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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16104 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 4822/2022
Verbale udienza del 17 novembre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Gabriele Vicario in sostituzione dell'avv Cianchetti il quale evidenzia la irritualità della notifica della diffida avvenuta ai sensi dell'art 140 c.p.c ed insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede la decisione richiamando i propri atti.
Per parte resistente il Procuratore dello Stato il quale si riporta agli atti e Persona_1 chiede la decisione
Per la pratica forense i dottori , ed Persona_2 Persona_3 Persona_4
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
Il giudice designato
TI IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa TI IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4822 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Diego Cianchetti ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Cisterna di Latina Corso Repubblica n 181 Roma giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA (C.F.
) in persona del Presidente della Corte D'Appello di Roma pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è
domiciliata in Roma via dei Portoghesi n 12
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 l. 689/81 la ricorrente ha proposto opposizione alla ordinanza di ingiunzione emessa il 14 marzo 2017 con la quale il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha ingiunto all'opponente, quale candidata per le elezioni comunali del 25
maggio 2014, di pagare la somma di euro 25.822,84 per violazione dell'art 7 comma 6 e comma, legge 10 dicembre 1993 n515.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva di non aver ricevuto l'atto di diffida del
16 maggio 2016, ed in ogni caso la nullità della notifica ex art 140 per mancato rispetto della procedura;
nel merito argomentava la violazione dell'art 14 Legge n 689/1981, ed i vizi di forma dell'ordinanza.
Costituitasi la resistente chiedeva il rigetto del ricorso per avere il Collegio legittimamente ingiunto il pagamento della sanzione al ricorrente e produceva copia della notifica dell'atto di diffida.
La preliminare eccezione di difetto di notifica dedotta dal ricorrente appare dirimente.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato per conto dell'Amministrazione procedente, si riscontra la presenza dell'avviso, recante l'avvenuto deposito presso la casa Comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., da dare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno effettivamente spedita, ma che non risulta ricevuta dal destinatario. Peraltro non vi è riscontro documentale che il rilascio del predetto avviso sia avvenuto con l'affissione dello stesso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, mancando in definitiva la prova, ritenuta requisito perfezionativo della notifica, secondo quanto stabilito con la Sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale,
della sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non potendosi escludere che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto, che risulta immesso nella cassetta dello stabile, non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato (cfr.
anche Corte di Cassazione n. 7809 del 31.03.10).
Si rileva, pertanto, che in mancanza della prova dell'avvenuta rituale notifica della diffida,
presupposto del provvedimento di irrogazione della sanzione, debba ritenersi applicabile,
sotto un profilo sostanziale, l'art. 14 della L. 689/81 al caso di specie, che prevede l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria in caso di inosservanza dell'obbligo di notificazione degli estremi della violazione entro il termine prescritto (Cass. civile sez. 14/10/95, n. 10753).
La mancata notificazione dell'atto presupposto all'impugnato provvedimento, costituisce infatti vizio procedurale dell'ordinato e sequenziale progredire delle notificazioni degli atti,
destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del medesimo soggetto e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa, la cui interruzione comporta l'illegittimità della successiva intimazione di pagamento e la sua conseguente nullità.
In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
16412 del 25 luglio 2007 (in Diritto & Giustizia 2007), nella quale letteralmente viene sancito il seguente principio di diritto "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa
tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una
progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e
specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto
di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ".
La notificazione della diffida prescritta dall'art. 15, comma 8, della legge 515/93, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. g), è pertanto affetta nullità.
L'opposizione deve essere quindi accolta, ritenendo peraltro assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. Le spese processuali devono essere compensate, in considerazione dell'apparente regolarità della notificazione della diffida al momento in cui il Collegio
opposto ha irrogato la sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) dichiara la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
2) compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2025
Il Giudice
TI IL
II sezione civile
Nrg 4822/2022
Verbale udienza del 17 novembre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Gabriele Vicario in sostituzione dell'avv Cianchetti il quale evidenzia la irritualità della notifica della diffida avvenuta ai sensi dell'art 140 c.p.c ed insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede la decisione richiamando i propri atti.
Per parte resistente il Procuratore dello Stato il quale si riporta agli atti e Persona_1 chiede la decisione
Per la pratica forense i dottori , ed Persona_2 Persona_3 Persona_4
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
Il giudice designato
TI IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa TI IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4822 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Diego Cianchetti ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Cisterna di Latina Corso Repubblica n 181 Roma giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA (C.F.
) in persona del Presidente della Corte D'Appello di Roma pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è
domiciliata in Roma via dei Portoghesi n 12
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 l. 689/81 la ricorrente ha proposto opposizione alla ordinanza di ingiunzione emessa il 14 marzo 2017 con la quale il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha ingiunto all'opponente, quale candidata per le elezioni comunali del 25
maggio 2014, di pagare la somma di euro 25.822,84 per violazione dell'art 7 comma 6 e comma, legge 10 dicembre 1993 n515.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva di non aver ricevuto l'atto di diffida del
16 maggio 2016, ed in ogni caso la nullità della notifica ex art 140 per mancato rispetto della procedura;
nel merito argomentava la violazione dell'art 14 Legge n 689/1981, ed i vizi di forma dell'ordinanza.
Costituitasi la resistente chiedeva il rigetto del ricorso per avere il Collegio legittimamente ingiunto il pagamento della sanzione al ricorrente e produceva copia della notifica dell'atto di diffida.
La preliminare eccezione di difetto di notifica dedotta dal ricorrente appare dirimente.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato per conto dell'Amministrazione procedente, si riscontra la presenza dell'avviso, recante l'avvenuto deposito presso la casa Comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., da dare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno effettivamente spedita, ma che non risulta ricevuta dal destinatario. Peraltro non vi è riscontro documentale che il rilascio del predetto avviso sia avvenuto con l'affissione dello stesso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, mancando in definitiva la prova, ritenuta requisito perfezionativo della notifica, secondo quanto stabilito con la Sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale,
della sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non potendosi escludere che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto, che risulta immesso nella cassetta dello stabile, non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato (cfr.
anche Corte di Cassazione n. 7809 del 31.03.10).
Si rileva, pertanto, che in mancanza della prova dell'avvenuta rituale notifica della diffida,
presupposto del provvedimento di irrogazione della sanzione, debba ritenersi applicabile,
sotto un profilo sostanziale, l'art. 14 della L. 689/81 al caso di specie, che prevede l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria in caso di inosservanza dell'obbligo di notificazione degli estremi della violazione entro il termine prescritto (Cass. civile sez. 14/10/95, n. 10753).
La mancata notificazione dell'atto presupposto all'impugnato provvedimento, costituisce infatti vizio procedurale dell'ordinato e sequenziale progredire delle notificazioni degli atti,
destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del medesimo soggetto e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa, la cui interruzione comporta l'illegittimità della successiva intimazione di pagamento e la sua conseguente nullità.
In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
16412 del 25 luglio 2007 (in Diritto & Giustizia 2007), nella quale letteralmente viene sancito il seguente principio di diritto "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa
tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una
progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e
specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto
di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ".
La notificazione della diffida prescritta dall'art. 15, comma 8, della legge 515/93, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. g), è pertanto affetta nullità.
L'opposizione deve essere quindi accolta, ritenendo peraltro assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. Le spese processuali devono essere compensate, in considerazione dell'apparente regolarità della notificazione della diffida al momento in cui il Collegio
opposto ha irrogato la sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) dichiara la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
2) compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2025
Il Giudice
TI IL