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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/09/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
919/25 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 919/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Tudisco CP_1
Marco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Tudisco Marco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/07/1995 in ME (TR) precisando che dall'unione è nata la figlia ad oggi Per_1 maggiorenne e che a far data dalla comparizione dinanzi al Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“I ricorrenti svolgendo entrambi attività lavorative, dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento, mentre, in revisione delle condizioni patrimoniali contenute nell'accordo di separazione e stante l'evoluzione del percorso di vita della figlia , nata a [...] il [...], chiedono che sia revocato il Persona_2 contributo per il mantenimento di fissando il dies a quo dalla Persona_2 comunicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Inoltre, rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/07/1995 tra e in ME (TR) alle condizioni indicate CP_1 Controparte_2 nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ME (TR) (atto n. 29, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1995); spese compensate,
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 919/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Tudisco CP_1
Marco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Tudisco Marco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/07/1995 in ME (TR) precisando che dall'unione è nata la figlia ad oggi Per_1 maggiorenne e che a far data dalla comparizione dinanzi al Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“I ricorrenti svolgendo entrambi attività lavorative, dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento, mentre, in revisione delle condizioni patrimoniali contenute nell'accordo di separazione e stante l'evoluzione del percorso di vita della figlia , nata a [...] il [...], chiedono che sia revocato il Persona_2 contributo per il mantenimento di fissando il dies a quo dalla Persona_2 comunicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Inoltre, rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/07/1995 tra e in ME (TR) alle condizioni indicate CP_1 Controparte_2 nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ME (TR) (atto n. 29, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1995); spese compensate,
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti