Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 20930/2024 R.G. promosso da
) (avv. BECHERI ROSETTA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. ROTONDO ALESSANDRO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni di seguito trascritte:
« 1. Affidamento della figlia minore nata il giorno 11 Agosto 2019 ad entrambi i genitori Persona_1 secondo le forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso l'abitazione in Borgosatollo (BS) Via IV Novembre n. 20 dove già la minore risiede. Ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza della figlia con ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza per dovranno essere Per_1 assunte congiuntamente;
2. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente. Il padre terrà con sé
, secondo le più ampie modalità da concordare fra i genitori purché con preavviso ed in conformità alle Per_1
1
il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana alternati al mese dal sabato alle ore 9.30 sino al Lunedi mattina allorquando la riaccompagnerà alla scuola dell'infanzia; il SI. terrà con se la figlia altresì un giorno Pt_2 infrasettimanale comprensivo del pernottamento di ogni settimana, preoccupandosi di accompagnare la figlia presso l'istituto scolastico di riferimento la mattina successiva (indicativamente nella settimana in cui il fine settimana è di competenza della madre il Giovedì con ritiro alle 15.40 dall'asilo sino al Venerdì mattina;
nella settimana successiva il Martedì dalle ore 18.00 sino al Mercoledì mattina). La minore trascorrerà altresì con il padre congrui periodi durante le festività scolastiche e quindi indicativamente: sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno le festività principali, non meno di 2 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il mese di Maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori. Il giorno del compleanno della di l'11 Agosto di ogni anno i genitori già concordano che, a Per_1 prescindere dalla turnazione ordinaria, ognuno potrà trascorrere con la figlia parte della giornata. Resta inteso che le parti sono libere di modificare il calendario secondo le diverse esigenze della minore ed i loro impegni lavorativi, previo accordo e preavviso non inferiore a 24 ore, impegnandosi entrambi affinchè possa avere Per_1 un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
3. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, della figlia, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurarle la crescita più sana e serena.
4. Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia, su Pt_2 Pt_1
c/c bancario intestato alla stessa entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta), importo dovuto per dodici mensilità e soggetto a rivalutazione di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della minore;
egli si impegna altresì a contribuire alle spese di organizzazione domestica a carico della SI.ra versando Pt_1 mensilmente l'importo di € 300,00 (euro trecento) quale concorso nel pagamento del canone di locazione dell'immobile ove vivrà la figlia. Il SI. provvederà altresì al pagamento dell'intera quota delle rette Pt_2 mensili e dei servizi di anticipo e posticipo della scuola dell'infanzia “Asilo Fasani” frequentato dalla figlia sino alla conclusione del comune percorso;
al termine della scuola dell'infanzia, le parti decideranno Per_1 insieme l'istituto ove proseguirà gli studi, ripartendone gli eventuali costi come da protocollo di intesa Per_1 sotto menzionato.
5. I genitori concordano che ciascuno di essi si impegna a sostenere e/o rimborsare al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per la figlia e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
2 Brescia a cui le parti si riportano, sono, a titolo indicativo, le seguenti: Spese per la salute: -spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
-spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari (omeopatia, fitoterapia, etc.); Spese per l'istruzione: -spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: -spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I)attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III)viaggi e vacanze.
6. le parti concordano che l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito per l'intero dalla madre, anche i benefici delle detrazioni fiscali saranno al 100% in capo alla madre;
7. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti d'identità e del passaporto della figlia minore».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nata a [...] l'[...]) e, con ricorso Persona_1 presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3