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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 68 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 0011047 TARES 2013
- INGIUNZIONE PAG n. 0011048 TARES 2014
- INGIUNZIONE PAG n. 0011049 TARES 2015 - COMUNICAZIONE n. 47222/2024 TARES 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Catanzaro e concessionario SO.G.E.T. Spa per l'annullamento dei seguenti atti: 1)ingiunzione di pagamento numero 0011047 del 08.01.2024 notificata in data 26.01.2024 Tares anno 2013; 2) ingiunzione di pagamento numero 0011048 del 08.01.2024 notificata in data 26.01.2024 per tares 2014; 3) ingiunzione di pagamento numero 0011049 del 08.01.2024 notificata in data 26.01.2024 per tares 2015; comunicazione numero 47222/2014 del 29.01.2014 per tares
2016. Al riguardo ha eccepito il difetto di legittimazione passiva;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per avvenuta prescrizione;
nullità per omessa notifica. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il solo concessionario So.g.e.t spa che ha contestato i motivi di ricorso rilevando che la rinuncia all'eredità non produce effetto sulla base che la ricorrente è possessore dell'immobile per cui viene richiesto il pagamento della tares e che l'infondatezza che la richiesta di pagamento può essere effettuata anche al coobbligato. Peraltro, contesta e impugnata quanto dedotto ed eccepito. Non si è costituito il Comune di
Catanzaro. Con successiva memoria, la ricorrente nel riportarsi al contenuto del ricorso ha rilevato la presenza di sentenza n. 2343/2025 che ha annullato i medesimi tributi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di difetto di motivazione, la Corte osserva.
E' pacifico che i resistenti hanno richiesto il pagamento del tributo tari in qualità di erede di Nominativo_1. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto l'atto di rinuncia all'eredità. Di conseguenza chi non ha accettato l'eredità non risponde delle obbligazioni tributarie del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, in quanto considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. (cass.21006/2021 ) Cass. Ord. 24317/2020).
Per tale titolo, certamente la richiesta inoltrata dai resistenti si appalesa infondata e pertanto va respinta.
Inoltre, va respinta anche per la causale richiesta con la memoria prodotta dal concessionario, ovvero in qualità di coobbligato in quanto possessore dell'immobile con il de cuis, atteso che l'ente impositore non può modificare, integrare o sostituire in corso di causa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa evidenziati nell'avviso di accertamento o di liquidazione e non può invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all'atto impositivo. L'integrazione o la modificazione dell'originario avviso di accertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella iniziale, da formalizzarsi,
a garanzia del contribuente, con l'adozione di un nuovo atto impositivo che, sostituendosi al primo, indichi i nuovi elementi di fatto. Infatti, la motivazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consentendo una corretta dialettica processuale.
Ciò che non è avvenuto. La documentazione versata in atti non depone a favore del resistente, in quanto risultano intestati al de cuis. D'altronde non è stato nemmeno indicato l'immobile per cui è stata richiesto il pagamento nonché il titolo posto a carico della ricorrente ovvero di eventuale dichiarazione o certificazione di residenza. Inoltre bisogna tenere conto che nei tributi locali a differenza di quelli erariali non esiste alcun principio di ordine generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del debitore principale e, poiché emerge dalla documentazione esibita che la ricorrente è solo una dei coeredi del decuis, sulla base di tale principio, ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7768/2020, al caso di specie deve essere applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 codice civile non esistendo norme speciali in grado di derogare alla citata disciplina civilistica. Pertanto, il ricorso va accolto. Per i temi trattati, appare opportuno che le spese vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez. 4 cosi statuisce: accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del
26.01.2026 Il Presidente est. Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 68 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 0011047 TARES 2013
- INGIUNZIONE PAG n. 0011048 TARES 2014
- INGIUNZIONE PAG n. 0011049 TARES 2015 - COMUNICAZIONE n. 47222/2024 TARES 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Catanzaro e concessionario SO.G.E.T. Spa per l'annullamento dei seguenti atti: 1)ingiunzione di pagamento numero 0011047 del 08.01.2024 notificata in data 26.01.2024 Tares anno 2013; 2) ingiunzione di pagamento numero 0011048 del 08.01.2024 notificata in data 26.01.2024 per tares 2014; 3) ingiunzione di pagamento numero 0011049 del 08.01.2024 notificata in data 26.01.2024 per tares 2015; comunicazione numero 47222/2014 del 29.01.2014 per tares
2016. Al riguardo ha eccepito il difetto di legittimazione passiva;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per avvenuta prescrizione;
nullità per omessa notifica. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il solo concessionario So.g.e.t spa che ha contestato i motivi di ricorso rilevando che la rinuncia all'eredità non produce effetto sulla base che la ricorrente è possessore dell'immobile per cui viene richiesto il pagamento della tares e che l'infondatezza che la richiesta di pagamento può essere effettuata anche al coobbligato. Peraltro, contesta e impugnata quanto dedotto ed eccepito. Non si è costituito il Comune di
Catanzaro. Con successiva memoria, la ricorrente nel riportarsi al contenuto del ricorso ha rilevato la presenza di sentenza n. 2343/2025 che ha annullato i medesimi tributi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di difetto di motivazione, la Corte osserva.
E' pacifico che i resistenti hanno richiesto il pagamento del tributo tari in qualità di erede di Nominativo_1. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto l'atto di rinuncia all'eredità. Di conseguenza chi non ha accettato l'eredità non risponde delle obbligazioni tributarie del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, in quanto considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. (cass.21006/2021 ) Cass. Ord. 24317/2020).
Per tale titolo, certamente la richiesta inoltrata dai resistenti si appalesa infondata e pertanto va respinta.
Inoltre, va respinta anche per la causale richiesta con la memoria prodotta dal concessionario, ovvero in qualità di coobbligato in quanto possessore dell'immobile con il de cuis, atteso che l'ente impositore non può modificare, integrare o sostituire in corso di causa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa evidenziati nell'avviso di accertamento o di liquidazione e non può invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all'atto impositivo. L'integrazione o la modificazione dell'originario avviso di accertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella iniziale, da formalizzarsi,
a garanzia del contribuente, con l'adozione di un nuovo atto impositivo che, sostituendosi al primo, indichi i nuovi elementi di fatto. Infatti, la motivazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consentendo una corretta dialettica processuale.
Ciò che non è avvenuto. La documentazione versata in atti non depone a favore del resistente, in quanto risultano intestati al de cuis. D'altronde non è stato nemmeno indicato l'immobile per cui è stata richiesto il pagamento nonché il titolo posto a carico della ricorrente ovvero di eventuale dichiarazione o certificazione di residenza. Inoltre bisogna tenere conto che nei tributi locali a differenza di quelli erariali non esiste alcun principio di ordine generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del debitore principale e, poiché emerge dalla documentazione esibita che la ricorrente è solo una dei coeredi del decuis, sulla base di tale principio, ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7768/2020, al caso di specie deve essere applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 codice civile non esistendo norme speciali in grado di derogare alla citata disciplina civilistica. Pertanto, il ricorso va accolto. Per i temi trattati, appare opportuno che le spese vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez. 4 cosi statuisce: accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del
26.01.2026 Il Presidente est. Avv. Antonio Maccarone