TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8710 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58478/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 58478/2021 promossa da:
GEL. (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio n. 8, presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTRICE contro
(C.F. - P.IVA: Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale P.IVA_3
DO Moro n. 5 presso il proprio Ufficio contenzioso, che la rappresenta e difende in persona degli
Avv.ti Alfredo Fava, Luigi Milanese ed Emanuela Palagi per procura generale alle liti per atto notaio Avv. rep. n. 7796, racc. n. 4748 rilasciata a Roma il 5.7.2021 ed ivi Persona_1
registrata il 6.7.2021 -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.9.2021, la ha convenuto nel Pt_2 Parte_1 presente giudizio civile l' (breviter al Controparte_1 CP_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento della Controparte_1
Pagina 1 e la correlativa diminuzione patrimoniale subita dall'attrice istante, Controparte_1 condannare la parte convenuta al pagamento, in favore dell'istante medesima, della somma di €.
175.975,10= (centosettantacinquemilanovecentosettantacinque/10), o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa ovvero di giustizia, a titolo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria, nonché agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno delle singole prestazioni sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese del presente giudizio.”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza di comparizione per il 3.2.2022 – poi oggetto di successivi differimenti – parte convenuta
[...]
si è tempestivamente costituita in data 11.1.2022, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: - NEL
MERITO, respingere le domande tutte proposte in questo giudizio dalla in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t. nei confronti dell' , siccome Controparte_1
improponibili, inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate;
- in ogni caso, con condanna della parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e spettanze professionali, oltre il rimborso degli oneri dovuti per i compensi corrisposti agli avvocati difensori dell'Ufficio Legale interno dell' pari al 24,2% Controparte_1 delle spettanze liquidate.”. A seguito della sostituzione del primo istruttore con il Giudice dott.
Persico, sono stati assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. l'attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già dispiegate nell'atto introduttivo del giudizio. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.2.2024, il Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviandola per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024, laddove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part La ha agito ex art. 2041 c.c. nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
quale soggetto tenuto al pagamento delle passività pregresse facenti capo alla disciolta
[...]
azienda universitaria Secondo la prospettazione attorea la predetta azienda Controparte_2
universitaria – costituente un'articolazione della Sapienza, non essendo dotata di personalità giuridica di diritto pubblico – aveva beneficiato di una serie di forniture di generi alimentari da Part parte della Car. nel periodo 21.1.1995-31.7.1998, per l'importo pari ad € 175.975, 10 Pt_1
(oltre interessi legali), portato da n. 77 fatture. L'azienda universitaria, come precisato da parte
Pagina 2 attrice, è stata disciolta con D.L. n. 341/1999, con contestuale istituzione della Nuova
[...]
chiamata a succedere nelle sole obbligazioni relative alla esecuzione dei CP_3 CP_2
contratti successivamente alla data di istituzione dell'azienda medesima, ex art. 8 sexies della Legge
Part n. 186/2004. Ai fini del recupero della predetta somma, la Car. ha esperito l'azione Pt_1 contrattuale, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19108/2007 da parte del Tribunale di
Roma. Avverso detto decreto è stata proposta opposizione accolta con sentenza del Tribunale di
Roma che ha in particolare evidenziato il difetto della forma scritta ad substantiam dei contratti aventi a oggetto le forniture di cui si discute. L'appello proposto contro detta sentenza è stato infine respinto (con sent. n. 2556/2020), sul presupposto dell'insufficienza dei documenti prodotti a dimostrare la conclusione di un contratto che assicuri il requisito della forma scritta ad substantiam con una amministrazione pubblica. Successivamente la Gel. Car., nel tentativo di recuperare i documenti e i contratti mancanti, ha formulato istanza di accesso agli atti, impugnando altresì Part dinnanzi al TAR Lazio il relativo silenzio-rifiuto. Infine, sono stati consegnati alla Car. Solo
Part alcuni dei documenti oggetto di richiesta. All'esito delle suddette iniziative la Car. ha quindi esperito l'azione di cui all'art. 2041 c.c. oggetto del presente giudizio. In ordine alla legittimazione passiva della convenuta , la difesa attorea ne ha sostenuto la sussistenza in Controparte_1
quanto la vecchia Azienda non era dotata di personalità giuridica e, pertanto, Controparte_2 costituiva un'articolazione della struttura organizzativa dell'università (sul punto indicandosi:
“T.A.R. Lazio sez. III quater n. 2260 del 2013; Consiglio di Stato n. 4803 del 26.09.2013; Trib.
Roma, n.29090 del 17.12.2002; Trib. Roma, ord.za del 14.5.2003, II Sez., Trib. CP_4
Roma, II Sez. sent. n. 62/2001 del 08.01.2001” nonché indicandosi “l'art. 3 della Legge n.280/2004,
l'art. 8 sexies del D.L. 136/04 e l'art. 7 quater della legge 31 marzo 2005, n. 43”. In ordine all'applicabilità dell'art. 2041 c.c. la difesa attorea ha evidenziato: che i rapporti svolti in assenza di un valido titolo contrattuale possono trovare tutela esclusivamente nell'azione residuale di ingiustificato arricchimento;
che l'Università – che nei precedenti giudizi fra le parti non ha mai effettuato contestazioni in tal senso – ha fruito delle forniture eseguite dall'attrice, con conseguente
Part depauperamento – inteso come mancato pagamento – della Car. (indicandosi: “Corte di
Appello di Roma, I Sez. Civile, sentenza n. 5033/2019”). Pertanto, parte attrice ha chiesto l condanna della parte convenuta al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. commisurato al valore delle prestazioni effettuate, per un importo pari ad € 175.975,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con la comparsa di costituzione e risposta lìUniversità CP_1
convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto del requisito di sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c.. Secondo la difesa di parte convenuta, le forniture di cui si discute trovano titolo nei contratti che la stessa parte attrice ha prodotto (doc. 3
Pagina 3 atto di citazione). La difesa di parte convenuta ha segnalato che la Corte d'Appello di Roma, con la sent. n. 2556/2020, aveva evidenziato quanto segue: “La Corte rileva in primo luogo — come dimostrato dallo stesso contratto tardivamente prodotto e dalle comunicazioni inerenti i vari verbali di aggiudicazione - che in realtà il procedimento seguito dall'Amministrazione non era a trattativa privata ma ad evidenza pubblica essendo di volta in volta esperita gara per singoli lotti dei beni venduti” e che “Dalla corrispondenza offerta in comunicazione con il ricorso, emerge
l'inequivoco riferimento alla stipula del contratto per i vari lotti di fornitura di generi alimentari, ciascuno avente ad oggetto determinate categorie merceologiche”. Parte convenuta ha eccepito anche la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine decennale di cui all'art. 2946
c.c. in assenza di atti interruttivi, sostenendo che, qualora si volesse ritenere ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento, bisognerebbe considerare che il diritto del depauperato sorge dalla data delle forniture o dalla data di emissione dele relative fatture, ovverosia nel periodo 1995-1998, rispetto al quale sono decorsi oltre vent'anni. In ogni caso la difesa di parte convenuta non ha ravvisato alcuno dei presupposti richiesti dall'art. 2041 c.c., ovverosia: a) la mancanza di una giusta causa che giustifichi l'asserita indebita attribuzione patrimoniale in favore dell'arricchito; b) il fatto materiale dell'esecuzione di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico;
c) soprattutto, il riconoscimento, da parte di questo, dell'utilità della prestazione e, infine d) l'impoverimento del soggetto depauperato. Inoltre, l' ha disconosciuto le forniture di generi Controparte_1
alimentari e contestato la documentazione prodotta nei due gradi di giudizio precedentemente svoltisi fra le parti, nonché ha contestato il quantum dell'indennizzo richiesto ritenuto non corrispondente né all'asserito depauperamento della società attrice, né all'assunto arricchimento dell' . Nella prima memoria istruttoria, l'attrice, con riferimento al tema della CP_1
prescrizione, ha sostenuto che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre dal momento in cui l'azione principale – cioè, quella contrattuale – si è prescritta. La pretesa avanzata nella presente sede non potrebbe pertanto ritenersi prescritta, visti i vari giudizi svoltisi fra le parti e le richieste di corresponsione del dovuto più volte avanzate all'ateneo (v. all. 2, 3 e 4 alla seconda memoria istruttoria). Nella seconda memoria istruttoria, la convenuta ha replicato sostenendo l'infondatezza delle argomentazioni proposte dall'attrice circa il tema della prescrizione, evidenziando in particolare – come già fatto nella comparsa di costituzione e risposta – che le lettere interruttive inviate all'ateneo costituivano l'esercizio di un diritto diverso da quello esercitato nella presente sede, in quanto allora non veniva richiesto un indennizzo ex art. 2041 c.c., bensì veniva richiesto un corrispettivo in ragione di un contratto. In comparsa conclusionale la difesa di parte convenuta ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione
a sostegno dalla tesi dell'inammissibilità dell'azione esperita dall'attrice ex art. 2041 c.c.
Pagina 4 evidenziando in particolare che l'azione di arricchimento senza giusta causa: “può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento (Cass. Civile n.8020 del
2/04/2009)”. Nel caso di specie non è emerso che l'azione contrattuale sia stata respinta per insussistenza conclamata di un iniziale titolo contrattuale, risultando respinta per carenza probatoria in quanto la parte attrice onerata non ha allegato i contratti scritti con la pubblica amministrazione a monte delle asserite forniture di generi alimentari, non essendo emerso che tali contratti non fossero mai stati stipulati, anzi risultando dichiarato da parte attrice di aver ottenuto documentazione dall'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I in data 29.7.2021 (doc. 7 produzione CP_5
. In definitiva avrebbe dovuto produrre nel giudizio relativo all'azione contrattuale
[...] Parte_3
tutte le prove documentali a sostegno della domanda, ivi inclusi i contratti formali e/o relativi capitolati d'appalto. Nel giudizio relativo all'azione contrattuale l'attrice avrebbe potuto formulare istanza di rimessione in termini in caso di dimostrazione di essere incorsa in decadenza nella produzione di documenti per causa ad essa non imputabile. La parte attrice onerata non ha, dunque, allegato i documenti necessari per sostenere la fondatezza della domanda di adempimento contrattuale e per provare i fatti costitutivi del diritto ad ottenere il pagamento a seguito dell'esperita azione contrattuale, né ha formulato istanza di rimessione in termini nel giudizio in cui
è stata esperita l'azione contrattuale al fine di non decadere dalla possibilità di depositare eventuale documentazione aggiuntiva. In comparsa di replica ex art. 190 c.p.c. di parte attrice si afferma che:
“Le predette forniture sono state tutte eseguite in forza dei contratti di aggiudicazione con la soppressa Azienda come risulta dalla parziale produzione delle copie dei Controparte_2 contratti e dalle bolle di consegna in atti”. Di conseguenza risulta riconosciuto dalla difesa attorea che a monte delle forniture sussistevano contratti di aggiudicazione. In definitiva, risultando l'azione contrattuale rigettata per carenze dell'impianto probatorio allegato da parte attrice, l'azione ex art. 2041 c.c. deve dichiararsi inammissibile tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2042 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità anche più recente: infatti, la Sent. n. 20871 del
15-10-2015 della I Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito che l'azione sussidiaria ex artt.
2041/2042 c.c. non è proponibile quando la domanda principale sia stata respinta per difetto di prova. Le argomentazioni che precedono sono assorbenti rispetto ad ogni altra questione dedotta dalle parti. Consegue declaratoria di inammissibilità dell'azione esperita, con condanna dell'attrice alle spese processuali secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva/processuale in
Pagina 5 concreto espletata, essendo propria della regolamentazione interna dell'Università convenuta la determinazione della percentuale sulle spese processuali relativamente all'importo di oneri se dovuti all'Avvocatura interna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'azione ex art. 2041/2042 c.c. esperita da AR. Condanna Pt_2 Pt_1
AR. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di Pt_2 Pt_1
giudizio in favore di in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, liquidate in € 7100,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 11-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 58478/2021 promossa da:
GEL. (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio n. 8, presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTRICE contro
(C.F. - P.IVA: Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale P.IVA_3
DO Moro n. 5 presso il proprio Ufficio contenzioso, che la rappresenta e difende in persona degli
Avv.ti Alfredo Fava, Luigi Milanese ed Emanuela Palagi per procura generale alle liti per atto notaio Avv. rep. n. 7796, racc. n. 4748 rilasciata a Roma il 5.7.2021 ed ivi Persona_1
registrata il 6.7.2021 -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.9.2021, la ha convenuto nel Pt_2 Parte_1 presente giudizio civile l' (breviter al Controparte_1 CP_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento della Controparte_1
Pagina 1 e la correlativa diminuzione patrimoniale subita dall'attrice istante, Controparte_1 condannare la parte convenuta al pagamento, in favore dell'istante medesima, della somma di €.
175.975,10= (centosettantacinquemilanovecentosettantacinque/10), o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa ovvero di giustizia, a titolo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria, nonché agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno delle singole prestazioni sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese del presente giudizio.”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza di comparizione per il 3.2.2022 – poi oggetto di successivi differimenti – parte convenuta
[...]
si è tempestivamente costituita in data 11.1.2022, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: - NEL
MERITO, respingere le domande tutte proposte in questo giudizio dalla in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t. nei confronti dell' , siccome Controparte_1
improponibili, inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate;
- in ogni caso, con condanna della parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e spettanze professionali, oltre il rimborso degli oneri dovuti per i compensi corrisposti agli avvocati difensori dell'Ufficio Legale interno dell' pari al 24,2% Controparte_1 delle spettanze liquidate.”. A seguito della sostituzione del primo istruttore con il Giudice dott.
Persico, sono stati assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. l'attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già dispiegate nell'atto introduttivo del giudizio. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.2.2024, il Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviandola per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024, laddove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part La ha agito ex art. 2041 c.c. nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
quale soggetto tenuto al pagamento delle passività pregresse facenti capo alla disciolta
[...]
azienda universitaria Secondo la prospettazione attorea la predetta azienda Controparte_2
universitaria – costituente un'articolazione della Sapienza, non essendo dotata di personalità giuridica di diritto pubblico – aveva beneficiato di una serie di forniture di generi alimentari da Part parte della Car. nel periodo 21.1.1995-31.7.1998, per l'importo pari ad € 175.975, 10 Pt_1
(oltre interessi legali), portato da n. 77 fatture. L'azienda universitaria, come precisato da parte
Pagina 2 attrice, è stata disciolta con D.L. n. 341/1999, con contestuale istituzione della Nuova
[...]
chiamata a succedere nelle sole obbligazioni relative alla esecuzione dei CP_3 CP_2
contratti successivamente alla data di istituzione dell'azienda medesima, ex art. 8 sexies della Legge
Part n. 186/2004. Ai fini del recupero della predetta somma, la Car. ha esperito l'azione Pt_1 contrattuale, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19108/2007 da parte del Tribunale di
Roma. Avverso detto decreto è stata proposta opposizione accolta con sentenza del Tribunale di
Roma che ha in particolare evidenziato il difetto della forma scritta ad substantiam dei contratti aventi a oggetto le forniture di cui si discute. L'appello proposto contro detta sentenza è stato infine respinto (con sent. n. 2556/2020), sul presupposto dell'insufficienza dei documenti prodotti a dimostrare la conclusione di un contratto che assicuri il requisito della forma scritta ad substantiam con una amministrazione pubblica. Successivamente la Gel. Car., nel tentativo di recuperare i documenti e i contratti mancanti, ha formulato istanza di accesso agli atti, impugnando altresì Part dinnanzi al TAR Lazio il relativo silenzio-rifiuto. Infine, sono stati consegnati alla Car. Solo
Part alcuni dei documenti oggetto di richiesta. All'esito delle suddette iniziative la Car. ha quindi esperito l'azione di cui all'art. 2041 c.c. oggetto del presente giudizio. In ordine alla legittimazione passiva della convenuta , la difesa attorea ne ha sostenuto la sussistenza in Controparte_1
quanto la vecchia Azienda non era dotata di personalità giuridica e, pertanto, Controparte_2 costituiva un'articolazione della struttura organizzativa dell'università (sul punto indicandosi:
“T.A.R. Lazio sez. III quater n. 2260 del 2013; Consiglio di Stato n. 4803 del 26.09.2013; Trib.
Roma, n.29090 del 17.12.2002; Trib. Roma, ord.za del 14.5.2003, II Sez., Trib. CP_4
Roma, II Sez. sent. n. 62/2001 del 08.01.2001” nonché indicandosi “l'art. 3 della Legge n.280/2004,
l'art. 8 sexies del D.L. 136/04 e l'art. 7 quater della legge 31 marzo 2005, n. 43”. In ordine all'applicabilità dell'art. 2041 c.c. la difesa attorea ha evidenziato: che i rapporti svolti in assenza di un valido titolo contrattuale possono trovare tutela esclusivamente nell'azione residuale di ingiustificato arricchimento;
che l'Università – che nei precedenti giudizi fra le parti non ha mai effettuato contestazioni in tal senso – ha fruito delle forniture eseguite dall'attrice, con conseguente
Part depauperamento – inteso come mancato pagamento – della Car. (indicandosi: “Corte di
Appello di Roma, I Sez. Civile, sentenza n. 5033/2019”). Pertanto, parte attrice ha chiesto l condanna della parte convenuta al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. commisurato al valore delle prestazioni effettuate, per un importo pari ad € 175.975,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con la comparsa di costituzione e risposta lìUniversità CP_1
convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto del requisito di sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c.. Secondo la difesa di parte convenuta, le forniture di cui si discute trovano titolo nei contratti che la stessa parte attrice ha prodotto (doc. 3
Pagina 3 atto di citazione). La difesa di parte convenuta ha segnalato che la Corte d'Appello di Roma, con la sent. n. 2556/2020, aveva evidenziato quanto segue: “La Corte rileva in primo luogo — come dimostrato dallo stesso contratto tardivamente prodotto e dalle comunicazioni inerenti i vari verbali di aggiudicazione - che in realtà il procedimento seguito dall'Amministrazione non era a trattativa privata ma ad evidenza pubblica essendo di volta in volta esperita gara per singoli lotti dei beni venduti” e che “Dalla corrispondenza offerta in comunicazione con il ricorso, emerge
l'inequivoco riferimento alla stipula del contratto per i vari lotti di fornitura di generi alimentari, ciascuno avente ad oggetto determinate categorie merceologiche”. Parte convenuta ha eccepito anche la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine decennale di cui all'art. 2946
c.c. in assenza di atti interruttivi, sostenendo che, qualora si volesse ritenere ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento, bisognerebbe considerare che il diritto del depauperato sorge dalla data delle forniture o dalla data di emissione dele relative fatture, ovverosia nel periodo 1995-1998, rispetto al quale sono decorsi oltre vent'anni. In ogni caso la difesa di parte convenuta non ha ravvisato alcuno dei presupposti richiesti dall'art. 2041 c.c., ovverosia: a) la mancanza di una giusta causa che giustifichi l'asserita indebita attribuzione patrimoniale in favore dell'arricchito; b) il fatto materiale dell'esecuzione di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico;
c) soprattutto, il riconoscimento, da parte di questo, dell'utilità della prestazione e, infine d) l'impoverimento del soggetto depauperato. Inoltre, l' ha disconosciuto le forniture di generi Controparte_1
alimentari e contestato la documentazione prodotta nei due gradi di giudizio precedentemente svoltisi fra le parti, nonché ha contestato il quantum dell'indennizzo richiesto ritenuto non corrispondente né all'asserito depauperamento della società attrice, né all'assunto arricchimento dell' . Nella prima memoria istruttoria, l'attrice, con riferimento al tema della CP_1
prescrizione, ha sostenuto che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre dal momento in cui l'azione principale – cioè, quella contrattuale – si è prescritta. La pretesa avanzata nella presente sede non potrebbe pertanto ritenersi prescritta, visti i vari giudizi svoltisi fra le parti e le richieste di corresponsione del dovuto più volte avanzate all'ateneo (v. all. 2, 3 e 4 alla seconda memoria istruttoria). Nella seconda memoria istruttoria, la convenuta ha replicato sostenendo l'infondatezza delle argomentazioni proposte dall'attrice circa il tema della prescrizione, evidenziando in particolare – come già fatto nella comparsa di costituzione e risposta – che le lettere interruttive inviate all'ateneo costituivano l'esercizio di un diritto diverso da quello esercitato nella presente sede, in quanto allora non veniva richiesto un indennizzo ex art. 2041 c.c., bensì veniva richiesto un corrispettivo in ragione di un contratto. In comparsa conclusionale la difesa di parte convenuta ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione
a sostegno dalla tesi dell'inammissibilità dell'azione esperita dall'attrice ex art. 2041 c.c.
Pagina 4 evidenziando in particolare che l'azione di arricchimento senza giusta causa: “può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento (Cass. Civile n.8020 del
2/04/2009)”. Nel caso di specie non è emerso che l'azione contrattuale sia stata respinta per insussistenza conclamata di un iniziale titolo contrattuale, risultando respinta per carenza probatoria in quanto la parte attrice onerata non ha allegato i contratti scritti con la pubblica amministrazione a monte delle asserite forniture di generi alimentari, non essendo emerso che tali contratti non fossero mai stati stipulati, anzi risultando dichiarato da parte attrice di aver ottenuto documentazione dall'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I in data 29.7.2021 (doc. 7 produzione CP_5
. In definitiva avrebbe dovuto produrre nel giudizio relativo all'azione contrattuale
[...] Parte_3
tutte le prove documentali a sostegno della domanda, ivi inclusi i contratti formali e/o relativi capitolati d'appalto. Nel giudizio relativo all'azione contrattuale l'attrice avrebbe potuto formulare istanza di rimessione in termini in caso di dimostrazione di essere incorsa in decadenza nella produzione di documenti per causa ad essa non imputabile. La parte attrice onerata non ha, dunque, allegato i documenti necessari per sostenere la fondatezza della domanda di adempimento contrattuale e per provare i fatti costitutivi del diritto ad ottenere il pagamento a seguito dell'esperita azione contrattuale, né ha formulato istanza di rimessione in termini nel giudizio in cui
è stata esperita l'azione contrattuale al fine di non decadere dalla possibilità di depositare eventuale documentazione aggiuntiva. In comparsa di replica ex art. 190 c.p.c. di parte attrice si afferma che:
“Le predette forniture sono state tutte eseguite in forza dei contratti di aggiudicazione con la soppressa Azienda come risulta dalla parziale produzione delle copie dei Controparte_2 contratti e dalle bolle di consegna in atti”. Di conseguenza risulta riconosciuto dalla difesa attorea che a monte delle forniture sussistevano contratti di aggiudicazione. In definitiva, risultando l'azione contrattuale rigettata per carenze dell'impianto probatorio allegato da parte attrice, l'azione ex art. 2041 c.c. deve dichiararsi inammissibile tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2042 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità anche più recente: infatti, la Sent. n. 20871 del
15-10-2015 della I Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito che l'azione sussidiaria ex artt.
2041/2042 c.c. non è proponibile quando la domanda principale sia stata respinta per difetto di prova. Le argomentazioni che precedono sono assorbenti rispetto ad ogni altra questione dedotta dalle parti. Consegue declaratoria di inammissibilità dell'azione esperita, con condanna dell'attrice alle spese processuali secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva/processuale in
Pagina 5 concreto espletata, essendo propria della regolamentazione interna dell'Università convenuta la determinazione della percentuale sulle spese processuali relativamente all'importo di oneri se dovuti all'Avvocatura interna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'azione ex art. 2041/2042 c.c. esperita da AR. Condanna Pt_2 Pt_1
AR. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di Pt_2 Pt_1
giudizio in favore di in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, liquidate in € 7100,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 11-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6