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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 26005/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26005/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.ti NARDUCCI CARLA e Parte_1
ROSSI EDOARDO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CIRCOSTA IOLANDA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai figli: ed DO, nati a Torino il 26.01.2005. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
DO ed ora maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sono nati dalla Per_1
relazione tra e , non coniugati, i quali hanno cessato la Parte_1 Controparte_1
convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 05/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra ed a decorrere dal mese di ottobre Parte_1 Controparte_1
2024 - a titolo di contributo al mantenimento dei figli DO ed - entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese l'importo di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) oltre rivalutazione annuale Istat.
DISPONE che il sig. versi direttamente a ciascun figlio ed a decorrere dal mese di Parte_1 ottobre 2024 - a titolo di contributo al mantenimento - entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 100,00 (€ 200,00 complessivi per i due figli) oltre rivalutazione annuale Istat.
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico nella misura del 50% ciascuno delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative concernenti i figli, come da protocollo d'intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, da intendersi integralmente richiamato.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli verrà richiesto e trattenuto interamente dalla sig.ra
[...]
CP_1
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a cedere a titolo gratuito alla sig.ra Parte_1 CP_1 l'autovettura Fiat Croma targata DK137KZ, di sua proprietà ma in uso alla sig.ra
[...] CP_1 quest'ultima si impegna ad effettuare la relativa voltura entro il termine perentorio del 30 dicembre 2024. Le spese di voltura saranno divise al 50% tra le Parti.
PRENDE ATTO che le parti con l'adempimento di quanto sopra non hanno reciprocamente nulla più
a pretendere a qualunque titolo e/o ragione e/o causa.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26005/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.ti NARDUCCI CARLA e Parte_1
ROSSI EDOARDO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CIRCOSTA IOLANDA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai figli: ed DO, nati a Torino il 26.01.2005. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
DO ed ora maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sono nati dalla Per_1
relazione tra e , non coniugati, i quali hanno cessato la Parte_1 Controparte_1
convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 05/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra ed a decorrere dal mese di ottobre Parte_1 Controparte_1
2024 - a titolo di contributo al mantenimento dei figli DO ed - entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese l'importo di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) oltre rivalutazione annuale Istat.
DISPONE che il sig. versi direttamente a ciascun figlio ed a decorrere dal mese di Parte_1 ottobre 2024 - a titolo di contributo al mantenimento - entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 100,00 (€ 200,00 complessivi per i due figli) oltre rivalutazione annuale Istat.
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico nella misura del 50% ciascuno delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative concernenti i figli, come da protocollo d'intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, da intendersi integralmente richiamato.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli verrà richiesto e trattenuto interamente dalla sig.ra
[...]
CP_1
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a cedere a titolo gratuito alla sig.ra Parte_1 CP_1 l'autovettura Fiat Croma targata DK137KZ, di sua proprietà ma in uso alla sig.ra
[...] CP_1 quest'ultima si impegna ad effettuare la relativa voltura entro il termine perentorio del 30 dicembre 2024. Le spese di voltura saranno divise al 50% tra le Parti.
PRENDE ATTO che le parti con l'adempimento di quanto sopra non hanno reciprocamente nulla più
a pretendere a qualunque titolo e/o ragione e/o causa.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo