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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1476/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2857/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 335/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230019794834 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 3900/2023 R.G.R., la società Resistente_1 S.r.l. impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina la cartella di pagamento n. 29520230019794834, notificata il 15 maggio 2023, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR
633/1972, per IVA – III trimestre 2020, per l'importo di € 150.810,43 a titolo di imposta, oltre sanzioni e interessi, per un totale di € 210.946,82.
La società deduceva l'illegittimità della cartella in quanto in data 3 maggio 2021 il Tribunale di Barcellona
ZO di TT aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis e 182-ter L.F., comprensivo di transazione fiscale. Osservava che l'accordo prevedeva il pagamento del 15% del debito tributario in 60 rate, garantito da polizza fideiussoria, e che la cartella era stata notificata nonostante il regolare adempimento del piano.
Con sentenza n. 335/10/24, depositata il 22 gennaio 2024, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullava la cartella e condannava l'Agenzia delle Entrate alle spese.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, deducendo che l'accordo di ristrutturazione non impediva l'iscrizione a ruolo, che lo sgravio poteva avvenire solo dopo l'integrale pagamento delle somme concordate e che la sentenza di primo grado era viziata per violazione di legge e motivazione apparente.
Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto dalla sua lettura si ricavano le ragioni di doglianza rispetto alla decisione dei giudici di prime cure.
Nel merito l'appello è infondato.
È pacifico tra le parti che la cartella impugnata è stata emessa successivamente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito contenente transazione fiscale.
Ne consegue che la pretesa tributaria oggetto della cartella risultava già disciplinata dall'accordo omologato, con modalità e misura di soddisfacimento vincolanti per le parti.
In tale contesto correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima l'emissione della cartella, trattandosi di atto incompatibile con la disciplina concorsuale e con l'efficacia dell'accordo omologato.
Infatti, l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione con transazione fiscale determina la regolazione pattizia del credito erariale e impedisce all'Amministrazione finanziaria di procedere autonomamente alla riscossione coattiva delle somme oggetto dell'accordo, salvo il caso di successiva risoluzione dello stesso per inadempimento del contribuente.
Nel caso di specie, non risulta dedotta né provata alcuna risoluzione dell'accordo né alcun inadempimento del debitore. Pertanto, la cartella è stata emessa in carenza di potere.
Il suddetto assetto interpretativo trova conferma nella giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16755/2020, ha affermato che “nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l. f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario”.
Tale principio deve essere integralmente applicato al caso di specie.
L'accordo di ristrutturazione, omologato prima dell'emissione della cartella, impediva all'Amministrazione di procedere alla riscossione mediante ruolo e cartella, dovendo il credito essere soddisfatto esclusivamente secondo le modalità concordate.
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il principio affermato dalla citata Cass. n. 16755/2020 — secondo cui la transazione fiscale conclusa nel corso del processo comporta la cessazione della materia del contendere — presuppone che l'accordo intervenga in pendenza del giudizio, determinando una sopravvenuta inefficacia della pretesa originaria.
Nel caso in esame, invece, l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione è anteriore alla cartella impugnata.
Pertanto, non si tratta di evento sopravvenuto al giudizio, ma di circostanza preesistente che incide sulla legittimità originaria dell'atto.
Ne deriva che il giudice è chiamato a pronunciarsi nel merito dell'illegittimità della cartella e non a dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Correttamente, quindi, la controversia è stata definita con annullamento dell'atto impugnato.
Alla luce di quanto esposto la cartella è stata emessa in violazione dell'accordo di ristrutturazione omologato.
L'Amministrazione non poteva esercitare azione esecutiva autonoma e il potere impositivo può riespandersi solo in caso di risoluzione dell'accordo, non verificatasi.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 3.900,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2857/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 335/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230019794834 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 3900/2023 R.G.R., la società Resistente_1 S.r.l. impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina la cartella di pagamento n. 29520230019794834, notificata il 15 maggio 2023, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR
633/1972, per IVA – III trimestre 2020, per l'importo di € 150.810,43 a titolo di imposta, oltre sanzioni e interessi, per un totale di € 210.946,82.
La società deduceva l'illegittimità della cartella in quanto in data 3 maggio 2021 il Tribunale di Barcellona
ZO di TT aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis e 182-ter L.F., comprensivo di transazione fiscale. Osservava che l'accordo prevedeva il pagamento del 15% del debito tributario in 60 rate, garantito da polizza fideiussoria, e che la cartella era stata notificata nonostante il regolare adempimento del piano.
Con sentenza n. 335/10/24, depositata il 22 gennaio 2024, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullava la cartella e condannava l'Agenzia delle Entrate alle spese.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, deducendo che l'accordo di ristrutturazione non impediva l'iscrizione a ruolo, che lo sgravio poteva avvenire solo dopo l'integrale pagamento delle somme concordate e che la sentenza di primo grado era viziata per violazione di legge e motivazione apparente.
Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto dalla sua lettura si ricavano le ragioni di doglianza rispetto alla decisione dei giudici di prime cure.
Nel merito l'appello è infondato.
È pacifico tra le parti che la cartella impugnata è stata emessa successivamente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito contenente transazione fiscale.
Ne consegue che la pretesa tributaria oggetto della cartella risultava già disciplinata dall'accordo omologato, con modalità e misura di soddisfacimento vincolanti per le parti.
In tale contesto correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima l'emissione della cartella, trattandosi di atto incompatibile con la disciplina concorsuale e con l'efficacia dell'accordo omologato.
Infatti, l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione con transazione fiscale determina la regolazione pattizia del credito erariale e impedisce all'Amministrazione finanziaria di procedere autonomamente alla riscossione coattiva delle somme oggetto dell'accordo, salvo il caso di successiva risoluzione dello stesso per inadempimento del contribuente.
Nel caso di specie, non risulta dedotta né provata alcuna risoluzione dell'accordo né alcun inadempimento del debitore. Pertanto, la cartella è stata emessa in carenza di potere.
Il suddetto assetto interpretativo trova conferma nella giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16755/2020, ha affermato che “nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l. f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario”.
Tale principio deve essere integralmente applicato al caso di specie.
L'accordo di ristrutturazione, omologato prima dell'emissione della cartella, impediva all'Amministrazione di procedere alla riscossione mediante ruolo e cartella, dovendo il credito essere soddisfatto esclusivamente secondo le modalità concordate.
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il principio affermato dalla citata Cass. n. 16755/2020 — secondo cui la transazione fiscale conclusa nel corso del processo comporta la cessazione della materia del contendere — presuppone che l'accordo intervenga in pendenza del giudizio, determinando una sopravvenuta inefficacia della pretesa originaria.
Nel caso in esame, invece, l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione è anteriore alla cartella impugnata.
Pertanto, non si tratta di evento sopravvenuto al giudizio, ma di circostanza preesistente che incide sulla legittimità originaria dell'atto.
Ne deriva che il giudice è chiamato a pronunciarsi nel merito dell'illegittimità della cartella e non a dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Correttamente, quindi, la controversia è stata definita con annullamento dell'atto impugnato.
Alla luce di quanto esposto la cartella è stata emessa in violazione dell'accordo di ristrutturazione omologato.
L'Amministrazione non poteva esercitare azione esecutiva autonoma e il potere impositivo può riespandersi solo in caso di risoluzione dell'accordo, non verificatasi.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 3.900,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente