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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2024, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
82/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 82/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 in atti dall'avv. Antonietta Caputo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Sant'Agnello alla via A. Balsamo n. 35, e nato a [...] il Parte_2
10.04.1981 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Simona De Simone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 165
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024, i difensori delle parti hanno dichiarato che i coniugi non hanno interesse alla conciliazione e hanno ribadito la volontà degli stessi di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M., in data 29.01.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.01.2024 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Sorrento in data 12.07.2014, nel corso del quale sono nati due figli, (nata a Per_1
Napoli il 26.03.2015) e (nato a [...] il [...]), entrambi ancora minorenni;
di essere Per_2
entrambi lavoratori dipendenti con mansioni di assistente tecnico scolastico per quanto concerne il
1 e di addetta di segreteria per quanto concerne la percependo uno stipendio Parte_2 Pt_1
mensile, rispettivamente, di euro 1.260,00 e di euro 1.200,00; che mentre la risiede a Pt_1
Sant'Agnello alla via Trasaella n. 46, il risiede a Castellammare di Stabia alla via R. Bracco Parte_2
n. 1/c.
Tanto premesso, venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi consensualmente a causa delle insanabili fratture tra gli stessi.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso. Designato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi - sostituita dal deposito di note scritte su richiesta delle parti - la causa in attuazione del decreto
Presidenziale n. 301/24 del 16.09.2024 è stata riassegnata alla dott.ssa Anna Coletti quale giudice delegato;
con ordinanza del 26.09.2024, depositata all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto conformi agli interessi dei minori e non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18.09.1983, e , nato a [...] il [...], alle condizioni pattuite di seguito Parte_2
riportate:
1. i coniugi vivranno separatamente;
2. i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3. i figli minori e sono collocati in via prevalente presso la madre, in Sant'Agnello Per_3 Per_2
alla via Trasaella n. 46, dove attualmente domiciliano con la stessa;
4. per il mantenimento dei figli sono stabilite le seguenti somme: € 300,00 (pari ad € 150,00 per ogni figlio) a carico del da pagarsi entro il 5 di ogni mese. Dovranno essere pagate al 50% le Parte_2
spese straordinarie e mediche purché concordate con il sig. Parte_2
5. l'assegno unico e le detrazioni saranno percepiti dalla sig.ra al 100%; Pt_1
2 6. le spese straordinarie, sostenute dalla sig.ra nell'interesse dei figli, saranno rimborsate dal Pt_1
sig. nella misura del 50%, dietro presentazione di documento fiscale comprovante la Parte_2
relativa spesa;
7. il padre potrà tenere con sé i figli nei seguenti giorni: il lunedì dalle 16:30 alle 18:30, il mercoledì dalle 16:00 alle 19:00, nonché a week end alternati, dalle 18:00 del venerdì alle 19:00 della domenica successiva.
Con riferimento alle vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: da inizio vacanze scolastiche natalizie, di solito 23 dicembre e sino al 28 dicembre con un genitore e dal 29 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Ugualmente per le vacanze di Pasqua: da inizio vacanze scolastiche pasquali e fino al lunedì in Albis, i genitori concorderanno ad anni alterni la suddivisione della Settimana Santa, metà settimana con un genitore e l'altra metà con l'altro, mentre la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta li trascorreranno, sempre alternativamente, un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro;
Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per 07 giorni nel mese di giugno, 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, da concordare entro il 15 maggio con precisione se i primi 15 giorni del mese o gli ultimi;
visto l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi, soprattutto se all'estero;
8. i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
9. i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 73 parte II, serie A dei registri di matrimonio del
Comune di Sorrento dell'anno 2014);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 8.10.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 82/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 in atti dall'avv. Antonietta Caputo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Sant'Agnello alla via A. Balsamo n. 35, e nato a [...] il Parte_2
10.04.1981 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Simona De Simone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 165
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024, i difensori delle parti hanno dichiarato che i coniugi non hanno interesse alla conciliazione e hanno ribadito la volontà degli stessi di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M., in data 29.01.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.01.2024 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Sorrento in data 12.07.2014, nel corso del quale sono nati due figli, (nata a Per_1
Napoli il 26.03.2015) e (nato a [...] il [...]), entrambi ancora minorenni;
di essere Per_2
entrambi lavoratori dipendenti con mansioni di assistente tecnico scolastico per quanto concerne il
1 e di addetta di segreteria per quanto concerne la percependo uno stipendio Parte_2 Pt_1
mensile, rispettivamente, di euro 1.260,00 e di euro 1.200,00; che mentre la risiede a Pt_1
Sant'Agnello alla via Trasaella n. 46, il risiede a Castellammare di Stabia alla via R. Bracco Parte_2
n. 1/c.
Tanto premesso, venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi consensualmente a causa delle insanabili fratture tra gli stessi.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso. Designato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi - sostituita dal deposito di note scritte su richiesta delle parti - la causa in attuazione del decreto
Presidenziale n. 301/24 del 16.09.2024 è stata riassegnata alla dott.ssa Anna Coletti quale giudice delegato;
con ordinanza del 26.09.2024, depositata all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto conformi agli interessi dei minori e non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18.09.1983, e , nato a [...] il [...], alle condizioni pattuite di seguito Parte_2
riportate:
1. i coniugi vivranno separatamente;
2. i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3. i figli minori e sono collocati in via prevalente presso la madre, in Sant'Agnello Per_3 Per_2
alla via Trasaella n. 46, dove attualmente domiciliano con la stessa;
4. per il mantenimento dei figli sono stabilite le seguenti somme: € 300,00 (pari ad € 150,00 per ogni figlio) a carico del da pagarsi entro il 5 di ogni mese. Dovranno essere pagate al 50% le Parte_2
spese straordinarie e mediche purché concordate con il sig. Parte_2
5. l'assegno unico e le detrazioni saranno percepiti dalla sig.ra al 100%; Pt_1
2 6. le spese straordinarie, sostenute dalla sig.ra nell'interesse dei figli, saranno rimborsate dal Pt_1
sig. nella misura del 50%, dietro presentazione di documento fiscale comprovante la Parte_2
relativa spesa;
7. il padre potrà tenere con sé i figli nei seguenti giorni: il lunedì dalle 16:30 alle 18:30, il mercoledì dalle 16:00 alle 19:00, nonché a week end alternati, dalle 18:00 del venerdì alle 19:00 della domenica successiva.
Con riferimento alle vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: da inizio vacanze scolastiche natalizie, di solito 23 dicembre e sino al 28 dicembre con un genitore e dal 29 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Ugualmente per le vacanze di Pasqua: da inizio vacanze scolastiche pasquali e fino al lunedì in Albis, i genitori concorderanno ad anni alterni la suddivisione della Settimana Santa, metà settimana con un genitore e l'altra metà con l'altro, mentre la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta li trascorreranno, sempre alternativamente, un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro;
Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per 07 giorni nel mese di giugno, 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, da concordare entro il 15 maggio con precisione se i primi 15 giorni del mese o gli ultimi;
visto l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi, soprattutto se all'estero;
8. i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
9. i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 73 parte II, serie A dei registri di matrimonio del
Comune di Sorrento dell'anno 2014);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 8.10.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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