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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato in data 22.9.2025 all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 396/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Baglivo come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliata in Castel San Lorenzo Via Principe Carafa n. 166;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Bagnasco, in virtù di procura generale ad lites per atto notaio del 21 luglio 2015, elettivamente Persona_1 domiciliato in Salerno Corso Garibaldi n. 38 presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 608/2022 del Tribunale di Salerno, resa l'8.4.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) CP_ Con ricorso depositato il 26.1.2021 conveniva l' dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno, Sezione Lavoro, esponendo che: aveva lavorato come bracciante agricola negli anni 2017 e
2018, per 151 giornate in relazione a ciascun anno, alle dipendenze dell'impresa Agricola Il Tempio di Gianluigi Barlotti, corrente in Capaccio alla via Laura n. B644, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
che negli anni 2017 e 2018 risultava ancora erroneamente iscritta negli elenchi dei lavoratori autonomi, in quanto socia accomandataria della Santa Lucia s.a.s. di
LA Di AN & C., società totalmente inattiva senza alcuna produzione di reddito per gli anni 2017 e 2018, di poi cancellata dal registro delle imprese, con effetti retroattivi dal 31.12.2015; che per i suddetti anni aveva presentato domanda di disoccupazione agricola, la quale era stata rigettata dall' con le note doc. nn. RIC8056BF660010001 01 MI03 23377916 127 2 CP_1
DC0PD0799 e RIC906978BE001000 01 RM02 32260297 38 2 DC0PD0799, notificate rispettivamente all'istante in data 1.8.2018 e 11.7.2019, tanto a cagione dell'omesso aggiornamento, ad opera dell'Istituto previdenziale, degli elenchi dei lavoratori autonomi e della mancata espunzione dagli stessi del nominativo della ricorrente;
che avverso le menzionate note aveva CP_ proposto, senza esito, ricorso al Comitato Provinciale Tanto esposto in fatto, deduceva in diritto la nullità e/o l'illegittimità delle note di cui sopra per violazione dell'art. 2, comma 1, del
D.P.R. 1049/1970 ed altresì per carenza di istruttoria come anche per la non correttezza del CP_ contegno serbato dall' resistente, il quale aveva continuato a tenere iscritta illegittimamente la medesima nella gestione separata dei lavoratori autonomi nonostante la cancellazione della propria partita IVA già a decorrere dal 2015.
Sulla base delle argomentazioni di cui sopra concludeva chiedendo al Giudice adito di “voler pronunciare la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o annullamento e/o riforma: - della comunicazione di Battipaglia, con la nota doc. n. RIC8056BF660010001 01 MI03 23377916 CP_1
127 2 DC0PD0799, notificata a mezzo raccomandata a/r n. 68952627128- 2 l'1.08.2018; - della comunicazione di Battipaglia, con la nota doc. n. RIC906978BE001000 01 RM02 32260297 CP_1
38 2 DC0PD0799, notificata a mezzo raccomandata a/r n. 68955933553- 0 l'11.07.2019; - di tutti gli atti presupposti e conseguenti”, con vittoria di spese di lite.
Con memoria difensiva depositata in data 11.9.2021 si costituiva in giudizio l' , eccependo CP_1
l'intervenuta decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito in L. n. 83/1970 ed in ogni caso l'infondatezza della domanda attorea. A sostegno della propria prospettazione evidenziava i seguenti elementi: la richiesta di indennità di DS agricola formalizzata dalla per gli anni Pt_1
2017 e 2018 era stata disattesa a causa dell'avvenuto disconoscimento delle relative giornate di lavoro agricolo, tenuto conto che in relazione allo stesso arco temporale la ricorrente risultava socia accomandataria ed amministratrice ex lege della s.a.s. Santa Lucia di LA Di AN & C.;
l'istanza di cancellazione dagli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali era stata poi presentata dalla ricorrente a mezzo del canale “Comunica.it” in data 15.3.2019 e risultava comunque contraddistinta da alcune carenze, tant'è che la ricorrente era stata contattata senza esito alcuno;
con riferimento a tale ultimo profilo, la visura camerale allegata alla domanda non forniva alcuna indicazione in ordine alla data di cessazione della società e pertanto, a seguito di verifiche espletate dai competenti Uffici dell' e dell'esame della visura camerale, si era riscontrato che CP_1 la aveva proceduto alla relativa cancellazione solo in data 30.3.2020. Pt_1
L'Istituto concludeva per l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso avversario e, comunque, per il rigetto nel merito dello stesso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Sulla documentazione in atti, con sentenza n. 608/2022 resa l'8.4.2022 il Tribunale rigettava la domanda della , nulla disponendo per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. Pt_1
Il Giudice di prime cure accoglieva l'eccezione di decadenza dal potere di impugnare il provvedimento dall' di cancellazione della ricorrente dagli elenchi bracciantili, sollevata da CP_1 parte convenuta, tanto all'esito della ricostruzione del sistema normativo in materia alla luce del disposto di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. nella l. n. 83 del 1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, in seguito ripristinato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011 e nuovamente vigente dalla data della entrata in vigore della norma che lo ha reintrodotto, ovvero dal 6 luglio 2011, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 11 del D. L.vo. n. 375/93.
Tenuto dunque conto delle disposizioni normative di cui sopra come anche dell'orientamento della
Suprema Corte in tema di termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi nonché in tema di maturazione delle relative decadenze dalla proposizione dell'azione giudiziaria, il primo Giudice rilevava che l'istante era comunque venuta a conoscenza della cancellazione dagli elenchi bracciantili all'epoca in cui CP_ aveva ricevuto in data 1.8.2018 e in data 11.7.2019 le richiamate note con cui era stato comunicato il rigetto delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2017 e 2018, sicchè, anche a voler ritenere tempestivamente proposti nel caso di specie dalla i ricorsi Pt_1 amministrativi normativamente previsti, doveva prendersi atto che in tutti i casi la proposizione dell'odierno ricorso, avvenuta in data 26.1.2021, risultava ampiamente successiva allo spirare del richiamato termine decadenziale previsto dall'art. 22, con la conseguenza della “declaratoria di inammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017
e 2018 e la reiezione dell'ulteriore domanda di accertamento del diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola in relazione a detti anni”, atteso che “La definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude, difatti, ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni suddetti ed,
a cascata, di prendere in considerazione i motivi in questa sede addotti per contestare la legittimità del rigetto delle richieste di DS agricola”.
Con atto di appello depositato l'8.8.2022 sosteneva l'erroneità della sentenza Parte_1 di primo grado sulla base dei seguenti motivi: risultava inconferente il riferimento del Tribunale CP_ all'accoglimento da parte sua dell'eccezione di decadenza formulata dall' atteso che, per quanto emergeva dalle stesse conclusioni dell'atto introduttivo, l'istante non aveva impugnato alcun provvedimento di cancellazione della stessa dagli elenchi dei braccianti agricoli, atteso altresì CP_1
CP_ che “in nessuna delle due contestate comunicazioni si fa alcun accenno alla cancellazione dell'appellante dagli elenchi dei lavoratori bracciantili”; nel merito, poi, il Giudice di prime cure non aveva considerato “che la società di cui l'odierna appellante era accomandataria, è stata cancellata definitivamente dall' con effetto dal 31.12.2015”, sicchè la ricorrente aveva pieno CP_1 diritto al riconoscimento delle contestate indennità di disoccupazione, e a conferma di ciò, andava tenuta presente la circostanza per cui “nelle more del giudizio, la IG.ra , riceveva da parte Pt_1 dell' comunicazione n. 21NOL2S000117, con la quale, a seguito del riesame del 26.02.2021 CP_1 della domanda n. 2019812108846, relativa all'anno 2018, presentata il 27.03.2019 veniva accolta la richiesta della . Parte_2
Sulla base delle argomentazioni di cui sopra l'appellante instava “per ottenere la riforma totale della sentenza sopramenzionata e per l'accoglimento della domanda azionata volta a pronunciare la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o annullamento e/o riforma: 1) della comunicazione di Battipaglia, con la nota doc. n. RIC8056BF660010001 01 MI03 23377916 127 2 CP_1
DC0PD0799, notificata a mezzo raccomandata a/r n. 68952627128-2 l'1.08.2018; 2) della comunicazione di Battipaglia, con la nota doc. n. RIC906978BE00100001RM02 32260297 38 CP_1
2 DC0PD0799, notificato a mezzo raccomandata a/r n.68955933553-0 l'11.07.2019; 3) di tutti gli atti presupposti e conseguenti”, con vittoria delle spese di lite. CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva nel presente giudizio di impugnazione sostenendo sulla base di articolate argomentazioni a correttezza della ricostruzione operata dal primo Giudice e la conseguente infondatezza dell'appello della , tanto non senza precisare Pt_1 altresì e che “a seguito di comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'interessata nella Gestione Commercianti -cancellazione con effetto retroattivo al 31 dicembre
2015), in data 18 febbraio 2021 la domanda relativa all'anno 2018 della sig.ra è stata Pt_1 riesaminata dagli Uffici amministrativi dell' ed effettivamente la prestazione in questione è CP_1 stata erogata”. L' formulava dunque le seguenti richieste conclusive: “in via preliminare e principale, CP_1 dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del ricorso avversario per i motivi esposti in premessa, ed anche per decadenza ex lege;
- in via di subordine, nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo l' dalle domande tutte ex adverso proposte”. CP_1
All'odierna udienza la causa, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello della non può essere accolto in ragione di quanto si dirà. Pt_1
Risulta incontestata, oltre che documentata in atti (cfr. allegati 2 e 3 della produzione di primo grado di parte ricorrente), la seguente circostanza: a fronte di una richiesta della avente ad Pt_1 oggetto il riconoscimento in suo favore dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017 e
2018, la ricorrente ha ricevuto le note dell' nn. RIC8056BF660010001 01 MI03 23377916 CP_1
127 2 DC0PD0799 e RIC906978BE001000 01 RM02 32260297 38 2 DC0PD0799, notificate CP_ rispettivamente in data 1.8.2018 e 11.7.2019, mediante le quali l' ha negato la prestazione in oggetto, ritenendo insussistenti nel caso di specie i presupposti per il suo ottenimento.
Tanto chiarito in fatto e rammentato che il ricorso introduttivo di primo grado è stato depositato in data 26.1.2021, va in diritto osservato quanto segue.
Come ben rilevato dal Tribunale, è noto che il termine di centoventi giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. nella l. n. 83 del
1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, è stato ripristinato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011, sicché, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all'art. 252 disp. att. c.c., esso è senz'altro certamente vigente dalla data della entrata in vigore della norma che lo ha reintrodotto, ossia dal 6 luglio 2011.
In particolare, l'art. 22, comma 1, del D.L.vo. n. 7 del 1970, prevede che: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Va ricordato, poi, che l'art. 11 del D. L.vo. n. 375/93 dispone che: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Occorre anche rammentare, in linea con quanto già rimarcato dal Giudice di prime cure, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D. L.vo n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 febbraio 2007, n. 2375; 16 gennaio
2007, n. 813).
E' comunque necessario che il ricorso amministrativo sia stato presentato tempestivamente poiché è evidente che la presentazione di esso oltre il trentesimo giorno fissato dall'art. 11 cit. non può valere a rimettere in termini il ricorrente o a eludere l'applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 22 cit.
Trattasi di una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", onde ai fini del decorso dei relativi termini sono irrilevanti i comportamenti assunti dalle parti (Cass. Sez. Unite n. 12718/2009; Cass.
n. 4896/2010). Essendo una decadenza sostanziale, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, non è suscettibile di sanatoria ai sensi della legge n. 533/1973, art. 8 (Cass. n. 5942/2001, n. 16803/2003, n. 15460/2004, n. 10393/2005), ed è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass. n. 15813/2009, n. 18528/2011, n. 9622/2015, n. 25925/2016).
Come poi confermato anche di recente dalla S.C., “non è possibile riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale” (Cass. n. 6229/2019, che richiama Cass. n. 9622/2015, n. 13092/2009, n. 10393/2005 e altre).
Tanto precisato, l'appellante ha richiesto nel presente giudizio il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017 e 2018, e a fronte di ciò è venuta a conoscenza della sua mancata iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli al più tardi all'atto della ricezione l'1.08.2018
e l'11.07.2019 delle richiamate note che le hanno negato le provvidenze in oggetto, in CP_ relazione alla quale la predetta iscrizione costituiva con tutta evidenza un presupposto necessario per la relativa erogazione.
Assodato ciò, anche a voler ritenere tempestivamente proposti i ricorsi amministrativi con riferimento ad entrambi i provvedimenti di diniego delle suddette indennità, va condivisa la corretta impostazione del Tribunale secondo cui la proposizione dell'odierno ricorso giudiziario, avvenuta in data 26.1.2021 è ampiamente successiva allo spirare del richiamato termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. con modif. nella l. n. 83 del 1970.
Se così è, dunque, appare del tutto corretta la ricostruzione del primo Giudice secondo cui logico corollario delle considerazioni di cui sopra risultano essere la declaratoria di inammissibilità della domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017 e 2018 e la conseguente reiezione dell'ulteriore domanda di accertamento del diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola in relazione ai suddetti anni, atteso che la definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni suddetti e, dunque, di valutare le ragioni addotte in giudizio dall'istante al fine di contestare la legittimità del rigetto delle richieste di indennità di disoccupazione agricola.
Tanto chiarito, va anche precisato che la declaratoria di inammissibilità della domanda giudiziaria prevale in ogni caso anche rispetto ad eventuali ipotesi di cessazione anche parziale della materia del contendere e sopravvenuta mancanza d'interesse da parte del ricorrente per effetto di eventuali sopravvenienze (cfr. per l'espressione del principio generale Cassazione civile sez. lav., 26/07/1983,
n. 5137).
Per completezza di esposizione, va peraltro rimarcato che, in assenza in atti di prova dell'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli, la avrebbe dovuto comunque fornire Pt_1 compiuta prova in giudizio della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo posto a base delle prestazioni richieste, e ciò non risulta comunque essere avvenuto nell'ipotesi in questione.
Giova ricordare, quanto alla questione della effettività dei rapporti lavorativi dedotti in lite che, come è stato affermato in termini generali dalla S.C., colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., SS.UU., 6.4-17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L.,
29.5.2000, n. 7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227).
Più recentemente, poi, Cassazione civile sez. lav., 16.5.2018, n. 12001 ha avuto modo di rimarcare, perfettamente in linea con il precedente orientamento, come l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolva per l'appunto una funzione di agevolazione probatoria che viene tuttavia meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di CP_1 lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il principio generale alla cui stregua colui che agisce in giudizio per conseguire le prestazioni assicurative suddette (e pertanto anche solo per ottenere il mero accertamento della natura di lavoratore agricolo subordinato e del diritto all'iscrizione negli elenchi bracciantili), ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza o meno dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (vedi Cass., SS.UU., Sent. 26 ottobre 2000, n.1133).
Nel caso di specie, dunque, a fronte della incontestata mancata iscrizione della ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli, la non ha neppure offerto idonei elementi di prova Pt_1 neanche testimoniale della sussistenza del rapporto lavorativo posto a base delle prestazioni previdenziali richieste in questa sede.
Deve dunque confermarsi, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza qui impugnata.
Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte, in particolare di Cassazione civile sez. lav., 01/04/2025, n. 8653, che ha dato “continuità al principio secondo cui la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell di ripetizione delle somme erogate a titolo di CP_1 disoccupazione agricola, adottato in ragione della cancellazione del beneficiario dall'elenco dei braccianti (cfr. Cass. n. 10038 del 2024)”. Principio, il suddetto, vieppiù applicabile alla presente fattispecie, in cui vi è “a monte” un diniego della prestazione previdenziale di cui sopra per effetto della mancanza, all'attualità, dell'iscrizione dell'istante nell'elenco bracciantile.
In presenza, dunque, in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 d.a. c.p.c., nulla deve provvedersi in ordine alle spese di lite, e tanto del tutto specularmente a quanto già ritenuto dal Tribunale nella precedente fase processuale.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 8.8.2022 da CP_
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la Parte_1 sentenza n. 608/2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 22.9.2025
Il Consigliere estensore (Dr. Arturo Pizzella)
Il Presidente (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato in data 22.9.2025 all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 396/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Baglivo come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliata in Castel San Lorenzo Via Principe Carafa n. 166;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Bagnasco, in virtù di procura generale ad lites per atto notaio del 21 luglio 2015, elettivamente Persona_1 domiciliato in Salerno Corso Garibaldi n. 38 presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 608/2022 del Tribunale di Salerno, resa l'8.4.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) CP_ Con ricorso depositato il 26.1.2021 conveniva l' dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno, Sezione Lavoro, esponendo che: aveva lavorato come bracciante agricola negli anni 2017 e
2018, per 151 giornate in relazione a ciascun anno, alle dipendenze dell'impresa Agricola Il Tempio di Gianluigi Barlotti, corrente in Capaccio alla via Laura n. B644, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
che negli anni 2017 e 2018 risultava ancora erroneamente iscritta negli elenchi dei lavoratori autonomi, in quanto socia accomandataria della Santa Lucia s.a.s. di
LA Di AN & C., società totalmente inattiva senza alcuna produzione di reddito per gli anni 2017 e 2018, di poi cancellata dal registro delle imprese, con effetti retroattivi dal 31.12.2015; che per i suddetti anni aveva presentato domanda di disoccupazione agricola, la quale era stata rigettata dall' con le note doc. nn. RIC8056BF660010001 01 MI03 23377916 127 2 CP_1
DC0PD0799 e RIC906978BE001000 01 RM02 32260297 38 2 DC0PD0799, notificate rispettivamente all'istante in data 1.8.2018 e 11.7.2019, tanto a cagione dell'omesso aggiornamento, ad opera dell'Istituto previdenziale, degli elenchi dei lavoratori autonomi e della mancata espunzione dagli stessi del nominativo della ricorrente;
che avverso le menzionate note aveva CP_ proposto, senza esito, ricorso al Comitato Provinciale Tanto esposto in fatto, deduceva in diritto la nullità e/o l'illegittimità delle note di cui sopra per violazione dell'art. 2, comma 1, del
D.P.R. 1049/1970 ed altresì per carenza di istruttoria come anche per la non correttezza del CP_ contegno serbato dall' resistente, il quale aveva continuato a tenere iscritta illegittimamente la medesima nella gestione separata dei lavoratori autonomi nonostante la cancellazione della propria partita IVA già a decorrere dal 2015.
Sulla base delle argomentazioni di cui sopra concludeva chiedendo al Giudice adito di “voler pronunciare la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o annullamento e/o riforma: - della comunicazione di Battipaglia, con la nota doc. n. RIC8056BF660010001 01 MI03 23377916 CP_1
127 2 DC0PD0799, notificata a mezzo raccomandata a/r n. 68952627128- 2 l'1.08.2018; - della comunicazione di Battipaglia, con la nota doc. n. RIC906978BE001000 01 RM02 32260297 CP_1
38 2 DC0PD0799, notificata a mezzo raccomandata a/r n. 68955933553- 0 l'11.07.2019; - di tutti gli atti presupposti e conseguenti”, con vittoria di spese di lite.
Con memoria difensiva depositata in data 11.9.2021 si costituiva in giudizio l' , eccependo CP_1
l'intervenuta decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito in L. n. 83/1970 ed in ogni caso l'infondatezza della domanda attorea. A sostegno della propria prospettazione evidenziava i seguenti elementi: la richiesta di indennità di DS agricola formalizzata dalla per gli anni Pt_1
2017 e 2018 era stata disattesa a causa dell'avvenuto disconoscimento delle relative giornate di lavoro agricolo, tenuto conto che in relazione allo stesso arco temporale la ricorrente risultava socia accomandataria ed amministratrice ex lege della s.a.s. Santa Lucia di LA Di AN & C.;
l'istanza di cancellazione dagli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali era stata poi presentata dalla ricorrente a mezzo del canale “Comunica.it” in data 15.3.2019 e risultava comunque contraddistinta da alcune carenze, tant'è che la ricorrente era stata contattata senza esito alcuno;
con riferimento a tale ultimo profilo, la visura camerale allegata alla domanda non forniva alcuna indicazione in ordine alla data di cessazione della società e pertanto, a seguito di verifiche espletate dai competenti Uffici dell' e dell'esame della visura camerale, si era riscontrato che CP_1 la aveva proceduto alla relativa cancellazione solo in data 30.3.2020. Pt_1
L'Istituto concludeva per l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso avversario e, comunque, per il rigetto nel merito dello stesso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Sulla documentazione in atti, con sentenza n. 608/2022 resa l'8.4.2022 il Tribunale rigettava la domanda della , nulla disponendo per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. Pt_1
Il Giudice di prime cure accoglieva l'eccezione di decadenza dal potere di impugnare il provvedimento dall' di cancellazione della ricorrente dagli elenchi bracciantili, sollevata da CP_1 parte convenuta, tanto all'esito della ricostruzione del sistema normativo in materia alla luce del disposto di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. nella l. n. 83 del 1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, in seguito ripristinato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011 e nuovamente vigente dalla data della entrata in vigore della norma che lo ha reintrodotto, ovvero dal 6 luglio 2011, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 11 del D. L.vo. n. 375/93.
Tenuto dunque conto delle disposizioni normative di cui sopra come anche dell'orientamento della
Suprema Corte in tema di termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi nonché in tema di maturazione delle relative decadenze dalla proposizione dell'azione giudiziaria, il primo Giudice rilevava che l'istante era comunque venuta a conoscenza della cancellazione dagli elenchi bracciantili all'epoca in cui CP_ aveva ricevuto in data 1.8.2018 e in data 11.7.2019 le richiamate note con cui era stato comunicato il rigetto delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2017 e 2018, sicchè, anche a voler ritenere tempestivamente proposti nel caso di specie dalla i ricorsi Pt_1 amministrativi normativamente previsti, doveva prendersi atto che in tutti i casi la proposizione dell'odierno ricorso, avvenuta in data 26.1.2021, risultava ampiamente successiva allo spirare del richiamato termine decadenziale previsto dall'art. 22, con la conseguenza della “declaratoria di inammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017
e 2018 e la reiezione dell'ulteriore domanda di accertamento del diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola in relazione a detti anni”, atteso che “La definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude, difatti, ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni suddetti ed,
a cascata, di prendere in considerazione i motivi in questa sede addotti per contestare la legittimità del rigetto delle richieste di DS agricola”.
Con atto di appello depositato l'8.8.2022 sosteneva l'erroneità della sentenza Parte_1 di primo grado sulla base dei seguenti motivi: risultava inconferente il riferimento del Tribunale CP_ all'accoglimento da parte sua dell'eccezione di decadenza formulata dall' atteso che, per quanto emergeva dalle stesse conclusioni dell'atto introduttivo, l'istante non aveva impugnato alcun provvedimento di cancellazione della stessa dagli elenchi dei braccianti agricoli, atteso altresì CP_1
CP_ che “in nessuna delle due contestate comunicazioni si fa alcun accenno alla cancellazione dell'appellante dagli elenchi dei lavoratori bracciantili”; nel merito, poi, il Giudice di prime cure non aveva considerato “che la società di cui l'odierna appellante era accomandataria, è stata cancellata definitivamente dall' con effetto dal 31.12.2015”, sicchè la ricorrente aveva pieno CP_1 diritto al riconoscimento delle contestate indennità di disoccupazione, e a conferma di ciò, andava tenuta presente la circostanza per cui “nelle more del giudizio, la IG.ra , riceveva da parte Pt_1 dell' comunicazione n. 21NOL2S000117, con la quale, a seguito del riesame del 26.02.2021 CP_1 della domanda n. 2019812108846, relativa all'anno 2018, presentata il 27.03.2019 veniva accolta la richiesta della . Parte_2
Sulla base delle argomentazioni di cui sopra l'appellante instava “per ottenere la riforma totale della sentenza sopramenzionata e per l'accoglimento della domanda azionata volta a pronunciare la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o annullamento e/o riforma: 1) della comunicazione di Battipaglia, con la nota doc. n. RIC8056BF660010001 01 MI03 23377916 127 2 CP_1
DC0PD0799, notificata a mezzo raccomandata a/r n. 68952627128-2 l'1.08.2018; 2) della comunicazione di Battipaglia, con la nota doc. n. RIC906978BE00100001RM02 32260297 38 CP_1
2 DC0PD0799, notificato a mezzo raccomandata a/r n.68955933553-0 l'11.07.2019; 3) di tutti gli atti presupposti e conseguenti”, con vittoria delle spese di lite. CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva nel presente giudizio di impugnazione sostenendo sulla base di articolate argomentazioni a correttezza della ricostruzione operata dal primo Giudice e la conseguente infondatezza dell'appello della , tanto non senza precisare Pt_1 altresì e che “a seguito di comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'interessata nella Gestione Commercianti -cancellazione con effetto retroattivo al 31 dicembre
2015), in data 18 febbraio 2021 la domanda relativa all'anno 2018 della sig.ra è stata Pt_1 riesaminata dagli Uffici amministrativi dell' ed effettivamente la prestazione in questione è CP_1 stata erogata”. L' formulava dunque le seguenti richieste conclusive: “in via preliminare e principale, CP_1 dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del ricorso avversario per i motivi esposti in premessa, ed anche per decadenza ex lege;
- in via di subordine, nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo l' dalle domande tutte ex adverso proposte”. CP_1
All'odierna udienza la causa, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello della non può essere accolto in ragione di quanto si dirà. Pt_1
Risulta incontestata, oltre che documentata in atti (cfr. allegati 2 e 3 della produzione di primo grado di parte ricorrente), la seguente circostanza: a fronte di una richiesta della avente ad Pt_1 oggetto il riconoscimento in suo favore dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017 e
2018, la ricorrente ha ricevuto le note dell' nn. RIC8056BF660010001 01 MI03 23377916 CP_1
127 2 DC0PD0799 e RIC906978BE001000 01 RM02 32260297 38 2 DC0PD0799, notificate CP_ rispettivamente in data 1.8.2018 e 11.7.2019, mediante le quali l' ha negato la prestazione in oggetto, ritenendo insussistenti nel caso di specie i presupposti per il suo ottenimento.
Tanto chiarito in fatto e rammentato che il ricorso introduttivo di primo grado è stato depositato in data 26.1.2021, va in diritto osservato quanto segue.
Come ben rilevato dal Tribunale, è noto che il termine di centoventi giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. nella l. n. 83 del
1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, è stato ripristinato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011, sicché, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all'art. 252 disp. att. c.c., esso è senz'altro certamente vigente dalla data della entrata in vigore della norma che lo ha reintrodotto, ossia dal 6 luglio 2011.
In particolare, l'art. 22, comma 1, del D.L.vo. n. 7 del 1970, prevede che: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Va ricordato, poi, che l'art. 11 del D. L.vo. n. 375/93 dispone che: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Occorre anche rammentare, in linea con quanto già rimarcato dal Giudice di prime cure, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D. L.vo n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 febbraio 2007, n. 2375; 16 gennaio
2007, n. 813).
E' comunque necessario che il ricorso amministrativo sia stato presentato tempestivamente poiché è evidente che la presentazione di esso oltre il trentesimo giorno fissato dall'art. 11 cit. non può valere a rimettere in termini il ricorrente o a eludere l'applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 22 cit.
Trattasi di una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", onde ai fini del decorso dei relativi termini sono irrilevanti i comportamenti assunti dalle parti (Cass. Sez. Unite n. 12718/2009; Cass.
n. 4896/2010). Essendo una decadenza sostanziale, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, non è suscettibile di sanatoria ai sensi della legge n. 533/1973, art. 8 (Cass. n. 5942/2001, n. 16803/2003, n. 15460/2004, n. 10393/2005), ed è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass. n. 15813/2009, n. 18528/2011, n. 9622/2015, n. 25925/2016).
Come poi confermato anche di recente dalla S.C., “non è possibile riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale” (Cass. n. 6229/2019, che richiama Cass. n. 9622/2015, n. 13092/2009, n. 10393/2005 e altre).
Tanto precisato, l'appellante ha richiesto nel presente giudizio il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017 e 2018, e a fronte di ciò è venuta a conoscenza della sua mancata iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli al più tardi all'atto della ricezione l'1.08.2018
e l'11.07.2019 delle richiamate note che le hanno negato le provvidenze in oggetto, in CP_ relazione alla quale la predetta iscrizione costituiva con tutta evidenza un presupposto necessario per la relativa erogazione.
Assodato ciò, anche a voler ritenere tempestivamente proposti i ricorsi amministrativi con riferimento ad entrambi i provvedimenti di diniego delle suddette indennità, va condivisa la corretta impostazione del Tribunale secondo cui la proposizione dell'odierno ricorso giudiziario, avvenuta in data 26.1.2021 è ampiamente successiva allo spirare del richiamato termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. con modif. nella l. n. 83 del 1970.
Se così è, dunque, appare del tutto corretta la ricostruzione del primo Giudice secondo cui logico corollario delle considerazioni di cui sopra risultano essere la declaratoria di inammissibilità della domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017 e 2018 e la conseguente reiezione dell'ulteriore domanda di accertamento del diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola in relazione ai suddetti anni, atteso che la definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni suddetti e, dunque, di valutare le ragioni addotte in giudizio dall'istante al fine di contestare la legittimità del rigetto delle richieste di indennità di disoccupazione agricola.
Tanto chiarito, va anche precisato che la declaratoria di inammissibilità della domanda giudiziaria prevale in ogni caso anche rispetto ad eventuali ipotesi di cessazione anche parziale della materia del contendere e sopravvenuta mancanza d'interesse da parte del ricorrente per effetto di eventuali sopravvenienze (cfr. per l'espressione del principio generale Cassazione civile sez. lav., 26/07/1983,
n. 5137).
Per completezza di esposizione, va peraltro rimarcato che, in assenza in atti di prova dell'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli, la avrebbe dovuto comunque fornire Pt_1 compiuta prova in giudizio della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo posto a base delle prestazioni richieste, e ciò non risulta comunque essere avvenuto nell'ipotesi in questione.
Giova ricordare, quanto alla questione della effettività dei rapporti lavorativi dedotti in lite che, come è stato affermato in termini generali dalla S.C., colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., SS.UU., 6.4-17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L.,
29.5.2000, n. 7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227).
Più recentemente, poi, Cassazione civile sez. lav., 16.5.2018, n. 12001 ha avuto modo di rimarcare, perfettamente in linea con il precedente orientamento, come l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolva per l'appunto una funzione di agevolazione probatoria che viene tuttavia meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di CP_1 lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il principio generale alla cui stregua colui che agisce in giudizio per conseguire le prestazioni assicurative suddette (e pertanto anche solo per ottenere il mero accertamento della natura di lavoratore agricolo subordinato e del diritto all'iscrizione negli elenchi bracciantili), ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza o meno dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (vedi Cass., SS.UU., Sent. 26 ottobre 2000, n.1133).
Nel caso di specie, dunque, a fronte della incontestata mancata iscrizione della ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli, la non ha neppure offerto idonei elementi di prova Pt_1 neanche testimoniale della sussistenza del rapporto lavorativo posto a base delle prestazioni previdenziali richieste in questa sede.
Deve dunque confermarsi, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza qui impugnata.
Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte, in particolare di Cassazione civile sez. lav., 01/04/2025, n. 8653, che ha dato “continuità al principio secondo cui la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell di ripetizione delle somme erogate a titolo di CP_1 disoccupazione agricola, adottato in ragione della cancellazione del beneficiario dall'elenco dei braccianti (cfr. Cass. n. 10038 del 2024)”. Principio, il suddetto, vieppiù applicabile alla presente fattispecie, in cui vi è “a monte” un diniego della prestazione previdenziale di cui sopra per effetto della mancanza, all'attualità, dell'iscrizione dell'istante nell'elenco bracciantile.
In presenza, dunque, in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 d.a. c.p.c., nulla deve provvedersi in ordine alle spese di lite, e tanto del tutto specularmente a quanto già ritenuto dal Tribunale nella precedente fase processuale.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 8.8.2022 da CP_
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la Parte_1 sentenza n. 608/2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 22.9.2025
Il Consigliere estensore (Dr. Arturo Pizzella)
Il Presidente (Dr. Maura Stassano)