accingeva, con elevata probabilità, a svolgere) una tale attività, non avendo inoltre mantenuto una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (v. Cass. 15735/2022 e Cass. 2758/2015).
Nel caso di specie, in cui l'attrice – al momento del sinistro – frequentava un corso preaccademico ma non svolgeva già l'attività lavorativa di violista e non aveva neppure ancora conseguito la relativa qualifica professionale (v. Cass. 14517/2015), una tale dimostrazione non può reputarsi fornita, configurandosi la futura carriera di violista non già come una prospettiva concreta ed attuale (o quantomeno imminente) ma come un “sogno” (v. pag. 4 dell'atto di citazione), e non essendovi quindi gli elementi necessari per affermare che la sopravvenuta incapacità di suonare la viola, quale conseguenza immediata e diretta delle lesioni subite nel sinistro oggetto di causa, si tradurrà in un effettivo pregiudizio economico
(v. ex multis Cass. 3290/2013), tenuto conto anche del fatto che l'attrice ha nelle more intrapreso gli studi universitari presso la facoltà di Design della Comunicazione (v. pag. 32 dell'elaborato peritale del c.t.u.) e che non vi è alcun elemento per affermare che gli sbocchi lavorativi di tali studi conducano con elevata probabilità all'esercizio di una professione meno remunerativa rispetto a quella di violista (si vedano, in argomento, App. Perugia 16 gennaio
2023, e Trib. Firenze 3 giugno 2022).
Il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante non impedisce, tuttavia, di apprezzare la perdita della capacità di suonare la viola quale elemento senz'altro rilevante ai fini di un'adeguata personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alle componenti del danno morale ed esistenziale, avuto riguardo alla grave sofferenza e all'evidente peggioramento della qualità della vita dell'attrice in conseguenza dell'impossibilità di coltivare il sogno di una carriera da violista, che, come detto, aveva concretamente e seriamente iniziato a coltivare mediante la frequentazione del conservatorio e il conseguimento di voti positivi fino al momento dell'incidente (v. in tal senso Cass. 9246/2017, relativa ad un caso analogo).
Si ritiene, quindi, di dover aumentare del 20% la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente, così pervenendosi all'importo complessivo di € 525.868,00 (€
514.368,00 + € 11.500,00).
Ai fini della presente sentenza deve tuttavia tenersi conto della somma di € 150.450,00 (di cui
€ 144.500,00 per l'invalidità permanente, ed € 5.950,00 per inabilità temporanea e spese mediche, da ripartirsi presuntivamente, in assenza di ulteriori specificazioni nelle missive in atti, per € 2.415,61 ad integrale copertura delle spese mediche e per € 3.534,39 a copertura parziale del danno non patrimoniale da inabilità temporanea: v. pag. 5 dell'atto di citazione e i doc. 5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia convenuta) già corrisposta all'attrice dalla in data 10/04/2021. CP_1
All'importo di € 525.868,00 spettante a titolo risarcimento del danno non patrimoniale deve dunque sottrarsi l'importo di € 148.034,39 (150.450,00 – € 2.415,61) pagato ante causam dalla compagnia per il medesimo titolo.
Come noto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui al danneggiato sia stato pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass. 832/2023, Cass. 16027/2022,
Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017). Dunque, poiché la devalutazione del credito di € 525.868,00 dall'attualità alla data del 09/07/2019 conduce ad un importo pari ad €
451.776,63, e poiché l'acconto di € 148.034,39 (versato, come detto, in data 10/04/2021) devalutato all'epoca dell'evento è pari ad € 146.568,70, l'importo derivante dalla detrazione dell'acconto devalutato dalla somma capitale devalutata è pari ad € 305.207,93 (€ 451.776,63
– € 146.568,70). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale di
451.776,63 dalla data dell'evento (09/07/2019) sino alla data della corresponsione dell'acconto (10/04/2021), per un importo di € 6.483,30, nonché rivalutazione e interessi – sulla somma di € 305.207,93 residuata dopo la detrazione dell'acconto – dalla data della relativa corresponsione (10/04/2021) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 72.578,84. La somma spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto dell'indennizzo già ricevuto, è dunque oggi pari ad € 384.270,07 (€ 305.207,93 + € 6.483,30 + € 72.578,84). In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannate in solido al pagamento in favore di della somma di € 384.270,07, oltre interessi Parte_1 al saggio legale dalla data di emissione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di
(residuo) risarcimento del danno non patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che l'unica domanda attorea venga accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono quindi liquidate a carico dei convenuti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. (in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass.
20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00, avuto riguardo al decisum di condanna, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib.
Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario
(dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. da ultimo Cass. 8436/2019).
L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico solidale dei convenuti – le spese per le consulenze tecniche di parte acquisite ante causam (v. Cass. 37796/2021 e Cass.
24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice risulta essersi obbligata a sostenere (v. il doc. 24 allegato all'atto di citazione.; si vedano, in proposito, Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass.
4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022). Tuttavia, poiché la spesa di € 5.000,00 oltre IVA per la consulenza tecnica di parte medico-legale ante causam (a differenza di quella di € 705,80 inclusi accessori di legge per l'acquisizione della consulenza tecnica psicologica) appare manifestamente eccessiva, anche in rapporto all'onorario di € 1.200,00 oltre accessori di legge riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio
(pur essendo i compensi di quest'ultimo fisiologicamente inferiori alle tariffe libero- professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte
Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015), tale spesa deve essere riconosciuta solo per l'importo di € 2.000,00 oltre IVA, nell'esercizio del potere di riduzione ex art. 92, co. 1, c.p.c. (v. Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass.
19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77).
In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della convenuta , unica CP_1 convenuta ad essersi costituita contestando specificamente l'avversa pretesa anche sotto il profilo dell'entità del danno biologico (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015,
Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP
e della , ogni altra difesa, eccezione ed Controparte_4 Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
- accertata e dichiarata l'integrale responsabilità di per il sinistro CP oggetto di causa, condanna e la CP Controparte_4 [...]
, in solido, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 384.270,07, oltre interessi al saggio legale dalla data di emissione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna e la CP Controparte_4 Controparte_1
, in solido, alla rifusione in favore di delle spese
[...] Parte_1 processuali, che liquida in € 22.457,00 (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, €
2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 6.164,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 705,80 inclusi accessori di legge e in € 2.000,00 oltre IVA per spese di c.t.p. e in € 1.264,15 per spese vive (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione), con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice;
- pone integralmente a carico della le spese della c.t.u., Controparte_1 nella misura già liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 25/07/2024
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)