Ordinanza cautelare 28 febbraio 2019
Sentenza 3 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2024
Decreto presidenziale 31 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02219/2025REG.PROV.COLL.
N. 05507/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5507 del 2022, proposto dalla
Società Agricola La Neve S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Colapaoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Umbria (Sezione Prima) n. 00001/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udito per la parte appellante l’avvocato Francesco Colapaoli.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui AG ha accertato la sussistenza di un proprio credito nei confronti della società odierna appellante La Neve per indebita percezione dei contributi, per un importo complessivo di € 254.099,49, alla medesima erogati in relazione alla domanda unica di pagamento n. 30809760264 del 27 maggio 2013.
Detto provvedimento si fonda sul verbale redatto dal Corpo forestale dello Stato dell’11 marzo 2016 che, anche sulla base delle risultanze di un procedimento penale, ha contestato alla società odierna appellante l’inesistenza dei requisiti dichiarati per accedere alle provvidenze economiche erogate ed ha fatto applicazione dell’art. 30 del Reg. CE n. 73/2009 (“clausola di elusione”) che comporta la decadenza dalla totalità dei benefici erogati per l’annualità.
In particolare, il Corpo forestale dello Stato ha contestato alla società odierna appellante due circostanze ritenute idonee a integrare i presupposti per l’applicabilità dell’art. 30 cit.
In primo luogo, l’amministrazione ha accertato che, per via dell’impossibilità di accedervi a causa del cattivo stato di manutenzione del relativo sentiero, non è avvenuto il pascolamento sui terreni concessi dall’amministrazione comunale di Premia (VB), per complessivi 30,45 ettari eleggibili di pascoli magri.
In secondo luogo, è stata contestata alla società la mancanza di un titolo idoneo in ordine all’utilizzo dei terreni di proprietà del Comune di Varzo (VB), per un totale di 56,276 ettari di pascoli magri, in quanto detti terreni, sub-assegnati all’appellante dalla cooperativa Il Falco, non rientravano tra quelli che quest’ultima aveva a sua volta ricevuto in affitto dal Comune medesimo.
Il giudice di primo grado ha rigettato integralmente il ricorso della società ritenendo non fondata la prospettazione di quest’ultima che si duole dell’applicazione dell’art. 30 del Reg. CE n. 73/2009 in luogo di altre disposizioni, meno afflittive per la ricorrente, quali quelle di cui all’art. 58 del Reg. CE n. 1122/2009.
Il Tar, difatti, ha evidenziato che il mancato pascolamento sui terreni siti nel comune di Premia non è contestato dalla stessa società.
Per quanto attiene ai terreni siti nel Comune di Varzo, il Tar ha giudicato non fondata la tesi della società che valorizza la circostanza per cui la Cooperativa il Falco, pur non risultando inizialmente affittuaria dei terreni dati in subaffitto alla società odierna appellante, ha poi beneficiato di successivi provvedimenti del Comune con cui si è esteso l’ambito oggettivo dell’originario contratto di affitto.
Con l’atto di gravame proposto, l’appellante censura la sentenza di prime cure articolando un unico motivo con cui deduce la mancata intenzionalità del proprio comportamento e, di conseguenza, la non applicabilità dell’art. 30 cit.
Ad avviso dell’appellante, il D.M. n. 1922/2015 dovrebbe orientare l’interprete nel senso che, entro precisi limiti (scostamento tra il 3% e il 20% tra i terreni dichiarati e quelli ritenuti ammissibili dall’amministrazione), debba applicarsi l’art. 58 dello stesso Reg. CE n. 1122/2009 con riparametrazione delle provvidenze in ragione dei terreni effettivamente ammissibili ma senza integrale la perdita dei benefici erogati.
Quanto alle due specifiche contestazioni circa i terreni siti nei comuni di Premia e Varzo, l’appellante sostiene che il mancato pascolamento nel comune di Premia rappresenterebbe un “mancato pascolamento su superfici eccessive”, in quanto detti terreni sarebbero comunque eccedenti rispetto a quelli necessari per il percepimento del premio posto che “il pascolamento è stato correttamente effettuato su un’estensione di terreno sufficiente per l’abbinamento ettari-titoli e per il rispetto dei criteri di ammissibilità”.
In ordine ai terreni siti nel comune di Varzo, l’appellante deduce quanto segue: “…fatto salvo il contratto a suo tempo concluso … l’Ente ha pubblicato una delibera, segnatamente quella del 28.03.2014 … con la quale è stata approvata l’estensione della superficie concessa, appunto con il precedente contratto, alla Cooperativa Il Falco, di cui la società La Neve è socia. … Ancora, la Cooperativa Il Falco di cui è socia la società appellante, ha beneficiato di una concessione di ampliamento dei terreni con una deliberazione della Giunta comunale di Varzo, segnatamente la n. 85 del 12.7.2016 …, con la quale è stata accolta un’istanza di sanatoria della Cooperativa Il Falco in ordine ad una parte dei terreni già concessi con il contratto sottoscritto nel 2013 … Invero, quanto statuito dal Collegio in ordine alla circostanza che la delibera del 2016 sarebbe intervenuta nella vigenza di una misura interdittiva, segnatamente quella del divieto di contrattare con la P.A. …, non è condivisibile per le ragioni che seguono. Il quadro delle misure interdittive emesse in fase cautelare delineato dal Legislatore, non determina l’annullamento anche dei contratti in essere, con la conseguenza che il contratto tra la Cooperativa e il Comune non è stato caducato automaticamente a seguito dell’irrogazione della misura cautelare de qua, mentre può escludersi che non sia possibile la prosecuzione o la modifica del contratto ”.
Si è costituita in resistenza AG chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanze nn. 9930/2024 e 6062/2024 il Collegio ha disposto degli incombenti istruttori a carico di AG al fine di stabilire se, escludendo i due terreni oggetto di contestazione, sussistano comunque i presupposti per l’attribuzione all’odierna appellante dell’aiuto oggetto di causa.
All’udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello non è fondato.
Per quanto riguarda i terreni siti nel Comune di Varzo, risulta corretta la ricostruzione del primo giudice che ha evidenziato come una parte dei terreni dichiarati dell’appellante nella domanda unica di pagamento non fossero effettivamente nella sua giuridica disponibilità. In particolare, l’odierna appellante ha ricevuto in subconduzione dei terreni dalla Cooperativa Il Falco sebbene quest’ultima non avesse la titolarità di detti terreni non essendo i medesimi inclusi tra quelli originariamente ricevuti in affitto dal Comune.
Le successive delibere adottate dal Comune al fine di estendere oggettivamente il contratto di affitto concluso con la Cooperativa Il Falco non rappresentano titoli idonei.
Anzitutto, l’appellante non ha contestato quanto affermato dal Tar secondo cui la delibera del 28 marzo 2014 è stata adottata successivamente alla scadenza dei termini stabiliti per la modifica delle domande dall’art. 14 Reg. CE n.1122/2009.
Quanto alla delibera del 12 luglio 2016 - con la quale è stato approvato “l’accoglimento dell’istanza di sanatoria postuma” proposta della Cooperativa Il Falco al fine di includere nel precedente contratto di affitto, per gli anni 2013 e 2014, anche alcuni terreni che ne erano rimasti esclusi - il primo giudice ha correttamente messo in evidenza che tale delibera è stata adottata in vigenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione disposto dal GIP presso il Tribunale di Cuneo nei confronti della cooperativa Il Falco, tanto che la stessa Amministrazione comunale di Varzo, con nota del 17 maggio 2018, ha comunicato che alla stessa delibera non è seguita alcuna stipula di contratti con la cooperativa ed è rimasta un mero atto interno del Comune (per il rilievo della stessa circostanza, cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 novembre 2020, n. 7524).
L’appellante contesta sul punto la sentenza evidenziando come la delibera, che rappresenta un atto unilaterale del comune, abbia avuto attuazione tanto è vero che in atti figura anche la contabile del bonifico ricevuto in acconto dall’Ente.
La prospettazione non risulta fondata posto che alla delibera del Comune avrebbe dovuto seguire un accordo tra le parti diretto ad integrare, ovvero a disporre una transazione, in ordine al contratto originario di affitto stipulato nel 2013. La delibera si limita ad “approvare” l’accoglimento dell’istanza del privato e, pertanto, detto accoglimento sarebbe dovuto avvenire con diverso e separato atto e, difatti, la delibera demanda al responsabile del procedimento “l’espletamento delle attività inerenti e conseguenti al presente dispositivo”.
La circostanza, valorizzata dall’appellante, per cui la cooperativa Il Falco abbia corrisposto al Comune il solo acconto relativo a tale nuovo accordo (pari ad euro 3.000 a fronte di un compenso complessivo stabilito in euro 12.000) risulta piuttosto confermare che l’accordo non si sia poi perfezionato.
Deve evidenziarsi che l’odierna appellante, al momento in cui ha presentato la domanda di erogazione del contributo, era consapevole della circostanza per cui la propria dante causa Il Falco non avesse la disponibilità di parte dei terreni. Ciò emerge dagli stretti legami esistenti tra le società messi in luce dal verbale del Corpo forestale dello Stato e, del resto, anche nell’atto di appello si evidenzia come la società La Neve fosse socia della Cooperativa Il Falco.
Infine, per quanto riguarda i terreni siti nel comune di Premia, la società odierna appellante non contesta la circostanza per cui detti terreni non sono stati utilizzati, con conseguente falsità della dichiarazione al riguardo resa.
Da quanto sopra, discende la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 30 del Reg. CE n. 73/2009. Tale disposizione prevede che “ [s]enza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno ”. Nel caso di specie, risulta che la società ha creato artificialmente le condizioni per beneficiare delle provvidenze e, di conseguenza, le stesse risultano nella loro interezza indebitamente percepite.
Né ha pregio la tesi dell’appellante secondo cui i terreni oggetto di contestazioni rappresenterebbero “superfici eccessive”, decurtate le quali comunque la società avrebbe diritto alle provvidenze percepite.
Senza necessità di stabilire se l’art. 30 cit. possa venire in rilievo anche con riguardo a “superfici eccessive” dichiarate dal privato nell’ambito della domanda di pagamento, deve in via assorbente osservarsi che dall’istruttoria svolta e, in particolare, dalla nota depositata da AG il 30 gennaio 2025 emerge che, escludendo i terreni oggetto di contestazione siti nel Comune di Premia e in quello di Varzo, la società non avrebbe avuto diritto al riconoscimento delle provvidenze economiche nella misura effettivamente erogata.
Difatti, la società è risultata titolare di n. 612 titoli PAC pari a 608,25 ettari.
Nella domanda di pagamento relativa all’annualità 2013 la società ha dichiarato 744,19 ettari di terreno e l’amministrazione ha riscontrato fin dal principio talune anomalie riconoscendo quale superficie eleggibile quella di 636,79 ettari. Come provato dalla documentazione depositata dall’amministrazione in vista dell’udienza del 13 marzo 2025 - che deve ritenersi ammissibile in quanto depositata dalla difesa erariale al fine di replicare alle nuove deduzioni dell’appellante - tali anomalie sono state prontamente portate a conoscenza della società e, pertanto, non può accogliersi l’eccezione sollevata dall’appellante per cui si tratterebbe di circostanze nuove non emergenti dal provvedimento impugnato.
L’esclusione delle particelle contestate con il provvedimento oggetto del presente giudizio, insistenti nei comuni di Premia e Varzo, pari a complessivi 86,72 ettari, ha ridotto ulteriormente la superficie ammissibile portandola a 564,61 ettari, non più sufficiente per consentire la liquidazione dei 608,25 ettari, pari ai titoli posseduti al momento del pagamento della domanda.
Altresì, il Collegio osserva che a diverse conclusioni non può giungersi sulla base della circostanza, valorizzata dall’appellante, per cui negli anni successivi AG avrebbe ulteriormente ridotto i titoli attribuiti riducendo, di conseguenza, l’importo del contributo erogato per l’annualità 2013. Difatti, la “creazione artificiosa” delle condizioni per ottenere i pagamenti è stata operata dall’appellante nell’ambito della domanda di pagamento al fine di ottenere l’erogazione delle provvidenze poi effettivamente percepite e rimane quindi irrilevante il fatto che negli anni successivi AG abbia decurtato alcuni titoli in precedenti riconosciuti alla società.
Né, infine, può giovare all’appellante il disposto dell’art. 9 del D.M. n. 1922/2015 che, al punto 5, prevede che “ [o]ve nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 si accertino irregolarità sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie. Tali fattispecie non integrano invece le condizioni per l'applicazione degli articoli regolamentari relativi alla creazione di condizioni artificiose per l'ottenimento degli aiuti ”. Fermo restando che la normativa nazionale (nel caso in esame, un decreto ministeriale) non può derogare ad un regolamento comunitario, nel caso di specie si può osservare in via assorbente che la disciplina nazionale in parola non trova applicazione ratione temporis , trattandosi di disposizioni transitorie espressamente circoscritte ai controlli avviati nel corso dell'annualità 2013, come previsto dal par. 1 dell’art. 9 cit.
In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.Condanna l’appellante a rifondere ad AG le spese del presente grado di giudizio quantificate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO