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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2827 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Miriam Bosurgi;
- società appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Adele Di CP_1 C.F._1
Matteo;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 197/2022, emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari in data
28.4.2022 e depositata in pari data.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato adìva l'Ufficio del CP_1
Giudice di Pace di Castrovillari, deducendo di aver estinto anticipatamente - con il pagamento integrale delle rate restanti - il finanziamento mediante delegazione di quote dello stipendio n. 30032, stipulato in data 9.4.2015 con (poi incorporata da;
chiedeva, Controparte_2 Parte_1 quindi, la restituzione della somma di € 801,07 “a titolo di oneri versati anticipatamente e non maturati e diritti di estinzione” secondo il criterio pro rata temporis, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito, interessi e spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la quale contestava le allegazioni avversarie, evidenziando l'esaustività della Parte_1 riduzione del costo totale del credito già riconosciuta al cliente data la natura up front dei costi oggetto di causa e l'inapplicabilità al caso di specie dei principi espressi dalla sentenza c. d. Lexitor - come da ultimo confermata anche dal legislatore con l'art. 11-octies del Decreto Sostegni-bis -, così invocando il rigetto della domanda. All'udienza del 6.12.2021 l'attore rinunciava alla domanda di accertamento della vessatorietà delle clausole e di risarcimento del danno non patrimoniale.
Con sentenza n. 197/2022, emessa il 28.4.2022 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di
Castrovillari accoglieva la domanda, condannando al pagamento in favore del Parte_1 della somma di euro € 778,41, oltre interessi legali dalla data di estinzione del contratto, e CP_1 spese di lite. Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha invocato l'integrale riforma della sentenza, lamentando: - l'errata individuazione della portata precettiva della sentenza c.d. - CP_3
l'inapplicabilità dei principi espressi dalla CGUE nella sentenza c.d. Lexitor;
- l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 125 sexies TUB soprattutto alla luce delle modifiche allo stesse apportate dal Decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106) che ne limiterebbe l'applicabilità ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021; - la non rimborsabilità delle
“commissioni rete esterna” e l'erronea applicazione del criterio di rimborso pro rata temporis; ha così concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: - per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; - rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: a) rigettare ogni domanda proposta dal sig. nei confronti di per tutte CP_1 Parte_1 le ragioni, difese ed eccezioni dedotte in atti;
b) condannare – per quanto di rispettiva competenza – il sig. e/o l'avv. Adele Di Matteo (nella sua qualità di procuratrice all'incasso e CP_1 difensore antistatario) a restituire a quanto da questa pagato in esecuzione della Parte_1 sentenza del Giudice di pace di Castrovillari n. 197/2022 del 28 aprile 2022 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare il sig. a pagare a CP_1 le spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non Parte_1 deducibile per la banca convenuta), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge”.
Con comparsa depositata per via telematica il 2.2.2023 si è costituito nel presente grado di giudizio
, il quale - preliminarmente - ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha evidenziato la correttezza della decisione del giudice di prime cure e chiesto il rigetto dell'appello, con il favore di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario nonché, condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. .
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 28.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e la gravata sentenza merita, quindi, di essere Parte_1 confermata, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Preliminarmente, osserva questo Tribunale come l'appello - rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive - comporti che il giudice del gravame, nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello, non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, possa pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Sempre in via preliminare, osserva questo Tribunale come priva di pregio risulti l'eccezione con cui parte appellata ha dedotto l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., dovendosi - di
contro
- registrare come l'impugnazione proposta dall'appellante consenta di intendere agevolmente le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione e al dispositivo della gravata sentenza, recando specifiche censure all'ordito motivazionale sostenuto dal primo giudice e le consequenziali modifiche richieste, in linea con il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., ordinanza n. 13535 del 30.5.2018).
3. Va evidenziato che il d.lgs. n. 141/2010 ha trasposto nell'ordinamento italiano la Direttiva
23.8.2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo), introducendo l'art. 125 sexies nell'ambito del TUB che, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale norma costituisce l'esatta trasposizione dell'art. 16 par. 1 della predetta Direttiva, il quale ha previsto che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 3 lett. g) della Direttiva 2008/48/CEE ha definito il concetto di “costo totale del credito per il consumatore”, ossia “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
La giurisprudenza di merito, anche sulla scorta della lettura di tale disposizione offerta dalla Banca
d'Italia sin dal provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del
9.2.2011, ha fin da subito interpretato tale norma nel senso di ritenere rimborsabili i soli oneri connessi alla durata del contratto (c.d. recurring), escludendo la ripetibilità dei c.d. costi up front, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento e, quindi, finalizzati a remunerare un'attività espletata nella fase iniziale del rapporto, dunque già conclusa al momento della estinzione anticipata.
In tale contesto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito che
“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383 c.d. Lexitor).
La CGUE, offrendo una interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, ha precisato che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”. Privo di pregio è l'assunto di parte appellante in ordine alla inapplicabilità della predetta sentenza al caso di specie ed alla “validità della distinzione tra costi “up front” e “recurring” per i contratti sottoscritti in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE ha carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (ex multis Cass. n. 2468/2016: “va rammentato che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia può e deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti
e costituiti prima della sentenza interpretativa (CG C-231/96; C- 61/79; Cass 17994/15 in fattispecie del tutto analoga alla presente). Su tale questione questa Corte ha ripetutamente affermato alla natura dichiarativa delle sentenze della Corte di Giustizia discende l'efficacia retroattiva, sin dal momento dell'entrata in vigore delle norme interpretate. La retroattività significa che il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte suddetta, può essere applicato ad ogni rapporto giuridico già sorto, purché non esaurito.”).
Ed ancora, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità: “
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.
2.23. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e ” (Cass. civ., sez. II, 06/09/2023, n. Per_1 Per_2
25977).
Per quanto concerne il recente intervento del legislatore italiano si rileva che lo stesso, introducendo l'art. 11 octies D.l. 73/2021 del 25.5.2021, conv. con modif. in L. 106/2021 del 23.7.2021, da un lato, ha recepito i principi espressi dalla sentenza cd. Lexitor, adeguando l'art. 125 sexies Tub a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (in particolare, il c. 1 dell'art. 125 sexies Tub è stato modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”); dall'altro lato, ha limitato l'efficacia nel tempo dei principi espressi dalla sentenza cd. Lexitor stabilendo che “l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021). Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” (c. 2 dell'art. 11 octies cit.).
Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia - le quali avallavano l'interpretazione sopra riferita - finiva col circoscrivere, per i contratti conclusi prima della novella, il diritto del consumatore alla riduzione dei soli costi recurring, ponendosi in contrasto con la indicata sentenza CGUE, che non dispone alcuna modulazione temporale dei suoi effetti.
In relazione a quest'ultima previsione, il Tribunale di OR (ordinanza 5/11/2021) ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale, la quale è stata decisa con la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 D.l.
73/2021, conv. con modif. in L. 106/2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”. In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è - secondo questa Corte (punto 12.3.3.) - compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che CP_3 era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte
(punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca D'Italia », sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. […]”.
La Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che compete unicamente alla CGUE individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce (di conseguenza, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della sentenza Lexitor da parte dei singoli Stati membri), ha statuito che “la citata sentenza della Corte di giustizia prospetta una interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, che trova applicazione a tutti i contratti conclusi dopo l'attuazione della direttiva (art. 30 della direttiva) e che non limita la vincolatività della sua ricostruzione solo pro futuro, né la circoscrive alle mere estinzioni anticipate intervenute dopo la pubblicazione della medesima pronuncia.”. Da quanto esposto deriva che l'art. 125-sexies, comma 1 T.U.B. vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, con obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea.
Pertanto, nella prospettiva offerta dalla Consulta, in virtù dell'interpretazione offerta dalla CGUE, i consumatori hanno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche se abbiano concluso i loro contratti prima della modifica all'art. 125 sexies
TUB introdotta dall'art. 11 octies, c. 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106.
Di recente anche la Corte di Cassazione ha affermato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, come concretizzato dalla direttiva 2008/48, ribadendo che il “sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , Per_3 Persona_4
C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63)” (Cass. civ., n 25977/2023).
Richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha evidenziato lo sforzo della normativa interna ed europea volto a garantire un'elevata protezione del consumatore, dal cui esame "si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB" (v. anche Cass. n. 14836/2024).
La Corte ha, altresì, affermato e ribadito il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005”.
E ciò perché “la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore” (Cass. civ., n 25977/2023).
Ne consegue che qualsiasi clausola contrattuale che limiti le commissioni rimborsabili in caso di estinzione anticipata - come quelle invocate da parte appellante - non può che ritenersi inefficace, in quanto avente carattere vessatorio.
3.1 Per completezza, si rileva che nelle more sono intervenuti due provvedimenti legislativi, che hanno introdotto due diverse e nuove versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. 25 maggio 2021, n. 732, di modifica dell'art. 125-sexies del TUB. La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla Legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, secondo cui “all'articolo 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”. La seconda è contenuta nell'art. 27 del decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104, rubricato
“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” secondo cui “all'articolo 11 octies, comma
2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Il decreto-legge è stato convertito con modificazione dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U.
09/10/2023, n. 236) ma la norma in oggetto è rimasta invariata.
La peculiarità di tali disposizioni è che secondo la prima norma in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includerebbe gli oneri up-front essendo specificato che “non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti” e specifica che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata - con riferimento ai soli oneri recurring - con il criterio del c.d. costo ammortizzato. Tale disposizione si pone palesemente in contrasto con i principi interpretativi della direttiva 2008/48 di cui alla sentenza “Lexitor” con le conseguenze che ne derivano quanto alla sua (non) applicazione. Né l'inciso iniziale (“nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”) esime da tale valutazione.
La seconda disposizione, da ritenersi modificativa della precedente in ragione del principio di successione delle leggi nel tempo, (i due provvedimenti sono stati pubblicati nella medesima
Gazzetta Ufficiale e deve quindi darsi prevalenza alla norma numericamente successiva), non riporta invece alcun riferimento all'irripetibilità degli oneri up front né al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito, conformandosi quindi alla richiamata normativa europea come interpretata dalla Corte di Giustizia e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
Le norme richiamate, quindi, nulla hanno modificato rispetto ai principi espressi nella sentenza impugnata con la conseguenza della applicazione dell'art. 125 sexies TUB ai rapporti sorti prima del 2021 secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza e, quindi, nel senso della ripetibilità di CP_3 tutti i costi nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
4. Non conferente, poi, appare il richiamo operato dall'appellante (v. note d'udienza del 2.5.23) alla sentenza resa in data 9.2.2023 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-555/21, ove è stato espresso il seguente principio: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.”.
In tale pronuncia, infatti, la Corte si è occupata dell'interpretazione della Direttiva 2014/17 sui mutui ipotecari, mentre la sentenza pronunciata nel caso “Lexitor” aveva ad oggetto la Direttiva 2008/48 in materia di credito al consumo.
Proprio quest'ultima viene espressamente richiamata dalla CGUE nella pronuncia in disamina con la precisazione che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato.”
Ed infatti, come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva
2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”. La Corte di giustizia ha condiviso tali considerazioni, rappresentando che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Secondo la Corte nella disciplina relativa al credito immobiliare non è ravvisabile il rischio di comportamento abusivo del creditore paventato dalla sentenza n. 383 dell'11.9.2019 (“32. Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)
33. A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019,
Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33)”.
Ciò in quanto la Direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla Direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il c.d. modulo “PIES” di cui all'allegato II a tale direttiva (“34. Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
35. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.”).
Dalla diversità del contratto segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Se ne inferisce, in conclusione, che la sentenza in parola conferma la fondatezza del diverso approccio di ritenere, invece, rimborsabili i costi sia up front che recurring inerenti al credito personale ai consumatori.
5. Deve poi rilevarsi l'infondatezza delle argomentazioni relative all'asserita interpretazione letterale dell'art. 6bis D.P.R. 180/1950, introdotto con D.Lgs. 169/2012, dalla quale l'appellante pretende di ricavare una normativa speciale rispetto all'art. 125sexies TUB e, come tale, derogatoria dei principi espressi nella sentenza Lexitor.
Invero, la disposizione rubricata “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti” attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire “disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione” e volte, in particolare, a “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (art. 6bis, comma 3, lett. b) D.P.R.
180/1950)
La disposizione è posta a tutela del consumatore, sotto il profilo della trasparenza e della corretta informazione bancaria, in un'ottica di protezione del contraente debole, che si dimostra coerente alle finalità della dir. 2008/48 e da cui, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, non può ricavarsi in maniera evidente l'esclusione dei costi up front dalle spese rimborsabili al mutuatario che decida di estinguere anticipatamente il finanziamento.
Una simile lettura della disposizione, peraltro, finirebbe per porsi in netto contrasto rispetto alla direttiva nell'interpretazione resane dalla giurisprudenza europea e rispetto alle conclusioni della sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale.
6. Con riferimento alla asserita non ripetibilità delle 'Commissioni di rete esterna', le stesse, contrariamente a quanto assunto dalla società appellante, rientrano nel costo totale del credito, che comprende non solo le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle richieste dal terzo
(agente o intermediario) al finanziatore e da questi posti a carico del cliente finale.
Anche tale commissione è un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo dell'attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni, il cui onere viene a far parte dei normali costi gestionali posti a carico del consumatore finanziato. Pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB e per quanto argomentato ai punti precedenti, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare delle suddette commissioni.
7. Per quanto concerne le doglianze di parte appellante relative all'erronea applicazione del criterio di rimborso pro rata temporis, deve rilevarsi che il contratto per cui è causa prevede, quale modalità di calcolo adottata per la determinazione dell'importo restituibile al cliente proprio il criterio pro rata temporis (v. contratto allegato al fascicolo di parte appellata).
Non si comprende, pertanto, come tale criterio non debba essere seguito anche per il calcolo dei costi non rimborsabili secondo il contratto, ma che lo sono in base a quanto argomentato ai punti precedenti (ossia costi di attivazione, spese istruttoria e notifica e commissione rete esterna).
D'altronde è vero che l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, ciò nondimeno, come è stato condivisibilmente osservato, la sentenza c.d. “ sposa CP_3 la tesi che il riferimento alla vita residua del contratto vada letto nel senso del metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere alla riduzione, ovvero prendendo in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e riducendone poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. Per cui può ritenersi, in conformità alla giurisprudenza di merito allo stato maggioritaria, che, per assicurare l'equa ripartizione dei costi tra banca e cliente, il criterio applicabile sia proprio quello del pro rata temporis applicato nel caso in disamina dal Giudice di Pace (ex multis, Tribunale di OR sentenza n. 3425/2024: “Quanto al criterio di rimborso (“pro rata temporis” prospettato da parte appellante o “curva degli interessi” prospettato da parte appellata) resta solo da aggiungere che (e
a prescindere da qualunque pattuizione contrattuale peraltro invalida/inefficace laddove sia peggiorativa per il consumatore rispetto alle norme di rango primario che regolamentano la materia) nella sentenza Lexitor vi è una chiara indicazione per il metodo proporzionale e anche se il tema non viene affrontato esplicitamente la CGE, in diversi passaggi motivazionali della sentenza, afferma che il calcolo del rimborso deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore. A questi principi risponde pienamente il criterio del pro rata temporis, intuitivo e facile da verificare impostando una semplice proporzione, mentre il criterio alternativo richiede comunque un calcolo matematico più complesso, meno agevole e meno intuitivo e che non consente al consumatore di conoscere ex ante la quota di rimborso a cui ha diritto in caso di estinzione anticipata”).
Tale criterio, infatti, risulta più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza Lexitor.
Si osserva, invece, che il criterio secondo la curva degli interessi – invocato dalla società appellante - non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata.
Pertanto, alla luce di quanto esposto la pronuncia impugnata va integralmente confermata.
8. Da ultimo, non meritevole di accoglimento è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte appellata, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'appellante né del danno patito dal richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalle appellate va rigettata, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico di parte appellante.
9. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, la controvertibilità delle questioni affrontate, così come l'esistenza di orientamenti contrastanti sul punto nell'ambito della giurisprudenza di merito, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2827/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 26 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2827 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Miriam Bosurgi;
- società appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Adele Di CP_1 C.F._1
Matteo;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 197/2022, emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari in data
28.4.2022 e depositata in pari data.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato adìva l'Ufficio del CP_1
Giudice di Pace di Castrovillari, deducendo di aver estinto anticipatamente - con il pagamento integrale delle rate restanti - il finanziamento mediante delegazione di quote dello stipendio n. 30032, stipulato in data 9.4.2015 con (poi incorporata da;
chiedeva, Controparte_2 Parte_1 quindi, la restituzione della somma di € 801,07 “a titolo di oneri versati anticipatamente e non maturati e diritti di estinzione” secondo il criterio pro rata temporis, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito, interessi e spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la quale contestava le allegazioni avversarie, evidenziando l'esaustività della Parte_1 riduzione del costo totale del credito già riconosciuta al cliente data la natura up front dei costi oggetto di causa e l'inapplicabilità al caso di specie dei principi espressi dalla sentenza c. d. Lexitor - come da ultimo confermata anche dal legislatore con l'art. 11-octies del Decreto Sostegni-bis -, così invocando il rigetto della domanda. All'udienza del 6.12.2021 l'attore rinunciava alla domanda di accertamento della vessatorietà delle clausole e di risarcimento del danno non patrimoniale.
Con sentenza n. 197/2022, emessa il 28.4.2022 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di
Castrovillari accoglieva la domanda, condannando al pagamento in favore del Parte_1 della somma di euro € 778,41, oltre interessi legali dalla data di estinzione del contratto, e CP_1 spese di lite. Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha invocato l'integrale riforma della sentenza, lamentando: - l'errata individuazione della portata precettiva della sentenza c.d. - CP_3
l'inapplicabilità dei principi espressi dalla CGUE nella sentenza c.d. Lexitor;
- l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 125 sexies TUB soprattutto alla luce delle modifiche allo stesse apportate dal Decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106) che ne limiterebbe l'applicabilità ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021; - la non rimborsabilità delle
“commissioni rete esterna” e l'erronea applicazione del criterio di rimborso pro rata temporis; ha così concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: - per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; - rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: a) rigettare ogni domanda proposta dal sig. nei confronti di per tutte CP_1 Parte_1 le ragioni, difese ed eccezioni dedotte in atti;
b) condannare – per quanto di rispettiva competenza – il sig. e/o l'avv. Adele Di Matteo (nella sua qualità di procuratrice all'incasso e CP_1 difensore antistatario) a restituire a quanto da questa pagato in esecuzione della Parte_1 sentenza del Giudice di pace di Castrovillari n. 197/2022 del 28 aprile 2022 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare il sig. a pagare a CP_1 le spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non Parte_1 deducibile per la banca convenuta), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge”.
Con comparsa depositata per via telematica il 2.2.2023 si è costituito nel presente grado di giudizio
, il quale - preliminarmente - ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha evidenziato la correttezza della decisione del giudice di prime cure e chiesto il rigetto dell'appello, con il favore di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario nonché, condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. .
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 28.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e la gravata sentenza merita, quindi, di essere Parte_1 confermata, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Preliminarmente, osserva questo Tribunale come l'appello - rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive - comporti che il giudice del gravame, nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello, non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, possa pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Sempre in via preliminare, osserva questo Tribunale come priva di pregio risulti l'eccezione con cui parte appellata ha dedotto l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., dovendosi - di
contro
- registrare come l'impugnazione proposta dall'appellante consenta di intendere agevolmente le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione e al dispositivo della gravata sentenza, recando specifiche censure all'ordito motivazionale sostenuto dal primo giudice e le consequenziali modifiche richieste, in linea con il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., ordinanza n. 13535 del 30.5.2018).
3. Va evidenziato che il d.lgs. n. 141/2010 ha trasposto nell'ordinamento italiano la Direttiva
23.8.2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo), introducendo l'art. 125 sexies nell'ambito del TUB che, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale norma costituisce l'esatta trasposizione dell'art. 16 par. 1 della predetta Direttiva, il quale ha previsto che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 3 lett. g) della Direttiva 2008/48/CEE ha definito il concetto di “costo totale del credito per il consumatore”, ossia “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
La giurisprudenza di merito, anche sulla scorta della lettura di tale disposizione offerta dalla Banca
d'Italia sin dal provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del
9.2.2011, ha fin da subito interpretato tale norma nel senso di ritenere rimborsabili i soli oneri connessi alla durata del contratto (c.d. recurring), escludendo la ripetibilità dei c.d. costi up front, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento e, quindi, finalizzati a remunerare un'attività espletata nella fase iniziale del rapporto, dunque già conclusa al momento della estinzione anticipata.
In tale contesto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito che
“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383 c.d. Lexitor).
La CGUE, offrendo una interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, ha precisato che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”. Privo di pregio è l'assunto di parte appellante in ordine alla inapplicabilità della predetta sentenza al caso di specie ed alla “validità della distinzione tra costi “up front” e “recurring” per i contratti sottoscritti in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE ha carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (ex multis Cass. n. 2468/2016: “va rammentato che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia può e deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti
e costituiti prima della sentenza interpretativa (CG C-231/96; C- 61/79; Cass 17994/15 in fattispecie del tutto analoga alla presente). Su tale questione questa Corte ha ripetutamente affermato alla natura dichiarativa delle sentenze della Corte di Giustizia discende l'efficacia retroattiva, sin dal momento dell'entrata in vigore delle norme interpretate. La retroattività significa che il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte suddetta, può essere applicato ad ogni rapporto giuridico già sorto, purché non esaurito.”).
Ed ancora, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità: “
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.
2.23. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e ” (Cass. civ., sez. II, 06/09/2023, n. Per_1 Per_2
25977).
Per quanto concerne il recente intervento del legislatore italiano si rileva che lo stesso, introducendo l'art. 11 octies D.l. 73/2021 del 25.5.2021, conv. con modif. in L. 106/2021 del 23.7.2021, da un lato, ha recepito i principi espressi dalla sentenza cd. Lexitor, adeguando l'art. 125 sexies Tub a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (in particolare, il c. 1 dell'art. 125 sexies Tub è stato modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”); dall'altro lato, ha limitato l'efficacia nel tempo dei principi espressi dalla sentenza cd. Lexitor stabilendo che “l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021). Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” (c. 2 dell'art. 11 octies cit.).
Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia - le quali avallavano l'interpretazione sopra riferita - finiva col circoscrivere, per i contratti conclusi prima della novella, il diritto del consumatore alla riduzione dei soli costi recurring, ponendosi in contrasto con la indicata sentenza CGUE, che non dispone alcuna modulazione temporale dei suoi effetti.
In relazione a quest'ultima previsione, il Tribunale di OR (ordinanza 5/11/2021) ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale, la quale è stata decisa con la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 D.l.
73/2021, conv. con modif. in L. 106/2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”. In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è - secondo questa Corte (punto 12.3.3.) - compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che CP_3 era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte
(punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca D'Italia », sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. […]”.
La Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che compete unicamente alla CGUE individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce (di conseguenza, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della sentenza Lexitor da parte dei singoli Stati membri), ha statuito che “la citata sentenza della Corte di giustizia prospetta una interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, che trova applicazione a tutti i contratti conclusi dopo l'attuazione della direttiva (art. 30 della direttiva) e che non limita la vincolatività della sua ricostruzione solo pro futuro, né la circoscrive alle mere estinzioni anticipate intervenute dopo la pubblicazione della medesima pronuncia.”. Da quanto esposto deriva che l'art. 125-sexies, comma 1 T.U.B. vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, con obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea.
Pertanto, nella prospettiva offerta dalla Consulta, in virtù dell'interpretazione offerta dalla CGUE, i consumatori hanno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche se abbiano concluso i loro contratti prima della modifica all'art. 125 sexies
TUB introdotta dall'art. 11 octies, c. 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106.
Di recente anche la Corte di Cassazione ha affermato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, come concretizzato dalla direttiva 2008/48, ribadendo che il “sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , Per_3 Persona_4
C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63)” (Cass. civ., n 25977/2023).
Richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha evidenziato lo sforzo della normativa interna ed europea volto a garantire un'elevata protezione del consumatore, dal cui esame "si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB" (v. anche Cass. n. 14836/2024).
La Corte ha, altresì, affermato e ribadito il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005”.
E ciò perché “la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore” (Cass. civ., n 25977/2023).
Ne consegue che qualsiasi clausola contrattuale che limiti le commissioni rimborsabili in caso di estinzione anticipata - come quelle invocate da parte appellante - non può che ritenersi inefficace, in quanto avente carattere vessatorio.
3.1 Per completezza, si rileva che nelle more sono intervenuti due provvedimenti legislativi, che hanno introdotto due diverse e nuove versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. 25 maggio 2021, n. 732, di modifica dell'art. 125-sexies del TUB. La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla Legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, secondo cui “all'articolo 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”. La seconda è contenuta nell'art. 27 del decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104, rubricato
“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” secondo cui “all'articolo 11 octies, comma
2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Il decreto-legge è stato convertito con modificazione dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U.
09/10/2023, n. 236) ma la norma in oggetto è rimasta invariata.
La peculiarità di tali disposizioni è che secondo la prima norma in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includerebbe gli oneri up-front essendo specificato che “non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti” e specifica che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata - con riferimento ai soli oneri recurring - con il criterio del c.d. costo ammortizzato. Tale disposizione si pone palesemente in contrasto con i principi interpretativi della direttiva 2008/48 di cui alla sentenza “Lexitor” con le conseguenze che ne derivano quanto alla sua (non) applicazione. Né l'inciso iniziale (“nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”) esime da tale valutazione.
La seconda disposizione, da ritenersi modificativa della precedente in ragione del principio di successione delle leggi nel tempo, (i due provvedimenti sono stati pubblicati nella medesima
Gazzetta Ufficiale e deve quindi darsi prevalenza alla norma numericamente successiva), non riporta invece alcun riferimento all'irripetibilità degli oneri up front né al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito, conformandosi quindi alla richiamata normativa europea come interpretata dalla Corte di Giustizia e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
Le norme richiamate, quindi, nulla hanno modificato rispetto ai principi espressi nella sentenza impugnata con la conseguenza della applicazione dell'art. 125 sexies TUB ai rapporti sorti prima del 2021 secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza e, quindi, nel senso della ripetibilità di CP_3 tutti i costi nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
4. Non conferente, poi, appare il richiamo operato dall'appellante (v. note d'udienza del 2.5.23) alla sentenza resa in data 9.2.2023 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-555/21, ove è stato espresso il seguente principio: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.”.
In tale pronuncia, infatti, la Corte si è occupata dell'interpretazione della Direttiva 2014/17 sui mutui ipotecari, mentre la sentenza pronunciata nel caso “Lexitor” aveva ad oggetto la Direttiva 2008/48 in materia di credito al consumo.
Proprio quest'ultima viene espressamente richiamata dalla CGUE nella pronuncia in disamina con la precisazione che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato.”
Ed infatti, come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva
2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”. La Corte di giustizia ha condiviso tali considerazioni, rappresentando che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Secondo la Corte nella disciplina relativa al credito immobiliare non è ravvisabile il rischio di comportamento abusivo del creditore paventato dalla sentenza n. 383 dell'11.9.2019 (“32. Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)
33. A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019,
Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33)”.
Ciò in quanto la Direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla Direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il c.d. modulo “PIES” di cui all'allegato II a tale direttiva (“34. Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
35. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.”).
Dalla diversità del contratto segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Se ne inferisce, in conclusione, che la sentenza in parola conferma la fondatezza del diverso approccio di ritenere, invece, rimborsabili i costi sia up front che recurring inerenti al credito personale ai consumatori.
5. Deve poi rilevarsi l'infondatezza delle argomentazioni relative all'asserita interpretazione letterale dell'art. 6bis D.P.R. 180/1950, introdotto con D.Lgs. 169/2012, dalla quale l'appellante pretende di ricavare una normativa speciale rispetto all'art. 125sexies TUB e, come tale, derogatoria dei principi espressi nella sentenza Lexitor.
Invero, la disposizione rubricata “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti” attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire “disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione” e volte, in particolare, a “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (art. 6bis, comma 3, lett. b) D.P.R.
180/1950)
La disposizione è posta a tutela del consumatore, sotto il profilo della trasparenza e della corretta informazione bancaria, in un'ottica di protezione del contraente debole, che si dimostra coerente alle finalità della dir. 2008/48 e da cui, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, non può ricavarsi in maniera evidente l'esclusione dei costi up front dalle spese rimborsabili al mutuatario che decida di estinguere anticipatamente il finanziamento.
Una simile lettura della disposizione, peraltro, finirebbe per porsi in netto contrasto rispetto alla direttiva nell'interpretazione resane dalla giurisprudenza europea e rispetto alle conclusioni della sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale.
6. Con riferimento alla asserita non ripetibilità delle 'Commissioni di rete esterna', le stesse, contrariamente a quanto assunto dalla società appellante, rientrano nel costo totale del credito, che comprende non solo le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle richieste dal terzo
(agente o intermediario) al finanziatore e da questi posti a carico del cliente finale.
Anche tale commissione è un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo dell'attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni, il cui onere viene a far parte dei normali costi gestionali posti a carico del consumatore finanziato. Pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB e per quanto argomentato ai punti precedenti, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare delle suddette commissioni.
7. Per quanto concerne le doglianze di parte appellante relative all'erronea applicazione del criterio di rimborso pro rata temporis, deve rilevarsi che il contratto per cui è causa prevede, quale modalità di calcolo adottata per la determinazione dell'importo restituibile al cliente proprio il criterio pro rata temporis (v. contratto allegato al fascicolo di parte appellata).
Non si comprende, pertanto, come tale criterio non debba essere seguito anche per il calcolo dei costi non rimborsabili secondo il contratto, ma che lo sono in base a quanto argomentato ai punti precedenti (ossia costi di attivazione, spese istruttoria e notifica e commissione rete esterna).
D'altronde è vero che l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, ciò nondimeno, come è stato condivisibilmente osservato, la sentenza c.d. “ sposa CP_3 la tesi che il riferimento alla vita residua del contratto vada letto nel senso del metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere alla riduzione, ovvero prendendo in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e riducendone poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. Per cui può ritenersi, in conformità alla giurisprudenza di merito allo stato maggioritaria, che, per assicurare l'equa ripartizione dei costi tra banca e cliente, il criterio applicabile sia proprio quello del pro rata temporis applicato nel caso in disamina dal Giudice di Pace (ex multis, Tribunale di OR sentenza n. 3425/2024: “Quanto al criterio di rimborso (“pro rata temporis” prospettato da parte appellante o “curva degli interessi” prospettato da parte appellata) resta solo da aggiungere che (e
a prescindere da qualunque pattuizione contrattuale peraltro invalida/inefficace laddove sia peggiorativa per il consumatore rispetto alle norme di rango primario che regolamentano la materia) nella sentenza Lexitor vi è una chiara indicazione per il metodo proporzionale e anche se il tema non viene affrontato esplicitamente la CGE, in diversi passaggi motivazionali della sentenza, afferma che il calcolo del rimborso deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore. A questi principi risponde pienamente il criterio del pro rata temporis, intuitivo e facile da verificare impostando una semplice proporzione, mentre il criterio alternativo richiede comunque un calcolo matematico più complesso, meno agevole e meno intuitivo e che non consente al consumatore di conoscere ex ante la quota di rimborso a cui ha diritto in caso di estinzione anticipata”).
Tale criterio, infatti, risulta più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza Lexitor.
Si osserva, invece, che il criterio secondo la curva degli interessi – invocato dalla società appellante - non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata.
Pertanto, alla luce di quanto esposto la pronuncia impugnata va integralmente confermata.
8. Da ultimo, non meritevole di accoglimento è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte appellata, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'appellante né del danno patito dal richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalle appellate va rigettata, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico di parte appellante.
9. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, la controvertibilità delle questioni affrontate, così come l'esistenza di orientamenti contrastanti sul punto nell'ambito della giurisprudenza di merito, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2827/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 26 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.