TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/12/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1559 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, nata il [...] a [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Pt_2 nato il [...] a [...] (C.F. )
[...] C.F._2 nato il [...] a [...] (C.F. Parte_3
) nato il [...] a [...] C.F._3 Parte_4
BE (C.F. ) nato il [...] a [...] C.F._4 Parte_5 di BE (C.F. ), n.q. di eredi di nata a [...] C.F._5 Persona_1
Margherita di BE il 20.3.1939 ed ivi deceduta il 27.6.2024, rappresentati e difesi dall'Avv.
POLIZZI DOMENICO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “RITENERE E DICHIARARE Parte_1
Che la Sig.ra , era affetta da un quadro morboso psicofisico la cui invalidità Persona_1 per la sua patologia grave, irreversibile e degenerativa necessitava di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita né di deambulare autonomamente e pertanto aveva diritto di ottenere il diritto al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento legge 508/80 sin dalla data della domanda amministrativa dello 06/11/2023 e sino al decesso dello 01/07/2024
CONDANNARE
l' , (c.f. Partita Iva ) Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti nella qualità di eredi, dei benefici previsti della sola “indennità di accompagnamento” spettante alla de cuius Sig.ra a far data dalla domanda amministrativa del 06/11/2023 e Persona_1 sino alla data del decesso dello 01/07/2024.
Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie di entrambi i gradi di giudizi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver ricevuto anticipi e da porre a carico come per legge.
vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
20/11/2024 , gli eredi di adivano il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo Persona_1 accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento fino al decesso, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che era affetta da Persona_1
“Crisi epilettiche parziali. Encefalopatia multinfartuale. Sindrome depressiva. Incontinenza urinaria. Poliartrosi ad incidenza funzionale. TVP gamba sinistra. Ricovero ospedaliero per disionia ed insufficienza respiratoria da processo broncopneumonico.
CONCLUSIONI
In base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il sottoscritto ritiene che la defunta sig.ra , affetta Persona_1 da "Crisi epilettiche parziali. Encefalopatia multinfartuale. Sindrome depressiva. Incontinenza urinaria. Poliartrosi ad incidenza funzionale. TVP gamba sinistra. Ricovero ospedaliero per disionia ed insufficienza respiratoria da processo broncopneumonico", presentava i requisiti per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento dal giorno della presentazione della domanda amministrativa all -06.11.2023- al giorno del decesso - 01.07.2024-. “ (v. CP_2 conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che presentava i requisiti sanitari per il riconoscimento del Persona_1 diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giorno della presentazione della domanda amministrativa all' -06.11.2023- al giorno del decesso - 01.07.2024 CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presentava i requisiti sanitari per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal giorno della presentazione della domanda amministrativa all' -06.11.2023- al - 01.07.2024; CP_2 Controparte_3
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di + delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, nata il [...] a [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Pt_2 nato il [...] a [...] (C.F. )
[...] C.F._2 nato il [...] a [...] (C.F. Parte_3
) nato il [...] a [...] C.F._3 Parte_4
BE (C.F. ) nato il [...] a [...] C.F._4 Parte_5 di BE (C.F. ), n.q. di eredi di nata a [...] C.F._5 Persona_1
Margherita di BE il 20.3.1939 ed ivi deceduta il 27.6.2024, rappresentati e difesi dall'Avv.
POLIZZI DOMENICO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “RITENERE E DICHIARARE Parte_1
Che la Sig.ra , era affetta da un quadro morboso psicofisico la cui invalidità Persona_1 per la sua patologia grave, irreversibile e degenerativa necessitava di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita né di deambulare autonomamente e pertanto aveva diritto di ottenere il diritto al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento legge 508/80 sin dalla data della domanda amministrativa dello 06/11/2023 e sino al decesso dello 01/07/2024
CONDANNARE
l' , (c.f. Partita Iva ) Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti nella qualità di eredi, dei benefici previsti della sola “indennità di accompagnamento” spettante alla de cuius Sig.ra a far data dalla domanda amministrativa del 06/11/2023 e Persona_1 sino alla data del decesso dello 01/07/2024.
Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie di entrambi i gradi di giudizi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver ricevuto anticipi e da porre a carico come per legge.
vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
20/11/2024 , gli eredi di adivano il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo Persona_1 accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento fino al decesso, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che era affetta da Persona_1
“Crisi epilettiche parziali. Encefalopatia multinfartuale. Sindrome depressiva. Incontinenza urinaria. Poliartrosi ad incidenza funzionale. TVP gamba sinistra. Ricovero ospedaliero per disionia ed insufficienza respiratoria da processo broncopneumonico.
CONCLUSIONI
In base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il sottoscritto ritiene che la defunta sig.ra , affetta Persona_1 da "Crisi epilettiche parziali. Encefalopatia multinfartuale. Sindrome depressiva. Incontinenza urinaria. Poliartrosi ad incidenza funzionale. TVP gamba sinistra. Ricovero ospedaliero per disionia ed insufficienza respiratoria da processo broncopneumonico", presentava i requisiti per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento dal giorno della presentazione della domanda amministrativa all -06.11.2023- al giorno del decesso - 01.07.2024-. “ (v. CP_2 conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che presentava i requisiti sanitari per il riconoscimento del Persona_1 diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giorno della presentazione della domanda amministrativa all' -06.11.2023- al giorno del decesso - 01.07.2024 CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presentava i requisiti sanitari per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal giorno della presentazione della domanda amministrativa all' -06.11.2023- al - 01.07.2024; CP_2 Controparte_3
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di + delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini