Articolo 3 della Legge 12 dicembre 1954, n. 1178
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 gennaio 1955
Art. 3.
Il liquidatore, di cui all'art. 1, curera', altresi' l'alienazione delle azioni della Societa' mineraria della Venezia Giulia ed assumera' le liquidazioni della Societa' mineraria carbonifera "Arsa" e della Societa' per lo sviluppo dell'impiego dei carboni italiani (S.I.C.I.).
Le risultanze della liquidazione dell'A.Ca.I. saranno devolute, se attive, o imputate, se passive, allo Stato, ed agli altri enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni.
Le azioni della Societa' mineraria carbonifera sarda, nonche' quelle delle Ferrovie meridionali sarde calcolate al valore d'inventario dell'A.Ca.I. al 30 giugno 1954, saranno attribuite allo Stato ed agli enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni.
L'esercizio delle Ferrovie meridionali sarde verra' assunto provvisoriamente in gestione governativa dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - in attesa dell'adozione di provvedimenti per la definitiva sistemazione delle Ferrovie stesse. In ogni caso al carbone Sulcis sara' praticata la tariffa piu' favorevole.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1955