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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/10/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3625 2022
TRA
Parte_1
con l'avv. G. PALMITESSA
Ricorrente
E
Controparte_1
Con l'avv. G. BRIGANTE e M. MAZZETTI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto notificato il 12/10/2022 con cui CP_1 intimava al sig. di adempiere l'obbligo risultante dal decreto ingiuntivo
[...] Parte_1 emesso dal Tribunale di Brindisi - sez. lavoro fascicolo avente RG 3183/2022 - pure notificato all'odierno opponente in data 30/09/2022, recante il pagamento della retribuzione dal 1/03/2018 al
25/07/2019 nonché un'integrazione salariale per il periodo 01/06/2015 al 01/01/2016 dovuta alla stessa dalla società sua datrice di lavoro EG NT s.s di cui il era socio. CP_1 Pt_1
In particolare, l'odierno opponente, adduceva a sostegno dell'illegittimità della pretesa azionata, lo scioglimento del rapporto sociale avvenuto in data 03.08.2018 - con atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali registrato a Bari il giorno 06/08/2018 al nr 26058/1T da NO
[...]
- in forza del quale cedeva la sua quota di partecipazione alla società Per_1 Parte_1
EG NT s.s. in favore del sig. , uscendo definitivamente dalla compagine Parte_2 societaria. Sicché l'esecuzione forzata, di cui l'atto di precetto è atto prodromico, nonché tutti gli atti accertatevi ed il decreto ingiuntivo sotteso, ottenuto e notificato ben oltre lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al sig. , sono da ritenersi illegittimi. Parte_1 Sulla scorta di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “- Disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo illegittimamente azionato;
- Dichiarare che la sig.ra non ha diritto per le ragioni esposte in premessa di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei cofnronti del aig. che non è più socio della società Parte_1
EG NT dal 03/08/2018; - Condannare il creditore al pagamento delle spese di lite nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva parte opposta contestando in toto gli avversi assunti;
in particolare, deduceva che le somme (pari ad € 32.575,10) portate dal decreto ingiuntivo a titolo di differenze retributive per l'attività prestata dalla alle dipendenze della SOC. AGR. EGNATHIA PLANT di cui il CP_1
era socio (dal 18/09/2014 al 3/08/2018) fossero state definitivamente acclarate Parte_1 come dovute a seguito di Diffida accertativa da parte dell' di Brindisi, Controparte_2 comunicata in data 08/01/2021.
Assumeva, ancora, la responsabilità illimitata e solidale, per le obbligazioni sociali, del sig.
quale socio di società semplice, a nulla rilevando la cessione di quote dallo stesso Parte_1 opposta comunque successiva al periodo di maturazione del credito di lavoro e inopponibile ai terzi in mancanza di “iscrizione nel registro delle imprese del contratto sociale modificato (cd.
“pubblicità dichiarativa”)”, in ordine alla quale non risulta alcuna visura allegata e/o la trasmissione del Notaio dell'avvenuta registrazione;
spiegava, infine, domanda riconvenzionale per le somme portate quali crediti di lavoro da altro e precedente decreto ingiuntivo n. 146/2020 RG
296/2020 (per un importo complessivo di €. 43.379,75) notificato in data 17/01/2022, munito di formula esecutiva e mai opposto.
Ritenuta, quindi, la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, attesa anche l'infruttuosa esecuzione nei confronti della società debitrice, l'odierna opposta insisteva per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del Decreto Ingiuntivo n. 519/2022 iscritto al n. RGL 3183/2022 sotteso all'atto di precetto qui opposto.
Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruito il processo con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito espsote.
Nel presente giudizio l'opponente chiede dichiararsi la nullità del precetto opposto dell'importo complessivo di € 38.360,80, contestando la legittimità del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata per il credito di lavoro vantato nei confronti della SOC. AG EGNATHIA PLANT DI NC CA SS, in forza della cessione della sua quota sociale, avvenuta in data 03/08/2018, in favore di . Parte_2
L'atto di precetto oggetto di impugnazione scaturisce dal decreto ingiuntivo n. 519/2022, emesso dal Tribunale di Brindisi nel procedimento avente r.g.n. 3183/2022, notificato al ricorrente in data
30/09/2022 e oggetto di opposizione nel procedimento r.g.n. 3814/2022 riunito all'odierno procedimento;
con il suddetto decreto ingiuntivo veniva ingiunto a , socio della Parte_1 società EG NT s.s. dal 18/09/2014 al 3/08/2018, il pagamento dell'importo di euro
32.575,10, nonché la somma di euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, somme non corrisposte all'opposta nel corso del rapporto di lavoro subordinato prestato con la qualifica di Impiegato livello 2 del CCNL settore Agricoltura, alle dipendenze della società de qua, a titolo di retribuzione da luglio 2018 al 25/07/2019 e di integrazione salariale per il periodo
01/06/2015 al 01/01/2016.
Dall'esame della documentazione allegata risulta, altresì, che precedentemente al giudizio per cui è causa: - l'opposta aveva richiesto intervento ispettivo a seguito del quale l' aveva CP_2 notificato in data 08/01/2021 “Comunicazione di ESECUTIVITA' DIFFIDA ACCERTATIVA”, diffidando , legale rappresentante della EG NT s.s., a corrispondere alla Parte_2 lavoratrice l'importo totale di euro 32.575,10 entro 30 giorni dalla notifica, avendo la società omesso di corrispondere dal Luglio 2018 al 16/07/2019 alla dipendente Sig.ra Controparte_1 la retribuzione dovuta per il contratto di lavoro a 39 ore settimanali, oltre alle somme dovute dal
01/6/2015 al 01/01/2016, in forza all'aumento provinciale mensile di € 63,56 previsto dal contratto integrativo regionale e al TFR, (che l'opposta riservava di quantificare per gli anni di competenza dovuti da ); - la suddetta diffida accertativa veniva notificata in data 17/01/2022 Parte_1 all'amministratore della società, , e a;
- l'opposta aveva già Parte_2 Parte_1 ottenuto l'emissione di altro decreto ingiuntivo n. 143/2020 (r.g.n. 296/2020), in forza del quale veniva ingiunto alla SOC. AG EGNATHIA PLANT SS DI NC CA di pagare in favore della la somma complessiva di € 43.379,75, a titolo di differenze CP_1 retributive, ferie e permessi non goduti, recesso senza preavviso, ratei di 13 e 14, tfr;
- in data
11/1/2022 il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 143/2020, notificato alla pec della società.
Ciò posto, si osserva, in via preliminare, che l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla mancata indicazione del numero di identificazione del decreto ingiuntivo notificato è infondata in quanto il ricorrente con la spiegata opposizione ha chiaramente dimostrato di aver avuto contezza del procedimento di ingiunzione per cui è causa, di cui tra risulta indicato il numero di ruolo generale del procedimento d'ingiunzione e di aver – dunque – esercitato pienamente il suo diritto di difesa e, pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
Nel merito, l'ingiunto ha posto a fondamento della spiegata opposizione la perdita dello status di socio, evidenziando che con atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali del 3/08/2018, registrato a Bari il giorno 06/08/2018 al nr 26058/1T da NO , aveva ceduto la Persona_1 sua quota di partecipazione alla EG NT s.s. in favore del sig. , uscendo Parte_2 definitivamente dalla società e contestando, in ragione della cessione della quota sociale, la legittimità dell'esecuzione forzata. A tal proposito assumeva il ricorrente che la procedura esecutiva non poteva essere esercitata nei suoi confronti, non essendo più socio della società opponente a far data della cessione di quota ed essendo stati notificati tutti gli atti accertativi nonché il decreto ingiuntivo dopo lo scioglimento del rapporto sociale deducendo da ciò che non fosse tenuto al pagamento dei crediti di lavoro vantati dall'opposta.
Di contro, l'opposta replicava richiamando a sostegno dell'azione esecutiva la responsabilità illimitata e solidale dei soci delle società semplici per le obbligazioni sociali ai sensi degli artt. 2290
e 2300 cod. civ., salvo il beneficio di escussione, che nel caso di specie l'opponente non poteva invocare – non avendo indicato l'esistenza di beni societari facilmente aggredibili e considerando, altresì, che la società Agricola “EG plant s.s.” era stata sottoposta a procedura espropriativa mobiliare innanzi al Tribunale di Brindisi R.G.N. 17/2019, a dimostrazione dell'incapienza della società per la soddisfazione del credito avanzato.
Al fine di dirimere la questione relativa agli effetti giuridici della cessione della quota sociale, giova richiamare l'art. 2290 c.c. che disciplina la responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi nella società semplice e prevede: "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento", precisando "lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato".
Dalla norma si evince che la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato. Rispetto a tale principio generale, non assume valore decisivo la circostanza che una determinata obbligazione sociale sia stata contratta in epoca anteriore allo scioglimento del rapporto con un singolo socio, e che gli effetti di tale obbligazione sociale siano destinati a permanere nel tempo, oltre l'epoca dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito: “Gli effetti di una simile obbligazione, infatti, pur pienamente operanti, sotto il profilo del vincolo, sin dall'originaria costituzione del rapporto negoziale (e la cui sola esigibilità risulta condizionata alla scadenza di termini convenuti), devono ritenersi tali, a far tempo dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, da non poter più coinvolgere, con riferimento alla prestazione non ancora esigibile, la responsabilità dei soci il cui rapporto con la società sia venuto meno. A sostegno di tale interpretazione dell'art. 2290 c.c. varrà, in primo luogo, segnalare il valore significativo del dato letterale della norma, avendo il legislatore disposto una specifica limitazione nel tempo della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali. E' vero che la norma non ha sancito una limitazione di detta responsabilità per le sole obbligazioni sociali contratte successivamente allo scioglimento. Ma l'uso del termine responsabilità implica l'intenzione del legislatore di non riferirsi al debito, ossia alla situazione obbligatoria come tale, cioè come fonte di vincolo per la società che
l'ha contratta, bensì al momento in cui tale situazione dà luogo a responsabilità, ossia al momento in cui l'obbligazione sia divenuta esigibile e non sia stata adempiuta (…)” (Cassazione civile sez.
III, 23/10/2023, ud. 21/09/2023, dep. 23/10/2023, n.29306).
Sulla base dei principi richiamati, pertanto, è chiaro che l'opponente è tenuto al pagamento dei crediti maturati dalla lavoratrice sino alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione della quota sociale in favore di e, segnatamente, fino alla data del 8 Parte_2 febbraio 2019, data in cui risulta iscritto nel registro delle imprese l'atto di cessione (come risulta dalla documentazione allegata).
Tanto premesso, in relazione al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e da cui è scaturito l'atto di precetto oggetto del presente giudizio il debitore opposto sarà responsabile limitatamente all'obbligazione sociale relativa alle retribuzioni non versate sino all' 8 febbraio 2019 e alle differenze salariali 2015 e 2016, oltre al tfr fino al 8.2.2019.
In tale prospettiva, l'opponente nulla ha contestato sulle retribuzioni dal 2018 al 2019 mentre ha rilevato che il conteggio dell'aumento contrattuale provinciale predisposto dall'opposta sarebbe errato in quanto la somma spettante sarebbe pari a euro 508,48 e non 635,60, essendo le mensilità pari a 8. Sul punto, tuttavia, le censure sono sfornite di adeguato supporto probatorio e pertanto vanno disattese.
Sulla scorta delle argomentazioni suesposte ed alla luce delle allegazioni prodotte, ritiene il
Giudicante che la presente opposizione sia fondata solo in relazione alle retribuzioni non pagate successive a febbraio 2019 e all'aumento contrattuale pari il tutto complessivamente ad euro
15.319,76 come da conteggi in atti, oltre tfr da calcolarsi sino al 8.2.2019.
Sulla domanda riconvenzionale occorre rilevare che nella memoria la lavoratrice allegava che “In data 17/01/2022 veniva ingiunto al Sig. e la somma di Parte_2 Parte_1 €42.903,04 per crediti di lavoro e notificato a mezzo UNEP con raccomandata n 78517660497-3e
CAD n° 785176604973 e r-racc 78517660496-0 ritirata da , il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n 296/2020 munito di formula esecutiva e mai opposto.
Nel caso della Sig.ra per la natura dei propri crediti quota del TFR, RECESSO CP_1
CONTRATTUALE SENZA PREAVVISO E RETRIBUZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE non corrisposte, provvedeva a mezzo dei suo i procuratori ad ingiungere in primis il Decreto Ingiuntivo
n 146/2020 RG 296/2020 per un importo d € 43.379,75 nei confronti del socio che Parte_2 rimaneva infruttuoso, successivamente nei confronti dell'altro socio, ovvero il sig. Pt_1
, promuoveva ulteriore azione esecutiva al fine di poter recuperare quanto maturato per
[...] mezzo del successivo Decreto Ingiuntivo RGL 3183/2022 dell'importo di € 32.575,10.
La normativa prevede che per quanto attiene il profilo della responsabilità del socio l'art. 2269
c.c., rubricato "Responsabilità del nuovo socio" prevede che chi entri a far parte di una società già costituita risponda con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.
Pertanto è' di tutta evidenza che con il Decreto Ingiuntivo RGL 296/2020LA Sig.ra CP_1 richiedeva le somme non corrisposte derivanti dal contratto di assunzione del 13/3/2013 al Sig.
il quale non ha mai corrisposto le somme ingiunte e pertanto il Sig. Parte_2 Pt_1
, a mezzo dell'acquisto delle quote del 18/09/2014, dovrà rispondere dell'ulteriore credito
[...] maturato con il titolo esecutivo mai opposto dal Sig. alla Sig.,ra con il Parte_2 CP_1
Decreto Ingiuntivo n° 146/2020 RG 296/2020 per un importo d € 43.379,75.
Tale circostanza è confermata riaffermando il principio consolidato per cui il titolo esecutivo conseguito dal creditore di una società di persone nei confronti della medesima vale anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili (cfr., ex multis, Cass. Civ. 30441/2017; Cass.
Civ. n. 18923/2013; Cass. Civ. n. 23749/2011; Cass. Civ. n. 14165/2009; Cass. Civ. n. 23669/2006;
Cass. Civ. n. 19946/2004; Cass. Civ. n. 613/2003; Cass. Civ., n. 5884/1999; Cass. Civ., n.
7353/1997). ….”
Sulla scorta di tali premesse chiedeva in via riconvenzionale “condannare per il Parte_2
Decreto Ingiutnivo cosi come notificato al Sig. RGL 296/2020 Parte_3 dell'importo di 43.379,75€ La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.”
Tale domanda tuttavia è inammissibile sussistendo di già un titolo esecutivo in forza del quale la lavoratrice poteva agire per ottenere il credito ingiunto.
Le spese di lite visto il parziale ed esiguo accoglimento dell'opposizione e la quasi totale fondatezza della pretesa creditoria si compensano per 1/3 la residua parte è posta a carico di parte opponente.
Pqm
- revoca il decreto ingiuntivo e dichiara nullo il relativo precetto, condanna parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 15.319,76 a titolo di differenze retributive oltre tfr da calcolarsi fino a febbraio 2019, il tutto oltre interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione,
- rigetta nel resto le domande delle parti;
- condanna l'opponente al pagamento di 2/3 delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario che si liquidano in tale misura per compensi professionali in euro
2100,00 oltre accessori come per legge, compensa nella residua parte le spese di lite;
Brindisi 08.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Gabriella Puzzovio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3625 2022
TRA
Parte_1
con l'avv. G. PALMITESSA
Ricorrente
E
Controparte_1
Con l'avv. G. BRIGANTE e M. MAZZETTI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto notificato il 12/10/2022 con cui CP_1 intimava al sig. di adempiere l'obbligo risultante dal decreto ingiuntivo
[...] Parte_1 emesso dal Tribunale di Brindisi - sez. lavoro fascicolo avente RG 3183/2022 - pure notificato all'odierno opponente in data 30/09/2022, recante il pagamento della retribuzione dal 1/03/2018 al
25/07/2019 nonché un'integrazione salariale per il periodo 01/06/2015 al 01/01/2016 dovuta alla stessa dalla società sua datrice di lavoro EG NT s.s di cui il era socio. CP_1 Pt_1
In particolare, l'odierno opponente, adduceva a sostegno dell'illegittimità della pretesa azionata, lo scioglimento del rapporto sociale avvenuto in data 03.08.2018 - con atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali registrato a Bari il giorno 06/08/2018 al nr 26058/1T da NO
[...]
- in forza del quale cedeva la sua quota di partecipazione alla società Per_1 Parte_1
EG NT s.s. in favore del sig. , uscendo definitivamente dalla compagine Parte_2 societaria. Sicché l'esecuzione forzata, di cui l'atto di precetto è atto prodromico, nonché tutti gli atti accertatevi ed il decreto ingiuntivo sotteso, ottenuto e notificato ben oltre lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al sig. , sono da ritenersi illegittimi. Parte_1 Sulla scorta di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “- Disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo illegittimamente azionato;
- Dichiarare che la sig.ra non ha diritto per le ragioni esposte in premessa di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei cofnronti del aig. che non è più socio della società Parte_1
EG NT dal 03/08/2018; - Condannare il creditore al pagamento delle spese di lite nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva parte opposta contestando in toto gli avversi assunti;
in particolare, deduceva che le somme (pari ad € 32.575,10) portate dal decreto ingiuntivo a titolo di differenze retributive per l'attività prestata dalla alle dipendenze della SOC. AGR. EGNATHIA PLANT di cui il CP_1
era socio (dal 18/09/2014 al 3/08/2018) fossero state definitivamente acclarate Parte_1 come dovute a seguito di Diffida accertativa da parte dell' di Brindisi, Controparte_2 comunicata in data 08/01/2021.
Assumeva, ancora, la responsabilità illimitata e solidale, per le obbligazioni sociali, del sig.
quale socio di società semplice, a nulla rilevando la cessione di quote dallo stesso Parte_1 opposta comunque successiva al periodo di maturazione del credito di lavoro e inopponibile ai terzi in mancanza di “iscrizione nel registro delle imprese del contratto sociale modificato (cd.
“pubblicità dichiarativa”)”, in ordine alla quale non risulta alcuna visura allegata e/o la trasmissione del Notaio dell'avvenuta registrazione;
spiegava, infine, domanda riconvenzionale per le somme portate quali crediti di lavoro da altro e precedente decreto ingiuntivo n. 146/2020 RG
296/2020 (per un importo complessivo di €. 43.379,75) notificato in data 17/01/2022, munito di formula esecutiva e mai opposto.
Ritenuta, quindi, la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, attesa anche l'infruttuosa esecuzione nei confronti della società debitrice, l'odierna opposta insisteva per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del Decreto Ingiuntivo n. 519/2022 iscritto al n. RGL 3183/2022 sotteso all'atto di precetto qui opposto.
Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruito il processo con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito espsote.
Nel presente giudizio l'opponente chiede dichiararsi la nullità del precetto opposto dell'importo complessivo di € 38.360,80, contestando la legittimità del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata per il credito di lavoro vantato nei confronti della SOC. AG EGNATHIA PLANT DI NC CA SS, in forza della cessione della sua quota sociale, avvenuta in data 03/08/2018, in favore di . Parte_2
L'atto di precetto oggetto di impugnazione scaturisce dal decreto ingiuntivo n. 519/2022, emesso dal Tribunale di Brindisi nel procedimento avente r.g.n. 3183/2022, notificato al ricorrente in data
30/09/2022 e oggetto di opposizione nel procedimento r.g.n. 3814/2022 riunito all'odierno procedimento;
con il suddetto decreto ingiuntivo veniva ingiunto a , socio della Parte_1 società EG NT s.s. dal 18/09/2014 al 3/08/2018, il pagamento dell'importo di euro
32.575,10, nonché la somma di euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, somme non corrisposte all'opposta nel corso del rapporto di lavoro subordinato prestato con la qualifica di Impiegato livello 2 del CCNL settore Agricoltura, alle dipendenze della società de qua, a titolo di retribuzione da luglio 2018 al 25/07/2019 e di integrazione salariale per il periodo
01/06/2015 al 01/01/2016.
Dall'esame della documentazione allegata risulta, altresì, che precedentemente al giudizio per cui è causa: - l'opposta aveva richiesto intervento ispettivo a seguito del quale l' aveva CP_2 notificato in data 08/01/2021 “Comunicazione di ESECUTIVITA' DIFFIDA ACCERTATIVA”, diffidando , legale rappresentante della EG NT s.s., a corrispondere alla Parte_2 lavoratrice l'importo totale di euro 32.575,10 entro 30 giorni dalla notifica, avendo la società omesso di corrispondere dal Luglio 2018 al 16/07/2019 alla dipendente Sig.ra Controparte_1 la retribuzione dovuta per il contratto di lavoro a 39 ore settimanali, oltre alle somme dovute dal
01/6/2015 al 01/01/2016, in forza all'aumento provinciale mensile di € 63,56 previsto dal contratto integrativo regionale e al TFR, (che l'opposta riservava di quantificare per gli anni di competenza dovuti da ); - la suddetta diffida accertativa veniva notificata in data 17/01/2022 Parte_1 all'amministratore della società, , e a;
- l'opposta aveva già Parte_2 Parte_1 ottenuto l'emissione di altro decreto ingiuntivo n. 143/2020 (r.g.n. 296/2020), in forza del quale veniva ingiunto alla SOC. AG EGNATHIA PLANT SS DI NC CA di pagare in favore della la somma complessiva di € 43.379,75, a titolo di differenze CP_1 retributive, ferie e permessi non goduti, recesso senza preavviso, ratei di 13 e 14, tfr;
- in data
11/1/2022 il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 143/2020, notificato alla pec della società.
Ciò posto, si osserva, in via preliminare, che l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla mancata indicazione del numero di identificazione del decreto ingiuntivo notificato è infondata in quanto il ricorrente con la spiegata opposizione ha chiaramente dimostrato di aver avuto contezza del procedimento di ingiunzione per cui è causa, di cui tra risulta indicato il numero di ruolo generale del procedimento d'ingiunzione e di aver – dunque – esercitato pienamente il suo diritto di difesa e, pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
Nel merito, l'ingiunto ha posto a fondamento della spiegata opposizione la perdita dello status di socio, evidenziando che con atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali del 3/08/2018, registrato a Bari il giorno 06/08/2018 al nr 26058/1T da NO , aveva ceduto la Persona_1 sua quota di partecipazione alla EG NT s.s. in favore del sig. , uscendo Parte_2 definitivamente dalla società e contestando, in ragione della cessione della quota sociale, la legittimità dell'esecuzione forzata. A tal proposito assumeva il ricorrente che la procedura esecutiva non poteva essere esercitata nei suoi confronti, non essendo più socio della società opponente a far data della cessione di quota ed essendo stati notificati tutti gli atti accertativi nonché il decreto ingiuntivo dopo lo scioglimento del rapporto sociale deducendo da ciò che non fosse tenuto al pagamento dei crediti di lavoro vantati dall'opposta.
Di contro, l'opposta replicava richiamando a sostegno dell'azione esecutiva la responsabilità illimitata e solidale dei soci delle società semplici per le obbligazioni sociali ai sensi degli artt. 2290
e 2300 cod. civ., salvo il beneficio di escussione, che nel caso di specie l'opponente non poteva invocare – non avendo indicato l'esistenza di beni societari facilmente aggredibili e considerando, altresì, che la società Agricola “EG plant s.s.” era stata sottoposta a procedura espropriativa mobiliare innanzi al Tribunale di Brindisi R.G.N. 17/2019, a dimostrazione dell'incapienza della società per la soddisfazione del credito avanzato.
Al fine di dirimere la questione relativa agli effetti giuridici della cessione della quota sociale, giova richiamare l'art. 2290 c.c. che disciplina la responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi nella società semplice e prevede: "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento", precisando "lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato".
Dalla norma si evince che la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato. Rispetto a tale principio generale, non assume valore decisivo la circostanza che una determinata obbligazione sociale sia stata contratta in epoca anteriore allo scioglimento del rapporto con un singolo socio, e che gli effetti di tale obbligazione sociale siano destinati a permanere nel tempo, oltre l'epoca dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito: “Gli effetti di una simile obbligazione, infatti, pur pienamente operanti, sotto il profilo del vincolo, sin dall'originaria costituzione del rapporto negoziale (e la cui sola esigibilità risulta condizionata alla scadenza di termini convenuti), devono ritenersi tali, a far tempo dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, da non poter più coinvolgere, con riferimento alla prestazione non ancora esigibile, la responsabilità dei soci il cui rapporto con la società sia venuto meno. A sostegno di tale interpretazione dell'art. 2290 c.c. varrà, in primo luogo, segnalare il valore significativo del dato letterale della norma, avendo il legislatore disposto una specifica limitazione nel tempo della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali. E' vero che la norma non ha sancito una limitazione di detta responsabilità per le sole obbligazioni sociali contratte successivamente allo scioglimento. Ma l'uso del termine responsabilità implica l'intenzione del legislatore di non riferirsi al debito, ossia alla situazione obbligatoria come tale, cioè come fonte di vincolo per la società che
l'ha contratta, bensì al momento in cui tale situazione dà luogo a responsabilità, ossia al momento in cui l'obbligazione sia divenuta esigibile e non sia stata adempiuta (…)” (Cassazione civile sez.
III, 23/10/2023, ud. 21/09/2023, dep. 23/10/2023, n.29306).
Sulla base dei principi richiamati, pertanto, è chiaro che l'opponente è tenuto al pagamento dei crediti maturati dalla lavoratrice sino alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione della quota sociale in favore di e, segnatamente, fino alla data del 8 Parte_2 febbraio 2019, data in cui risulta iscritto nel registro delle imprese l'atto di cessione (come risulta dalla documentazione allegata).
Tanto premesso, in relazione al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e da cui è scaturito l'atto di precetto oggetto del presente giudizio il debitore opposto sarà responsabile limitatamente all'obbligazione sociale relativa alle retribuzioni non versate sino all' 8 febbraio 2019 e alle differenze salariali 2015 e 2016, oltre al tfr fino al 8.2.2019.
In tale prospettiva, l'opponente nulla ha contestato sulle retribuzioni dal 2018 al 2019 mentre ha rilevato che il conteggio dell'aumento contrattuale provinciale predisposto dall'opposta sarebbe errato in quanto la somma spettante sarebbe pari a euro 508,48 e non 635,60, essendo le mensilità pari a 8. Sul punto, tuttavia, le censure sono sfornite di adeguato supporto probatorio e pertanto vanno disattese.
Sulla scorta delle argomentazioni suesposte ed alla luce delle allegazioni prodotte, ritiene il
Giudicante che la presente opposizione sia fondata solo in relazione alle retribuzioni non pagate successive a febbraio 2019 e all'aumento contrattuale pari il tutto complessivamente ad euro
15.319,76 come da conteggi in atti, oltre tfr da calcolarsi sino al 8.2.2019.
Sulla domanda riconvenzionale occorre rilevare che nella memoria la lavoratrice allegava che “In data 17/01/2022 veniva ingiunto al Sig. e la somma di Parte_2 Parte_1 €42.903,04 per crediti di lavoro e notificato a mezzo UNEP con raccomandata n 78517660497-3e
CAD n° 785176604973 e r-racc 78517660496-0 ritirata da , il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n 296/2020 munito di formula esecutiva e mai opposto.
Nel caso della Sig.ra per la natura dei propri crediti quota del TFR, RECESSO CP_1
CONTRATTUALE SENZA PREAVVISO E RETRIBUZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE non corrisposte, provvedeva a mezzo dei suo i procuratori ad ingiungere in primis il Decreto Ingiuntivo
n 146/2020 RG 296/2020 per un importo d € 43.379,75 nei confronti del socio che Parte_2 rimaneva infruttuoso, successivamente nei confronti dell'altro socio, ovvero il sig. Pt_1
, promuoveva ulteriore azione esecutiva al fine di poter recuperare quanto maturato per
[...] mezzo del successivo Decreto Ingiuntivo RGL 3183/2022 dell'importo di € 32.575,10.
La normativa prevede che per quanto attiene il profilo della responsabilità del socio l'art. 2269
c.c., rubricato "Responsabilità del nuovo socio" prevede che chi entri a far parte di una società già costituita risponda con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.
Pertanto è' di tutta evidenza che con il Decreto Ingiuntivo RGL 296/2020LA Sig.ra CP_1 richiedeva le somme non corrisposte derivanti dal contratto di assunzione del 13/3/2013 al Sig.
il quale non ha mai corrisposto le somme ingiunte e pertanto il Sig. Parte_2 Pt_1
, a mezzo dell'acquisto delle quote del 18/09/2014, dovrà rispondere dell'ulteriore credito
[...] maturato con il titolo esecutivo mai opposto dal Sig. alla Sig.,ra con il Parte_2 CP_1
Decreto Ingiuntivo n° 146/2020 RG 296/2020 per un importo d € 43.379,75.
Tale circostanza è confermata riaffermando il principio consolidato per cui il titolo esecutivo conseguito dal creditore di una società di persone nei confronti della medesima vale anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili (cfr., ex multis, Cass. Civ. 30441/2017; Cass.
Civ. n. 18923/2013; Cass. Civ. n. 23749/2011; Cass. Civ. n. 14165/2009; Cass. Civ. n. 23669/2006;
Cass. Civ. n. 19946/2004; Cass. Civ. n. 613/2003; Cass. Civ., n. 5884/1999; Cass. Civ., n.
7353/1997). ….”
Sulla scorta di tali premesse chiedeva in via riconvenzionale “condannare per il Parte_2
Decreto Ingiutnivo cosi come notificato al Sig. RGL 296/2020 Parte_3 dell'importo di 43.379,75€ La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.”
Tale domanda tuttavia è inammissibile sussistendo di già un titolo esecutivo in forza del quale la lavoratrice poteva agire per ottenere il credito ingiunto.
Le spese di lite visto il parziale ed esiguo accoglimento dell'opposizione e la quasi totale fondatezza della pretesa creditoria si compensano per 1/3 la residua parte è posta a carico di parte opponente.
Pqm
- revoca il decreto ingiuntivo e dichiara nullo il relativo precetto, condanna parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 15.319,76 a titolo di differenze retributive oltre tfr da calcolarsi fino a febbraio 2019, il tutto oltre interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione,
- rigetta nel resto le domande delle parti;
- condanna l'opponente al pagamento di 2/3 delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario che si liquidano in tale misura per compensi professionali in euro
2100,00 oltre accessori come per legge, compensa nella residua parte le spese di lite;
Brindisi 08.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Gabriella Puzzovio