Ordinanza cautelare 21 maggio 2021
Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00601/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03410/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3410 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lawrence O Osondu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
per l'annullamento
- del DM del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-, notificato in data 11/01/2021, di rigetto della domanda di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-/R.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. ME De AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra -OMISSIS-, cittadina tunisina nata il -OMISSIS- a Tunisi, residente in Italia dal 2006 unitamente al coniuge, presentava in data 23/12/2016 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Con provvedimento prot. n. K10/-OMISSIS-/R del -OMISSIS-, notificato in data 11/01/2021, il Ministro dell'Interno rigettava la predetta istanza. Il provvedimento, dopo aver richiamato l'ampia discrezionalità che connota la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, evidenziava che dall'attività informativa esperita erano emersi, sul conto del coniuge della richiedente (sig. -OMISSIS-), elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, ostativi alla concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 6, lettera c), della citata legge n. 91/1992.
3. Il provvedimento precisava che: (i) i richiamati elementi provenivano da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato, dunque riconducibili a fonti affidabili di cui non era dato dubitare; (ii) non risultava possibile esplicitare ulteriormente i suddetti elementi ostativi, e che tale riserbo era stato costantemente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, allo scopo di non vanificare ulteriori attività di controllo e prevenzione; (iii) la verifica della sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non si riduce all'accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all'area della prevenzione dei reati; (iv) nella valutazione dell'opportunità della concessione della cittadinanza può assumere rilevanza anche il semplice sospetto; (v) il rapporto di parentela indica l'esistenza di un legame stabile e duraturo nel tempo, tale da poter indurre l'interessata ad agevolare, anche per ragioni affettive, comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza della Repubblica.
4. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, articolando due motivi di gravame.
Con il primo motivo, rubricato "Illegittimità per carente, omessa e contraddittoria motivazione – Eccesso di potere", lamentava il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non essendo indicati i fatti o i sospetti emersi in sede istruttoria. Evidenziava che non risultavano, nei confronti del coniuge, provvedimenti del Questore o dell'autorità di Pubblica Sicurezza che facessero presumere accertamenti da parte degli organi preposti alla sicurezza nazionale, e che il nucleo familiare era ben inserito nel tessuto sociale italiano, con figli nati in Italia.
Con il secondo motivo, censurava l'omissione del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Formulava altresì istanza cautelare e istanza istruttoria volta all'acquisizione della documentazione relativa al complesso delle informazioni acquisite nei confronti del coniuge.
5. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, questa Sezione disponeva incombenti istruttori, ordinando il deposito della relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento dell'atto di diniego impugnato, nonché chiarimenti in merito all'eventuale pendenza di ricorsi proposti dal coniuge.
7. L'Amministrazione ottemperava all'ordinanza istruttoria, depositando la relazione riservata richiesta. La parte ricorrente prendeva visione della documentazione. L'inesistenza di ricorsi da riunire per la trattazione congiunta veniva verificata dalla Segreteria.
8. Dalla documentazione riservata acquisita agli atti del giudizio emerge che il coniuge della ricorrente risulta segnalato per vicinanza ad ambienti riconducibili a organizzazioni terroristiche di matrice medio-orientale.
10. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4bis c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
2. In via preliminare, occorre richiamare il consolidato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di concessione della cittadinanza italiana.
2.1. La concessione dello status civitatis incarna l'archetipo provvedimentale di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di "alta amministrazione", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno status illesae dignitatis (morale e civile) di colui che lo richiede (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10373).
2.2. Nell'ampio spettro della valutazione rimessa all'Amministrazione assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10373).
2.3. L'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992 prevede che la cittadinanza possa essere preclusa per "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica". La giurisprudenza ha costantemente affermato che la verifica della sussistenza di tali motivi non si riduce all'accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all'area della prevenzione dei reati e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale. In tale ambito, la posizione dell'Amministrazione risulta sostanzialmente vincolata alle risultanze dell'istruttoria esperita dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2021, n. 3896).
2.4. È stato altresì precisato che, al fine della prevenzione di pericoli per la sicurezza della Repubblica, nella valutazione dell'opportunità della concessione della cittadinanza può assumere rilevanza anche il semplice sospetto, purché fondato su elementi concreti acquisiti dagli organi di intelligence. Come ribadito dalla più recente giurisprudenza, l'ampia discrezionalità alla base del provvedimento di concessione della cittadinanza, irrevocabile una volta concessa, non rende irragionevole il diniego fondato sul sospetto di appartenenza ad organizzazioni eversive ovvero su di un pericolo per la sicurezza dello Stato, dal momento che lo stesso non potrebbe poi essere più espulso: non si tratta, infatti, di limitare diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale e comunitario, bensì della negazione di un beneficio la cui concessione è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale (Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2021, n. 3896).
3. Quanto alla rilevanza dei legami familiari del richiedente ai fini del diniego della cittadinanza, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere sufficiente motivi di diniego della cittadinanza la circostanza della sussistenza del rapporto di parentela indicante l'esistenza di un legame stabile e duraturo nel tempo, in quanto fondato sulle radici familiari e sui connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza della Repubblica (cfr. TAR Lazio, n. 15026/2025).
Tale principio trova applicazione, a fortiori, nel caso del rapporto coniugale, che costituisce la forma più intensa e stabile di legame familiare e che implica una comunione di vita idonea a determinare una peculiare prossimità anche alle eventuali frequentazioni e contatti del coniuge.
4. Con riferimento ai limiti del sindacato giurisdizionale, essendo la concessione della cittadinanza affidata ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Il parametro sindacatorio è quindi quello della abnormità/irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6486).
A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l'interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza, ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, i quali possono evidenziare criticità "con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l'attività amministrativa ordinaria" (da ultimo TAR Lazio n. 15026/2025).
5. Venendo all'esame dei motivi di ricorso, il primo motivo – con cui si lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato – è infondato.
5.1. Deve premettersi che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che, in presenza di informative con classifica di "riservato", il richiamo ob relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione. Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall'Amministrazione: sì da legittimare un assolvimento "attenuato" dell'obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento quando una più ampia disclosure potrebbe costituire un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 marzo 2023, n. 2992; Id., 29 marzo 2019, n. 2102).
L'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo possono essere adeguatamente soddisfatti dall'ostensione in giudizio della documentazione riservata, ferme le cautele e le garanzie previste per la tutela dei contenuti classificati (cfr. TAR Lazio, n. 23132/2025).
5.2. Nel caso di specie, a seguito dell'ordinanza istruttoria disposta da questa Sezione, è stata acquisita agli atti del giudizio la documentazione riservata posta a fondamento del diniego impugnato. La parte ricorrente ha avuto accesso a tale documentazione e ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi processuale.
5.3. Dall'esame della documentazione acquisita emerge che il coniuge della ricorrente risulta segnalato dagli organismi di intelligence per vicinanza ad ambienti riconducibili a organizzazioni terroristiche di matrice medio-orientale.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, tali elementi, provenienti da fonti istituzionalmente qualificate e affidabili, integrano pienamente i presupposti del diniego ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992. Come affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, "a seguito dell'istruttoria sono emersi elementi esplicativi sulla base dei quali, ragionevolmente, è stata negata la cittadinanza italiana per motivi di pubblica sicurezza, essendo emersi contatti con soggetti controindicati riconducibili al terrorismo islamico; nella relazione del Ministero, si pone l'accento sulla delicatezza della problematica, potendo sussistere ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, e conseguente esigenza di utilizzare parametri rigorosi nell'accertamento della pericolosità del richiedente la cittadinanza" (Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2021, n. 3896).
5.4. È appena il caso di osservare che la rilevanza ostativa di tali elementi non richiede l'accertamento di responsabilità penali, né la sussistenza di provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, essendo sufficiente – nella logica preventiva che connota la materia – la mera esistenza di sospetti fondati su elementi concreti. Trattandosi dell'esercizio di valutazioni di matrice squisitamente discrezionale, ai fini del cui compimento viene in rilievo l'interesse superiore dell'ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale, anche elementi meramente indiziari sono idonei a legittimare una conclusione di incompatibilità del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato.
5.5. Né può rilevare, in senso contrario, la circostanza che i figli della coppia, nati in Italia, potranno richiedere la cittadinanza al compimento della maggiore età ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992. Tale disposizione configura un'ipotesi autonoma di acquisto della cittadinanza, che opera ope legis al verificarsi dei presupposti ivi previsti, senza che l'Amministrazione debba svolgere la valutazione discrezionale rimessa al Ministro in sede di concessione ai sensi dell'art. 9.
5.6. Non giova, infine, invocare il radicamento nel tessuto sociale italiano e l'assenza di provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza a carico del coniuge, atteso che l'interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è sottoposto a severa verifica istruttoria affidata "non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato" (cfr. TAR Lazio n. 23452/2025), i quali nel caso di specie hanno evidenziato criticità.
6. Anche il secondo motivo – con cui si censura l'omissione del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 – è infondato.
6.1. La giurisprudenza ha chiarito che, qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere riservato, che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale e che, in quanto tali, sono sottratti all'accesso, non è configurabile la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La ratio di tale disposizione, infatti, presuppone che l'interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l'adozione del futuro provvedimento negativo, il che non è possibile quando tali elementi sono coperti da classifica di riservatezza (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 marzo 2013, n. 4271).
6.2. In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente una violazione formale dell'art. 10-bis, la stessa non potrebbe condurre all'annullamento del provvedimento impugnato.
Invero, l’omessa comunicazione del preavviso di diniego può essere giustificata alla luce del fatto che l’emanando provvedimento era destinato ad essere supportato da elementi di carattere “riservato”, rispetto ai quali non avrebbe potuto comunque essere consentito l’accesso.
7.2. Inoltre, a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio, l’Amministrazione ha reso noto che gli elementi ostativi alla concessione della cittadinanza sono riconducibili ai collegamenti del coniuge di parte ricorrente con elementi riconducibili ad organizzazioni terroristiche mediorientali (v. deposito documentale dell’9.9.2025).
Peraltro, la consolidata e condivisibile giurisprudenza ha ritenuto infondata la censura riferita alla violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990 «in ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998» (T.A.R. Lazio, Sezione I ter, n. 11801/2019) ed ha altresì spiegato «che, qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo» (T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 4271/2013), come pure ribadito in più occasioni da questa Sezione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 16084/2022, nonché, con specifico riferimento al diniego di accesso agli atti TAR Lazio, sez. V bis, n. 14320/2022), allineandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. 11387/2022).
7.3. In altri termini, in ragione del carattere secretato di tali informazioni, non è nella specie ragionevolmente concepibile un contraddittorio procedimentale, pena la frustrazione delle elementari esigenze di riservatezza e di segretezza che concernono l’attività informativa degli organi di sicurezza della Repubblica.
7.4 Ne consegue che «- in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori preordinati all’adozione del decreto recante il diniego di concessione della cittadinanza, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, al fine di non estendere la loro conoscenza a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela del segreto di Stato; tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (c.d. parità delle armi), la conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero; in sostanza, in presenza di informative con classifica di “riservato” il richiamo al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, n. 7637/2009 e n. 1173/2009); - con riferimento al predetto parametro, che segna il punto di equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza dello Stato e la garanzia del diritto di difesa, l’Amministrazione è tenuta a giustificare il diniego di cittadinanza con riferimento alle esigenze di sicurezza nazionale ed a comunicare il contenuto del presupposto parere negativo, con le modalità e le cautele che risultino opportune (ad esempio, mediante eventuali omissis su riferimenti specifici o su considerazioni concernenti la posizione dell’interessato, la sua attività ed i suoi collegamenti; ovvero, mediante una sintesi o una selezione delle informazioni acquisite al riguardo, per individuare quelle esternabili)» (Cons. Stato, sez. III, n. 130/2015).
7.5. Si tratta di un orientamento ormai consolidato, seguito anche da questo Tribunale (vedi, in particolare, T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 5490/2017) e confermato dal parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2226/2014, che – nel rispondere a quesiti posti dal Ministero dell’Interno – fa riferimento all’obbligo dell’Amministrazione di esibire la documentazione di cui il giudice abbia ordinato l’ostensione, fornendo precisazioni in merito all’adeguamento di tali principi, elaborati con riferimento al ricorso giurisdizionale ordinario, al diverso caso del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
7.6. Tali considerazioni sono state confermate anche a più riprese (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14230/2022; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5490/2017), per cui è da ritenersi ormai pacifico che la documentazione su cui si fonda il diniego della cittadinanza motivato per ragioni di sicurezza è sottratta in sede d’accesso e che la possibilità di acquisirla in sede di impugnativa del provvedimento di rifiuto garantisce un idoneo livello di difesa, per cui ”il predetto parametro “ostensivo” segna “il punto di equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza dello Stato e la garanzia del diritto di difesa”, ossia tra le contrapposte esigenze che si fronteggiano nelle controversie in parola (con ulteriore richiamo a Cons. St., 130/2015)”.
7.7. Tale punto d’arrivo ha trovato compiuta realizzazione nel presente giudizio, avendo l’Amministrazione messo a disposizione del ricorrente la visione della documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, indicando - in ottemperanza alla citata ordinanza collegiale n. -OMISSIS- gli elementi sostanziali e temporali utili a qualificare la classifica di segretezza apposta sull’atto a base del rigetto, unitamente al contenuto delle parti non classificate e ad ogni altro elemento utile a garantire la difesa in giudizio.
8. In conclusione, il ricorso va respinto, risultando il provvedimento impugnato immune dai vizi dedotti e sorretto da adeguata istruttoria e motivazione, alla luce della documentazione acquisita in giudizio.
9. Le spese di lite in considerazione della natura della controversia e della rilevanza degli interessi fatti valere possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
ME De AL, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME De AL | TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.