Rigetto
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03957/2025REG.PROV.COLL.
N. 02905/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2905 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Bava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Andrea Bava e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui il Ministero della difesa, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo presentata dall’appellante con riferimento alla patologia « pregressa orchifunilectomia dx per etp non seminomatoso ».
2. I fatti rilevanti per la vicenda, quali emergono dagli atti e dai documenti di causa, possono essere sintetizzati come segue:
- l’appellante è caporalmaggiore paracadutista dell’Esercito italiano, che è stato inviato in missione in teatri operativi esteri, in particolare in -OMISSIS-dal 22 giugno al 9 ottobre del 2019 e in -OMISSIS- dal 24 dicembre 2020 al 22 aprile 2021;
- in data 9 luglio 2021, è stata diagnosticata al militare una patologia tumorale al testicolo destro, che ha reso necessario un trattamento chirurgico di asportazione;
- in data 9 settembre 2021 egli ha quindi presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia « pregressa orchifunilectomia dx per etp non siminomatoso »;
- con parere prot. 87287/2022, reso nell’adunanza n. 3371 del 4 aprile 2023, il Comitato di verifica ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità dell’appellante, non rinvenendo, nei suoi precedenti di servizio, « fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica »;
- con decreto prot. 2623/N il Ministero della difesa ha recepito il parere del Comitato e ha respinto la domanda dell’appellante.
3. La sentenza appellata, pur tenendo conto della giurisprudenza secondo cui lo stato di incertezza sulla valenza patogenetica dell’esposizione ad uranio impoverito non osta al riconoscimento della dipendenza della patologia oncologica da causa di servizio, quando il militare dimostri « di avere affrontato condizioni ambientali e operative particolari, le quali possano essere la verosimile causa di un’infermità» , ha escluso che tale prova sia stata raggiunta nel caso di specie.
3.1. Il T.a.r. ha evidenziato, infatti, che il parere del Comitato di verifica – accanto a considerazioni di ordine generale – contiene specifici rilievi «che riguardano la specifica patologia sofferta dal ricorrente» e che non sono stati confutati dall’interessato. Il -OMISSIS-, in particolare, « da un lato, costituirebbe la più frequente neoplasia della popolazione maschile tra i quindici ed i quarantacinque anni di età, con genesi multifattoriale e incidenza cresciuta di tre-quattro volte negli ultimi cinquant’anni; in ogni caso, il periodo di latenza tra la missione del ricorrente in -OMISSIS- e la diagnosi infausta sarebbe troppo breve per potersi configurare il rapporto causale fra il servizio prestato e la malattia» .
3.2. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente « produce una relazione medico-legale che, in punto di nesso causale, si limita a esporre un ragionamento di tipo probabilistico, senza tuttavia affrontare né il tema della multifattorialità e dell’ampia diffusione della malattia nella popolazione maschile e nella fascia di età del ricorrente, né, soprattutto, il tema della latenza, che nel percorso motivazionale del Comitato finisce per assumere un ruolo individualizzante e, perciò, decisivo ai fini del diniego ».
4. L’appello è affidato ad un unico motivo, volto a dedurre la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali – pure enunciati nella prima parte della sentenza – che riconoscono, per i militari inviati in missione all’estero, una presunzione di dipendenza da causa di servizio delle patologie oncologiche successivamente insorte.
5. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio, senza articolare difese scritte.
6. In data 12 dicembre 2024, l’appellante ha prodotto il referto di un esame eseguito sui propri campioni bioptici.
7. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
8. L’appello è infondato.
8.1. L’appellante ritiene che il T.a.r, avendo dichiarato di aderire all’orientamento che dà per acquisita la pericolosità del servizio prestato in particolari condizioni operative (missioni estere o presso poligoni di tiro), non avrebbe potuto escludere il nesso di dipendenza sulla base di considerazioni, di carattere generale, relative alla multifattorialità della patologia o alla brevità del periodo di latenza.
8.2. Il ragionamento non convince. L’orientamento giurisprudenziale valorizzato dall’appellante – peraltro non univoco nella giurisprudenza di questo Consiglio, come dimostra la recente rimessione della questione all’Adunanza plenaria (cfr. Cons. Stato, sez. II, ordd. 29 aprile 2025, nn. 3649 e 3650) – non conduce, infatti, all’automatico riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di qualsiasi patologia insorta a seguito delle missioni in teatri operativi esteri o dei periodi di servizio presso poligoni di tiro, né quindi preclude una valutazione “in concreto” della vicenda.
8.3. Infatti, anche ad ammettere in tali occasioni l’operatività – per effetto degli art. 603 c.m. (d.lgs. 66/2010) e 1078 e ss. r.m. (d.P.R. 90/2010) – di una forma di presunzione o inversione probatoria, essa costituisce, comunque, un meccanismo di fonte giurisprudenziale, frutto dell’interpretazione di disposizioni che non riguardano specificamente l’onere della prova e non legittimano automatismi di sorta. La sua applicazione in concreto, pertanto, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, alla luce delle specificità del singolo caso.
8.4. In tale prospettiva, non appare irragionevole, né contraddittoria la valorizzazione del breve intervallo temporale intercorso tra la missione in -OMISSIS- (della durata di appena quattro mesi) e la diagnosi della patologia oncologica (intervenuta circa due mesi dopo il rientro), trattandosi di un dato ritenuto rilevante dalla criteriologia medico-legale ordinariamente applicata nella valutazione del nesso causale. A fronte di un periodo di latenza tanto ridotto, infatti, non può ritenersi verosimile una correlazione eziologica con eventuali contaminanti presenti nel luogo di missione, anche laddove se ne riconoscano gli effetti cancerogeni. La rilevanza attribuita a tale elemento temporale attiene, peraltro, alla verifica della cosiddetta “causalità individuale”, riferita al singolo caso clinico, e non alla “causalità generale” propria del tipo di patologia, risultando pertanto compatibile anche con l’orientamento giurisprudenziale invocato dall’appellante.
9. Quanto, invece, alla missione in -OMISSIS-e all’addestramento presso poligoni di tiro, si evidenzia che tali esperienze professionali nemmeno sono menzionate nell’istanza presentata per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (cfr. doc. 4), in cui la patologia è posta in relazione con la sola esperienza professionale in -OMISSIS- (« la suddetta infermità/lesione è da ritenersi in rapporto cli causalità con il servizio prestato in quanto OPERATORE O.S. in Teatro Operativo bosniaco »). Unicamente quest’ultima, in quanto svolta in « area precedentemente sottoposta a bombardamenti aerei con ordigni realizzati con uranio impoverito » è poi considerata come dotata di potenziale rilevanza eziologica nella consulenza medico-legale di parte (cfr. doc. 8).
9.1. Non può, quindi, l’appellante dolersi della mancata considerazione di tali ulteriori esperienze di servizio, non adeguatamente rappresentate all’amministrazione e rimaste, anche in questa sede, alla stregua di meri riferimenti fattuali, che non valgono a dimostrare, neppure in termini probabilistici, una correlazione causale con la patologia.
9.2. In particolare, la dedotta « esposizione in poligoni di tiro e luoghi di stoccaggio munizionamento verificatesi ben prima delle due missioni estere » (cfr. pag. 9 dell’atto di appello), asseritamente ignorata dal T.a.r., si riduce in realtà a un’affermazione generica, priva di riferimenti temporali o geografici e di adeguato riscontro documentale, che non poteva, pertanto, costituire oggetto di seria valutazione da parte del giudice. Secondo la consolidata giurisprudenza, del resto, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio di un’infermità – a prescindere dal tipo di infermità e di servizio valorizzati – deve sempre essere ancorato all’esistenza di « specifici fatti di servizio, il cui onere probatorio ricade sull’interessato ex art.2 del d.P.R. n.461 del 2001 » (Cons. Stato, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 99; in termini Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9553).
10. Quanto, infine, al referto medico prodotto in data 12 dicembre 2024, esso costituisce un documento nuovo, depositato per la prima volta solo in grado di appello e in quanto tale inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. amm.
10.1. In ogni caso, il documento si limita ad attestare la presenza, nei tessuti dell’appellante, di taluni elementi metallici in concentrazione superiore ai valori di riferimento. Ciò non costituisce, tuttavia, una prova decisiva ai fini del presente giudizio. Non è stato, infatti, dimostrato che la presenza di tali metalli sia conseguenza del servizio prestato, né che sussista una correlazione attendibile e scientificamente fondata tra tali rilevazioni e l’insorgenza della neoplasia testicolare diagnosticata al militare.
11. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
11.1. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.