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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 04/11/2021 al n. 3025/2021
R.G., promossa con ricorso depositato in data 04/11/2021
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BIANCARDI BEATRICE, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE
AMEDEO 22 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BIANCARDI
BEATRICE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. MOIETTA CP_1 C.F._2
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA OGLIO 3 46035 OSTIGLIA
presso lo studio dell'avv. MOIETTA FEDERICA
convenuto E CON L'INTERVENTO
AVV. nominata curatore Controparte_2
speciale del minore Persona_1
Curatrice Speciale
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
01/10/2024 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “- venga sentito quale informatore a precisazione Parte_1
sulle relazioni da lui sottoscritte l'educatore Persona_2
- la curatrice speciale precisi oralmente le informazioni circa la
“strumentalizzazione” materna alla luce delle esclusive sue competenze
- vengano sentiti quali informatori a precisazione delle relazioni depositate la
CP_ Dott.sa e la Dott. Tes_1
- venga concessa la rimessione in termini al fine di poter depositare la
documentazione attinente il cambio dei programmi da parte del padre che
avviene di solito e i messaggi denigratori del padre nei confronti della madre,
tutta documentazione formatasi dopo la scadenza dei termini istruttori
- il rinvio dell'udienza ad altra data in presenza al fine di avere un nuovo
monitoraggio da parte di tutti i servizi incaricati.
In subordine parte convenuta precisa le conclusioni come in atti, vinte le spese”
pagina 2 di 12 - per : “La difesa di parte resistente chiede pertanto un CP_1
rinvio del presente procedimento ad altra successiva udienza, possibilmente in
presenza, onde consentire l'integrazione e il completamento dell'istruttoria nel
senso suindicato, richiedendo altresì nelle more la prosecuzione dell'attività di
stretta vigilanza da parte dei Servizi incaricati, del monitoraggio dei rapporti e
delle frequentazioni del minore con entrambi i genitori e i rispettivi compagni
conviventi di questi ultimi, degli interventi già in atto di educativa domiciliare
presso i rispettivi nuclei familiari e i percorsi di supporto alla genitorialità,
disponendo infine la presa in carico del minore da parte della NPI
territorialmente competente ai fini di una valutazione neuropsicologica di
aggiornamento.
In subordine, solo laddove il Giudicante ritenesse comunque la causa matura
per la decisione, come non si crede, il sottoscritto procuratore, nella sua qualità
e veste di procuratore domiciliatario del resistente, signor , CP_1
come in atti generalizzato, precisa le proprie conclusioni come da memoria
integrativa in data 08.04.2022, ritualmente depositata in pari data, da intendersi
in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte, richiedendo infine infine
la concessione dei termini per memorie di cui all'art. 190 c.p.c. la concessione dei termini per memorie di cui all'art. 190 c.p.c.”;
- per la Curatrice Speciale: “- affidarsi il minore , vista l'elevata Persona_1
conflittualità tra i genitori, ai Servizi Sociali territorialmente competenti,
mantenendo la collocazione presso la casa della madre;
- disporsi che, stante la collocazione presso la madre, incontri il padre Per_1
almeno 2 pomeriggi/notti la settimana, un fine settimana ogni 15 giorni , due pagina 3 di 12 settimane anche consecutive durante le vacanze estive e qualche giorno durante
le vacanze di Natale e Pasqua - disporsi che entrambi i genitori concorrano al
mantenimento di nella misura che il Tribunale riterrà opportuna;
- Per_1
disporsi la continuazione dell'intervento psicologico sul minore - Persona_1
disporsi la continuazione del monitoraggio e del sostegno dei servizi sociali sui
nuclei familiari di padre e madre per la durata che il Tribunale riterrà
opportuna”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la separazione dal marito esponendo di CP_1
avere le parti inizialmente attivato un primo procedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale nel 2015. Nel 2019 le parti depositavano ricorso per la cessazione degli effetti civili, ma essendosi nel frattempo riconciliati, abbandonavano quel giudizio dando atto della riconciliazione avvenuta.
Nel 2021, a seguito di una nuova crisi coniugale, veniva introdotto questo procedimento volto alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Nel ricorso dava atto della elevata conflittualità esistente nella Parte_1
coppia tanto da essere seguiti dai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Si costituiva il convenuto evidenziando come la definitiva rottura dell'unione coniugale fosse dipesa dal fatto che la moglie avesse ricominciato a frequentare il precedente compagno con il quale aveva già avuto un figlio e che, a seguito del pagina 4 di 12 riaccendersi della frequentazione per le questioni attinenti al primo figlio, aveva nel frattempo avuto un ulteriore figlio riallacciando la relazione.
Le parti dimettevano le conclusioni esposte in epigrafe.
Si deve dare atto che il Tribunale, dopo aver pronunciato sentenza parziale sullo status, nominava una Curatrice speciale per il figlio minore attesa l'elevata conflittualità tra i genitori che non si era sopita neppure a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali di Ostiglia.
La Curatrice ha concluso come in atti.
Sulla separazione
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalle conclusioni formulate dalle parti nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica conseguente ai provvedimenti adottati dal Presidente in sede di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Va quindi confermata la sentenza parziale già pronunciata tra le parti non apparendo esservi alcuno spazio per una riconciliazione della coppia.
Sull'affidamento del minore e sul diritto di visita del padre
Come ha avuto modo di evidenziare anche la , la conflittualità Parte_2
tra i genitori del minore è molto elevata e ritiene il Tribunale che non avrebbe apportato alcun aiuto ai genitori continuare a mantenere in essere un pagina 5 di 12 procedimento, introdotto per decidere la domanda di separazione giudiziale, che ha esaurito la sua funzione tipica sulla domanda introduttiva di separazione giudiziale, mentre appare necessario che l'attività di supporto dei Servizi ASP
Destra Secchia possa proseguire sia a favore del minore che del nucleo familiare anche al fine di stemperare le criticità evidenziate così accogliendo le richieste dimesse dalla . Parte_2
Come viene proposto dalla Curatrice Speciale, l'affidamento del minore deve essere posto a favore dei Servizi Sociali ASP Destra Secchia, già incaricati, con collocamento presso la madre affinché questi possano attenuare le criticità
emerse.
Nel corso del giudizio si è modificato il regime di visita originariamente disciplinato in sede presidenziale prevedendo che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio , a settimane alterne, nei seguenti termini: una Per_1
settimana dalle ore 18,00 alle ore 21,00 del mercoledì e dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica. La settimana successiva dalle ore 18,00
alle ore 21,00 nelle giornate di mercoledì e venerdì. Questo regime di visita ha consentito di venire incontro alle esigenze lavorative del padre che potesse così
conciliare il lavoro con i tempi di visita del minore.
Successivamente le parti in udienza avevano dato atto che “L'avv. BIANCARDI dà atto che nell'ultimo periodo c'è stato un ampliamento dei tempi di
permanenza di presso il padre, in quanto attualmente le parti si sono Per_1
accordate nel senso che il bambino rimane a dormire dal padre il martedì e il
giovedì sera nelle settimane in cui trascorre il weekend con la madre e nelle
altre settimane il martedì con pernottamento e nel weekend, dal venerdì dopo la pagina 6 di 12 scuola fino alla domenica sera alle 21,00; chiede la prosecuzione dell'attività di
monitoraggio da parte del Servizio Sociale e di tutti gli interventi già disposti
dal giudice. L'avv. MOIETTA conferma l'evoluzione del regime delle visite
riferita dal difensore della ricorrente e si associa alla richiesta di prosecuzione
di tutti gli interventi già in atto”.
Il Tribunale ritiene quindi di poter consolidare il predetto regime di visita visto che è quello che le parti hanno da ultimo concordato disponendo quindi che il padre possa tenere con sé il figlio dalle ore 18 del martedì e fino al Per_1
riaccompagno a scuola il mercoledì e dalle ore 18 del giovedì fino al riaccompagno a scuola il venerdì nelle settimane nelle quali non ha il week end ed invece dalle ore 18 del martedì al riaccompagno a scuola il mercoledì nelle settimane nelle quali il padre ha il week end.
Week-end alternati dal venerdì al termine della scuola/delle attività sportive e fino alla domenica alle ore 21.00 con riaccompagno a casa della madre avendo già cenato.
Visto che la tematica è stata oggetto di contrasto tra le parti è bene precisare che non esiste alcun diritto al “recupero” dei tempi di permanenza se per un qualsivoglia motivo il calendario deciso dal Tribunale non possa essere rispettato dai genitori per sopraggiunti impedimenti (una malattia, un impegno di lavoro o altro) sicché nessuno dei due genitori potrà pretendere di recuperare il tempo non goduto per il caso in cui nei giorni nei quali il figlio debba trovarsi presso un genitore o presso l'altro, per qualsiasi motivo questo non sia possibile.
Va peraltro osservato che, avendo entrambe le parti instaurato relazioni stabili con soggetti terzi, il momento di accudimento nei tempi previsti da questo o quel pagina 7 di 12 genitore può certamente essere delegato anche al soggetto convivente a condizione che la condotta del convivente o del parente non risulti pregiudizievole per il minore. Sul punto si osserva che è peraltro circostanza pacifica che tutte le famiglie che hanno concomitanti impegni (personali,
lavorativi, ecc.) ricorrono d'abitudine anche a figure professionali esterne per accudire i figli sicché, se questo non è di pregiudizio per il minore, nulla impedisce che l'accudimento sia effettuato anche da parenti se per un qualunque motivo le parti non possono permettersi di utilizzare figure professionali terze.
In tal senso, visto che emerge che la conflittualità tra le parti si estende anche ai rispettivi conviventi, le parti vanno ammonite affinché impediscano che i rispettivi compagni tengano comportamenti meno che corretti con il minore nei momenti nei quali essi si trovano alla sua presenza.
In caso contrario si dovranno adottare provvedimenti limitativi nei confronti del genitore che non garantisca il benessere e la serenità del minore.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore, il Tribunale vuole confermare l'importo di euro 300 mensili rivalutati annualmente agli indici
ISTAT, poiché pienamente compatibile con il reddito del padre così come statuito già in sede di presidenziale e non oggetto di gravame, aggiornati annualmente agli indici ISTAT dalla data del deposito del ricorso a nulla rilevando che la madre possa aver peggiorato le sue condizioni economiche nel corso dei 4 anni di questo procedimento per due ordini di ragioni: Il primo ordine di ragioni attiene al fatto che la ricorrente ha intrapreso nuovamente una stabile relazione con il precedente compagno dal quale aveva già avuto un figlio e dal quale ha avuto un ulteriore figlio. Le sue esigenze economiche quindi sono e pagina 8 di 12 devono essere soddisfatte all'interno della nuova famiglia che ella si è ricreata con il compagno non potendo ella pretendere alcunché dal convenuto per il CP_4
proprio mantenimento.
Il secondo ordine di ragioni attiene al fatto che ella deduce di aver avviato un bar e quindi di aver speso molti soldi per tale avviamento così che la sua condizione economica sarebbe peggiorata. Si deve affermare il principio che le scelte imprenditoriali della ricorrente non possono in alcun modo ricadere sul convenuto poiché il rischio di impresa di una attività commerciale non può
essere garantito da una richiesta di mantenimento per sé o da una richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio che non trovavano ingresso neppure nel ricorso iniziale. Sotto altro aspetto si deve osservare come la ricorrente, già percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico visto che così concordarono fin dal primo ricorso per separazione omologato e non vi è
motivo per modificare tale situazione, sicché l'effettivo contributo che il convenuto riconosce alla ricorrente è già oggi di molto superiore ai 300 euro stabiliti in sede presidenziale e non oggetto di gravame.
Poiché il figlio minore viene affidato ai Servizi Sociali la presente sentenza va trasmessa al Giudice Tutelare affinché apra un procedimento di vigilanza.
La durata di affidamento ai Servizi Sociali va stabilito in anni 2. I servizi assumeranno tutte le decisioni ordinarie, dopo aver sentito i genitori, relative al minore in tema di cure mediche, scolastiche, sportive o extra scolastiche.
Laddove sorgessero problemi nella gestione dei tempi di visita con i genitori saranno i Servizi a dirimerle assumendo la decisione migliore per il minore sentiti i genitori. Per le sole decisioni di carattere sanitario di maggiore pagina 9 di 12 importanza i genitori le assumeranno con la mediazione dei Servizi ricordando che in caso di contrasto esistono gli strumenti previsti dagli artt. 473 bis.38 e .39
c.p.c..
Dispone che i Servizi trasmettano semestralmente al Giudice Tutelare una relazione.
Le spese del presente procedimento vanno interamente compensate in ragione della necessarietà del procedimento e della parziale reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Affida il minore ai Servizi Sociali ASP Destra Secchia con Per_1
collocamento presso la madre per la durata di anni 2. I servizi assumeranno tutte le decisioni ordinarie, dopo aver sentito i genitori, relative al minore in tema di cure mediche, scolastiche, sportive o extra scolastiche. Laddove sorgessero problemi nella gestione dei tempi di visita con i genitori saranno i Servizi a dirimerle assumendo la decisione migliore per il minore sentiti i genitori. Per le sole decisioni di carattere sanitario di maggiore importanza i genitori le assumeranno con la mediazione dei Servizi;
3) Dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio minore Per_1
con il seguente calendario: dalle ore 18 del martedì e fino al riaccompagno a scuola il mercoledì e dalle ore 18 del giovedì fino al riaccompagno a scuola il venerdì nelle settimane nelle quali non ha il week end ed invece dalle ore 18 del martedì al riaccompagno a scuola il mercoledì nelle settimane nelle quali il padre pagina 10 di 12 ha il week end. Almeno 2 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, e almeno una settimana durante le feste di Natale e tre giorni a Pasqua ad anni alterni (un anno il Natale con un genitore e la Pasqua con l'altro e viceversa); in caso di disaccordo il padre sceglierà negli anni dispari, la madre negli anni pari;
4) Pone a carico di (C.F. ) un CP_1 C.F._2
assegno di mantenimento per il figlio minore da corrispondere a Per_1 [...]
(C.F. ) entro il 5 di ogni mese pari ad euro Pt_1 C.F._1
300 mensili con rivalutazione annuale agli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
5) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova, assegno unico al 100% a favore della madre;
6) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AGEROLA (NA), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Anno 2011
Ufficio 1 Volume 1 N. 26 parte II Serie A);
7) Dispone la continuazione dell'intervento psicologico sul minore Per_1
[...]
8) Dispone la continuazione della stretta vigilanza sul nucleo familiare e del sostegno dei servizi sociali ASP Destra Secchia sui nuclei familiari di padre e madre;
9) Dispone il monitoraggio dei rapporti e delle frequentazioni del minore con entrambi i genitori e con i rispettivi compagni conviventi dei genitori;
10) Dispone di mantenere attivo il percorso di sostegno alla genitorialità; pagina 11 di 12 11) Dispone di mantenere attivo l'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori;
12) Ammonisce le parti affinché impediscano che i rispettivi compagni tengano comportamenti meno che corretti con il minore nei momenti nei quali essi si trovano alla sua presenza. In caso contrario si dovranno adottare provvedimenti limitativi nei confronti del genitore che non garantisca il benessere e la serenità
del minore allorquando questi si trova presso di sé;
13) Manda al Giudice Tutelare affinché apra il procedimento di vigilanza nel quale confluiranno le relazioni semestrali dei Servizi;
14) Compensa le spese;
Così deciso in Mantova, il 09/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 04/11/2021 al n. 3025/2021
R.G., promossa con ricorso depositato in data 04/11/2021
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BIANCARDI BEATRICE, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE
AMEDEO 22 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BIANCARDI
BEATRICE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. MOIETTA CP_1 C.F._2
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA OGLIO 3 46035 OSTIGLIA
presso lo studio dell'avv. MOIETTA FEDERICA
convenuto E CON L'INTERVENTO
AVV. nominata curatore Controparte_2
speciale del minore Persona_1
Curatrice Speciale
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
01/10/2024 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “- venga sentito quale informatore a precisazione Parte_1
sulle relazioni da lui sottoscritte l'educatore Persona_2
- la curatrice speciale precisi oralmente le informazioni circa la
“strumentalizzazione” materna alla luce delle esclusive sue competenze
- vengano sentiti quali informatori a precisazione delle relazioni depositate la
CP_ Dott.sa e la Dott. Tes_1
- venga concessa la rimessione in termini al fine di poter depositare la
documentazione attinente il cambio dei programmi da parte del padre che
avviene di solito e i messaggi denigratori del padre nei confronti della madre,
tutta documentazione formatasi dopo la scadenza dei termini istruttori
- il rinvio dell'udienza ad altra data in presenza al fine di avere un nuovo
monitoraggio da parte di tutti i servizi incaricati.
In subordine parte convenuta precisa le conclusioni come in atti, vinte le spese”
pagina 2 di 12 - per : “La difesa di parte resistente chiede pertanto un CP_1
rinvio del presente procedimento ad altra successiva udienza, possibilmente in
presenza, onde consentire l'integrazione e il completamento dell'istruttoria nel
senso suindicato, richiedendo altresì nelle more la prosecuzione dell'attività di
stretta vigilanza da parte dei Servizi incaricati, del monitoraggio dei rapporti e
delle frequentazioni del minore con entrambi i genitori e i rispettivi compagni
conviventi di questi ultimi, degli interventi già in atto di educativa domiciliare
presso i rispettivi nuclei familiari e i percorsi di supporto alla genitorialità,
disponendo infine la presa in carico del minore da parte della NPI
territorialmente competente ai fini di una valutazione neuropsicologica di
aggiornamento.
In subordine, solo laddove il Giudicante ritenesse comunque la causa matura
per la decisione, come non si crede, il sottoscritto procuratore, nella sua qualità
e veste di procuratore domiciliatario del resistente, signor , CP_1
come in atti generalizzato, precisa le proprie conclusioni come da memoria
integrativa in data 08.04.2022, ritualmente depositata in pari data, da intendersi
in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte, richiedendo infine infine
la concessione dei termini per memorie di cui all'art. 190 c.p.c. la concessione dei termini per memorie di cui all'art. 190 c.p.c.”;
- per la Curatrice Speciale: “- affidarsi il minore , vista l'elevata Persona_1
conflittualità tra i genitori, ai Servizi Sociali territorialmente competenti,
mantenendo la collocazione presso la casa della madre;
- disporsi che, stante la collocazione presso la madre, incontri il padre Per_1
almeno 2 pomeriggi/notti la settimana, un fine settimana ogni 15 giorni , due pagina 3 di 12 settimane anche consecutive durante le vacanze estive e qualche giorno durante
le vacanze di Natale e Pasqua - disporsi che entrambi i genitori concorrano al
mantenimento di nella misura che il Tribunale riterrà opportuna;
- Per_1
disporsi la continuazione dell'intervento psicologico sul minore - Persona_1
disporsi la continuazione del monitoraggio e del sostegno dei servizi sociali sui
nuclei familiari di padre e madre per la durata che il Tribunale riterrà
opportuna”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la separazione dal marito esponendo di CP_1
avere le parti inizialmente attivato un primo procedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale nel 2015. Nel 2019 le parti depositavano ricorso per la cessazione degli effetti civili, ma essendosi nel frattempo riconciliati, abbandonavano quel giudizio dando atto della riconciliazione avvenuta.
Nel 2021, a seguito di una nuova crisi coniugale, veniva introdotto questo procedimento volto alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Nel ricorso dava atto della elevata conflittualità esistente nella Parte_1
coppia tanto da essere seguiti dai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Si costituiva il convenuto evidenziando come la definitiva rottura dell'unione coniugale fosse dipesa dal fatto che la moglie avesse ricominciato a frequentare il precedente compagno con il quale aveva già avuto un figlio e che, a seguito del pagina 4 di 12 riaccendersi della frequentazione per le questioni attinenti al primo figlio, aveva nel frattempo avuto un ulteriore figlio riallacciando la relazione.
Le parti dimettevano le conclusioni esposte in epigrafe.
Si deve dare atto che il Tribunale, dopo aver pronunciato sentenza parziale sullo status, nominava una Curatrice speciale per il figlio minore attesa l'elevata conflittualità tra i genitori che non si era sopita neppure a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali di Ostiglia.
La Curatrice ha concluso come in atti.
Sulla separazione
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalle conclusioni formulate dalle parti nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica conseguente ai provvedimenti adottati dal Presidente in sede di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Va quindi confermata la sentenza parziale già pronunciata tra le parti non apparendo esservi alcuno spazio per una riconciliazione della coppia.
Sull'affidamento del minore e sul diritto di visita del padre
Come ha avuto modo di evidenziare anche la , la conflittualità Parte_2
tra i genitori del minore è molto elevata e ritiene il Tribunale che non avrebbe apportato alcun aiuto ai genitori continuare a mantenere in essere un pagina 5 di 12 procedimento, introdotto per decidere la domanda di separazione giudiziale, che ha esaurito la sua funzione tipica sulla domanda introduttiva di separazione giudiziale, mentre appare necessario che l'attività di supporto dei Servizi ASP
Destra Secchia possa proseguire sia a favore del minore che del nucleo familiare anche al fine di stemperare le criticità evidenziate così accogliendo le richieste dimesse dalla . Parte_2
Come viene proposto dalla Curatrice Speciale, l'affidamento del minore deve essere posto a favore dei Servizi Sociali ASP Destra Secchia, già incaricati, con collocamento presso la madre affinché questi possano attenuare le criticità
emerse.
Nel corso del giudizio si è modificato il regime di visita originariamente disciplinato in sede presidenziale prevedendo che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio , a settimane alterne, nei seguenti termini: una Per_1
settimana dalle ore 18,00 alle ore 21,00 del mercoledì e dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica. La settimana successiva dalle ore 18,00
alle ore 21,00 nelle giornate di mercoledì e venerdì. Questo regime di visita ha consentito di venire incontro alle esigenze lavorative del padre che potesse così
conciliare il lavoro con i tempi di visita del minore.
Successivamente le parti in udienza avevano dato atto che “L'avv. BIANCARDI dà atto che nell'ultimo periodo c'è stato un ampliamento dei tempi di
permanenza di presso il padre, in quanto attualmente le parti si sono Per_1
accordate nel senso che il bambino rimane a dormire dal padre il martedì e il
giovedì sera nelle settimane in cui trascorre il weekend con la madre e nelle
altre settimane il martedì con pernottamento e nel weekend, dal venerdì dopo la pagina 6 di 12 scuola fino alla domenica sera alle 21,00; chiede la prosecuzione dell'attività di
monitoraggio da parte del Servizio Sociale e di tutti gli interventi già disposti
dal giudice. L'avv. MOIETTA conferma l'evoluzione del regime delle visite
riferita dal difensore della ricorrente e si associa alla richiesta di prosecuzione
di tutti gli interventi già in atto”.
Il Tribunale ritiene quindi di poter consolidare il predetto regime di visita visto che è quello che le parti hanno da ultimo concordato disponendo quindi che il padre possa tenere con sé il figlio dalle ore 18 del martedì e fino al Per_1
riaccompagno a scuola il mercoledì e dalle ore 18 del giovedì fino al riaccompagno a scuola il venerdì nelle settimane nelle quali non ha il week end ed invece dalle ore 18 del martedì al riaccompagno a scuola il mercoledì nelle settimane nelle quali il padre ha il week end.
Week-end alternati dal venerdì al termine della scuola/delle attività sportive e fino alla domenica alle ore 21.00 con riaccompagno a casa della madre avendo già cenato.
Visto che la tematica è stata oggetto di contrasto tra le parti è bene precisare che non esiste alcun diritto al “recupero” dei tempi di permanenza se per un qualsivoglia motivo il calendario deciso dal Tribunale non possa essere rispettato dai genitori per sopraggiunti impedimenti (una malattia, un impegno di lavoro o altro) sicché nessuno dei due genitori potrà pretendere di recuperare il tempo non goduto per il caso in cui nei giorni nei quali il figlio debba trovarsi presso un genitore o presso l'altro, per qualsiasi motivo questo non sia possibile.
Va peraltro osservato che, avendo entrambe le parti instaurato relazioni stabili con soggetti terzi, il momento di accudimento nei tempi previsti da questo o quel pagina 7 di 12 genitore può certamente essere delegato anche al soggetto convivente a condizione che la condotta del convivente o del parente non risulti pregiudizievole per il minore. Sul punto si osserva che è peraltro circostanza pacifica che tutte le famiglie che hanno concomitanti impegni (personali,
lavorativi, ecc.) ricorrono d'abitudine anche a figure professionali esterne per accudire i figli sicché, se questo non è di pregiudizio per il minore, nulla impedisce che l'accudimento sia effettuato anche da parenti se per un qualunque motivo le parti non possono permettersi di utilizzare figure professionali terze.
In tal senso, visto che emerge che la conflittualità tra le parti si estende anche ai rispettivi conviventi, le parti vanno ammonite affinché impediscano che i rispettivi compagni tengano comportamenti meno che corretti con il minore nei momenti nei quali essi si trovano alla sua presenza.
In caso contrario si dovranno adottare provvedimenti limitativi nei confronti del genitore che non garantisca il benessere e la serenità del minore.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore, il Tribunale vuole confermare l'importo di euro 300 mensili rivalutati annualmente agli indici
ISTAT, poiché pienamente compatibile con il reddito del padre così come statuito già in sede di presidenziale e non oggetto di gravame, aggiornati annualmente agli indici ISTAT dalla data del deposito del ricorso a nulla rilevando che la madre possa aver peggiorato le sue condizioni economiche nel corso dei 4 anni di questo procedimento per due ordini di ragioni: Il primo ordine di ragioni attiene al fatto che la ricorrente ha intrapreso nuovamente una stabile relazione con il precedente compagno dal quale aveva già avuto un figlio e dal quale ha avuto un ulteriore figlio. Le sue esigenze economiche quindi sono e pagina 8 di 12 devono essere soddisfatte all'interno della nuova famiglia che ella si è ricreata con il compagno non potendo ella pretendere alcunché dal convenuto per il CP_4
proprio mantenimento.
Il secondo ordine di ragioni attiene al fatto che ella deduce di aver avviato un bar e quindi di aver speso molti soldi per tale avviamento così che la sua condizione economica sarebbe peggiorata. Si deve affermare il principio che le scelte imprenditoriali della ricorrente non possono in alcun modo ricadere sul convenuto poiché il rischio di impresa di una attività commerciale non può
essere garantito da una richiesta di mantenimento per sé o da una richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio che non trovavano ingresso neppure nel ricorso iniziale. Sotto altro aspetto si deve osservare come la ricorrente, già percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico visto che così concordarono fin dal primo ricorso per separazione omologato e non vi è
motivo per modificare tale situazione, sicché l'effettivo contributo che il convenuto riconosce alla ricorrente è già oggi di molto superiore ai 300 euro stabiliti in sede presidenziale e non oggetto di gravame.
Poiché il figlio minore viene affidato ai Servizi Sociali la presente sentenza va trasmessa al Giudice Tutelare affinché apra un procedimento di vigilanza.
La durata di affidamento ai Servizi Sociali va stabilito in anni 2. I servizi assumeranno tutte le decisioni ordinarie, dopo aver sentito i genitori, relative al minore in tema di cure mediche, scolastiche, sportive o extra scolastiche.
Laddove sorgessero problemi nella gestione dei tempi di visita con i genitori saranno i Servizi a dirimerle assumendo la decisione migliore per il minore sentiti i genitori. Per le sole decisioni di carattere sanitario di maggiore pagina 9 di 12 importanza i genitori le assumeranno con la mediazione dei Servizi ricordando che in caso di contrasto esistono gli strumenti previsti dagli artt. 473 bis.38 e .39
c.p.c..
Dispone che i Servizi trasmettano semestralmente al Giudice Tutelare una relazione.
Le spese del presente procedimento vanno interamente compensate in ragione della necessarietà del procedimento e della parziale reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Affida il minore ai Servizi Sociali ASP Destra Secchia con Per_1
collocamento presso la madre per la durata di anni 2. I servizi assumeranno tutte le decisioni ordinarie, dopo aver sentito i genitori, relative al minore in tema di cure mediche, scolastiche, sportive o extra scolastiche. Laddove sorgessero problemi nella gestione dei tempi di visita con i genitori saranno i Servizi a dirimerle assumendo la decisione migliore per il minore sentiti i genitori. Per le sole decisioni di carattere sanitario di maggiore importanza i genitori le assumeranno con la mediazione dei Servizi;
3) Dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio minore Per_1
con il seguente calendario: dalle ore 18 del martedì e fino al riaccompagno a scuola il mercoledì e dalle ore 18 del giovedì fino al riaccompagno a scuola il venerdì nelle settimane nelle quali non ha il week end ed invece dalle ore 18 del martedì al riaccompagno a scuola il mercoledì nelle settimane nelle quali il padre pagina 10 di 12 ha il week end. Almeno 2 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, e almeno una settimana durante le feste di Natale e tre giorni a Pasqua ad anni alterni (un anno il Natale con un genitore e la Pasqua con l'altro e viceversa); in caso di disaccordo il padre sceglierà negli anni dispari, la madre negli anni pari;
4) Pone a carico di (C.F. ) un CP_1 C.F._2
assegno di mantenimento per il figlio minore da corrispondere a Per_1 [...]
(C.F. ) entro il 5 di ogni mese pari ad euro Pt_1 C.F._1
300 mensili con rivalutazione annuale agli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
5) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova, assegno unico al 100% a favore della madre;
6) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AGEROLA (NA), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Anno 2011
Ufficio 1 Volume 1 N. 26 parte II Serie A);
7) Dispone la continuazione dell'intervento psicologico sul minore Per_1
[...]
8) Dispone la continuazione della stretta vigilanza sul nucleo familiare e del sostegno dei servizi sociali ASP Destra Secchia sui nuclei familiari di padre e madre;
9) Dispone il monitoraggio dei rapporti e delle frequentazioni del minore con entrambi i genitori e con i rispettivi compagni conviventi dei genitori;
10) Dispone di mantenere attivo il percorso di sostegno alla genitorialità; pagina 11 di 12 11) Dispone di mantenere attivo l'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori;
12) Ammonisce le parti affinché impediscano che i rispettivi compagni tengano comportamenti meno che corretti con il minore nei momenti nei quali essi si trovano alla sua presenza. In caso contrario si dovranno adottare provvedimenti limitativi nei confronti del genitore che non garantisca il benessere e la serenità
del minore allorquando questi si trova presso di sé;
13) Manda al Giudice Tutelare affinché apra il procedimento di vigilanza nel quale confluiranno le relazioni semestrali dei Servizi;
14) Compensa le spese;
Così deciso in Mantova, il 09/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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