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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe e vertente tra le seguenti parti:
(P.IVA Parte_1
) con sede legale alla via Santa Maria dei Miracoli n.15, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Zagaria, giusta procura rilasciata su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPONENTE-
contro
(C.F. ) quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._1
individuale, con sede in Trani al Corso Matteo Renato Imbriani n.207 (p.iva ), P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Savino, giusta procura in atti
- OPPOSTA-
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti:
Opponente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di opposizione, insistendo in particolare per l'accoglimento dell'eccezione preliminare dell'incompetenza per valore”
Opposta: “si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa e si riporta a tutti gli scritti difensivi depositati in atti, in particolare alla richiesta di merito della detta comparsa al punto in cui si chiede l'accertamento della dichiarazione del rapporto fra le parti di valore pari ad euro 39.400,00, così come ampiamente spiegato.” RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2024 la ha convenuto in Parte_2 giudizio dinanzi a codesto Tribunale l'impresa individuale formulando Controparte_1
opposizione al D.I. n. 759/24, emesso da codesto Tribunale, con il quale la prima era stata condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di e. 9000.00 – oltre interessi e spese di lite - per fornitura di "infissi, persiane, porta blindata e spallette (telai)” giusta fattura n.4/2024 del 05.02.2024 allegata in sede monitoria.
Ha dedotto ed eccepito, in estrema sintesi, l'opponente: a) l'incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, avendo la ricorrente invocato la condanna al pagamento dell'importo di euro
9.000,00 rientrante nella competenza del predetto Giudice ex art. 7 c.p.c.; b) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
c) l'irrilevanza probatoria delle fatture e l'incombenza dell'onere prova sull'opposto; d) l'inesattezza del credito rivendicato, in quanto la si era avvalsa della per il montaggio di infissi in Parte_2 Controparte_1 legno meglio identificati nell'offerta del 23.01.2023, accettata dall'opponente, per un corrispettivo di
€30.940,00, e l'opponente aveva effettuato pagamenti in acconto, giusta bonifici bancari meglio indicati in atti, residuando soltanto l'importo di €940,00, offerto banco iudicis.
Ha concluso, dunque, richiedendo di: “in via preliminare: I. Accertare e dichiarare il difetto di competenza per valore del presente procedimento per le ragioni meglio illustrate nella narrativa del presente atto e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o la revoca del Decreto ingiuntivo nr. 759/2024 emesso in data 24.07.2024 dal Giudice Unico del Tribunale di Trani - R.G. 2543/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per tutto quanto eccepito nella narrativa del presente atto;
sempre in via preliminare ma, in via gradata: II. Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipula della negoziazione assistita e per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo nr. 759/2024 emesso in data 24.07.2024 dal Giudice Unico del Tribunale di Trani - R.G. 2543/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per tutto quanto eccepito nella narrativa del presente atto;
III.
In ogni caso rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione data la fondatezza della presente opposizione di pronta soluzione e fondata su prova scritta;
Nel merito: IV. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo nr. 759/2024 del 24.07.2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto eccepito nella narrativa del presente atto;
V. In subordine, e nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, considerato il pagamento banco judicis eseguito dalla revocare in ogni caso il D.I. n. 759/2024; Il tutto Parte_2
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa del 23.12.2024 si è costituita in giudizio la , invocando il Controparte_1 rigetto dell'avversa domanda, eccependo e deducendo, in sintesi: i) la competenza del Tribunale, atteso che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti avrebbe quale valore complessivo l'importo di €
39.400,00, di cui l'opposto stesso invoca l'accertamento e, “al contempo, la condanna al pagamento della somma residuale di € 9.000,00”, onde non troverebbe applicazione l'art. 12 c.p.c., occorrendo accertare con efficacia di giudicato l'esistenza e la validità dell'intero rapporto;
ii) l'inapplicabilità della condizione di procedibilità nei giudizi di opposizione a d.i.; iii) la prova scritta del credito ex art. 633-634 c.p.c.; iv) nel merito, che il reale ammontare del credito sarebbe pari ad € 39.400,00, avendo le parti pattuito ulteriori opere, ed essendo il documento prodotto da controparte “l'iniziale e parziale elencazione della fornitura e posa in opera”, “artatamente confezionato dall'opponente” e “privo della sottoscrizione della parte opposta creditrice”.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “In via preliminare: -accertare e dichiarare
l'opposizione spiegata da non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- Parte_3 per l'effetto dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo del
24/7/2024 n.759/2024, RG n.2543/2024, emesso dal Tribunale di Trani;
Nel merito: -
Accertare e dichiarare pari ad € 39.400,00 il valore complessivo della fornitura e posa in opera effettuata nel periodo 2023-2024 dall'opposta in favore della committente come Parte_3
specificamente sotto indicata:-Totale n.10 infissi in legno standard/alluminio ral verde telaio maggiorato €19.240,00 -Persiane alluminio colore verde ral 6009 €10.200,00 -Montaggio e smontaggio €1.500,00 -Porta blindata per villa con pannello esterno PVC €2.000,00 -Spallette con sezione infissi e persiane €3.460,00 -Modifica porta blindata €500,00 -Modifica persiane, spallette, e infissi €2.500,00 -Supplemento telaio maggiorata €280,00 -Coprifili standard da 3 cm €240,00 -Sconto
€ 400,00 Totale €39.00,00 -Per l'effetto, rigettare l'opposizione spiegata dall'opponente; - rigettare, in ogni caso, l'opposizione spiegata dall'opponente e confermare il decreto ingiuntivo opposto del
24/7/2024 n.759/2024, RG n.2543/2024, emesso dal Tribunale di Trani, con conseguente condanna del medesimo al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 9.000,00, oltre interessi, al tasso legale maggiorato, ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale e, dalla scadenza della obbligazione, ai sensi del dlgs. n. 231/02, oltre iva, come per legge, come da fattura in narrativa, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-Condannare alle spese e competenze di giudizio.” Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione sulla pregiudiziale di incompetenza ai sensi degli artt. 179, 281 ter e 281 sexies c.p.c.-
All'udienza del 22.5.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera dei procuratori comparsi, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies ult. co, c.p.c.
-------
Deve dichiararsi l'incompetenza per valore del Tribunale, in favore del Giudice di Pace.
1. Giova anzitutto rilevare che la domanda originariamente proposta in sede monitoria da parte del avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 9.000,00, rientra pacificamente CP_1
nella competenza ratione valoris del giudice di Pace.
Sul punto, sia sufficiente ricordare che ai sensi dell'art. 7, 1° comma, c.p.c., rubricato
“Competenza del giudice di pace”, nella versione attualmente vigente, «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.». Il Tribunale, viceversa, è competente in via residuale per tutte le cause che non sono di competenza di altro Giudice (art. 9 c.p.c.).
Il valore della domanda, come è noto, ai fini della competenza si determina dalla domanda attorea, sommando le domande proposte nello stesso processo contro la stessa persona e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione (cfr. l'art. 10 c.p.c.); nelle cause relative a somme di danaro e beni mobili, inoltre, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, ferma la possibilità di contestazione del convenuto e la relativa decisione giudiziale (cfr.
l'art. 14 c.p.c.).
Orbene, nel caso di specie – ferma l'irrilevanza della dichiarazione di valore effettuata dall'opposta in sede monitoria ai fini del pagamento del contributo unificato, avente valenza meramente fiscale (v. Cass. Civ. sez. III, 12/12/2023, n.34811 e Cass. Civ. sez. II , 10/04/2017, n.
9195), è pacifico che in sede monitoria il ricorrente avesse invocato la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 9.000,00, domanda che avrebbe dovuto rivolgere al Giudice di Pace, essendo per valore al di sotto dello scaglione di competenza del Tribunale.
Anche sommando i richiesti “interessi commerciali” – non meglio quantificati dalla parte – e la rivalutazione monetaria (quand'anche non dovuta, trattandosi di debito pecuniario c.d. di valuta) si perviene all'importo di € 9.573,49, secondo il seguente conteggio:
Dal: Al: Credito rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi:
06/02/2024 30/06/2024 € 9.054,00 12,50% 145 € 449,60 01/07/2024 23/07/2024 € 9.054,00 12,25% 23 € 69,89
Totali: 168 € 519,49
Totale giorni per calcolo interessi: 168
Totale interessi moratori: € 519,49
Totale rivalutazione monetaria: € 54,00
Credito: € 9.000,00
Totale interessi: € 519,49
Rivalutazione + interessi: € 573,49
Credito rivalutato + interessi: € 9.573,49
Il valore finale così determinato della domanda, dunque, rientra nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, con conseguente incompetenza di codesto Tribunale in merito.
2. Occorre dar conto, in secondo luogo, del fatto che l'opposto, costituendosi in giudizio, ha espressamente formulato una domanda ulteriore, avendo “affiancato”, all'originaria domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 9.000,00, una domanda di accertamento e dichiarazione del “valore complessivo della fornitura”, del valore dichiarato di euro 39.400,00. L'opposto, sulla scorta di tale domanda additiva, ha invocato quindi l'applicazione dell'art. 10, comma 2, c.p.c. e la relativa sommatoria tra le domande cumulativamente proposte, con conseguente “recupero” della competenza del Tribunale.
La prospettazione dell'opposto, tuttavia, non è condivisibile, per due ragioni.
Prima di esplicitarle, giova anzitutto chiarire che ai (meri) fini della delibazione dell'eccezione di incompetenza, non spetta al Tribunale dirimere la questione dell'ammissibilità, o meno, della domanda “nuova” formulata dall'opposto (fermi i dubbi in merito, trattandosi di domanda additiva e non già sostitutiva: al riguardo, ad ogni modo, v. Cass. S.U. 15 ottobre 2024, n. 26727), giacché il profilo della competenza è delibato sulla scorta della domanda attorea, così come dallo stesso formulata, quand'anche la stessa sia inammissibile per altri fini.
2.1. Orbene, muovendo dalla prima ragione, occorre rilevare che il valore della controversia si determina, ai fini della individuazione del giudice competente, facendo riferimento esclusivo al petitum originario, ovverosia alla domanda quale fissata nell'atto introduttivo del giudizio, rimanendo irrilevante qualunque modifica quantitativa (ampliamento o riduzione) operatane dall'attore in corso di causa e, a fortiori, la proposizione di ulteriori domande (v., in merito, condivisibilmente, Cass. Civ. sez. II, 18/01/2007, n.1122 e Cass. Civ. sez. I, 03/03/2006, n.4716; Cass. Civ. sez. I, 18/09/2006, n.20118), fermo il diverso rilievo dell'eventuale domanda riconvenzionale formulata dal convenuto
(art. 36 c.p.c.).
In merito, infatti, viene in rilievo il disposto del richiamato art. 10, comma 1°, ai sensi del quale:
«Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda», nonché lo stesso comma
2° della predetta norma, che prevede ratione valoris la sommatoria al capitale dei soli interessi, spese e danni anteriori alla proposizione della domanda, così individuando tale proposizione quale momento al quale “ancorare” l'individuazione del Giudice competente.
All'interpretazione letterale delle norme nel senso sopra richiamato si aggiunge l'argomento logico e sistematico secondo il quale, conferendo rilevanza alle modifche (o cumuli) della domanda in corso di giudizio, si attribuirebbe alla parte la possibilità, a proprio piacimento ed eventualmente sulla base prognosi a sé sfavorevole dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), di cambiare le regole del processo e “spostare la competenza”, così ledendo anche il diritto di difesa del convenuto stesso (art. 24 cost), il quale, stante il principio di necessaria funzionalità del giudizio di opposizione, ha formulato l'opposizione innanzi al Tribunale confidando nell'accoglimento della propria eccezione preliminare.
Da quanto precede deriva che, se deve aversi riguardo alla domanda originaria e se il procedimento di opposizione è un giudizio ordinario che si svolge “in prosecuzione del procedimento monitorio” (v. Cass. SSUU 927/22), come seconda fase di un medesimo giudizio che si svolge dinanzi al medesimo ufficio, è la domanda monitoria che va assunta quale parametro di riferimento per l'individuazione della competenza per valore (ferma l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente, convenuto in senso sostanziale, nel caso di specie non formulata).
Ne consegue, nel caso di specie, l'irrilevanza (ai fini della competenza) dell'ulteriore domanda formulata dall'opposto in corso di causa, dovendo aversi riguardo all'originaria pretesa monitoria.
2.2. Ma vi è anche una seconda ragione che condurrebbe, in ogni caso (e, dunque, autonomamente dalla prima), alla declaratoria di incompetenza.
Ed è il rilievo in forza del quale la domanda di accertamento formulata dall'attore non è, a ben vedere, inquadrabile quale autonoma domanda, suscettibile di dar luogo a giudicato, costituendo esclusivamente un accertamento pregiudiziale, insisto e sotteso alla pretesa creditoria già articolata, e del quale il Giudice può e deve conoscere soltanto in via incidentale, con conseguente non operatività dell'eccezione alla regola di cui all'art. 12 c.p.c.
Ed infatti, l'opposto, a fronte dell'allegazione del convenuto di aver quasi integralmente adempiuto alla propria obbligazione, nascente da un contratto intercorso tra le parti che prevedeva un corrispettivo pari ad euro 30.000,00, ha formulato una domanda di accertamento e dichiarazione del
“valore complessivo della fornitura” effettuata in favore dell'opposta pari ad € 39.400,00.
La causa, a ben vedere, non riguarda “l'esistenza” del rapporto obbligatorio – che, invero, non è contestato dal convenuto – ma al più la sua “consistenza” e, nello specifico, l'ammontare delle opere e del corrispettivo pattuito.
Ma al di là di ciò vi è che la domanda, così come articolata, non è suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato, non rispondendo questo ad un concreto interesse della parte, che ha soltanto interesse ad ottenere la condanna del committente al pagamento del saldo, che presuppone quale mero accertamento incidentale quello della rivendicata consistenza del rapporto obbligatorio.
L'accertamento del rapporto sottostante, in altre parole, altro non è che una mera pregiudiziale c.d. “logica” (diversa da quella c.d. “tecnica”, relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello dedotto in giudizio, che ne condizioni l'esistenza, v. l'art. 34 c.p.c.), che attiene al medesimo rapporto da cui trae origine il diritto (nel caso di specie, di credito) azionato.
In tal caso la questione investe circostanze che rientrano nel fatto costitutivo dedotto in causa, quale presupposto logico- giuridico o di fatto che sia necessario al giudice accertare per giungere ad accordare il bene richiesto dall'attore. E la delibazione in ordine a tale rapporto non influisce sul valore della causa, che va determinato con riguardo al petitum, senza che sia decisiva la causa petendi (v. gli artt. 10 e 12 c.p.c. e Cass. n. 6363/2010; Cass. n. 16898/2013; Cass. n. 18283/2015).
La questione pregiudiziale, dunque, deve essere decisa in via strumentale ed incidentale, anche nell'ipotesi in cui vi sia stata contestazione della controparte e quand'anche su di essa la parte abbia richiesto un accertamento con efficacia di giudicato, atteso che affinché la questione importi l'instaurazione di una causa pregiudiziale non è sufficiente che la parte o le parti chiedano sulla questione un accertamento con efficacia di giudicato, occorrendo viceversa che il richiedente dimostri che la domanda di accertamento con efficacia di giudicato autonomo risponda ad un'esigenza che trascende quella immediata alla soluzione della causa in corso, vale a dire che deve essere resa palese la idoneità della questione che forma oggetto della richiesta, ad influire su liti diverse da quella per comporre la quale la questione stessa è sorta o anche su altri rapporti e altri soggetti (v., in merito, condivisibilmente, Cassazione civile sez. III, 03/04/2013, n.8093).
Orbene, nel caso di specie, alcun interesse concreto ha manifestato l'opponente, diverso da quello sotteso al riconoscimento del proprio credito, onde l'accertamento della consistenza del rapporto giuridico deve essere effettuata in via meramente incidentale, non essendo sufficiente la mera richiesta formale a determinare una pronuncia con efficacia di giudicato, tanto più laddove quest'ultima appare invocata al solo fine di “paralizzare” l'avversa eccezione di incompetenza.
In definitiva, deve esser dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice adito, in favore del
Giudice di Pace. La pronuncia si impone nella forma della sentenza, dovendosi procedere con la revoca dell'opposto decreto, emesso dal Giudice incompetente.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 e ss.mm.e.ii. in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per le fasi di studio ed introduttiva, dei valori medi indicati nell'allegata tabella, e con riduzione del 50% di quelli della fase di trattazione/istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, dell'assenza della fase istruttoria e della modalità decisoria semplificata adottata.
P.Q.M
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Trani in favore del Giudice di Pace;
2) Dispone che il giudizio relativo a tale domanda sia riassunto innanzi al giudice competente entro il termine di tre mesi;
3) condanna a rimborsare le spese processuali in favore della Controparte_1 [...]
liquidate in euro 145,50 per esborsi ed in euro 3.400,00 per compenso professionale ai Parte_2 difensori, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Zagaria Angela, dichiaratasi antistataria.
Così è deciso in Trani il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe e vertente tra le seguenti parti:
(P.IVA Parte_1
) con sede legale alla via Santa Maria dei Miracoli n.15, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Zagaria, giusta procura rilasciata su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPONENTE-
contro
(C.F. ) quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._1
individuale, con sede in Trani al Corso Matteo Renato Imbriani n.207 (p.iva ), P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Savino, giusta procura in atti
- OPPOSTA-
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti:
Opponente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di opposizione, insistendo in particolare per l'accoglimento dell'eccezione preliminare dell'incompetenza per valore”
Opposta: “si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa e si riporta a tutti gli scritti difensivi depositati in atti, in particolare alla richiesta di merito della detta comparsa al punto in cui si chiede l'accertamento della dichiarazione del rapporto fra le parti di valore pari ad euro 39.400,00, così come ampiamente spiegato.” RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2024 la ha convenuto in Parte_2 giudizio dinanzi a codesto Tribunale l'impresa individuale formulando Controparte_1
opposizione al D.I. n. 759/24, emesso da codesto Tribunale, con il quale la prima era stata condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di e. 9000.00 – oltre interessi e spese di lite - per fornitura di "infissi, persiane, porta blindata e spallette (telai)” giusta fattura n.4/2024 del 05.02.2024 allegata in sede monitoria.
Ha dedotto ed eccepito, in estrema sintesi, l'opponente: a) l'incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, avendo la ricorrente invocato la condanna al pagamento dell'importo di euro
9.000,00 rientrante nella competenza del predetto Giudice ex art. 7 c.p.c.; b) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
c) l'irrilevanza probatoria delle fatture e l'incombenza dell'onere prova sull'opposto; d) l'inesattezza del credito rivendicato, in quanto la si era avvalsa della per il montaggio di infissi in Parte_2 Controparte_1 legno meglio identificati nell'offerta del 23.01.2023, accettata dall'opponente, per un corrispettivo di
€30.940,00, e l'opponente aveva effettuato pagamenti in acconto, giusta bonifici bancari meglio indicati in atti, residuando soltanto l'importo di €940,00, offerto banco iudicis.
Ha concluso, dunque, richiedendo di: “in via preliminare: I. Accertare e dichiarare il difetto di competenza per valore del presente procedimento per le ragioni meglio illustrate nella narrativa del presente atto e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o la revoca del Decreto ingiuntivo nr. 759/2024 emesso in data 24.07.2024 dal Giudice Unico del Tribunale di Trani - R.G. 2543/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per tutto quanto eccepito nella narrativa del presente atto;
sempre in via preliminare ma, in via gradata: II. Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipula della negoziazione assistita e per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo nr. 759/2024 emesso in data 24.07.2024 dal Giudice Unico del Tribunale di Trani - R.G. 2543/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per tutto quanto eccepito nella narrativa del presente atto;
III.
In ogni caso rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione data la fondatezza della presente opposizione di pronta soluzione e fondata su prova scritta;
Nel merito: IV. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo nr. 759/2024 del 24.07.2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto eccepito nella narrativa del presente atto;
V. In subordine, e nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, considerato il pagamento banco judicis eseguito dalla revocare in ogni caso il D.I. n. 759/2024; Il tutto Parte_2
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa del 23.12.2024 si è costituita in giudizio la , invocando il Controparte_1 rigetto dell'avversa domanda, eccependo e deducendo, in sintesi: i) la competenza del Tribunale, atteso che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti avrebbe quale valore complessivo l'importo di €
39.400,00, di cui l'opposto stesso invoca l'accertamento e, “al contempo, la condanna al pagamento della somma residuale di € 9.000,00”, onde non troverebbe applicazione l'art. 12 c.p.c., occorrendo accertare con efficacia di giudicato l'esistenza e la validità dell'intero rapporto;
ii) l'inapplicabilità della condizione di procedibilità nei giudizi di opposizione a d.i.; iii) la prova scritta del credito ex art. 633-634 c.p.c.; iv) nel merito, che il reale ammontare del credito sarebbe pari ad € 39.400,00, avendo le parti pattuito ulteriori opere, ed essendo il documento prodotto da controparte “l'iniziale e parziale elencazione della fornitura e posa in opera”, “artatamente confezionato dall'opponente” e “privo della sottoscrizione della parte opposta creditrice”.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “In via preliminare: -accertare e dichiarare
l'opposizione spiegata da non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- Parte_3 per l'effetto dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo del
24/7/2024 n.759/2024, RG n.2543/2024, emesso dal Tribunale di Trani;
Nel merito: -
Accertare e dichiarare pari ad € 39.400,00 il valore complessivo della fornitura e posa in opera effettuata nel periodo 2023-2024 dall'opposta in favore della committente come Parte_3
specificamente sotto indicata:-Totale n.10 infissi in legno standard/alluminio ral verde telaio maggiorato €19.240,00 -Persiane alluminio colore verde ral 6009 €10.200,00 -Montaggio e smontaggio €1.500,00 -Porta blindata per villa con pannello esterno PVC €2.000,00 -Spallette con sezione infissi e persiane €3.460,00 -Modifica porta blindata €500,00 -Modifica persiane, spallette, e infissi €2.500,00 -Supplemento telaio maggiorata €280,00 -Coprifili standard da 3 cm €240,00 -Sconto
€ 400,00 Totale €39.00,00 -Per l'effetto, rigettare l'opposizione spiegata dall'opponente; - rigettare, in ogni caso, l'opposizione spiegata dall'opponente e confermare il decreto ingiuntivo opposto del
24/7/2024 n.759/2024, RG n.2543/2024, emesso dal Tribunale di Trani, con conseguente condanna del medesimo al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 9.000,00, oltre interessi, al tasso legale maggiorato, ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale e, dalla scadenza della obbligazione, ai sensi del dlgs. n. 231/02, oltre iva, come per legge, come da fattura in narrativa, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-Condannare alle spese e competenze di giudizio.” Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione sulla pregiudiziale di incompetenza ai sensi degli artt. 179, 281 ter e 281 sexies c.p.c.-
All'udienza del 22.5.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera dei procuratori comparsi, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies ult. co, c.p.c.
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Deve dichiararsi l'incompetenza per valore del Tribunale, in favore del Giudice di Pace.
1. Giova anzitutto rilevare che la domanda originariamente proposta in sede monitoria da parte del avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 9.000,00, rientra pacificamente CP_1
nella competenza ratione valoris del giudice di Pace.
Sul punto, sia sufficiente ricordare che ai sensi dell'art. 7, 1° comma, c.p.c., rubricato
“Competenza del giudice di pace”, nella versione attualmente vigente, «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.». Il Tribunale, viceversa, è competente in via residuale per tutte le cause che non sono di competenza di altro Giudice (art. 9 c.p.c.).
Il valore della domanda, come è noto, ai fini della competenza si determina dalla domanda attorea, sommando le domande proposte nello stesso processo contro la stessa persona e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione (cfr. l'art. 10 c.p.c.); nelle cause relative a somme di danaro e beni mobili, inoltre, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, ferma la possibilità di contestazione del convenuto e la relativa decisione giudiziale (cfr.
l'art. 14 c.p.c.).
Orbene, nel caso di specie – ferma l'irrilevanza della dichiarazione di valore effettuata dall'opposta in sede monitoria ai fini del pagamento del contributo unificato, avente valenza meramente fiscale (v. Cass. Civ. sez. III, 12/12/2023, n.34811 e Cass. Civ. sez. II , 10/04/2017, n.
9195), è pacifico che in sede monitoria il ricorrente avesse invocato la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 9.000,00, domanda che avrebbe dovuto rivolgere al Giudice di Pace, essendo per valore al di sotto dello scaglione di competenza del Tribunale.
Anche sommando i richiesti “interessi commerciali” – non meglio quantificati dalla parte – e la rivalutazione monetaria (quand'anche non dovuta, trattandosi di debito pecuniario c.d. di valuta) si perviene all'importo di € 9.573,49, secondo il seguente conteggio:
Dal: Al: Credito rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi:
06/02/2024 30/06/2024 € 9.054,00 12,50% 145 € 449,60 01/07/2024 23/07/2024 € 9.054,00 12,25% 23 € 69,89
Totali: 168 € 519,49
Totale giorni per calcolo interessi: 168
Totale interessi moratori: € 519,49
Totale rivalutazione monetaria: € 54,00
Credito: € 9.000,00
Totale interessi: € 519,49
Rivalutazione + interessi: € 573,49
Credito rivalutato + interessi: € 9.573,49
Il valore finale così determinato della domanda, dunque, rientra nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, con conseguente incompetenza di codesto Tribunale in merito.
2. Occorre dar conto, in secondo luogo, del fatto che l'opposto, costituendosi in giudizio, ha espressamente formulato una domanda ulteriore, avendo “affiancato”, all'originaria domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 9.000,00, una domanda di accertamento e dichiarazione del “valore complessivo della fornitura”, del valore dichiarato di euro 39.400,00. L'opposto, sulla scorta di tale domanda additiva, ha invocato quindi l'applicazione dell'art. 10, comma 2, c.p.c. e la relativa sommatoria tra le domande cumulativamente proposte, con conseguente “recupero” della competenza del Tribunale.
La prospettazione dell'opposto, tuttavia, non è condivisibile, per due ragioni.
Prima di esplicitarle, giova anzitutto chiarire che ai (meri) fini della delibazione dell'eccezione di incompetenza, non spetta al Tribunale dirimere la questione dell'ammissibilità, o meno, della domanda “nuova” formulata dall'opposto (fermi i dubbi in merito, trattandosi di domanda additiva e non già sostitutiva: al riguardo, ad ogni modo, v. Cass. S.U. 15 ottobre 2024, n. 26727), giacché il profilo della competenza è delibato sulla scorta della domanda attorea, così come dallo stesso formulata, quand'anche la stessa sia inammissibile per altri fini.
2.1. Orbene, muovendo dalla prima ragione, occorre rilevare che il valore della controversia si determina, ai fini della individuazione del giudice competente, facendo riferimento esclusivo al petitum originario, ovverosia alla domanda quale fissata nell'atto introduttivo del giudizio, rimanendo irrilevante qualunque modifica quantitativa (ampliamento o riduzione) operatane dall'attore in corso di causa e, a fortiori, la proposizione di ulteriori domande (v., in merito, condivisibilmente, Cass. Civ. sez. II, 18/01/2007, n.1122 e Cass. Civ. sez. I, 03/03/2006, n.4716; Cass. Civ. sez. I, 18/09/2006, n.20118), fermo il diverso rilievo dell'eventuale domanda riconvenzionale formulata dal convenuto
(art. 36 c.p.c.).
In merito, infatti, viene in rilievo il disposto del richiamato art. 10, comma 1°, ai sensi del quale:
«Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda», nonché lo stesso comma
2° della predetta norma, che prevede ratione valoris la sommatoria al capitale dei soli interessi, spese e danni anteriori alla proposizione della domanda, così individuando tale proposizione quale momento al quale “ancorare” l'individuazione del Giudice competente.
All'interpretazione letterale delle norme nel senso sopra richiamato si aggiunge l'argomento logico e sistematico secondo il quale, conferendo rilevanza alle modifche (o cumuli) della domanda in corso di giudizio, si attribuirebbe alla parte la possibilità, a proprio piacimento ed eventualmente sulla base prognosi a sé sfavorevole dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), di cambiare le regole del processo e “spostare la competenza”, così ledendo anche il diritto di difesa del convenuto stesso (art. 24 cost), il quale, stante il principio di necessaria funzionalità del giudizio di opposizione, ha formulato l'opposizione innanzi al Tribunale confidando nell'accoglimento della propria eccezione preliminare.
Da quanto precede deriva che, se deve aversi riguardo alla domanda originaria e se il procedimento di opposizione è un giudizio ordinario che si svolge “in prosecuzione del procedimento monitorio” (v. Cass. SSUU 927/22), come seconda fase di un medesimo giudizio che si svolge dinanzi al medesimo ufficio, è la domanda monitoria che va assunta quale parametro di riferimento per l'individuazione della competenza per valore (ferma l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente, convenuto in senso sostanziale, nel caso di specie non formulata).
Ne consegue, nel caso di specie, l'irrilevanza (ai fini della competenza) dell'ulteriore domanda formulata dall'opposto in corso di causa, dovendo aversi riguardo all'originaria pretesa monitoria.
2.2. Ma vi è anche una seconda ragione che condurrebbe, in ogni caso (e, dunque, autonomamente dalla prima), alla declaratoria di incompetenza.
Ed è il rilievo in forza del quale la domanda di accertamento formulata dall'attore non è, a ben vedere, inquadrabile quale autonoma domanda, suscettibile di dar luogo a giudicato, costituendo esclusivamente un accertamento pregiudiziale, insisto e sotteso alla pretesa creditoria già articolata, e del quale il Giudice può e deve conoscere soltanto in via incidentale, con conseguente non operatività dell'eccezione alla regola di cui all'art. 12 c.p.c.
Ed infatti, l'opposto, a fronte dell'allegazione del convenuto di aver quasi integralmente adempiuto alla propria obbligazione, nascente da un contratto intercorso tra le parti che prevedeva un corrispettivo pari ad euro 30.000,00, ha formulato una domanda di accertamento e dichiarazione del
“valore complessivo della fornitura” effettuata in favore dell'opposta pari ad € 39.400,00.
La causa, a ben vedere, non riguarda “l'esistenza” del rapporto obbligatorio – che, invero, non è contestato dal convenuto – ma al più la sua “consistenza” e, nello specifico, l'ammontare delle opere e del corrispettivo pattuito.
Ma al di là di ciò vi è che la domanda, così come articolata, non è suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato, non rispondendo questo ad un concreto interesse della parte, che ha soltanto interesse ad ottenere la condanna del committente al pagamento del saldo, che presuppone quale mero accertamento incidentale quello della rivendicata consistenza del rapporto obbligatorio.
L'accertamento del rapporto sottostante, in altre parole, altro non è che una mera pregiudiziale c.d. “logica” (diversa da quella c.d. “tecnica”, relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello dedotto in giudizio, che ne condizioni l'esistenza, v. l'art. 34 c.p.c.), che attiene al medesimo rapporto da cui trae origine il diritto (nel caso di specie, di credito) azionato.
In tal caso la questione investe circostanze che rientrano nel fatto costitutivo dedotto in causa, quale presupposto logico- giuridico o di fatto che sia necessario al giudice accertare per giungere ad accordare il bene richiesto dall'attore. E la delibazione in ordine a tale rapporto non influisce sul valore della causa, che va determinato con riguardo al petitum, senza che sia decisiva la causa petendi (v. gli artt. 10 e 12 c.p.c. e Cass. n. 6363/2010; Cass. n. 16898/2013; Cass. n. 18283/2015).
La questione pregiudiziale, dunque, deve essere decisa in via strumentale ed incidentale, anche nell'ipotesi in cui vi sia stata contestazione della controparte e quand'anche su di essa la parte abbia richiesto un accertamento con efficacia di giudicato, atteso che affinché la questione importi l'instaurazione di una causa pregiudiziale non è sufficiente che la parte o le parti chiedano sulla questione un accertamento con efficacia di giudicato, occorrendo viceversa che il richiedente dimostri che la domanda di accertamento con efficacia di giudicato autonomo risponda ad un'esigenza che trascende quella immediata alla soluzione della causa in corso, vale a dire che deve essere resa palese la idoneità della questione che forma oggetto della richiesta, ad influire su liti diverse da quella per comporre la quale la questione stessa è sorta o anche su altri rapporti e altri soggetti (v., in merito, condivisibilmente, Cassazione civile sez. III, 03/04/2013, n.8093).
Orbene, nel caso di specie, alcun interesse concreto ha manifestato l'opponente, diverso da quello sotteso al riconoscimento del proprio credito, onde l'accertamento della consistenza del rapporto giuridico deve essere effettuata in via meramente incidentale, non essendo sufficiente la mera richiesta formale a determinare una pronuncia con efficacia di giudicato, tanto più laddove quest'ultima appare invocata al solo fine di “paralizzare” l'avversa eccezione di incompetenza.
In definitiva, deve esser dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice adito, in favore del
Giudice di Pace. La pronuncia si impone nella forma della sentenza, dovendosi procedere con la revoca dell'opposto decreto, emesso dal Giudice incompetente.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 e ss.mm.e.ii. in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per le fasi di studio ed introduttiva, dei valori medi indicati nell'allegata tabella, e con riduzione del 50% di quelli della fase di trattazione/istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, dell'assenza della fase istruttoria e della modalità decisoria semplificata adottata.
P.Q.M
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Trani in favore del Giudice di Pace;
2) Dispone che il giudizio relativo a tale domanda sia riassunto innanzi al giudice competente entro il termine di tre mesi;
3) condanna a rimborsare le spese processuali in favore della Controparte_1 [...]
liquidate in euro 145,50 per esborsi ed in euro 3.400,00 per compenso professionale ai Parte_2 difensori, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Zagaria Angela, dichiaratasi antistataria.
Così è deciso in Trani il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto