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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 141/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice designato a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2024, decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 04.10.2024 da (C.F. Parte_1
), nell'ambito del procedimento unitario n. 141/2024 P.U.; C.F._1 letti gli artt. 67 e ss. del CCII;
letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 27.10.2024, depositato il 29.10.2024, con il quale veniva disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
letta la relazione del 04.10.2024 (anche quella conclusiva del 04.12.2024) dell'OCC dott.ssa
[...]
, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 68, co. 2 e 3, CCII, e contenente parere Per_1 favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e 69 CCII per l'ammissione del proponente alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;
rilevato che in data 04.12.2024 l'OCC depositava la relazione conclusiva ove dava atto di aver provveduto alle comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, come da documentazione allegata, e che nel termine di venti giorni riceveva le seguenti osservazioni alla proposta formulata: 1) In data
05/11/2024, l'avv. Claudia Pacini per il creditore chirografario dott. , comunicava Parte_2
“… che la posizione debitoria dell'istante sig.ra nei confronti dello stesso è stata liquidata Pt_1 dalla Compagnia Amissima in virtù della tutela legale riconosciuta all'assicurato dalla relativa Polizza e che il suddetto credito è stato pertanto ceduto…”; 2) In data 08/11/2024, Controparte_1 comunicava esclusivamente l'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazione senza esprimere osservazioni;
3) In data 14/11/2024, la Provincia
[...]
comunicavano di non avere “… Controparte_2 osservazioni in ordine al piano di ristrutturazione”; 4) In data 18/11/2024, l'avv. Stefania Votano, legale e difensore del dott. rilevava, in riferimento alla proposta di ristrutturazione CP_3 avanzata, “…la non legittimità al soddisfacimento anche parziale del debito maturato in favore del dottor laddove la percentuale proposta è del tutto insufficiente tenuto conto delle attività CP_3 esistenti”; 5) In data 21/11/2024, l'avv. Carlo Pascotto, per la HD IT (già Controparte_4
“nulla ha da osservare”; 6) In data 25/11/2024, l'avv. Claudio Russo, per la
[...] [...] comunicava di “… non avere osservazioni al piano di ristrutturazione come da Controparte_5
Lei prospettato”. Per i restanti creditori, non avendo espresso alcuna osservazione, vale il silenzio assenso. rilevato che il solo creditore dott. per il tramite del suo legale, ha sollevato CP_3 contestazioni all'omologa del piano di ristrutturazioni ritenendolo non legittimo al soddisfacimento anche parziale del debito maturato in considerazione delle attività poste in essere;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente
Pag. 1 di 10 SENTENZA
La ricorrente ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 67 CCII, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co. 2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.
Ai fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento la ricorrente ha esposto:
- di essere consumatore;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. e del CCII;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del CCII;
- che le cause della crisi dell'odierna ricorrente, come da questa riferite e attestate dall'OCC, non sono imputabili ad un ricorso eccessivo al credito non adeguato alle entrate disponibili. La causa dell'indebitamento è da rinvenire nella doppia soccombenza (in primo e secondo grado) nel giudizio attivato con citazione in giudizio dell'ospedale presso cui la ricorrente si era sottoposta ad intervento chirurgico (nell'anno 2015), nonché dello staff medico operante. Il giudizio in questione, avente ad oggetto “risarcimento danni da responsabilità professionale”, iniziato nel 2010 innanzi al Tribunale di Roma, si è concluso nel 2014 con il rigetto della domanda e la condanna alla refusione delle spese processuali per ciascuna parte del giudizio;
avverso la sentenza di primo grado la scrivente proponeva impugnazione presso la Corte di appello di Roma che, con sentenza del 2019, rigettava l'appello condannando la scrivente (appellante) a rifondere le spese di giudizio in favore degli appellati costituiti. La sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, confermata dai Giudici di secondo grado, ha comportato, quale parte soccombente, anche la condanna al pagamento delle spese processuali, per ciascuna delle parti costituite, ammontanti complessivamente ad oltre € 72.000,00.
- che, perciò, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Ha chiarito, e ciò è stato accertato dall'OCC, che l'esposizione debitoria della ricorrente, per come ammessa, come da tabella redatta dall'OCC, è così composta e specificata:
Pag. 2 di 10 La situazione debitoria del ricorrente è pari ad € 91.131,44, a cui aggiungere il residuo compenso all'Organismo di Composizione della Crisi, pari ad € 2.400,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali come per legge;
La ricorrente ha allegato al piano la relazione particolareggiata dell'OCC con i relativi allegati.
Esso ha rappresentato di avere una situazione reddituale e patrimoniale, attestata dall'OCC, così specificata:
1) proprietaria della quota pari a 1000/4000 di un appartamento sito in Foggia alla via San
Francesco Antonio Fasani n. 3, Foglio 127 Particella 660 Sub 35, Rendita € 721,75, zona censuaria 1, Cat. A/3, Classe 4, Consistenza 6,5 vani;
2) proprietaria di una quota pari a 1000/4000 di un Box sito in Foggia alla via San Francesco
Antonio Fasani n. 3, Foglio 127 Particella 661 Sub 8, Rendita € 94,82, zona censuaria 1, Cat.
C/6, Classe 2, Consistenza 17 mq;
3) proprietaria di una quota pari a 1000/4000 di un Appartamento sito in Rodi Garganico (FG) alla Contrada Molfe n. 2- 79, censito catastalmente al Catasto di Foggia Foglio 1 Particella
1042 Sub 1, Rendita € 330,53, Cat. A/3, Classe 3, Consistenza 4 vani;
4) autovettura Suzuki Swift, tg DV062CV, immatricolata nel 2009;
5) conto corrente bancario acceso presso la . 1403276, saldo al 31/03/2024 Controparte_6 pari ad € 42,40;
6) reddito da lavoro dipendente pari a circa euro 1.400,00 mensili.
Alla luce di tanto, le entrate mensili della ricorrente sono pari a circa € 1.400,00, rinvenienti dall'attività lavorativa.
Le spese mensili necessarie al sostentamento del ricorrente, tenuto conto che il nucleo familiare è composto dalla sala ricorrente, ammontano a circa € 700,00, congruamente valutate nel detto ammontare dall'OCC.
La ricorrente ha depositato una proposta di composizione della crisi che prevede, a fronte di una debitoria totale di € 91.131,44, escluso il compenso all'OCC, il pagamento integrale delle spese di procedura e di quelle in prededuzione, il pagamento nella misura del 30% dei debiti complessivi per finanziamenti per credito al consumo e prestito personale, il pagamento nella misura del 50% dei debiti derivanti dalla sorte capitale della debitoria derivante dalla soccombenza nella causa intentata per responsabilità medica. Le somme totali necessarie per adempiere agli impegni assunti con la proposta di ristrutturazione ammontano a complessive € 43.948,62. Le risorse finanziarie necessarie saranno acquisite dalla vendita della quota di proprietà della casa sita nel comune di Rodi Garganico per € 13.000, dal versamento di € 23.013,27 in rate mensili pari a € 500,00 circa, già in parte accantonate sul conto corrente n. 107122872 appositamente istituito presso l'istituto bancario
Unicredit, e dalla messa a disposizione delle somme pignorate presso il datore di lavoro a parte della
HD IT s.p.a., ammontanti, al mese di giugno 2024, ad € 2.448,84. I crediti in prededuzione verranno soddisfatti in un'unica rata il mese successivo all'omologa. In contestuale, le restanti somme immediatamente disponibili saranno distribuite ai creditori in misura proporzionale mentre il residuo credito verrà soddisfatto in un arco temporale di 3 anni e 11 mesi dall'omologa della Proposta.
L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito da una somma complessivamente pari ad euro
43.948,62, così formato:
- somma pari ad euro 13.000,00 realizzata dalla vendita della quota di proprietà dell'immobile sito nel comune di Rodi Garganico, come da preliminare di compravendita redatto in data 28.06.2024 e
Pag. 3 di 10 registrato in data 15.07.2024, di cui euro 4.000,00, a titolo di caparra, già versata sul conto corrente bancario n. 107122872 istituito presso la Unicredit. La restante somma di euro 9.000,00, a titolo di saldo, verrà versata nei dieci giorni precedenti la data di udienza di omologa della presente;
- versamento di n. 45 rate da euro 500,00 e n. 1 rata da euro 513,27 dalla quota disponibile dello stipendio mensile, somma in parte già accantonata sul conto corrente bancario n. 107122872 istituito presso la Unicredit, per complessivi euro 23.013,27;
- somma pignorata dalla retribuzione pari ad euro 2.448,84 riconosciuta in favore della HD IT
s.p.a.; - le somme già accantonate sul conto corrente bancario n. 107122872 istituito presso la
– filiale di Foggia - Piazza Umberto Giordano n. 17 che al 01/07/2024 ammontavano Controparte_7 ad euro 5.486,51 (saldo al netto della somma pari ad euro 4.000,00 versata a titolo di caparra per la vendita della quota dell'immobile).
Il piano si sviluppa in un arco temporale di 3 anni e 9 mesi circa e prevede il pagamento iniziale in favore dei creditori della somma accantonata come descritta in precedenza. Dal credito vantato dalla
HD IT s.p.a. verrà detratta la somma accantonata mensilmente mediante il pignoramento dello stipendio. In questo modo, i pagamenti avverranno come segue:
• crediti in prededuzione:
➢ compenso professionista attestatore quantificato in euro 2.400,00, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali come per legge, da versare (sul conto corrente di procedura, ai fini dell'accantonamento) in numero di 1 rata il mese successivo all'omologa; sempre entro il mese successivo all'omologa, successivamente al pagamento del credito prededucibile, la residua somma messa a disposizione verrà versata ai creditori in proporzione al credito vantato, successivamente verrà loro distribuita, proporzionalmente, la rata di euro 500,00 che l'istante metterà a disposizione:
• crediti chirografari per finanziamenti, prestiti personali e cartella esattoriale:
➢ – credito chirografario per finanziamento che la proponente ha quantificato in euro 444,23 Controparte_1
(euro 1.480,76 x 30% = 444,23), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 182,77 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 5,68;
➢ Findomestic Banca s.p.a. – credito chirografario per n. 2 finanziamenti che la proponente ha quantificato in euro 314,55 (euro 1.048,50 x 30% = 314,55), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 129,41 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 4,02;
➢ – credito chirografario per finanziamento che la proponente ha quantificato in euro Controparte_8
4.812,68 (euro 16.042,26 x 30% = 314,55), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 1.980,04 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 61,54;
➢ HD IT s.p.a. – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha quantificato in euro 2.965,40 (euro 10.110,80 – 2.090,00 (importo accantonato per pignoramento dello stipendio mensile) x 50% = 2.965,40), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 1.072,40 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 33,33;
➢ – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha quantificato in CP_3 euro 6.773,24 (euro 13.546,47 x 50% = 6.773,24), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 2.786,66 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 86,61;
Pag. 4 di 10 ➢ Dott. – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha Parte_2 quantificato in euro 6.773,24 (euro 13.546,47 x 50% = 6.773,24 x 50% = 6.773,24), nulla per gli interessi.
La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro
2.786,66 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 86,61;
➢ Dott.ssa – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha Controparte_9 quantificato in euro 4.377,3 (euro 8.754,72 x 50% = 4.377,36), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 1.800,94 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 55,98;
➢ Dott. – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha Controparte_10 quantificato in euro 6.733,24 (euro 13.546,47 x 50% = 6.733,24), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 2.786,66 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 86,61;
➢ – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha Controparte_5 quantificato in euro 3.828,36 (euro 7.656,72 x 50% = 3.828,36), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 1.575,07 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 48,96;
➢ – credito chirografario per soccombenza Controparte_11 causa civile che la proponente ha quantificato in euro 2.395,88 (euro 4.791,75 x 50% = 2.395,88), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 985,72 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 30,64;
➢ - credito chirografario pari ad euro 0,46 (euro 1,54 x 30% = 0,46) Controparte_12 derivante da cartella esattoriale n. 04320000056849914004.
Con decreto del 27.10.2024, depositato il 29.10.2024, reso ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice fissava l'udienza del 17.12.2024 e disponeva la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di Foggia
e la sua comunicazione ai creditori.
Dopo la fissazione dell'udienza, l'OCC ha provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori della ricorrente.
Nel termine di legge giungevano le osservazioni da parte del creditore dott. CP_3
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, ove nessuno dei creditori compariva, il giudice ha riservato la causa in decisione.
Il piano proposto da può essere omologato, con il seguente decisivo Parte_1 correttivo e/o precisazione: gli importi relativi al compenso del professionista dott.ssa
[...]
saranno – al pari di tutti gli ulteriori ratei – accantonati in corso di procedura su Per_1 conto corrente dedicato e oggetto di successiva ripartizione parziale e/o finale, in conformità al disposto dell'art. 71 co. 4 CCII secondo cui “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”.
Ciò detto, in questa sede deve accertarsi la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano (art. 67 e 69 CCII) e l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, comma 1, ultimo periodo, CCII, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Pag. 5 di 10 Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70, comma 9, CCII).
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.
Non vi sono presupposti di inammissibilità del piano, così come indicati dagli artt. 67 e 69, CCII, e non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di male fede a carico del ricorrente.
Va anzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.
Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:
- sia qualificabili alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero
"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana
o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore";
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69
CCII;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett.
c) del CCI;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- non risultano integrate le condotte di cui agli all'art. 82 CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale ex art. 67 co.2 CCII.
Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.
L'art. 69, co. 1, CCII, prevede quale presupposto di ammissibilità, che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e diligenza del
Pag. 6 di 10 buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.
Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore;
o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.
Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC). Difatti, ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) e b), l'OCC nella sua relazione deve indicare “le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni” ed esporre “le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”.
Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:
a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;
b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili ex ante (es. malattia sopravenuta, licenziamento, etc.).
Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dal ricorrente con colpa grave.
Da quanto riferito nel ricorso e attestato nella relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che il sovraindebitamento della sig.ra non è imputabile ad un ricorso eccessivo Parte_1 al credito non adeguato alle entrate disponibili. Difatti, i finanziamenti da questa contratti tra il 2020
e il 2022 (finanziamento del 23.11.2020 con rata di € 67,67; finanziamento del 24.01.2021 con rata di € 22,99; finanziamento del 01.02.2022 con rata di € 23,55; prestito del 07.10.2022 con rata di € 417,00), comportarono complessivamente uscite mensili per € 531,21. A fronte di tali impegni, il reddito mensile della ricorrente nel 2022 è stato pari a € 1.233,90, lasciando un saldo disponibile di
€ 702,69 per le spese di mantenimento. Tale importo risulta adeguato a soddisfare le esigenze essenziali di vita, come confermato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che ha stimato in € 700,00 mensili il fabbisogno minimo della ricorrente, unico competente del suo nucleo familiare. Quanto detto è avvalorata dal fatto che la ricorrente è in regola con il pagamento delle rate dei finanziamenti sottoscritti. Inoltre, dall'analisi condotta dall'OCC emerge che i finanziatori hanno concesso i prestiti valutando positivamente il merito creditizio della ricorrente, dimostrando così la sostenibilità economica delle obbligazioni assunte al momento della loro concessione. La causa dell'indebitamento è da rinvenire nella doppia soccombenza (in primo e secondo grado) nel giudizio attivato con citazione in giudizio dell'ospedale presso cui la ricorrente si era sottoposta ad intervento chirurgico (nell'anno 2015), nonché dello staff medico operante. Il giudizio in questione, avente ad oggetto “risarcimento danni da responsabilità professionale”, iniziato nel 2010 innanzi al
Tribunale di Roma, si è concluso nel 2014 con il rigetto della domanda e la condanna alla refusione delle spese processuali per ciascuna parte del giudizio;
avverso la sentenza di primo grado la scrivente
Pag. 7 di 10 proponeva impugnazione presso la Corte di appello di Roma che, con sentenza del 2019, rigettava l'appello condannando la scrivente (appellante) a rifondere le spese di giudizio in favore degli appellati costituiti. La sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, confermata dai Giudici di secondo grado, ha comportato, quale parte soccombente, anche la condanna al pagamento delle spese processuali, per ciascuna delle parti costituite, ammontanti complessivamente ad oltre € 72.000,00.
Pertanto, la situazione debitoria della non è il risultato di dolo, colpa grave o gestione Pt_1 irresponsabile delle proprie obbligazioni, ma scaturisce dall'esito sfavorevole di una controversia intrapresa in buona fede per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di interventi chirurgici.
L'iniziativa legale è stata promossa ragionevolmente sulla base della convinzione di avere subito un danno, anche riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio, che ha quantificato un danno biologico del 2%. La decisione di impugnare la sentenza di primo grado è stata presa, come affermato dalla ricorrente, su consiglio del legale che ha assistito la debitrice, ritenendo fondate le motivazioni per proporre appello. L'esito sfavorevole del secondo grado di giudizio non appare imputabile a un comportamento negligente della , nel contesto dell'articolata vicenda giudiziaria di cui trattasi. Pt_1
Inoltre, la ha avuto conoscenza della definitiva esecutività della sentenza e delle somme Pt_1 dovute solo nel dicembre 2022, a seguito della notifica del precetto da parte di HD IT, senza che vi sia prova di una volontà dolosa o di un tentativo di sottrarsi agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte d'appello.
Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dalla ricorrente il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata dei beni della ricorrente (art. 70, comma 7, CCII).
Nella fattispecie in esame sono state sollevate contestazioni alla convenienza del piano da parte del solo creditore dott. che, per il tramite del suo legale, ha rilevato: “la non legittimità al CP_3 soddisfacimento anche parziale del debito maturato in favore del dottor laddove la percentuale CP_3 proposta è del tutto insufficiente tenuto conto delle attività esistenti”.
Relativamente alla contestazione del dott. , di soddisfazione integrale del proprio credito, si CP_3 evidenzia che l'art. 67, comma 1, secondo periodo, CCII, dispone: “La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma”.
Il CCII non prevede che il consumatore debba mettere a disposizione dell'esecuzione del piano il suo intero patrimonio e ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 2740 c.c. per il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri, è sufficiente che il piano di ristrutturazione venga elaborato, in presenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge, con l'intento di ristrutturare i propri debiti, assicurando ai creditori, nel rispetto della par condicio creditorum, una quota di rientro del loro credito superiore a quella ottenibile con la liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente.
Nel caso di specie la par condicio creditorum è stata rispetta in quanto il piano prevede il pagamento in misura del 30% dei debiti derivanti dai finanziamenti per credito al consumo e prestito personale e del 50% dei debiti derivanti dalla sorte capitale della debitoria derivante dalla soccombenza nelle cause civili intentate per responsabilità medica, tra i quali rientra il credito del dott. al pari CP_3 degli altri creditori delle cause civili.
Pag. 8 di 10 In merito alla soddisfazione del credito dell'opponente in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, si evidenzia quanto segue.
La signora risulta titolare di una quota di proprietà pari a 1000/4000 di tre immobili, i quali Pt_1 rappresentano una componente essenziale per l'analisi delle sue risorse patrimoniali e della sostenibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti. I primi due immobili sono ubicati in Foggia, in via San Francesco Antonio Fasani n. 3: si tratta, nello specifico, di un appartamento con una rendita catastale di € 721,75, censito come Cat. A/3, Classe 4, di consistenza 6,5 vani, e di un box auto con una rendita catastale di € 94,82, censito come Cat. C/6, Classe 2, di consistenza 17 mq. Questi due beni costituiscono l'abitazione principale della signora , e, sulla base dei parametri OMI, la Pt_1 quota di proprietà a lei spettante può essere stimata in € 28.943,75, così come attestato dall'OCC.
Il terzo immobile, ubicato a Rodi Garganico, in Contrada Molfe n. 2-79, è stato invece oggetto di un contratto preliminare di compravendita stipulato il 28 giugno 2024 e registrato il 15 luglio 2024, con una valutazione della quota pari a € 13.000,00. Tale valore trova conferma nella perizia di stima del geom. che ha attribuito all'intero immobile un valore di € 52.000,00. In virtù del Persona_2 preliminare, è già stata versata una caparra di € 4.000,00 sul conto corrente bancario dedicato alla procedura, mentre il saldo di € 9.000,00 verrà corrisposto nei dieci giorni precedenti l'udienza di omologa, come previsto nella proposta di ristrutturazione.
L'analisi della proposta avanzata dalla signora richiede una valutazione comparativa con Pt_1
l'ipotesi alternativa di liquidazione controllata. Occorre evidenziare che, allo stato attuale, non sussistono gravami ipotecari né pignoramenti sugli immobili in questione, e che un'eventuale vendita forzata riguarderebbe solo la quota di proprietà pari a 1000/4000 detenuta dalla debitrice. In tal caso, il prezzo base d'asta dei beni sarebbe pari a € 41.943,75, risultante dalla somma del valore delle quote dei primi due immobili (€ 28.943,75) e del terzo immobile (€ 13.000,00). Tuttavia, l'offerta minima accettabile in sede d'asta sarebbe di € 31.457,81, rappresentando la soglia minima di soddisfacimento per il creditore.
Confrontando tali dati con la proposta della , emerge come il piano avanzato preveda un Pt_1 pagamento complessivo ai creditori pari a € 43.948,62, cifra superiore sia al prezzo base d'asta sia all'offerta minima stimata in caso di vendita forzata. Tale risultato rende evidente la maggiore convenienza economica del piano rispetto alla liquidazione controllata, considerando anche che, in sede di esecuzione individuale, il valore di aggiudicazione è spesso inferiore al prezzo base e che il processo di vendita forzata comporta inevitabilmente costi significativi a carico del creditore procedente.
Con la proposta avanzata nel piano, il sacrificio del creditore opponente può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli la vendita coattiva dei beni immobili di proprietà del ricorrente, non gravati da alcun privilegio/ipoteca.
L'eventuale vendita coattiva dei predetti beni porterebbe, verosimilmente, all'aggiudicazione tra diversi anni in considerazione della mancanza ad oggi di una procedura esecutiva sugli immobili di proprietà della ricorrente. Viceversa, con il presente piano il creditore opposto verrebbe soddisfatto nell'arco di meno di quattro anni dall'omologa del piano. Inoltre, considerando il credito vantato dal suddetto creditore, pari a totali € 13.546,47, la differenza tra importo dovuto e quello falcidiato, pari a € 6.773,24, potrebbe non coprire neanche i costi di una eventuale procedura esecutiva. Pertanto, considerando i tempi di una procedura esecutiva, i costi della stessa, l'incertezza della vendita dei beni e la maggior somma offerta nel piano rispetto al presumibile ricavato dalla vendita coattiva, la
Pag. 9 di 10 proposta appare maggiormente vantaggiosa rispetto alla liquidazione controllata soprattutto se si considera che il ricavato della vendita sarebbe comunque suddiviso proporzionalmente tra tutti i creditori nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e del principio della par condicio creditorum, così come avviene nel piano di ristrutturazione proposto.
Inoltre, è necessario sottolineare che la vendita coattiva degli immobili, in particolare della residenza principale della , comprometterebbe seriamente la fattibilità del piano di ristrutturazione. Pt_1
Infatti, il mantenimento dell'abitazione principale rappresenta un elemento chiave per la stabilità economica della debitrice, poiché l'eventuale necessità di reperire un altro immobile comporterebbe un aggravio di costi, riducendo la capacità della stessa di far fronte agli impegni previsti dal piano.
Pertanto, la proposta avanzata dalla risulta, quindi, non solo più conveniente in termini Pt_1 economici, ma anche più equilibrata e rispettosa degli interessi di tutti i creditori, garantendo al contempo maggiore rapidità e minori costi rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, viste le circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, può essere valorizzato il principio della seconda chance, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Antonio Lacatena:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
(C.F. );
[...] C.F._1
2) dispone che il debitore effettui i pagamenti sul conto corrente di procedura, procedendosi ai pagamenti ai creditori con piani di ripartizione parziali e/o finale;
3) dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni successivi a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
4) avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
5) avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
6) avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
7) avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contradditorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
8) che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. DICHIARA chiusa la procedura.
Foggia, 25 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Lacatena
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice designato a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2024, decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 04.10.2024 da (C.F. Parte_1
), nell'ambito del procedimento unitario n. 141/2024 P.U.; C.F._1 letti gli artt. 67 e ss. del CCII;
letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 27.10.2024, depositato il 29.10.2024, con il quale veniva disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
letta la relazione del 04.10.2024 (anche quella conclusiva del 04.12.2024) dell'OCC dott.ssa
[...]
, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 68, co. 2 e 3, CCII, e contenente parere Per_1 favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e 69 CCII per l'ammissione del proponente alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;
rilevato che in data 04.12.2024 l'OCC depositava la relazione conclusiva ove dava atto di aver provveduto alle comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, come da documentazione allegata, e che nel termine di venti giorni riceveva le seguenti osservazioni alla proposta formulata: 1) In data
05/11/2024, l'avv. Claudia Pacini per il creditore chirografario dott. , comunicava Parte_2
“… che la posizione debitoria dell'istante sig.ra nei confronti dello stesso è stata liquidata Pt_1 dalla Compagnia Amissima in virtù della tutela legale riconosciuta all'assicurato dalla relativa Polizza e che il suddetto credito è stato pertanto ceduto…”; 2) In data 08/11/2024, Controparte_1 comunicava esclusivamente l'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazione senza esprimere osservazioni;
3) In data 14/11/2024, la Provincia
[...]
comunicavano di non avere “… Controparte_2 osservazioni in ordine al piano di ristrutturazione”; 4) In data 18/11/2024, l'avv. Stefania Votano, legale e difensore del dott. rilevava, in riferimento alla proposta di ristrutturazione CP_3 avanzata, “…la non legittimità al soddisfacimento anche parziale del debito maturato in favore del dottor laddove la percentuale proposta è del tutto insufficiente tenuto conto delle attività CP_3 esistenti”; 5) In data 21/11/2024, l'avv. Carlo Pascotto, per la HD IT (già Controparte_4
“nulla ha da osservare”; 6) In data 25/11/2024, l'avv. Claudio Russo, per la
[...] [...] comunicava di “… non avere osservazioni al piano di ristrutturazione come da Controparte_5
Lei prospettato”. Per i restanti creditori, non avendo espresso alcuna osservazione, vale il silenzio assenso. rilevato che il solo creditore dott. per il tramite del suo legale, ha sollevato CP_3 contestazioni all'omologa del piano di ristrutturazioni ritenendolo non legittimo al soddisfacimento anche parziale del debito maturato in considerazione delle attività poste in essere;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente
Pag. 1 di 10 SENTENZA
La ricorrente ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 67 CCII, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co. 2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.
Ai fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento la ricorrente ha esposto:
- di essere consumatore;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. e del CCII;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del CCII;
- che le cause della crisi dell'odierna ricorrente, come da questa riferite e attestate dall'OCC, non sono imputabili ad un ricorso eccessivo al credito non adeguato alle entrate disponibili. La causa dell'indebitamento è da rinvenire nella doppia soccombenza (in primo e secondo grado) nel giudizio attivato con citazione in giudizio dell'ospedale presso cui la ricorrente si era sottoposta ad intervento chirurgico (nell'anno 2015), nonché dello staff medico operante. Il giudizio in questione, avente ad oggetto “risarcimento danni da responsabilità professionale”, iniziato nel 2010 innanzi al Tribunale di Roma, si è concluso nel 2014 con il rigetto della domanda e la condanna alla refusione delle spese processuali per ciascuna parte del giudizio;
avverso la sentenza di primo grado la scrivente proponeva impugnazione presso la Corte di appello di Roma che, con sentenza del 2019, rigettava l'appello condannando la scrivente (appellante) a rifondere le spese di giudizio in favore degli appellati costituiti. La sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, confermata dai Giudici di secondo grado, ha comportato, quale parte soccombente, anche la condanna al pagamento delle spese processuali, per ciascuna delle parti costituite, ammontanti complessivamente ad oltre € 72.000,00.
- che, perciò, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Ha chiarito, e ciò è stato accertato dall'OCC, che l'esposizione debitoria della ricorrente, per come ammessa, come da tabella redatta dall'OCC, è così composta e specificata:
Pag. 2 di 10 La situazione debitoria del ricorrente è pari ad € 91.131,44, a cui aggiungere il residuo compenso all'Organismo di Composizione della Crisi, pari ad € 2.400,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali come per legge;
La ricorrente ha allegato al piano la relazione particolareggiata dell'OCC con i relativi allegati.
Esso ha rappresentato di avere una situazione reddituale e patrimoniale, attestata dall'OCC, così specificata:
1) proprietaria della quota pari a 1000/4000 di un appartamento sito in Foggia alla via San
Francesco Antonio Fasani n. 3, Foglio 127 Particella 660 Sub 35, Rendita € 721,75, zona censuaria 1, Cat. A/3, Classe 4, Consistenza 6,5 vani;
2) proprietaria di una quota pari a 1000/4000 di un Box sito in Foggia alla via San Francesco
Antonio Fasani n. 3, Foglio 127 Particella 661 Sub 8, Rendita € 94,82, zona censuaria 1, Cat.
C/6, Classe 2, Consistenza 17 mq;
3) proprietaria di una quota pari a 1000/4000 di un Appartamento sito in Rodi Garganico (FG) alla Contrada Molfe n. 2- 79, censito catastalmente al Catasto di Foggia Foglio 1 Particella
1042 Sub 1, Rendita € 330,53, Cat. A/3, Classe 3, Consistenza 4 vani;
4) autovettura Suzuki Swift, tg DV062CV, immatricolata nel 2009;
5) conto corrente bancario acceso presso la . 1403276, saldo al 31/03/2024 Controparte_6 pari ad € 42,40;
6) reddito da lavoro dipendente pari a circa euro 1.400,00 mensili.
Alla luce di tanto, le entrate mensili della ricorrente sono pari a circa € 1.400,00, rinvenienti dall'attività lavorativa.
Le spese mensili necessarie al sostentamento del ricorrente, tenuto conto che il nucleo familiare è composto dalla sala ricorrente, ammontano a circa € 700,00, congruamente valutate nel detto ammontare dall'OCC.
La ricorrente ha depositato una proposta di composizione della crisi che prevede, a fronte di una debitoria totale di € 91.131,44, escluso il compenso all'OCC, il pagamento integrale delle spese di procedura e di quelle in prededuzione, il pagamento nella misura del 30% dei debiti complessivi per finanziamenti per credito al consumo e prestito personale, il pagamento nella misura del 50% dei debiti derivanti dalla sorte capitale della debitoria derivante dalla soccombenza nella causa intentata per responsabilità medica. Le somme totali necessarie per adempiere agli impegni assunti con la proposta di ristrutturazione ammontano a complessive € 43.948,62. Le risorse finanziarie necessarie saranno acquisite dalla vendita della quota di proprietà della casa sita nel comune di Rodi Garganico per € 13.000, dal versamento di € 23.013,27 in rate mensili pari a € 500,00 circa, già in parte accantonate sul conto corrente n. 107122872 appositamente istituito presso l'istituto bancario
Unicredit, e dalla messa a disposizione delle somme pignorate presso il datore di lavoro a parte della
HD IT s.p.a., ammontanti, al mese di giugno 2024, ad € 2.448,84. I crediti in prededuzione verranno soddisfatti in un'unica rata il mese successivo all'omologa. In contestuale, le restanti somme immediatamente disponibili saranno distribuite ai creditori in misura proporzionale mentre il residuo credito verrà soddisfatto in un arco temporale di 3 anni e 11 mesi dall'omologa della Proposta.
L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito da una somma complessivamente pari ad euro
43.948,62, così formato:
- somma pari ad euro 13.000,00 realizzata dalla vendita della quota di proprietà dell'immobile sito nel comune di Rodi Garganico, come da preliminare di compravendita redatto in data 28.06.2024 e
Pag. 3 di 10 registrato in data 15.07.2024, di cui euro 4.000,00, a titolo di caparra, già versata sul conto corrente bancario n. 107122872 istituito presso la Unicredit. La restante somma di euro 9.000,00, a titolo di saldo, verrà versata nei dieci giorni precedenti la data di udienza di omologa della presente;
- versamento di n. 45 rate da euro 500,00 e n. 1 rata da euro 513,27 dalla quota disponibile dello stipendio mensile, somma in parte già accantonata sul conto corrente bancario n. 107122872 istituito presso la Unicredit, per complessivi euro 23.013,27;
- somma pignorata dalla retribuzione pari ad euro 2.448,84 riconosciuta in favore della HD IT
s.p.a.; - le somme già accantonate sul conto corrente bancario n. 107122872 istituito presso la
– filiale di Foggia - Piazza Umberto Giordano n. 17 che al 01/07/2024 ammontavano Controparte_7 ad euro 5.486,51 (saldo al netto della somma pari ad euro 4.000,00 versata a titolo di caparra per la vendita della quota dell'immobile).
Il piano si sviluppa in un arco temporale di 3 anni e 9 mesi circa e prevede il pagamento iniziale in favore dei creditori della somma accantonata come descritta in precedenza. Dal credito vantato dalla
HD IT s.p.a. verrà detratta la somma accantonata mensilmente mediante il pignoramento dello stipendio. In questo modo, i pagamenti avverranno come segue:
• crediti in prededuzione:
➢ compenso professionista attestatore quantificato in euro 2.400,00, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali come per legge, da versare (sul conto corrente di procedura, ai fini dell'accantonamento) in numero di 1 rata il mese successivo all'omologa; sempre entro il mese successivo all'omologa, successivamente al pagamento del credito prededucibile, la residua somma messa a disposizione verrà versata ai creditori in proporzione al credito vantato, successivamente verrà loro distribuita, proporzionalmente, la rata di euro 500,00 che l'istante metterà a disposizione:
• crediti chirografari per finanziamenti, prestiti personali e cartella esattoriale:
➢ – credito chirografario per finanziamento che la proponente ha quantificato in euro 444,23 Controparte_1
(euro 1.480,76 x 30% = 444,23), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 182,77 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 5,68;
➢ Findomestic Banca s.p.a. – credito chirografario per n. 2 finanziamenti che la proponente ha quantificato in euro 314,55 (euro 1.048,50 x 30% = 314,55), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 129,41 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 4,02;
➢ – credito chirografario per finanziamento che la proponente ha quantificato in euro Controparte_8
4.812,68 (euro 16.042,26 x 30% = 314,55), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 1.980,04 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 61,54;
➢ HD IT s.p.a. – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha quantificato in euro 2.965,40 (euro 10.110,80 – 2.090,00 (importo accantonato per pignoramento dello stipendio mensile) x 50% = 2.965,40), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 1.072,40 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 33,33;
➢ – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha quantificato in CP_3 euro 6.773,24 (euro 13.546,47 x 50% = 6.773,24), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 2.786,66 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 86,61;
Pag. 4 di 10 ➢ Dott. – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha Parte_2 quantificato in euro 6.773,24 (euro 13.546,47 x 50% = 6.773,24 x 50% = 6.773,24), nulla per gli interessi.
La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro
2.786,66 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 86,61;
➢ Dott.ssa – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha Controparte_9 quantificato in euro 4.377,3 (euro 8.754,72 x 50% = 4.377,36), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 1.800,94 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 55,98;
➢ Dott. – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha Controparte_10 quantificato in euro 6.733,24 (euro 13.546,47 x 50% = 6.733,24), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 2.786,66 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 86,61;
➢ – credito chirografario per soccombenza causa civile che la proponente ha Controparte_5 quantificato in euro 3.828,36 (euro 7.656,72 x 50% = 3.828,36), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 1.575,07 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 48,96;
➢ – credito chirografario per soccombenza Controparte_11 causa civile che la proponente ha quantificato in euro 2.395,88 (euro 4.791,75 x 50% = 2.395,88), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà mediante versamento della prima rata dopo i crediti prededucibili pari ad euro 985,72 e successivamente mediante il versamento di n. 46 rate mensili di euro 30,64;
➢ - credito chirografario pari ad euro 0,46 (euro 1,54 x 30% = 0,46) Controparte_12 derivante da cartella esattoriale n. 04320000056849914004.
Con decreto del 27.10.2024, depositato il 29.10.2024, reso ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice fissava l'udienza del 17.12.2024 e disponeva la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di Foggia
e la sua comunicazione ai creditori.
Dopo la fissazione dell'udienza, l'OCC ha provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori della ricorrente.
Nel termine di legge giungevano le osservazioni da parte del creditore dott. CP_3
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, ove nessuno dei creditori compariva, il giudice ha riservato la causa in decisione.
Il piano proposto da può essere omologato, con il seguente decisivo Parte_1 correttivo e/o precisazione: gli importi relativi al compenso del professionista dott.ssa
[...]
saranno – al pari di tutti gli ulteriori ratei – accantonati in corso di procedura su Per_1 conto corrente dedicato e oggetto di successiva ripartizione parziale e/o finale, in conformità al disposto dell'art. 71 co. 4 CCII secondo cui “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”.
Ciò detto, in questa sede deve accertarsi la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano (art. 67 e 69 CCII) e l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, comma 1, ultimo periodo, CCII, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Pag. 5 di 10 Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70, comma 9, CCII).
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.
Non vi sono presupposti di inammissibilità del piano, così come indicati dagli artt. 67 e 69, CCII, e non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di male fede a carico del ricorrente.
Va anzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.
Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:
- sia qualificabili alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero
"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana
o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore";
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69
CCII;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett.
c) del CCI;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- non risultano integrate le condotte di cui agli all'art. 82 CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale ex art. 67 co.2 CCII.
Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.
L'art. 69, co. 1, CCII, prevede quale presupposto di ammissibilità, che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e diligenza del
Pag. 6 di 10 buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.
Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore;
o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.
Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC). Difatti, ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) e b), l'OCC nella sua relazione deve indicare “le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni” ed esporre “le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”.
Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:
a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;
b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili ex ante (es. malattia sopravenuta, licenziamento, etc.).
Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dal ricorrente con colpa grave.
Da quanto riferito nel ricorso e attestato nella relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che il sovraindebitamento della sig.ra non è imputabile ad un ricorso eccessivo Parte_1 al credito non adeguato alle entrate disponibili. Difatti, i finanziamenti da questa contratti tra il 2020
e il 2022 (finanziamento del 23.11.2020 con rata di € 67,67; finanziamento del 24.01.2021 con rata di € 22,99; finanziamento del 01.02.2022 con rata di € 23,55; prestito del 07.10.2022 con rata di € 417,00), comportarono complessivamente uscite mensili per € 531,21. A fronte di tali impegni, il reddito mensile della ricorrente nel 2022 è stato pari a € 1.233,90, lasciando un saldo disponibile di
€ 702,69 per le spese di mantenimento. Tale importo risulta adeguato a soddisfare le esigenze essenziali di vita, come confermato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che ha stimato in € 700,00 mensili il fabbisogno minimo della ricorrente, unico competente del suo nucleo familiare. Quanto detto è avvalorata dal fatto che la ricorrente è in regola con il pagamento delle rate dei finanziamenti sottoscritti. Inoltre, dall'analisi condotta dall'OCC emerge che i finanziatori hanno concesso i prestiti valutando positivamente il merito creditizio della ricorrente, dimostrando così la sostenibilità economica delle obbligazioni assunte al momento della loro concessione. La causa dell'indebitamento è da rinvenire nella doppia soccombenza (in primo e secondo grado) nel giudizio attivato con citazione in giudizio dell'ospedale presso cui la ricorrente si era sottoposta ad intervento chirurgico (nell'anno 2015), nonché dello staff medico operante. Il giudizio in questione, avente ad oggetto “risarcimento danni da responsabilità professionale”, iniziato nel 2010 innanzi al
Tribunale di Roma, si è concluso nel 2014 con il rigetto della domanda e la condanna alla refusione delle spese processuali per ciascuna parte del giudizio;
avverso la sentenza di primo grado la scrivente
Pag. 7 di 10 proponeva impugnazione presso la Corte di appello di Roma che, con sentenza del 2019, rigettava l'appello condannando la scrivente (appellante) a rifondere le spese di giudizio in favore degli appellati costituiti. La sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, confermata dai Giudici di secondo grado, ha comportato, quale parte soccombente, anche la condanna al pagamento delle spese processuali, per ciascuna delle parti costituite, ammontanti complessivamente ad oltre € 72.000,00.
Pertanto, la situazione debitoria della non è il risultato di dolo, colpa grave o gestione Pt_1 irresponsabile delle proprie obbligazioni, ma scaturisce dall'esito sfavorevole di una controversia intrapresa in buona fede per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di interventi chirurgici.
L'iniziativa legale è stata promossa ragionevolmente sulla base della convinzione di avere subito un danno, anche riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio, che ha quantificato un danno biologico del 2%. La decisione di impugnare la sentenza di primo grado è stata presa, come affermato dalla ricorrente, su consiglio del legale che ha assistito la debitrice, ritenendo fondate le motivazioni per proporre appello. L'esito sfavorevole del secondo grado di giudizio non appare imputabile a un comportamento negligente della , nel contesto dell'articolata vicenda giudiziaria di cui trattasi. Pt_1
Inoltre, la ha avuto conoscenza della definitiva esecutività della sentenza e delle somme Pt_1 dovute solo nel dicembre 2022, a seguito della notifica del precetto da parte di HD IT, senza che vi sia prova di una volontà dolosa o di un tentativo di sottrarsi agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte d'appello.
Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dalla ricorrente il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata dei beni della ricorrente (art. 70, comma 7, CCII).
Nella fattispecie in esame sono state sollevate contestazioni alla convenienza del piano da parte del solo creditore dott. che, per il tramite del suo legale, ha rilevato: “la non legittimità al CP_3 soddisfacimento anche parziale del debito maturato in favore del dottor laddove la percentuale CP_3 proposta è del tutto insufficiente tenuto conto delle attività esistenti”.
Relativamente alla contestazione del dott. , di soddisfazione integrale del proprio credito, si CP_3 evidenzia che l'art. 67, comma 1, secondo periodo, CCII, dispone: “La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma”.
Il CCII non prevede che il consumatore debba mettere a disposizione dell'esecuzione del piano il suo intero patrimonio e ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 2740 c.c. per il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri, è sufficiente che il piano di ristrutturazione venga elaborato, in presenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge, con l'intento di ristrutturare i propri debiti, assicurando ai creditori, nel rispetto della par condicio creditorum, una quota di rientro del loro credito superiore a quella ottenibile con la liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente.
Nel caso di specie la par condicio creditorum è stata rispetta in quanto il piano prevede il pagamento in misura del 30% dei debiti derivanti dai finanziamenti per credito al consumo e prestito personale e del 50% dei debiti derivanti dalla sorte capitale della debitoria derivante dalla soccombenza nelle cause civili intentate per responsabilità medica, tra i quali rientra il credito del dott. al pari CP_3 degli altri creditori delle cause civili.
Pag. 8 di 10 In merito alla soddisfazione del credito dell'opponente in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, si evidenzia quanto segue.
La signora risulta titolare di una quota di proprietà pari a 1000/4000 di tre immobili, i quali Pt_1 rappresentano una componente essenziale per l'analisi delle sue risorse patrimoniali e della sostenibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti. I primi due immobili sono ubicati in Foggia, in via San Francesco Antonio Fasani n. 3: si tratta, nello specifico, di un appartamento con una rendita catastale di € 721,75, censito come Cat. A/3, Classe 4, di consistenza 6,5 vani, e di un box auto con una rendita catastale di € 94,82, censito come Cat. C/6, Classe 2, di consistenza 17 mq. Questi due beni costituiscono l'abitazione principale della signora , e, sulla base dei parametri OMI, la Pt_1 quota di proprietà a lei spettante può essere stimata in € 28.943,75, così come attestato dall'OCC.
Il terzo immobile, ubicato a Rodi Garganico, in Contrada Molfe n. 2-79, è stato invece oggetto di un contratto preliminare di compravendita stipulato il 28 giugno 2024 e registrato il 15 luglio 2024, con una valutazione della quota pari a € 13.000,00. Tale valore trova conferma nella perizia di stima del geom. che ha attribuito all'intero immobile un valore di € 52.000,00. In virtù del Persona_2 preliminare, è già stata versata una caparra di € 4.000,00 sul conto corrente bancario dedicato alla procedura, mentre il saldo di € 9.000,00 verrà corrisposto nei dieci giorni precedenti l'udienza di omologa, come previsto nella proposta di ristrutturazione.
L'analisi della proposta avanzata dalla signora richiede una valutazione comparativa con Pt_1
l'ipotesi alternativa di liquidazione controllata. Occorre evidenziare che, allo stato attuale, non sussistono gravami ipotecari né pignoramenti sugli immobili in questione, e che un'eventuale vendita forzata riguarderebbe solo la quota di proprietà pari a 1000/4000 detenuta dalla debitrice. In tal caso, il prezzo base d'asta dei beni sarebbe pari a € 41.943,75, risultante dalla somma del valore delle quote dei primi due immobili (€ 28.943,75) e del terzo immobile (€ 13.000,00). Tuttavia, l'offerta minima accettabile in sede d'asta sarebbe di € 31.457,81, rappresentando la soglia minima di soddisfacimento per il creditore.
Confrontando tali dati con la proposta della , emerge come il piano avanzato preveda un Pt_1 pagamento complessivo ai creditori pari a € 43.948,62, cifra superiore sia al prezzo base d'asta sia all'offerta minima stimata in caso di vendita forzata. Tale risultato rende evidente la maggiore convenienza economica del piano rispetto alla liquidazione controllata, considerando anche che, in sede di esecuzione individuale, il valore di aggiudicazione è spesso inferiore al prezzo base e che il processo di vendita forzata comporta inevitabilmente costi significativi a carico del creditore procedente.
Con la proposta avanzata nel piano, il sacrificio del creditore opponente può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli la vendita coattiva dei beni immobili di proprietà del ricorrente, non gravati da alcun privilegio/ipoteca.
L'eventuale vendita coattiva dei predetti beni porterebbe, verosimilmente, all'aggiudicazione tra diversi anni in considerazione della mancanza ad oggi di una procedura esecutiva sugli immobili di proprietà della ricorrente. Viceversa, con il presente piano il creditore opposto verrebbe soddisfatto nell'arco di meno di quattro anni dall'omologa del piano. Inoltre, considerando il credito vantato dal suddetto creditore, pari a totali € 13.546,47, la differenza tra importo dovuto e quello falcidiato, pari a € 6.773,24, potrebbe non coprire neanche i costi di una eventuale procedura esecutiva. Pertanto, considerando i tempi di una procedura esecutiva, i costi della stessa, l'incertezza della vendita dei beni e la maggior somma offerta nel piano rispetto al presumibile ricavato dalla vendita coattiva, la
Pag. 9 di 10 proposta appare maggiormente vantaggiosa rispetto alla liquidazione controllata soprattutto se si considera che il ricavato della vendita sarebbe comunque suddiviso proporzionalmente tra tutti i creditori nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e del principio della par condicio creditorum, così come avviene nel piano di ristrutturazione proposto.
Inoltre, è necessario sottolineare che la vendita coattiva degli immobili, in particolare della residenza principale della , comprometterebbe seriamente la fattibilità del piano di ristrutturazione. Pt_1
Infatti, il mantenimento dell'abitazione principale rappresenta un elemento chiave per la stabilità economica della debitrice, poiché l'eventuale necessità di reperire un altro immobile comporterebbe un aggravio di costi, riducendo la capacità della stessa di far fronte agli impegni previsti dal piano.
Pertanto, la proposta avanzata dalla risulta, quindi, non solo più conveniente in termini Pt_1 economici, ma anche più equilibrata e rispettosa degli interessi di tutti i creditori, garantendo al contempo maggiore rapidità e minori costi rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, viste le circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, può essere valorizzato il principio della seconda chance, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Antonio Lacatena:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
(C.F. );
[...] C.F._1
2) dispone che il debitore effettui i pagamenti sul conto corrente di procedura, procedendosi ai pagamenti ai creditori con piani di ripartizione parziali e/o finale;
3) dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni successivi a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
4) avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
5) avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
6) avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
7) avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contradditorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
8) che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. DICHIARA chiusa la procedura.
Foggia, 25 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Lacatena
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