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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4096/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4096 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Lusciano (CE) Parte_1 C.F._1 alla Via G. Marconi nr. 60, Coop. La Rosy presso lo studio dell'avv. Eduardo Perri, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con l'istanza depositata in data 02.12.2025, la parte ricorrente, chiedeva che il Tribunale pronunciasse, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 07.05.2025, la ricorrente, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente, in San Nicola la Strada (CE) il 17.05.2003, (atto n. 13, parte II, serie
A, Ufficio 1, anno 2003), in costanza del quale nascevano due figli: e , entrambi CP_2 Per_1 in Castel Volturno (CE) il 27.04.2009, deduceva che i coniugi erano addivenuti alla separazione personale, in virtù di decreto di omologa n. 5430/2019 del 20.05.2019 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord;
che, quali condizioni accessorie, i coniugi concordavano l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata e diritto di visita del genitore non collocatario, nonché l'onere in capo a CP_1 di versare mensilmente alla moglie la somma mensile di € 1.700,00, di cui € 500,00 a
[...] titolo di mantenimento della stessa ed € 1.200,00 per il mantenimento della prole (€ 600,00 a figlio), oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie;
che, successivamente all'intervenuta separazione, il resistente aveva mostrato disinteresse morale, affettivo, ed economico nei confronti della moglie e dei figli, omettendo di versare il mantenimento pattuito (a decorrere dal mese di settembre 2023)- per il quale pendeva giudizio di esecuzione-, nonché di esercitare il proprio diritto di visita (a decorrere dal mese di aprile 2024); che il resistente aveva interrotto ogni forma di comunicazione rendendo, di fatto, impossibile assumere decisioni di comune accordo nell'interesse della prole;
che, inoltre, il resistente aveva venduto tutti gli immobili di sua proprietà senza versare alcuna somma di denaro incassata dalla vendita a favore dei figli, violando gli obblighi di natura economica cosi come assunti in sede di separazione consensuale.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo quali condizioni accessorie, l'affido esclusivo della prole alla madre, con collocazione stabile nella casa coniugale a lei assegnata, esercizio del diritto di visita da parte del padre in assenza di pernotto, nonché a carico del resistente onere di contributo della prole nella misura mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 per ogni figlio), oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie, ed infine il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili.
All'udienza di comparizione celebratasi, previo rinvio d'ufficio, in data 31.10.2025, soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato, il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, nonostante la regolarità della notifica del libello introduttivo e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, all'esito della relativa audizione, con ordinanza emessa in pari data in via provvisoria: disponeva l'affido esclusivo della prole alla madre, confermando nel resto le condizioni di cui all'intervenuta separazione;
nonché disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Aversa e di Caserta e richiesto al P.M. in sede la produzione degli atti ostensibili relativi a procedure penali a carico del resistente, rinviava all'udienza del 13.02.2026 per l'audizione dei minori. Attesa l'avvenuta formulazione da parte ricorrente di un'istanza, depositata in data 02.12.2025, relativa alla richiesta di emissione di sentenza non definitiva in ordine alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice, con provvedimento del 03.12.2025, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, limitatamente allo status.
Il P.M., apponendo il visto, nulla opponeva.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il
20.04.2019) nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione del
Tribunale di Napoli Nord n. 5430/2019 del 20.05.2019; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Dovendo la causa proseguire per lo scrutinio delle ulteriori domande accessorie, va emessa, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Nicola La strada in data 17.05.2003 (atto n. 13, parte II, Serie: A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) tra
[...]
nato il [...] a [...] nata il Controparte_1 Parte_1
15.05.1980 a TA (CE);
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 05.12.2025
Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est. Dr.ssa Anna Scognamiglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4096 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Lusciano (CE) Parte_1 C.F._1 alla Via G. Marconi nr. 60, Coop. La Rosy presso lo studio dell'avv. Eduardo Perri, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con l'istanza depositata in data 02.12.2025, la parte ricorrente, chiedeva che il Tribunale pronunciasse, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 07.05.2025, la ricorrente, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente, in San Nicola la Strada (CE) il 17.05.2003, (atto n. 13, parte II, serie
A, Ufficio 1, anno 2003), in costanza del quale nascevano due figli: e , entrambi CP_2 Per_1 in Castel Volturno (CE) il 27.04.2009, deduceva che i coniugi erano addivenuti alla separazione personale, in virtù di decreto di omologa n. 5430/2019 del 20.05.2019 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord;
che, quali condizioni accessorie, i coniugi concordavano l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata e diritto di visita del genitore non collocatario, nonché l'onere in capo a CP_1 di versare mensilmente alla moglie la somma mensile di € 1.700,00, di cui € 500,00 a
[...] titolo di mantenimento della stessa ed € 1.200,00 per il mantenimento della prole (€ 600,00 a figlio), oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie;
che, successivamente all'intervenuta separazione, il resistente aveva mostrato disinteresse morale, affettivo, ed economico nei confronti della moglie e dei figli, omettendo di versare il mantenimento pattuito (a decorrere dal mese di settembre 2023)- per il quale pendeva giudizio di esecuzione-, nonché di esercitare il proprio diritto di visita (a decorrere dal mese di aprile 2024); che il resistente aveva interrotto ogni forma di comunicazione rendendo, di fatto, impossibile assumere decisioni di comune accordo nell'interesse della prole;
che, inoltre, il resistente aveva venduto tutti gli immobili di sua proprietà senza versare alcuna somma di denaro incassata dalla vendita a favore dei figli, violando gli obblighi di natura economica cosi come assunti in sede di separazione consensuale.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo quali condizioni accessorie, l'affido esclusivo della prole alla madre, con collocazione stabile nella casa coniugale a lei assegnata, esercizio del diritto di visita da parte del padre in assenza di pernotto, nonché a carico del resistente onere di contributo della prole nella misura mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 per ogni figlio), oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie, ed infine il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili.
All'udienza di comparizione celebratasi, previo rinvio d'ufficio, in data 31.10.2025, soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato, il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, nonostante la regolarità della notifica del libello introduttivo e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, all'esito della relativa audizione, con ordinanza emessa in pari data in via provvisoria: disponeva l'affido esclusivo della prole alla madre, confermando nel resto le condizioni di cui all'intervenuta separazione;
nonché disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Aversa e di Caserta e richiesto al P.M. in sede la produzione degli atti ostensibili relativi a procedure penali a carico del resistente, rinviava all'udienza del 13.02.2026 per l'audizione dei minori. Attesa l'avvenuta formulazione da parte ricorrente di un'istanza, depositata in data 02.12.2025, relativa alla richiesta di emissione di sentenza non definitiva in ordine alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice, con provvedimento del 03.12.2025, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, limitatamente allo status.
Il P.M., apponendo il visto, nulla opponeva.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il
20.04.2019) nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione del
Tribunale di Napoli Nord n. 5430/2019 del 20.05.2019; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Dovendo la causa proseguire per lo scrutinio delle ulteriori domande accessorie, va emessa, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Nicola La strada in data 17.05.2003 (atto n. 13, parte II, Serie: A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) tra
[...]
nato il [...] a [...] nata il Controparte_1 Parte_1
15.05.1980 a TA (CE);
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 05.12.2025
Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est. Dr.ssa Anna Scognamiglio