Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 24/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 28/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23923 del registro di Segreteria, proposto da S.F.,
nato a omissis il omissis, residente in omissis,
strada omissis, cod. fisc. omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Salvini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via Susa n. 42, P.e.c. avvnicolasalvini01@pec.ordineavvocatitorino.it;
contro
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell’Arcivescovado n. 9;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 i difensori delle parti, come da verbale.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento del 10/01/2023, comunicatogli l’1/02/2023, con cui l’Inps, sede di Cuneo, respingeva la sua domanda di trattamento di reversibilità della pensione diretta n° 50016699, di cui era titolare la madre F.M., deceduta in Cuneo il 17/03/2022, già dipendente del Ministero dell’Istruzione in qualità di docente, con la quale il medesimo conviveva all’epoca del decesso.
L’atto di rigetto veniva motivato con l’asserita insussistenza di “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del dante causa”.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del predetto provvedimento di rigetto, sulla base di divergenti certificazioni mediche prodotte agli atti, che attesterebbero la sua assoluta incapacità lavorativa. In particolare, tale incapacità risulterebbe dal verbale con cui, nel 2013, fu dichiarato invalido civile nella misura dell’80%, senza revisione, con percezione del relativo assegno, unico suo attuale reddito.
Il sig. S. domanda conseguentemente il riconoscimento dell’invocata pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne, convivente e a carico al momento del decesso, della defunta madre.
Si è costituito in giudizio l’INPS, adducendo l’infondatezza del ricorso e confermando la legittimità dei provvedimenti assunti, sulla base della documentazione medica agli atti e del giudizio espresso dalla competente Commissione Medica di verifica. Eccepisce, in ogni caso, l’incumulabilità tra interessi e rivalutazione sugli eventuali arretrati dovuti.
All’esito dell’udienza del 10 luglio 2024, questo Giudice, rilevato come non fosse possibile esprimere, allo stato degli atti, un giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il richiesto beneficio, sulla base delle patologie lamentate dal ricorrente, disponeva con ordinanza n. 13/2024 apposita consulenza medico-legale affidata alla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, con i quesiti ivi sottoposti.
L’originario termine per il deposito della relazione veniva prorogato su richiesta del Collegio.
In seguito al deposito della relazione di consulenza, all’udienza dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattata come da verbale e decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Oggetto della controversia è, come sopra precisato, il riconoscimento al ricorrente, denegato in sede amministrativa, del trattamento di reversibilità della pensione goduta dalla madre, in relazione alla sua asserita inabilità al lavoro e della sua vivenza a carico al momento del decesso.
In materia, l’art. 22 comma 1 della legge 21/7/1965 n. 903 prevede che, nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, spetta una pensione “ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte”.
Su quest’ultimo presupposto, il comma 7 del medesimo articolo prevede che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro “si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
I medesimi principi sono stabiliti dall’art. 13 R.D.L. n. 636/1939.
L’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime.
2. Nel caso di specie, il necessario presupposto della vivenza a carico non è contestato dall’Istituto previdenziale, che si è limitato a respingere la domanda di reversibilità del ricorrente per l’assenza del requisito della inabilità a proficuo lavoro.
Il requisito della vivenza a carico risulta, in ogni caso, comprovato in atti, dal momento che il ricorrente ha certificato la sola percezione dell’assegno di invalidità per euro 324,00 mensili, che non ne consente l’autosufficienza economica e la dipendenza economica dalla madre defunta, con la quale conviveva.
Deve quindi ritenersi che il decesso della madre F.M. abbia privato il ricorrente di adeguati mezzi propri di sussistenza, con ciò integrando il requisito economico richiesto per la prestazione di reversibilità (cfr. Cass., Sez. lav., n. 2630/200808; idem, n. 29238/2011; n. 1966/2015).
3. Quanto all’inabilità a proficuo lavoro del sig. S., vero oggetto del contendere, la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso questa Corte, incaricata da questo giudice di effettuare perizia medico-legale in ordine all’accertamento di tale requisito e delle patologie lamentate dal ricorrente, ha ritenuto che “Sussista in capo al F.S. il requisito dell’inabilità a
qualsiasi proficuo lavoro, a far data dal decesso della di lui madre, ossia il 17/03/2022”.
La relazione peritale ha ritenuto, in particolare, che per la determinazione dell’inabilità a proficuo lavoro del ricorrente “la diagnosi più attagliata nel caso di specie risulta essere quella a valle del ricovero ossia, “schizofrenia ebefrenica”. Quanto sopra tale condizione racchiude e meglio si attaglia al quadro clinico e prodromico sofferto dal ricorrente che è andato progressivamente organizzandosi negli anni fino ad impedire allo stesso lo svolgimento anche delle più semplici azioni quotidiane (vestirsi in piena autonomia, prepararsi il vitto) tali da necessitare della supervisione da parte del padre, come descritto nella relazione psichiatrica del 2023. Tale stato di disagio è fino a tal punto pronunciato che il paziente sin dal 2015 ha cessato qualsiasi approccio terapeutico con le strutture territoriali deputate alla “presa in carico” continuativa di tali pazienti. Per quanto sopra descritto, in una visione complessiva ed evolutiva della patologia sofferta e della sua irreversibilità, la Scrivente Sezione ritiene secondo attendibile criterio di verosimiglianza che il Sig. S.F., per l’infermità da cui risulta
affetto, venendo meno qualsivoglia capacità residuale di prestazione lavorativa continuativa e performante, alla data del decesso della madre, fosse da ritenere inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 1 comma 41 della L. 335/95”.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle risultanze del suddetto parere medico-legale, che appare congruo, adeguatamente motivato ed esaustivo, fondato su ampie e convincenti argomentazioni logico-scientifiche svolte dopo un compiuto esame della documentazione clinica presente agli atti, con conseguente condivisione da parte di questo Giudice.
Le infermità accertate a carico del ricorrente, sia di natura fisica, sia di natura psichica (come anche desumibile dalla sua sottoposizione a necessari ricoveri di tipo psichiatrico) appaiono, infatti, di intensità e portata tale da risultare incompatibili con lo svolgimento di qualsivoglia proficua attività lavorativa, richiedente una continuità, costanza e sistematicità di impegno.
D’altro canto, coerentemente con tale conclusione risulta altresì in atti (cfr. doc. 2 del ricorrente) che la Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile abbia, con verbale del 2013, riconosciuto il sig. S. invalido civile nella misura dell’80%, senza revisione.
4. Al ricorrente deve essere, dunque, riconosciuta la pensione di reversibilità a far data dal mese successivo al decesso della madre F.M. (e dunque dal mese di aprile 2022), secondo quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 e s.m.i., essendo stata, comunque, la relativa domanda amministrativa presentata in data 30 marzo 2022.
Dalla data dell’1/4/2022 competono al ricorrente, altresì, i ratei arretrati, oltre agli interessi legali nonché, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico arretrato, ai sensi dell’art. 167, comma 3, d. lgs. n. 174/2016.
5. Le spese, anche di CT (cfr., ex multis, Cass. civ., ord. n. 26729/2024), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione di reversibilità della propria madre F.M., a decorrere dall’1/4/2022.
Dichiara tenuto e condanna l’INPS alla corresponsione, a decorrere dalla suddetta data, dei ratei pensionistici arretrati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, sino all’effettivo soddisfo.
Condanna l’INPS al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.100,00 (euro duemilacento/00), oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché al rimborso delle spese di CT liquidate nell’importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00).
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 24/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 24/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
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