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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 3842 del 21.12.2023 Oggetto: ripetizione d'indebito N. R.G. 66/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia assistenziale, in grado di appello,
tra
Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso e Riccardo Salvo
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 Fabrizio Licchetta
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce l'11.10.2021 Controparte_1
aveva rappresentato: - che a seguito di visita medica del 19.5.2017 era stato
[...] riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa avente necessità di assistenza continua;
-che il 2.5.2018 era stato nuovamente sottoposto a visita dall'apposita Commissione ed era stato riconosciuto invalido al 100%, mentre nella successiva visita del 20.12.2019 era stato riconosciuto invalido nella misura del 75%;-che con nota del 28.1.2021, pervenutagli il 12.2.2021 l' di Casarano gli aveva comunicato un pagamento indebito sulla “pensione cat. Pt_1 INVCIV n.07658226” di € 17.116,21 per il periodo dal 01/06/2018 al 20/02/2021 con una motivazione del tutto generica (“È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”) e comunque in violazione dell'art.13 l.n.412/1991 stante la mancanza di dolo del percipiente, nonché in violazione dell'art.37 comma 8 l.n.448/1998 che prevede l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio di invalidità civile in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari. Il ricorrente aveva quindi eccepito l'irripetibilità del preteso credito, invocando a sostegno della propria tesi il principio di tutela dell'affidamento del percipiente in buona fede, e aveva chiesto che fosse dichiarata non dovuta la restituzione di quanto chiesto dall' , o in via Pt_1 subordinata che le somme dovute fossero limitate a quelle relative al periodo dal 20.12.2019 a febbraio 2021. Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso di cui aveva Pt_1 chiesto il rigetto, precisando che i verbali relativi agli accertamenti medico-legali di invalidità civile erano stati comunicati al ricorrente con raccomandata a.r., a partire da quello del 2.5.2018 con cui era stata riconosciuta una invalidità del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce aveva affermato che l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. Richiamata a tal fine la pronuncia di Cass. n.4668/2021 in materia, aveva rilevato che l' , pur essendo a conoscenza dell'esito degli accertamenti Pt_1 medico-legali, non aveva provveduto -secondo le regole della L.448/1998, art.37 comma 8- dopo aver accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e a revocare entro i 90 giorni successivi le provvidenze economiche, ingenerando in tal modo un legittimo affidamento dell'assistito. Aveva ritenuto che si trattasse di errore dell' e di assenza di dolo nel beneficiario della prestazione. Pt_1 Aveva, pertanto, accolto il ricorso dichiarando irripetibili le somme richieste.
Avverso tale decisione ha proposto appello , lamentandone l'erroneità nella parte in Pt_1 cui il Tribunale non aveva tenuto conto del più diffuso orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali produce effetti dalla visita di verifica, e non dalla successiva data di comunicazione della revoca medesima. L'appellante aveva altresì eccepito l'insussistenza di un legittimo affidamento, essendo stato comunicato all'interessato l'esito della visita di revisione, nonché l'erroneità della pronuncia sulle spese, poste a suo carico. Ha chiesto, quindi, l'integrale riforma della sentenza e il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Ha ribadito gli argomenti proposti in primo grado. All'udienza di discussione del 09.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il richiamo alla sentenza della S.C. n.466/2021, contenuto nella sentenza impugnata, non appare condivisibile e decisivo nel caso concreto in esame, il quale, sotto un rilevante profilo, risulta non comparabile con quello della predetta pronuncia, in cui non vi era prova della comunicazione del verbale della visita di revisione all'interessato (ivi si legge infatti “… sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”).
Nel caso di specie è invece dimostrato che riconosciuto Controparte_1 invalido al 100% con necessità di assistenza continua (e quindi di indennità di accompagnamento) con verbale di visita del 17.5.2017, alla successiva visita di revisione del 2.5.2018 è stato riconosciuto invalido al 100% senza necessità di assistenza continua, e che il verbale di tale visita è stato comunicato all'interessato con lettera raccomandata pervenutagli l'11.5.2018 (v. avviso di ricevimento e documentazione prodotta da ). Pt_1
Da tale ultima data la sopravvenuta mancanza del requisito sanitario occorrente per la permanenza del diritto all'indennità di accompagnamento era nota all'interessato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n. 323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8 l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame. Anche in altre pronunce di legittimità si legge che" in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (Cass.n.248/2023) e che “
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici” (così Cass. n.28771/2018; in tal senso v. anche). E'stato altresì chiarito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
Il contemperamento dei due diversi principi, quello della perdita del diritto a percepire la prestazione assistenziale anche prima del provvedimento formale di revoca per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, e quello del legittimo affidamento, si realizza nel caso concreto considerando irripetibile la prestazione erogata successivamente alla comunicazione del verbale di visita di revisione del 2.5.2018, verbale nel quale, pur essendovi il 100% di invalidità, non vi erano più le condizioni sanitarie necessarie per il diritto all'indennità di accompagnamento;
inoltre con il successivo verbale di visita della Commissione Medica del 21.11.2019 è stata comunicata al anche la riduzione della percentuale di invalidità, passata dal 100% al 75%. CP_1
Gia con il ricevimento del verbale di visita del 2.5.2018 il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento in erogazione;
quindi per il periodo successivo non può ritenersi sussistente un affidamento ragionevole e legittimo sulla spettanza della prestazione che l' ha indebitamente continuato ad erogare. Pt_1
Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo richiesto dall' , il cui ammontare è Pt_1 specificato (con i necessari elementi di riferibilità cronologica) nel provvedimento TE08 del 21.1.2021 in atti.
In definitiva l'appello, risultando fondato, va accolto nei termini di cui al dispositivo.
3. Le spese di questo grado sono compensate tra le parti, ai sensi dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018, in ragione del tempo impiegato dall'istituto nel disporre la cessazione materiale dell'erogazione.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 01.02.2024 da nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza del 21.12.2023 n.3842 del Tribunale di Controparte_1
Lecce, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da Controparte_1
con ricorso introduttivo dell'11.10.2021.
[...]
Dichiara compensate le spese del giudizio. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 09.07.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia assistenziale, in grado di appello,
tra
Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso e Riccardo Salvo
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 Fabrizio Licchetta
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce l'11.10.2021 Controparte_1
aveva rappresentato: - che a seguito di visita medica del 19.5.2017 era stato
[...] riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa avente necessità di assistenza continua;
-che il 2.5.2018 era stato nuovamente sottoposto a visita dall'apposita Commissione ed era stato riconosciuto invalido al 100%, mentre nella successiva visita del 20.12.2019 era stato riconosciuto invalido nella misura del 75%;-che con nota del 28.1.2021, pervenutagli il 12.2.2021 l' di Casarano gli aveva comunicato un pagamento indebito sulla “pensione cat. Pt_1 INVCIV n.07658226” di € 17.116,21 per il periodo dal 01/06/2018 al 20/02/2021 con una motivazione del tutto generica (“È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”) e comunque in violazione dell'art.13 l.n.412/1991 stante la mancanza di dolo del percipiente, nonché in violazione dell'art.37 comma 8 l.n.448/1998 che prevede l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio di invalidità civile in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari. Il ricorrente aveva quindi eccepito l'irripetibilità del preteso credito, invocando a sostegno della propria tesi il principio di tutela dell'affidamento del percipiente in buona fede, e aveva chiesto che fosse dichiarata non dovuta la restituzione di quanto chiesto dall' , o in via Pt_1 subordinata che le somme dovute fossero limitate a quelle relative al periodo dal 20.12.2019 a febbraio 2021. Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso di cui aveva Pt_1 chiesto il rigetto, precisando che i verbali relativi agli accertamenti medico-legali di invalidità civile erano stati comunicati al ricorrente con raccomandata a.r., a partire da quello del 2.5.2018 con cui era stata riconosciuta una invalidità del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce aveva affermato che l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. Richiamata a tal fine la pronuncia di Cass. n.4668/2021 in materia, aveva rilevato che l' , pur essendo a conoscenza dell'esito degli accertamenti Pt_1 medico-legali, non aveva provveduto -secondo le regole della L.448/1998, art.37 comma 8- dopo aver accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e a revocare entro i 90 giorni successivi le provvidenze economiche, ingenerando in tal modo un legittimo affidamento dell'assistito. Aveva ritenuto che si trattasse di errore dell' e di assenza di dolo nel beneficiario della prestazione. Pt_1 Aveva, pertanto, accolto il ricorso dichiarando irripetibili le somme richieste.
Avverso tale decisione ha proposto appello , lamentandone l'erroneità nella parte in Pt_1 cui il Tribunale non aveva tenuto conto del più diffuso orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali produce effetti dalla visita di verifica, e non dalla successiva data di comunicazione della revoca medesima. L'appellante aveva altresì eccepito l'insussistenza di un legittimo affidamento, essendo stato comunicato all'interessato l'esito della visita di revisione, nonché l'erroneità della pronuncia sulle spese, poste a suo carico. Ha chiesto, quindi, l'integrale riforma della sentenza e il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Ha ribadito gli argomenti proposti in primo grado. All'udienza di discussione del 09.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il richiamo alla sentenza della S.C. n.466/2021, contenuto nella sentenza impugnata, non appare condivisibile e decisivo nel caso concreto in esame, il quale, sotto un rilevante profilo, risulta non comparabile con quello della predetta pronuncia, in cui non vi era prova della comunicazione del verbale della visita di revisione all'interessato (ivi si legge infatti “… sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”).
Nel caso di specie è invece dimostrato che riconosciuto Controparte_1 invalido al 100% con necessità di assistenza continua (e quindi di indennità di accompagnamento) con verbale di visita del 17.5.2017, alla successiva visita di revisione del 2.5.2018 è stato riconosciuto invalido al 100% senza necessità di assistenza continua, e che il verbale di tale visita è stato comunicato all'interessato con lettera raccomandata pervenutagli l'11.5.2018 (v. avviso di ricevimento e documentazione prodotta da ). Pt_1
Da tale ultima data la sopravvenuta mancanza del requisito sanitario occorrente per la permanenza del diritto all'indennità di accompagnamento era nota all'interessato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n. 323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8 l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame. Anche in altre pronunce di legittimità si legge che" in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (Cass.n.248/2023) e che “
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici” (così Cass. n.28771/2018; in tal senso v. anche). E'stato altresì chiarito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
Il contemperamento dei due diversi principi, quello della perdita del diritto a percepire la prestazione assistenziale anche prima del provvedimento formale di revoca per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, e quello del legittimo affidamento, si realizza nel caso concreto considerando irripetibile la prestazione erogata successivamente alla comunicazione del verbale di visita di revisione del 2.5.2018, verbale nel quale, pur essendovi il 100% di invalidità, non vi erano più le condizioni sanitarie necessarie per il diritto all'indennità di accompagnamento;
inoltre con il successivo verbale di visita della Commissione Medica del 21.11.2019 è stata comunicata al anche la riduzione della percentuale di invalidità, passata dal 100% al 75%. CP_1
Gia con il ricevimento del verbale di visita del 2.5.2018 il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento in erogazione;
quindi per il periodo successivo non può ritenersi sussistente un affidamento ragionevole e legittimo sulla spettanza della prestazione che l' ha indebitamente continuato ad erogare. Pt_1
Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo richiesto dall' , il cui ammontare è Pt_1 specificato (con i necessari elementi di riferibilità cronologica) nel provvedimento TE08 del 21.1.2021 in atti.
In definitiva l'appello, risultando fondato, va accolto nei termini di cui al dispositivo.
3. Le spese di questo grado sono compensate tra le parti, ai sensi dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018, in ragione del tempo impiegato dall'istituto nel disporre la cessazione materiale dell'erogazione.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 01.02.2024 da nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza del 21.12.2023 n.3842 del Tribunale di Controparte_1
Lecce, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da Controparte_1
con ricorso introduttivo dell'11.10.2021.
[...]
Dichiara compensate le spese del giudizio. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 09.07.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi