Articolo 72 della Legge 2 aprile 1968, n. 461
Articolo 71Articolo 73
Versione
9 maggio 1968
Art. 72.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1956-57 (articolo 68). L. 1.633.692.219
Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 70)...... " 4.258.991.809
Residui passivi al 30 giugno 1957... L. 5.892.684.028
Entrata in vigore il 9 maggio 1968