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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/10/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, ET CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1374/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza G.d.P. Matera n.180/2024”
TRA
( ), elettivamente domiciliata alla via IV Parte_1 CodiceFiscale_1
Novembre 12 presso lo studio dell'avv. Ivan Iurlo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso in appello;
–APPELLANTE–
CONTRO
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di appello dall'avv. Erika Poccia
( ), presso il cui studio in Irsina via De Petris elegge domici- CodiceFiscale_2 lio;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * fissata, per essere discussa oralmente ex art. 437 c.p.c., la causa all'udienza del
9/10/2025 è stata trattata in forma scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., udienza in cui le parti hanno depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richia- mate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. con ricorso depositato il 30/10/2024 ha impugnato la sentenza n. 180 resa Parte_1 il 7/10/2024 dal Giudice di Pace di che aveva rigettato l'opposizione da lei pro- CP_1 posta avverso il verbale di contestazione n.VX166495, redatto dal Comando della Poli- zia Locale, per avere l'auto tg.GA729CN di sua proprietà circolato in data 23/1/2024
1 lungo la SS 106 a velocità superiore rispetto a quella consentita, in violazione dell'art.142 C.d.S.. A sostegno del gravame ha dedotto che erroneamente era stata rite- nuta provata la regolarità della segnaletica di preavviso del controllo elettronico della velocità, laddove il a fronte della contestazione mossa, non aveva Controparte_1 dimostrato la corretta apposizione dei preventivi cartelli su entrambe le carreggiate della strada, considerato altresì che sul quel tratto di strada erano presenti due differenti po- stazioni collocate da distinti comuni, ragion per cui ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese legali con distrazione in favore del procuratore an- ticipatario.
Nel costituirsi il ha evidenziato che dalla documentazione prodotta Controparte_1 si evince la corretta informazione e visibilità della segnaletica del controllo della veloci- tà a distanza, nonché sostenuto la non obbligatorietà della ripetizione del cartello sulle strade a doppia corsia, riproponendo le questioni già sottoposte al primo giudice sulla legittimità della contestazione, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con condanna della alla rifusione degli oneri giudiziali, da distrarsi in favore del di- Pt_1 fensore antistatario.
L'appello è infondato.
Con l'unico motivo di gravame la deduce che l'amministrazione comunale non Pt_1 avrebbe provato la regolarità della segnaletica di preavviso. Tuttavia, dal verbale di con- testazione n.VX166495 redatto dalla Polizia Locale si evince che gli agenti hanno ac- certato l'avvenuta installazione di segnaletica di preavviso posta a mt.1.000, mt.500 e mt. 250, nel rispetto delle prescritte distanze rispetto al punto di rilevamento della velo- cità. Le risultanze del verbale fanno piena prova, a norma dell'art.2700 c.c., trattandosi di atto pubblico, sulla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, sulle dichia- razioni rese allo stesso e sugli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti essere av- venuti in sua presenza, restando escluse dalla fede privilegiata le sole valutazioni in esso espresse (cfr.Cass.Civ. Sez.VI ord.16/9/2022 n.27288, Trib. Como Sez.II sent.
23/11/2022 n. 1215 in Banca Dati Sistemaiuridica), tra cui non può ricomprendersi l'accertamento compiuto dai verbalizzanti sulla presenza della segnaletica preventiva.
Trattandosi di fatti caduti sotto la diretta percezione degli agenti della Polizia Locale, la avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare specificamente il conte- Pt_1 nuto del verbale e la mancata proposizione della stessa rende inammissibile il relativo
2 motivo di opposizione.
Peraltro, l'onere della prova sull'inadeguatezza o sul mal funzionamento della segnale- tica preventiva per consolidato orientamento giurisprudenziale incombe sull'opponente e non sull'amministrazione, dovendo quest'ultima soltanto dimostrare di avere assolto alla funzione di avviso della presenza della postazione di controllo, in modo tale da ga- rantire il rispetto del dovere informativo, senza che possa imporsi alla P.A. l'obbligo di documentare in positivo la percepibilità e la leggibilità del cartello apposto, in assenza di criteri oggettivi diversi da quelli di forma previsti dall'art. 1 comma secondo D.M.
15/8/2007 (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 6/10/2022 n. 29001, Sez. VI ord. 23/11/2022
n.7715, Trib. Salerno Sez. I sent. 14/2/2020 in Banca Dati Sistema Giuridica).
Inoltre, va escluso che per l'accertamento della violazione al codice della strada, in pre- senza di una strada a doppia corsia, il segnale di preavviso di rilevamento della velocità debba essere apposto su entrambi i lati, non essendo tale modalità imposta dall'art. 142 comma sesto C.d.S., né dai decreti ministeriali attuativi sull'impiego di dispositivi di ri- levamento della velocità a distanza (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord.3/8/2022 n.24016).
Infine, la circostanza della presenza a breve distanza sulla medesima strada di altro di- spositivo posizionato da diverso comune non è idonea ad inficiare la legittimità del con- trollo della velocità a distanza disposta dal Comune di sulla base del decreto CP_1 prefettizio che autorizzava la rilevazione a distanza della velocità su quel tratto e della autorizzazione ANAS all'installazione ed all'apposizione della segnaletica preventiva.
Pertanto, attesa la mancata riproposizione in appello degli ulteriori motivi posti a base del ricorso introduttivo, va rigettata l'opposizione al verbale di contestazione n.VX166495, redatto dal Comando della Polizia Locale in data 5/2/2024.
In applicazione del principio della soccombenza, va disposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna della alla rifusione delle spese del presente giudizio che, considerato Pt_1 il valore della causa e l'impegno limitato in concreto profuso dal difensore dell'appellato, sono liquidate in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal
D.M.55/2014, quantificate in € 350,00 (€ 75 per studio, € 75 introduttiva, € 100 tratta- zione, € 100 fase decisionale) per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore del dichiaratosi anticipata- Controparte_1 rio.
L'appellante, ai sensi dell'art.13 quater D.P.R. n.115/2002, atteso il rigetto del gravame,
3 va altresì dichiarata tenuta al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 il 30/10/2021 nei confronti del avverso la sentenza n.180 resa in da- Controparte_1 ta 7/10/2024 dal Giudice di Pace di così provvede nel contraddittorio delle par- CP_1 ti:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che li- quida in € 350,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA, come per leg- ge in favore del procuratore del Controparte_1
-dichiara tenuta al pagamento di importo pari al contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Matera, il 9-10-2025
Il Giudice
ET Catalani
4
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, ET CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1374/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza G.d.P. Matera n.180/2024”
TRA
( ), elettivamente domiciliata alla via IV Parte_1 CodiceFiscale_1
Novembre 12 presso lo studio dell'avv. Ivan Iurlo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso in appello;
–APPELLANTE–
CONTRO
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di appello dall'avv. Erika Poccia
( ), presso il cui studio in Irsina via De Petris elegge domici- CodiceFiscale_2 lio;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * fissata, per essere discussa oralmente ex art. 437 c.p.c., la causa all'udienza del
9/10/2025 è stata trattata in forma scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., udienza in cui le parti hanno depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richia- mate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. con ricorso depositato il 30/10/2024 ha impugnato la sentenza n. 180 resa Parte_1 il 7/10/2024 dal Giudice di Pace di che aveva rigettato l'opposizione da lei pro- CP_1 posta avverso il verbale di contestazione n.VX166495, redatto dal Comando della Poli- zia Locale, per avere l'auto tg.GA729CN di sua proprietà circolato in data 23/1/2024
1 lungo la SS 106 a velocità superiore rispetto a quella consentita, in violazione dell'art.142 C.d.S.. A sostegno del gravame ha dedotto che erroneamente era stata rite- nuta provata la regolarità della segnaletica di preavviso del controllo elettronico della velocità, laddove il a fronte della contestazione mossa, non aveva Controparte_1 dimostrato la corretta apposizione dei preventivi cartelli su entrambe le carreggiate della strada, considerato altresì che sul quel tratto di strada erano presenti due differenti po- stazioni collocate da distinti comuni, ragion per cui ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese legali con distrazione in favore del procuratore an- ticipatario.
Nel costituirsi il ha evidenziato che dalla documentazione prodotta Controparte_1 si evince la corretta informazione e visibilità della segnaletica del controllo della veloci- tà a distanza, nonché sostenuto la non obbligatorietà della ripetizione del cartello sulle strade a doppia corsia, riproponendo le questioni già sottoposte al primo giudice sulla legittimità della contestazione, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con condanna della alla rifusione degli oneri giudiziali, da distrarsi in favore del di- Pt_1 fensore antistatario.
L'appello è infondato.
Con l'unico motivo di gravame la deduce che l'amministrazione comunale non Pt_1 avrebbe provato la regolarità della segnaletica di preavviso. Tuttavia, dal verbale di con- testazione n.VX166495 redatto dalla Polizia Locale si evince che gli agenti hanno ac- certato l'avvenuta installazione di segnaletica di preavviso posta a mt.1.000, mt.500 e mt. 250, nel rispetto delle prescritte distanze rispetto al punto di rilevamento della velo- cità. Le risultanze del verbale fanno piena prova, a norma dell'art.2700 c.c., trattandosi di atto pubblico, sulla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, sulle dichia- razioni rese allo stesso e sugli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti essere av- venuti in sua presenza, restando escluse dalla fede privilegiata le sole valutazioni in esso espresse (cfr.Cass.Civ. Sez.VI ord.16/9/2022 n.27288, Trib. Como Sez.II sent.
23/11/2022 n. 1215 in Banca Dati Sistemaiuridica), tra cui non può ricomprendersi l'accertamento compiuto dai verbalizzanti sulla presenza della segnaletica preventiva.
Trattandosi di fatti caduti sotto la diretta percezione degli agenti della Polizia Locale, la avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare specificamente il conte- Pt_1 nuto del verbale e la mancata proposizione della stessa rende inammissibile il relativo
2 motivo di opposizione.
Peraltro, l'onere della prova sull'inadeguatezza o sul mal funzionamento della segnale- tica preventiva per consolidato orientamento giurisprudenziale incombe sull'opponente e non sull'amministrazione, dovendo quest'ultima soltanto dimostrare di avere assolto alla funzione di avviso della presenza della postazione di controllo, in modo tale da ga- rantire il rispetto del dovere informativo, senza che possa imporsi alla P.A. l'obbligo di documentare in positivo la percepibilità e la leggibilità del cartello apposto, in assenza di criteri oggettivi diversi da quelli di forma previsti dall'art. 1 comma secondo D.M.
15/8/2007 (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 6/10/2022 n. 29001, Sez. VI ord. 23/11/2022
n.7715, Trib. Salerno Sez. I sent. 14/2/2020 in Banca Dati Sistema Giuridica).
Inoltre, va escluso che per l'accertamento della violazione al codice della strada, in pre- senza di una strada a doppia corsia, il segnale di preavviso di rilevamento della velocità debba essere apposto su entrambi i lati, non essendo tale modalità imposta dall'art. 142 comma sesto C.d.S., né dai decreti ministeriali attuativi sull'impiego di dispositivi di ri- levamento della velocità a distanza (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord.3/8/2022 n.24016).
Infine, la circostanza della presenza a breve distanza sulla medesima strada di altro di- spositivo posizionato da diverso comune non è idonea ad inficiare la legittimità del con- trollo della velocità a distanza disposta dal Comune di sulla base del decreto CP_1 prefettizio che autorizzava la rilevazione a distanza della velocità su quel tratto e della autorizzazione ANAS all'installazione ed all'apposizione della segnaletica preventiva.
Pertanto, attesa la mancata riproposizione in appello degli ulteriori motivi posti a base del ricorso introduttivo, va rigettata l'opposizione al verbale di contestazione n.VX166495, redatto dal Comando della Polizia Locale in data 5/2/2024.
In applicazione del principio della soccombenza, va disposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna della alla rifusione delle spese del presente giudizio che, considerato Pt_1 il valore della causa e l'impegno limitato in concreto profuso dal difensore dell'appellato, sono liquidate in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal
D.M.55/2014, quantificate in € 350,00 (€ 75 per studio, € 75 introduttiva, € 100 tratta- zione, € 100 fase decisionale) per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore del dichiaratosi anticipata- Controparte_1 rio.
L'appellante, ai sensi dell'art.13 quater D.P.R. n.115/2002, atteso il rigetto del gravame,
3 va altresì dichiarata tenuta al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 il 30/10/2021 nei confronti del avverso la sentenza n.180 resa in da- Controparte_1 ta 7/10/2024 dal Giudice di Pace di così provvede nel contraddittorio delle par- CP_1 ti:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che li- quida in € 350,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA, come per leg- ge in favore del procuratore del Controparte_1
-dichiara tenuta al pagamento di importo pari al contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Matera, il 9-10-2025
Il Giudice
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