Sentenza 22 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 27 giugno 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 5 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00793/2026REG.PROV.COLL.
N. 06213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6213 del 2025, proposto da Societa' Europolice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Almerina Bove, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consip Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 05599/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OL S.p.A., di Regione Campania e di Consip Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il Cons. CE RD e uditi per le parti gli Avvocati Lorenzo Lentini, Arturo Testa, Rosaria Saturno in delega dell'avv. Almerina Bove e l'Avvocato dello Stato Giovanni Davide Pintus.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. V, 27 giugno 2025, n. 8258, ha accolto l’appello principale di Consip e rigettato l’appello incidentale di Eruopolice avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania n. 4445 del 2024 e conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da Europolice, avverso il diniego di riapertura dei termini, il capitolato di oneri istitutivo dello SDAPA, la nota Consip del 9 aprile 2024, riproduttiva della previsione del capitolato, in base a cui l’operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDAPA Vigilanza al momento dell’invio della lettera di invito, non può partecipare al relativo AS (neanche in forma raggruppata).
Nella sentenza in esame, premesso che l’ammissione al sistema dinamico di acquisizione è un’operazione preliminare cui segue l’avvio di un appalto specifico e che non esiste un limite al ricorso a tale istituto alle sole forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, essendo piuttosto necessaria la corrispondenza tra le esigenze dell’amministrazione ed i beni presenti sul mercato, da fornire in serie, con caratteristiche uniformi (come per la vigilanza armata), si è affermato, da un lato, che “Consip ha effettuato le pubblicazioni di legge per il bando relativo alla vigilanza armata” e, dall’altro lato, che l’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, in modo chiaro, consente la partecipazione all’appalto specifico solo agli operatori economici che hanno ottenuto l’accreditamento in tempo utile, mentre Europolice ha inviato la lettera di accreditamento per il servizio di vigilanza armata solo dopo aver ricevuto la lettera di invito a partecipare alla procedura.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per revocazione Europolice s.r.l., denunciando: 1) l’omessa pronuncia sulla censura di inversione procedimentale e sulla corretta individuazione del dies a quo per la partecipazione (motivo B.1 dell’appello incidentale notificato in data 19 novembre 2024, con cui Europolice non ha contestato la pubblicità del bando istitutivo da parte di Consip, ma la radicale illegittimità dell’operato del Consiglio regionale della Campania, che ha diramato le lettere di invito prima di pubblicare la determina a contrarre e di indire formalmente l’appalto specifico sul proprio sito “Amministrazione Trasparente”), mentre nella sentenza impugnata si è fraintesa completamente la doglianza, supponendo fosse rivolta alla pubblicità del sistema Consip, per cui non vi è alcuna decisione sul motivo proposto, ma su un motivo diverso; 2) l’omessa pronuncia sulla violazione dell’obbligo di pubblicazione dell’avviso di pre-informazione, essenziale per consentire ai potenziali concorrenti di prepararsi alla gara (punto B.2 – motivo 2.1 della memoria del 19 novembre 2024) -censura dichiarata assorbita in primo grado e riproposta in appello; 3) l’erronea percezione dell’ambito oggettivo della censura sulla natura non standardizzata del servizio (punto b.2 – motivo 2.2. della memoria del 19 novembre 2024) – censura che è stata rigettata in modo astratto, in base alla motivazione secondo cui “il servizio di vigilanza armata è comunemente disponibile sul mercato”, senza esaminare le specifiche doglianze di Europolice, vertenti non sulla astratta natura del servizio, ma sulle sue concrete e complesse articolazioni, richieste dalla lex specialis. Nel ricorso sono stati trascritti, ai fini della fase rescissoria, i motivi dell’appello incidentale (motivo B.1, avente ad oggetto l’illegittimità della procedura per violazione dell’art. 32, comma 6, d.lgs. n. 36 del 2023 e dei principi di pubblicità e par condicio per avere la stazione appaltante diramato inviti in data 28 marzo 2024, prima di pubblicare l’atto di indizione in data 4 aprile 2024; motivi riproposti nella memoria ex art. 101 c.p.a.: 2.1) l’illegittimità della procedura per l’omessa pubblicazione dell’avviso di pre-informazione; 2.2.) l’illegittimo ricorso al sistema dinamico di acquisizione, nonostante la complessità del servizio di vigilanza armata, oggetto dell’appalto, che non può ritenersi seriale).
Nel giudizio di revocazione si sono costituiti la regione Campania, la Consip, la OL s.p.a., che hanno concluso per l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
All’udienza del 6 novembre 2025 è stata rigettata l’istanza cautelare.
All’udienza del 15 gennaio 2026, previo deposito di memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione. Nella memoria di replica la OL s.p.a. ha eccepito la novità del motivo formulato dalla ricorrente nella memoria del 30 dicembre 2025 (non coincidente con le allegazioni svolte nel giudizio a quo, in cui Europolice ha sostenuto che il Consiglio regionale avrebbe dovuto pubblicare un avviso di pre-informazione prima di avviare la procedura SDAPA, a cui anzi non avrebbe potuto ricorrere in ragione della specificità e complessità del servizio da affidare), mentre la Europolice ha eccepito la tardività della prima memoria di OL e la sua conseguente qualificazione quale memoria di replica, con conseguente inammissibilità delle successive difese, di cui, peraltro, si è contestata la fondatezza.
DIRITTO
3. In via preliminare deve rigettarsi l’eccezione di novità del primo motivo di revocazione, formulato sin dall’origine negli stessi termini e corrispondente alla interpretazione fornita dalla ricorrente ai propri atti difensivi.
Per completezza occorre rilevare che l’eccezione è stata formulata nella memoria di replica tempestivamente depositata dalla controinteressata OL s.p.a., posto che la eventuale tardività della prima memoria ne comporta l’irrilevanza, ma non preclude le successive difese.
4. La revocazione va rigettata.
4.1. Con il primo motivo si è denunciata l’omessa pronuncia sulla censura di inversione procedimentale e sulla corretta individuazione del dies a quo per la partecipazione (motivo B.1 dell’appello incidentale notificato in data 19 novembre 2024, con cui Europolice non ha contestato la pubblicità del bando istitutivo dello SDAPA di Consip, ma la radicale illegittimità dell’operato del Consiglio regionale della Campania, che ha diramato le lettere di invito prima di pubblicare la determina a contrarre e di indire formalmente l’appalto specifico sul proprio sito “Amministrazione Trasparente”). Con il secondo motivo si è lamentata l’omessa pronuncia sulla violazione dell’obbligo di pubblicazione dell’avviso di pre-informazione, essenziale per consentire ai potenziali concorrenti di prepararsi alla gara - censura dichiarata assorbita in primo grado e riproposta in appello.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi hanno ad oggetto l’asserita omessa percezione delle censure proposte da Europolice nel ricorso incidentale depositato nel giudizio di appello.
Nella sentenza impugnata, al punto 13.2., lett. a, si sono espressamente riportate le censure in esame: “Europolice, nel ricorso incidentale e nelle censure riproposte ai sensi dell’art. 101 c.p.a., sostiene in sintesi che il Consiglio Regionale della Campania….ha disposto, in modo singolare e silenzioso, di procedere a pubblicare un appalto specifico, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione attivo presso Consip….; la mancata pubblicazione di un avviso di pre-informazione avrebbe sostanzialmente costituito un’inammissibile barriera di accesso alla procedura competitiva”. Non è, pertanto, configurabile alcuna omessa percezione o svista del giudice di appello, che, al contrario, ha sintetizzato le difese di Europlice in modo esplicito e chiaro, mostrando di aver correttamente compreso che le doglianze avessero ad oggetto le asserite omissioni del Consiglio Regionale.
In proposito va ricordato che l'omessa pronuncia su uno dei motivi di gravame ridonda in errore di fatto che giustifica la revocazione solo qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 241; Cons. Stato, Sez. VII, 10 luglio 2024, n. 6166).
In definitiva, la trascrizione, nella sentenza impugnata, delle censure formulate, nel loro esatto significato, esclude, in modo categorico, che possa configurarsi la loro omessa percezione. Invero, neppure può ritenersi che le stesse siano state dimenticate o, comunque, rigettate senza alcuna motivazione, visto che il loro rigetto si fonda implicitamente sui seguenti passaggi motivazionali: la procedura consta di due fasi (quella di ammissione al sistema e quella di affidamento dell’appalto) e non di un numero infinto di fasi; la Europolice, che ben conosce il funzionamento del sistema dinamico di acquisizione, aveva presentato, in data 17 luglio 2023, l’istanza per la categoria merceologica “Servizi di vigilanza non armata agli immobili in presenza” e per quel servizio poteva partecipare, non per il servizio di vigilanza armata; la Europolice non ha inviato tempestivamente la lettera di accreditamento per la vigilanza armata, che equivale a non inviare tempestivamente la domanda di partecipazione alla gara. Del resto, la violazione dell’obbligo di pre-informazione non comporta l’annullamento della gara di appalto, purché i principi di equivalenza, di effettività e parità di trattamento siano rispettati, circostanze che spetta al giudice di verificare (Cons.Stato, Sez. V, 20 gennaio 2020, n. 441), come avvenuto nel caso in esame, in cui si è ritenuto che le omissioni del Consiglio Regionale denunciate non abbiano, comunque, impedito la conoscibilità della gara, tenuto conto del funzionamento di SDAPA e della pubblicazione del bando da parte di Consip.
4.2. Con il terzo motivo di ricorso si è denunciata l’erronea percezione dell’ambito oggettivo della censura sulla natura non standardizzata del servizio (punto b.2 – motivo 2.2. della memoria del 19 novembre 2024) – censura che è stata rigettata in modo astratto, in base alla motivazione secondo cui “il servizio di vigilanza armata è comunemente disponibile sul mercato”, senza esaminare le specifiche doglianze di Europolice, vertenti non sulla astratta natura del servizio, ma sulle sue concrete e complesse articolazioni, richieste dalla lec specialis.
Il motivo è inammissibile, atteso che, come conferma la stessa ricorrente, il motivo in esame è stato esaminato e rigettato nella sentenza impugnato. Invero, con la doglianza in esame la ricorrente ha piuttosto denunciato il carattere (asseritamente) astratto ed inappagante della motivazione rispetto al contenuto delle contestazioni formulate, con cui si sono valorizzati i contenuti della lex specialis (tali, secondo la ricorrente, da escludere che il servizio di vigilanza armata oggetto dell’appalto in esame potesse essere qualificato come un acquisto di uso corrente). Non si tratta, dunque, di un motivo riconducibile all’art. 395 n. 4 c.p.c., a cui rinvia l’art. 106 c.p.a. Difatti, il giudizio di revocazione per errore di fatto ha ad oggetto esclusivamente l’attività ricognitiva di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, con riferimento alla loro esistenza ed al loro significato letterale; non può, invece, riguardare la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, che attiene al processo di formazione del convincimento del giudice (Cons.Stato, Sez. III, 3 giugno 2020, n. 3470). Parimenti, l’errore revocatorio non può riguardare il grado di specificità della motivazione della sentenza impugnata rispetto alle argomentazioni difensive sviluppate dalla parte. Nel caso di specie, ai fini dell’ammissibilità del ricorso al sistema dinamico di acquisizione, la sentenza impugnata ha valorizzato “la corrispondenza tra le esigenze espresse dall’amministrazione e i beni e servizi presenti sul mercato, da fornire in serie, con caratteristiche uniformi senza necessità di modifiche essenziali da parre del fornitore”, in questo modo superando, in modo implicito, ogni rilievo difensivo sulla complessità del servizio configurato dalla lex specialis.
5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante la complessità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC NG, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
CE RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE RD | NC NG |
IL SEGRETARIO