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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 696/2025 r.g.v.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Cattani del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f.: , rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Francesca Pizzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono riportandosi al ricorso, chiedendo che il Tribunale di Bologna omologhi la separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza e che decorsi i termini di legge e passata in
1 giudicato la sentenza di separazione disponga la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio, con la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 7 gennaio 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 20 maggio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 20 ottobre 2001 a GA (Bologna) e che dalla loro unione è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 20 maggio
2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“5) Trasferimento immobiliare
2 1) Nell'ambito della definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i ORi
nata a [...] il [...] CF e Parte_1 C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] CF intendono effettuare i
[...] C.F._2
seguenti trasferimenti immobiliari da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione :
A) Consenso ed oggetto
Il SI. con l'emanazione della sentenza di omologa di separazione Controparte_1
cede e trasferisce alla SI.ra che accetta ed acquista, il diritto di Parte_1
comproprietà in ragione di 25/100 il cui restante 75/100 è già di sua proprietà divenendo cosi unica ed esclusiva proprietaria del seguente immobile:
a)porzione di fabbricato urbano sito nel Comune di GA, Via Antonio Comani n.
7/1 costituito da un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo , con annessa piccola area scoperta cortilizia esclusiva pertinenziale, censita al catasto fabbricati del Comune di GA al Foglio 45, particella 548 sub. 26, piano secondo, cat. A/3, classe 3, consistenza catastale vani 5,5, superficie catastale totale mq. 103, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 90, R. C. euro 482,89, confinante nel suo insieme con il vano scale, unità immobiliare distinta con il sub. 25, unità immobiliare distinta con il sub 27 salvo altri;
b) locale cantina- pertinenziale all'appartamento di cui sopra, sita in GA via
Antonio Comani n.7/1 posto al piano primo, censita al catasto fabbricati di detto
Comune al Foglio 45, particella 548 sub. 22, piano primo, cat. C/2, classe 3, consistenza catastale mq. 3, superficie catastale totale mq. 5, R.C euro 13,32;
l'immobile predetto è esattamente raffigurato nelle n.2 planimetrie catastali a corredo delle denunce registrate in data 21 gennaio 2011 prot.n.BO0015805, all.A e B) da far parte integrante del presente verbale .
3 all'unita immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge titolo e destinazione e di regolamento condominiale con le relative tabelle millesimali.
Inoltre il sig. con l'emanazione della presente sentenza cede e Controparte_1
trasferisce alla sig.ra che accetta ed acquista : Parte_1
c) il diritto di comproprietà in ragione di un mezzo il cui restante un mezzo è già di sua proprietà divenendo così unica ed esclusiva proprietaria, del locale uso autorimessa posto nel Comune di GA, Via Antonio Comani n. 7/1 , pertinenziale all'appartamento di cui sopra sub.a) , censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 45, particella 548, sub 15, piano primo, cat. C/6, classe 4, consistenza catastale mq. 17, superficie catastale totale mq. 20, R.C. euro 105,36, confinante con spazio di manovra, unità immobiliari distinte con i mappali sub. 14 e sub 16, salvo altri,
l'immobile predetto è esattamente raffigurato nella planimetria catastale a corredo della denuncia registrata in data 21.1.2011 protn.BO 0015805 All C) da far parte integrante del presente verbale
Alle unità immobiliari in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, unitamente alla comproprietà pro-quota su tutte le parti comuni per legge e/o per destinazione e di regolamento di condominio con relative tabelle millesimali.
B) Provenienza
La quota di comproprietà delle unità immobiliari sopra descritte a) e b) ovvero appartamento con annessa corte esclusiva pertinenziale e locale uso cantina è pervenuta alla parte cedente, OR in forza di atto di compravendita a ministero Controparte_1
del Notaio Dott. Repertorio n. 23026, Raccolta n. 4260 del 28.07.2016, Persona_2
registrato il 01.08.2016 al n. 17979 serie 1T presso Agenzia delle Entrate Ufficio
Bologna 1 e trascritto a Bologna il 02.08.2016 , registro generale n.. 37605 e registro particolare n. 25331 , mentre la quota di comproprietà dell'unita immobiliare c) ovvero
4 autorimessa è pervenuta alla parte cedente in forza di atto di compravendita a ministero sempre del Notaio Dott. Repertorio n. 23214, Raccolta n. 4420 del Persona_2
16.10.2017, registrato il 19.10.2017 al n. 18729 serie 1T presso Agenzia delle Entrate
Ufficio Bologna 1 e trascritto a Bologna il 19.10.2017 al registro generale n. 47288 e registro particolare n. 31818 . Le parti dichiarano di fare espresso riferimento ai rogiti sopra indicati con tutti e patti e condizioni in esso contenuti e richiamati, come se fossero in quest'atto integralmente riportati e trascritti.
I beni vengono trasferiti a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trovano i fabbricati e con quelli richiamati o costituiti con i citati atti di provenienza.
C) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, precisando che per l'ipoteca volontaria avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di GA, Via A.
Comani n. 7/1 distinti al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 45, particella 548 sub. 26 e sub 22, iscritta a Bologna il 03.08.2016 Reg. gen. n. 38221 Reg. Part. 6737 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a rogito Notaio Dott.
[...]
del 28.07.2016 rep. 23027, fascicolo n. 4261, registrato a Bologna in data Per_2
03.08.2016 al n. 15310 serie 1T in favore di Cassa di Risparmio in Bologna Spa, oggi
, a carico del SI. (debitore ipotecario) con la SI.ra Controparte_2 Controparte_1
quale terzo datore di ipoteca, si è provveduto alla estinzione come da Parte_1
5 comunicazione n.1286 del 25 febbraio 2025 e sua cancellazione eseguita in data
26.2.2025 .
- La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile in oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
La parte cedente dichiara che relativamente alla porzione immobiliare oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali e di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti convengono che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che straordinaria amministrazione relative agli immobili predetti, anche solo deliberate in data antecedente al trasferimento, restano a carico esclusivo della sig.ra a far data dal mese di settembre Parte_1
2024. Le detrazioni fiscali ancora in corso, in ammortamento di lavori condominiali passeranno per la parte residua all'acquirente ORa Parte_1
D) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente, OR
, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 Controparte_1
dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari in argomento è stata eseguita a seguito di permesso di costruire n. 671 rilasciato dal
Comune di GA il 12.11.2008 e della successiva denuncia di inizio attività per modifiche progettuali e variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19 della Legge
Regionale n. 31 del 2002, presentata al Comune di GA il 18.02.2011, protocollata al n. 2208.
6 - dichiara altresì che: la “lieve difformità nella porzione di muratura divisoria con il sub alterno n. 14” rispetto al progetto legittimato “non costituisce abuso bensì tolleranza costruttiva come esplicitato dall'art. 37 della grande L.R. 12 del 2017, rientrando nelle casistiche del punto 1 ter”; per le porzioni immobiliari stesse non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori;
la comunicazione di fine lavori del fabbricato
è stata presentata al Comune di GA in data 11.11.2011, protocollo n. 14658; per il fabbricato in oggetto è stato rilasciato dal Comune di GA in data 12.03.2012 il certificato di agibilità n. 671/2012.
- Successivamente l'immobile non ha subito interventi tali da richiedere autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi di costruire anche in sanatoria, comunicazioni di inizio lavori, denunce o segnalazioni certificate di inizio attività e non
è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori che possano comportarne l'incommerciabilità; il SI. ne garantisce quindi la piena regolarità Controparte_1
urbanistica e la giuridica commerciabilità.
- La sig.ra quale comproprietaria dei suddetti immobili conferma Parte_1
le suddette dichiarazioni tutte rese dal coniuge
E) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 co.1 bis della legge 27 febbraio 1985 n.52 e della legge 122/2010 la parte cedente OR Controparte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto in data
21.01.2011 prot.n.BO0015805 che si allegano sub.A-B-C) :
- dichiara e il cessionario ORa ne prende atto, che i dati catastali e Parte_1
le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
7 - dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
La ORa quale comproprietaria dei suddetti immobili conferma le Parte_1
suddette dichiarazioni tutte rese dal coniuge
F) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013
n. 90, si allega al presente verbale atto sotto sub. D) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, n. 02052-694099-2025_rilasciato in data 11 maggio 2025 dal geom. quale tecnico abilitato . Controparte_3
La Parte cedente dichiara che tale attestato non è scaduto né decaduto e la parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
G) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
a) che per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) che il corrispettivo del presente trasferimento è stato convenuto in €. 35.000,00
(trentecinquemila euro) di cui € 15.000,00 sono stati versati a titolo di acconto mediante assegno circolare non trasferibile n. 3307013412-01 datato 03/12/2024 tratto su Banca Intesa Sanpaolo e intestato al sig. , come da copia che si allega Controparte_1
al presente verbale sotto la lett..E) e la residua somma di € 20.000,00 (ventimila/00 euro) viene pagato mediante assegno circolare non trasferibile n. 3306435330-03
datato 8 maggio 2025 tratto su Banca Intesa Sanpaolo, intestato al sig. Controparte_1
contestualmente alla firma del presente verbale, come da fotocopia che si allega al
8 presente verbale sotto la lett..F) La Parte cedente, con questo atto, rilascia alla Parte acquirente ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine della negoziazione del titolo a saldo.
H) Rinuncia all' ipoteca legale
La parte cedente OR rinuncia all'ipoteca legale. Controparte_1
I) Effetti
Gli effetti attivi e passivi relativi al trasferimento della proprietà decorreranno dalla data in cui verrà pubblicata la sentenza di separazione con la quale verrà formalizzato e quindi verrà trascritto il trasferimento immobiliare tra le parti di tutti i beni oggetto della presente vendita.
L) Richiesta di esenzioni fiscali
I SInori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Controparte_1
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti si danno reciproco atto che quanto contenuto costituisce accordo raggiunto nell'ambito della complessa regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi anche in conseguenza dello scioglimento della comunione esistente sui beni e in adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio
6) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
7) le parti dichiarano per quanto occorrer possa che il valore della quota dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad €.35.000,00”;
9 osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 13 maggio 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio e che pertanto la clausola n. 6) di seguito riportata e relativa alla regolamentazione delle spese del processo, dovrà essere confermata dai ricorrenti nel prosieguo del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Bologna) il 27 ottobre 1973 e nato a [...] il [...], i Controparte_1
quali contratto matrimonio a GA (Bologna) il 20 ottobre 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 14, parte II, serie A, dell'anno 2001;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di GA di procedere all'annotazione della sentenza;
10 C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale con relative pertinenze, sita in GA (BO), Via Antonio
Comani n. 7/1, in comproprietà tra i coniugi, continuerà ad essere abitata dalla SI.ra
. Il SI. si è già trasferito a vivere altrove e ha già Parte_1 Controparte_1
prelevato dalla ex casa coniugale e relative pertinenze tutti i propri effetti personali, tutti i propri attrezzi, la bicicletta di suo padre e il barbecue nero.
3) Tutti i beni mobili che compongono l'arredamento della ex casa coniugale vengono assegnati in piena proprietà alla SI.ra , rinunciando il sig. Parte_1 CP_1
ad ogni e qualsiasi pretesa riguardante gli stessi.
[...]
- Rapporti patrimoniali tra coniugi
4) In ragione della differenza di reddito percepita dai coniugi, del contributo da parte della SI.ra nella gestione del menage familiare e nella crescita ed educazione Parte_1
della figlia il SI. si impegna a versare in favore della moglie Per_1 Controparte_1
la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) mensile a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
tale somma sarà versata anticipatamente in favore della
SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre Parte_1
11 in ragione di 25/100 il cui restante 75/100 è già di sua proprietà divenendo cosi unica ed esclusiva proprietaria del seguente immobile: a)porzione di fabbricato urbano sito nel Comune di GA, Via Antonio Comani n. 7/1 costituito da un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo , con annessa piccola area scoperta cortilizia esclusiva pertinenziale, censita al catasto fabbricati del Comune di GA al Foglio
45, particella 548 sub. 26, piano secondo, cat. A/3, classe 3, consistenza catastale vani
5,5, superficie catastale totale mq. 103, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 90, R. C. euro 482,89, confinante nel suo insieme con il vano scale, unità immobiliare distinta con il sub. 25, unità immobiliare distinta con il sub 27 salvo altri;
b) locale cantina- pertinenziale all'appartamento di cui sopra, sita in GA via
Antonio Comani n.7/1 posto al piano primo, censita al catasto fabbricati di detto
Comune al Foglio 45, particella 548 sub. 22, piano primo, cat. C/2, classe 3, consistenza catastale mq. 3, superficie catastale totale mq. 5, R.C euro 13,32”; “all'unita immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge titolo e destinazione e di regolamento condominiale con le relative tabelle millesimali.
Inoltre il sig. con l'emanazione della presente sentenza cede e Controparte_1
trasferisce alla sig.ra che accetta ed acquista : Parte_1
c) il diritto di comproprietà in ragione di un mezzo il cui restante un mezzo è già di sua proprietà divenendo così unica ed esclusiva proprietaria, del locale uso autorimessa posto nel Comune di GA, Via Antonio Comani n. 7/1 , pertinenziale all'appartamento di cui sopra sub.a) , censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 45, particella 548, sub 15, piano primo, cat. C/6, classe 4, consistenza catastale mq. 17, superficie catastale totale mq. 20, R.C. euro 105,36, confinante con spazio di manovra, unità immobiliari distinte con i mappali sub. 14 e sub 16, salvo altri”. “Alle unità immobiliari in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, unitamente alla comproprietà pro-quota su tutte le parti
12 comuni per legge e/o per destinazione e di regolamento di condominio con relative tabelle millesimali”.
“La parte cedente dichiara che relativamente alla porzione immobiliare oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali e di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti convengono che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che straordinaria amministrazione relative agli immobili predetti, anche solo deliberate in data antecedente al trasferimento, restano a carico esclusivo della sig.ra a far data dal mese di settembre Parte_1
2024. Le detrazioni fiscali ancora in corso, in ammortamento di lavori condominiali passeranno per la parte residua all'acquirente ORa . Parte_1
“Le parti” “dichiarano” “che il corrispettivo del presente trasferimento è stato convenuto in €. 35.000,00 (trentecinquemila euro) di cui € 15.000,00 sono stati versati a titolo di acconto mediante assegno circolare non trasferibile n. 3307013412-01 datato
03/12/2024 tratto su Banca Intesa Sanpaolo e intestato al sig. , come Controparte_1
da copia che si allega al presente verbale sotto la lett..E) e la residua somma di €
20.000,00 (ventimila/00 euro) viene pagato mediante assegno circolare non trasferibile n. 3306435330-03 datato 8 maggio 2025 tratto su Banca Intesa Sanpaolo, intestato al sig. contestualmente alla firma del presente verbale, come da fotocopia Controparte_1
che si allega” al “verbale sotto la lett..F)”. “La Parte cedente, con questo atto, rilascia alla Parte acquirente ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine della negoziazione del titolo a saldo”. “La parte cedente OR rinuncia all'ipoteca Controparte_1
legale”. “Gli effetti attivi e passivi relativi al trasferimento della proprietà decorreranno dalla data in cui verrà pubblicata la sentenza di separazione con la quale verrà formalizzato e quindi verrà trascritto il trasferimento immobiliare tra le parti di tutti i beni oggetto della presente vendita”. “Le parti si danno reciproco atto che quanto contenuto costituisce accordo raggiunto nell'ambito della complessa regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi anche in conseguenza dello
13 scioglimento della comunione esistente sui beni e in adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio”. “Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari”; “le parti dichiarano per quanto occorrer possa che il valore della quota dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad €.35.000,00”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 20 maggio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“6) Le spese e i compensi per il presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti, mentre le spese per l'ausiliario sono a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
.
[...]
“7) Le Parti danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e con l'adempimento di tutte le prestazioni relative al trasferimento degli immobili, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, fatta eccezione per quanto pattuito al precedente punto 4), e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 5 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, tenendo come base l'indice relativo al mese di dicembre.
- Trasferimento immobiliare
5) Nell'ambito della definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “il SI.
con l'emanazione della sentenza di omologa di separazione cede e Controparte_1
trasferisce alla SI.ra che accetta ed acquista, il diritto di comproprietà Parte_1