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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 687/2022
T R A
in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., Presidente dott. rapp.to e difeso dall'avv. Daniela Cicirello, con la Parte_2 quale elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 5; Appellante principale-Appellato incidentale
E
con sede in Roma alla Via Controparte_1
Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano e con il medesimo domiciliato in Napoli, in via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli;
Appellato principale-Appellante incidentale
E
, con sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14, Controparte_2 nella persona di nella sua qualità di Responsabile atti introduttivi del giudizio Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_4
Rosaria Merlino, con domicilio eletto presso il suo studio legale sito in Napoli al Corso Garibaldi n. 46; Appellato principale e incidentale
E
Controparte_5
Appellato principale e incidentale contumace FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.7.2020 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, assumeva che in data 25.6.2020, a seguito di rituale richiesta Controparte_5 alla , era venuto a conoscenza, per la prima volta, tramite Controparte_2 rilascio di estratto di ruolo, dell'esistenza a suo carico di un debito di euro 31211,00, comprensivo dei compensi per la riscossione, dovuto dal mancato pagamento delle cartelle di pagamento n.ri 07120110104798611, 07120130092787724, 07120150069888658 e 07120170050864157, relative a contributi previdenziali Ente creditore per gli anni dal 2010 al 2017, nonché Parte_1 degli avvisi di addebito n.ri 37120130011875081, 37120140006748037, 37120140013573126, 37120150002422813, 37120160000476159, 37120160010868711, 37120170000483321, 37120170003482769, 37120180001387121 e 37120180013471154. relativi a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale Ente creditore per gli anni dal 2013 al 2018. CP_1
Ritenuto sussistente l'interesse ad agire, l'istante ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo di cui innanzi, ex artt. 615 comma 1 e 618 bis comma I c.p.c., sostenendo l'omessa notifica degli atti impositivi e la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti successiva alla data di presunta notifica delle cartelle esattoriali. Ha pertanto chiesto di annullare i titoli oggetto di opposizione e dichiarare non dovute le somme con gli stessi pretese.
Nel costituirsi in giudizio, le parti resistenti sostenevano, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto. In via preliminare eccepivano l'inammissibilità della autonoma impugnazione degli estratti di ruolo e la tardività della domanda.
Con la sentenza n. 4591/2021, pubblicata in data 13.7.2021, il Tribunale di Napoli così statuiva:
- accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto, annulla i ruoli portati dalla cartella di pagamento n. 07120170050864157 e dagli avvisi di addebito nn. 37120170000483321, 37120170003482769, 37120180001387121 e 37120180013471154. - compensa le spese di lite.
Con ordinanza del 16.11.2021, il Giudice di prime cure ha disposto la correzione della sentenza, sia nella parte motiva sia nel dispositivo, con la corretta espressione “portati dalle cartelle nn. 07120130092787724 e n. 07120150069888658 e dagli avvisi di addebito nn. 37120130011875081, 37120140006748037, 37120140013573126, 37120150002422813, 37120160000476159 e 37120160010868711”.
Il Tribunale ha ritenuto documentata la sola notifica della cartella esattoriale relativa ai contributi dovuti all' n. 071 2011 0104798611000, avvenuta in data 31 luglio 2013, rilevando al Pt_1 contempo che tale cartella risultava già opposta in altro procedimento n. 7287/2018 conclusosi con sentenza del 15.12.2020.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo appello l' con atto depositato presso Parte_1 questa Corte territoriale in data 11.01.2022, deducendo che le cartelle di pagamento di propria competenza n. 071 2011 0104798611000, n. 071 2013 00927877424, n. 071 2015 006988858 e n. 071 2017 0050864157 erano state ritualmente notificate al contribuente e che lo stesso non poteva non essere a conoscenza del loro contenuto;
che non sussisteva nessun procedimento esecutivo in corso;
che, dunque, dalla rituale notifica e dal difetto di minaccia attuale di atti esecutivi ne discendeva l'inammissibilità e/o tardività del ricorso di primo grado e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Con altro motivo, l'Ente ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla cartella di Parte_3 pagamento relativa all'anno 2017 (n. 071 2017 0050864157), anche questa regolarmente notificata, con difetto di interesse alla impugnazione del ruolo e interruzione della prescrizione.
L' ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza e della ordinanza Controparte_6 di correzione, di dichiarare dovuti gli importi così come richiesti dall' con le cartelle;
per Pt_1
l'effetto condannare al pagamento in favore dell' delle somme richieste con le CP_5 Pt_1 cartelle;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte dovesse ritenere valida l'eccezione di prescrizione quinquennale, in riforma della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di correzione di errore materiale dichiarare dovute le somme richieste con le cartelle 2015 e 2017 e condannare l'appellato al pagamento di tali somme;
condannare, sempre e comunque, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, CP_5 con IVA e CPA come per legge.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito, Controparte_5 preferendo rimanere contumace.
CP_ Si è costituito l' che, in adesione alle difese svolte dall' ha insistito per Pt_1
l'inammissibilità della domanda stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo alla luce della recente riforma di cui al D.L. n. 146/2021, conv in L. 215/2021, e della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 26283/22. L'Istituto previdenziale si è altresì associato alle doglianze d'appello formulate dall' relativamente all'accoglimento dell'eccezione di Pt_1 prescrizione e alla mancata considerazione, da parte del degli atti interruttivi della CP_7 prescrizione tempestivamente prodotti dall'Agente della Riscossione.
Ha proposto appello incidentale per errato esame della documentazione in atti e dichiarazione di prescrizione degli avvisi di addebito n. 37120160000476159 e 37120160010868711. Ha ribadito che tutti gli avvisi di addebito impugnati erano stati notificati mediante raccomandata a/r e/o mediante pec, come da documentazione allegata;
che il G.L., dopo la correzione della sentenza per errore materiale ha annullato i crediti portati negli “avvisi di addebito nn. 37120130011875081, 37120140006748037, 37120140013573126, 37120150002422813, 37120160000476159 e 37120160010868711”; che anche a voler prescindere dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, alcuna prescrizione era maturata relativamente ai crediti riportati negli avvisi di addebito con notifica successiva al 15 gennaio 2016.
CP_ L' ha pertanto chiesto di dichiarare inammissibile la domanda per tutti i motivi indicati, con accoglimento dell'appello principale nonché dell'appello incidentale per i motivi indicati in premessa. Spese di lite vinte.
Anche si è costituita insistendo per l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione per il difetto di interesse ad agire e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ha poi censurato la sentenza in prdine alla tardività del ricorso, regolare notifica delle cartelle di pagamento, legittimità dell'operato della , prescrizione della pretesa Controparte_4 creditoria;
ha ribadito la prorpria carenza di legittimazione in merito alle eccezioni di nullità dell'avviso di addebito, all'illegittimità della pretesa e inesistenza del presupposto impositivo. La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello principale e l'appello incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente stante l'identità delle questioni sollevate, sono fondati per le ragioni che si vanno ad esporre.
La presente controversia è decisa sulla scorta della ragione più liquida in forza del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui “... in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme, ordinanza n. 363 del 09/01/2019; n.7307 del 14/03/2019).
In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione relativa all'inammissibilità dell'opposizione per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo posto a fondamento della stessa con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, logicamente sovraordinate.
Ed invero rileva il collegio che la controversia è stata instaurata quale opposizione ad estratto di ruolo, atteso che in ricorso la parte ha dichiarato di avere avuto conoscenza delle iscrizioni a suo carico mediante acquisizione di estratto ruolo presso il Concessionario della Riscossione.
La proposta opposizione va dichiarata inammissibile alla luce del D.L. 146/2021 così come interpretato dalla recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26283/2022.
Prima della riforma introdotta con il D.L. 146/21 e della sentenza ultima della Corte di Cassazione (26283/22) era necessario verificare se la cartella fosse stata notificata perché l'orientamento di legittimità (per tutte Cass. SS.UU n. 19704/2015) era nel senso che solo in caso di omessa notifica dell'atto impositivo sussisteva in capo al debitore l'interesse ad agire ed era ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare a causa della mancata notifica. In caso di notifica della cartella, invece, l'orientamento da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 29294 del 12/11/2019) riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonostante la valida notifica della cartella ed in assenza di azioni esecutive da parte del concessionario post notifica, ma solo nel caso di contestazione da parte dell'Istituto creditore circa l'avvenuta estinzione della pretesa.
Con il D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021 è stata introdotta la norma dettata dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022) ha esaminato la nuova disposizione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Con la sentenza n. 26283/22 cit. la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. 602/73, introdotto dal D.L. 146/21, conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma, quali: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000 (dal 1 gennaio 2018, prima Euro 10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
- non è norma di interpretazione autentica;
- “la disciplina sopravvenuta si applica … ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza … che è ancora da compiere…È quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato … in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 11 Costituzione”.
La S.C. ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione alle finalità elencate nella norma
È pacifico, quindi, che la nuova disciplina, la quale esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente. Dalle considerazioni sopra esposte consegue che il ricorso originario deve essere dichiarato
“inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (in motivazione Cass. sez. L, Sentenza n. 10595 del 20/04/2023).
Nella specie l'originario ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto regolare notifica delle cartelle di pagamento, a suo dire, conosciute solo tramite estratto di ruolo e non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel ricorso, né nel corso del giudizio, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; neppure ha chiesto la rimessione in termini.
Applicando la nuova disciplina come sopra richiamata al caso di specie, dunque, si giunge alla conclusione che non poteva impugnare l'estratto di ruolo avendo omesso di allegare CP_5 prima e dimostrare poi che dall'iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma sopra richiamata.
Difettando l'interesse ad agire e risultando assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni sollevate, in riforma della gravata sentenza e dell'ordinanza di correzione del 16.11.2021, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in opposizione proposto da
[...]
. Controparte_5
I recenti mutamenti normativi e giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in riforma dell'impugnata sentenza come corretta dalla ordinanza di correzione del 16.11.2021, dichiara inammissibile l'opposizione formulata in prime cure da;
Controparte_5
-dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 14/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 687/2022
T R A
in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., Presidente dott. rapp.to e difeso dall'avv. Daniela Cicirello, con la Parte_2 quale elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 5; Appellante principale-Appellato incidentale
E
con sede in Roma alla Via Controparte_1
Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano e con il medesimo domiciliato in Napoli, in via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli;
Appellato principale-Appellante incidentale
E
, con sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14, Controparte_2 nella persona di nella sua qualità di Responsabile atti introduttivi del giudizio Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_4
Rosaria Merlino, con domicilio eletto presso il suo studio legale sito in Napoli al Corso Garibaldi n. 46; Appellato principale e incidentale
E
Controparte_5
Appellato principale e incidentale contumace FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.7.2020 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, assumeva che in data 25.6.2020, a seguito di rituale richiesta Controparte_5 alla , era venuto a conoscenza, per la prima volta, tramite Controparte_2 rilascio di estratto di ruolo, dell'esistenza a suo carico di un debito di euro 31211,00, comprensivo dei compensi per la riscossione, dovuto dal mancato pagamento delle cartelle di pagamento n.ri 07120110104798611, 07120130092787724, 07120150069888658 e 07120170050864157, relative a contributi previdenziali Ente creditore per gli anni dal 2010 al 2017, nonché Parte_1 degli avvisi di addebito n.ri 37120130011875081, 37120140006748037, 37120140013573126, 37120150002422813, 37120160000476159, 37120160010868711, 37120170000483321, 37120170003482769, 37120180001387121 e 37120180013471154. relativi a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale Ente creditore per gli anni dal 2013 al 2018. CP_1
Ritenuto sussistente l'interesse ad agire, l'istante ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo di cui innanzi, ex artt. 615 comma 1 e 618 bis comma I c.p.c., sostenendo l'omessa notifica degli atti impositivi e la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti successiva alla data di presunta notifica delle cartelle esattoriali. Ha pertanto chiesto di annullare i titoli oggetto di opposizione e dichiarare non dovute le somme con gli stessi pretese.
Nel costituirsi in giudizio, le parti resistenti sostenevano, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto. In via preliminare eccepivano l'inammissibilità della autonoma impugnazione degli estratti di ruolo e la tardività della domanda.
Con la sentenza n. 4591/2021, pubblicata in data 13.7.2021, il Tribunale di Napoli così statuiva:
- accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto, annulla i ruoli portati dalla cartella di pagamento n. 07120170050864157 e dagli avvisi di addebito nn. 37120170000483321, 37120170003482769, 37120180001387121 e 37120180013471154. - compensa le spese di lite.
Con ordinanza del 16.11.2021, il Giudice di prime cure ha disposto la correzione della sentenza, sia nella parte motiva sia nel dispositivo, con la corretta espressione “portati dalle cartelle nn. 07120130092787724 e n. 07120150069888658 e dagli avvisi di addebito nn. 37120130011875081, 37120140006748037, 37120140013573126, 37120150002422813, 37120160000476159 e 37120160010868711”.
Il Tribunale ha ritenuto documentata la sola notifica della cartella esattoriale relativa ai contributi dovuti all' n. 071 2011 0104798611000, avvenuta in data 31 luglio 2013, rilevando al Pt_1 contempo che tale cartella risultava già opposta in altro procedimento n. 7287/2018 conclusosi con sentenza del 15.12.2020.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo appello l' con atto depositato presso Parte_1 questa Corte territoriale in data 11.01.2022, deducendo che le cartelle di pagamento di propria competenza n. 071 2011 0104798611000, n. 071 2013 00927877424, n. 071 2015 006988858 e n. 071 2017 0050864157 erano state ritualmente notificate al contribuente e che lo stesso non poteva non essere a conoscenza del loro contenuto;
che non sussisteva nessun procedimento esecutivo in corso;
che, dunque, dalla rituale notifica e dal difetto di minaccia attuale di atti esecutivi ne discendeva l'inammissibilità e/o tardività del ricorso di primo grado e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Con altro motivo, l'Ente ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla cartella di Parte_3 pagamento relativa all'anno 2017 (n. 071 2017 0050864157), anche questa regolarmente notificata, con difetto di interesse alla impugnazione del ruolo e interruzione della prescrizione.
L' ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza e della ordinanza Controparte_6 di correzione, di dichiarare dovuti gli importi così come richiesti dall' con le cartelle;
per Pt_1
l'effetto condannare al pagamento in favore dell' delle somme richieste con le CP_5 Pt_1 cartelle;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte dovesse ritenere valida l'eccezione di prescrizione quinquennale, in riforma della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di correzione di errore materiale dichiarare dovute le somme richieste con le cartelle 2015 e 2017 e condannare l'appellato al pagamento di tali somme;
condannare, sempre e comunque, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, CP_5 con IVA e CPA come per legge.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito, Controparte_5 preferendo rimanere contumace.
CP_ Si è costituito l' che, in adesione alle difese svolte dall' ha insistito per Pt_1
l'inammissibilità della domanda stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo alla luce della recente riforma di cui al D.L. n. 146/2021, conv in L. 215/2021, e della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 26283/22. L'Istituto previdenziale si è altresì associato alle doglianze d'appello formulate dall' relativamente all'accoglimento dell'eccezione di Pt_1 prescrizione e alla mancata considerazione, da parte del degli atti interruttivi della CP_7 prescrizione tempestivamente prodotti dall'Agente della Riscossione.
Ha proposto appello incidentale per errato esame della documentazione in atti e dichiarazione di prescrizione degli avvisi di addebito n. 37120160000476159 e 37120160010868711. Ha ribadito che tutti gli avvisi di addebito impugnati erano stati notificati mediante raccomandata a/r e/o mediante pec, come da documentazione allegata;
che il G.L., dopo la correzione della sentenza per errore materiale ha annullato i crediti portati negli “avvisi di addebito nn. 37120130011875081, 37120140006748037, 37120140013573126, 37120150002422813, 37120160000476159 e 37120160010868711”; che anche a voler prescindere dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, alcuna prescrizione era maturata relativamente ai crediti riportati negli avvisi di addebito con notifica successiva al 15 gennaio 2016.
CP_ L' ha pertanto chiesto di dichiarare inammissibile la domanda per tutti i motivi indicati, con accoglimento dell'appello principale nonché dell'appello incidentale per i motivi indicati in premessa. Spese di lite vinte.
Anche si è costituita insistendo per l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione per il difetto di interesse ad agire e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ha poi censurato la sentenza in prdine alla tardività del ricorso, regolare notifica delle cartelle di pagamento, legittimità dell'operato della , prescrizione della pretesa Controparte_4 creditoria;
ha ribadito la prorpria carenza di legittimazione in merito alle eccezioni di nullità dell'avviso di addebito, all'illegittimità della pretesa e inesistenza del presupposto impositivo. La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello principale e l'appello incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente stante l'identità delle questioni sollevate, sono fondati per le ragioni che si vanno ad esporre.
La presente controversia è decisa sulla scorta della ragione più liquida in forza del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui “... in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme, ordinanza n. 363 del 09/01/2019; n.7307 del 14/03/2019).
In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione relativa all'inammissibilità dell'opposizione per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo posto a fondamento della stessa con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, logicamente sovraordinate.
Ed invero rileva il collegio che la controversia è stata instaurata quale opposizione ad estratto di ruolo, atteso che in ricorso la parte ha dichiarato di avere avuto conoscenza delle iscrizioni a suo carico mediante acquisizione di estratto ruolo presso il Concessionario della Riscossione.
La proposta opposizione va dichiarata inammissibile alla luce del D.L. 146/2021 così come interpretato dalla recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26283/2022.
Prima della riforma introdotta con il D.L. 146/21 e della sentenza ultima della Corte di Cassazione (26283/22) era necessario verificare se la cartella fosse stata notificata perché l'orientamento di legittimità (per tutte Cass. SS.UU n. 19704/2015) era nel senso che solo in caso di omessa notifica dell'atto impositivo sussisteva in capo al debitore l'interesse ad agire ed era ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare a causa della mancata notifica. In caso di notifica della cartella, invece, l'orientamento da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 29294 del 12/11/2019) riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonostante la valida notifica della cartella ed in assenza di azioni esecutive da parte del concessionario post notifica, ma solo nel caso di contestazione da parte dell'Istituto creditore circa l'avvenuta estinzione della pretesa.
Con il D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021 è stata introdotta la norma dettata dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022) ha esaminato la nuova disposizione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Con la sentenza n. 26283/22 cit. la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. 602/73, introdotto dal D.L. 146/21, conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma, quali: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000 (dal 1 gennaio 2018, prima Euro 10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
- non è norma di interpretazione autentica;
- “la disciplina sopravvenuta si applica … ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza … che è ancora da compiere…È quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato … in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 11 Costituzione”.
La S.C. ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione alle finalità elencate nella norma
È pacifico, quindi, che la nuova disciplina, la quale esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente. Dalle considerazioni sopra esposte consegue che il ricorso originario deve essere dichiarato
“inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (in motivazione Cass. sez. L, Sentenza n. 10595 del 20/04/2023).
Nella specie l'originario ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto regolare notifica delle cartelle di pagamento, a suo dire, conosciute solo tramite estratto di ruolo e non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel ricorso, né nel corso del giudizio, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; neppure ha chiesto la rimessione in termini.
Applicando la nuova disciplina come sopra richiamata al caso di specie, dunque, si giunge alla conclusione che non poteva impugnare l'estratto di ruolo avendo omesso di allegare CP_5 prima e dimostrare poi che dall'iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma sopra richiamata.
Difettando l'interesse ad agire e risultando assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni sollevate, in riforma della gravata sentenza e dell'ordinanza di correzione del 16.11.2021, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in opposizione proposto da
[...]
. Controparte_5
I recenti mutamenti normativi e giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in riforma dell'impugnata sentenza come corretta dalla ordinanza di correzione del 16.11.2021, dichiara inammissibile l'opposizione formulata in prime cure da;
Controparte_5
-dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 14/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano