CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 20480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20480 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PP EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2023 del CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del P.G. FULVIO BALDI per l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 di. 137/20. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna dell'imputato pronunciata dal Tribunale di Foggia il 13 ottobre 2022 alla pena di giustizia per una rapina e lesioni ai danni della madre. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce violazione di legge, eccesso di potere e violazione di Costituzione e di legge ordinaria (art.598 bis c.p.p. e 23 bis d.lgs. 137/2020 nonché 178 c.p.p.) in relazione all'art.606 lett. b) c.p.p. per la mancata comunicazione all'unico difensore, in grado d'appello, delle conclusioni scritte del P.G.. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza e restituzione degli atti alla Corte d'appello per nuovo giudizio. Con lo stesso mezzo l'Avv. Finocchietti ha presentato conclusioni per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Data la natura del vizio denunciato (error in procedendo per omessa comunicazione delle conclusioni) la Corte è preliminarmente gravata dall'onere dell'esame del fascicolo, consentito con riguardo alle questioni processuali, in relazione alle quali la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del Penale Sent. Sez. 2 Num. 20480 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 08/02/2024 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Espletato tale esame, si rileva, in relazione alla doglianza azionata e sopra sinteticamente riassunta, quanto segue: - l'imputato è stato difeso in primo grado dall'Avv. Luigi Daniello del Foro di Foggia, che presentava altresì l'atto di appello datato 24 febbraio 2023; come emerge dalla intestazione della sentenza, tanto di primo che di secondo grado, l'imputato risultava all'epoca elettivamente domiciliato presso il proprio difensore;
- in data 18 aprile 2023 veniva nominato nuovo difensore, con revoca di ogni precedente nomina, l'Avv.Alfredo Pompeo Mennella, presso il cui studio veniva altresì eletto domicilio;
- il decreto di citazione in grado d'appello del 12 aprile 2023 per l'udienza del 23 giugno 2023 e le conclusioni del Procuratore Generale per l'udienza medesima venivano notificate per PEC all'account dell'Avv.Daniello il 2 maggio ed il 12 giugno 2023 rispettivamente;
- sul piano procedurale, nulla è stato rilevato nel corso dell'udienza cartolare tenutasi il 23 giugno, come si rileva dalla lettura del relativo verbale. A completamento, va sottolineato che il nuovo difensore dell'imputato ha formulato istanza de libertate il 9 giugno 2023, accolta dalla Corte d'appello con provvedimento del 19 giugno 2023. 2. Così ricostruita la vicenda in base ai documenti presenti nel fascicolo, risulta provato che gli atti necessari alla costituzione del contraddittorio non siano stati comunicati né all'imputato né al suo difensore. In particolare, oltre alla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale all'Avv.Mennella, manca altresì la prova della regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, sebbene tale ulteriore profilo non sia stato oggetto di deduzione difensiva nel ricorso per cassazione. 3. Alla luce di quanto precede, bisogna concludere che la mancata comunicazione delle conclusioni, a prescindere dal loro contenuto sostanziale e dalla loro natura necessaria o meramente eventuale ((cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 34565 del 18.5.2023, Ali Mohamed;
Sez. 7, n. 33182 del 10.7.2023, Gamnnardella;
Sez. 6, n. 31798 del 13.4.2023, D'Ippolito; Sez. 2, n. 26185 del 25.5.2023, Megaro), ha impedito alla parte ed al suo difensore di apprendere che una data d'udienza per la discussione fosse già stata fissata (per il 23 giungo 2023) e quindi di attivarsi per dedurre le nullità in cui la procedura era incorsa (con la notifica del decreto di citazione in appello inviato al difensore sbagliato e, per quanto ora dedotto, con la notifica allo stesso della memoria conclusionale del Procuratore Generale). Ed anche se il difensore non si duole della mancata notifica del decreto di citazione d'appello, la situazione sopra descritta preclude la semplicistica applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il caso di mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale finalizzate al contraddittorio del rito cartolare, che in prevalenza si sono consolidati nel senso della nullità generale a carattere intermedio, salvo divergere sul termine di rilevabilità dell'invalidità. Si è infatti affermato che nel giudizio cartolare di appello celebrato 2 secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio che, secondo alcuni, è deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento, costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (cfr., Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, S., Rv. 284164 - 01; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 — 02) mentre altri hanno sostenuto che, pur trattandosi di nullità a regime intermedio, essa possa essere dedotta tempestivamente con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalzi, Rv. 283901 - 01, secondo cui si tratterebbe di una nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; e ancora, Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, non avrebbe senso alcuno porre il termine per eccepire la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale anteriormente alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, alla luce del fatto che l'imputato ed il suo difensore, per le ragioni sopra esposte (mancata notifica del decreto di citazione in appello) non potevano nemmeno sapere della (e calcolare la) scadenza del termine di cinque giorni prima della data dell'udienza (nel caso specifico, il 23 giugno 2023) per la formulazione delle proprie conclusioni e per eccepire eventualmente la mancata comunicazione. 4. A fronte della nullità riscontrata, tempestivamente eccepita con la formulazione del ricorso per cassazione, la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. Così eciso in Roma, 8 febbraio 2024 Il Co sigliere elatore Il Presid Fra cesco F orit GE l n
lette le conclusioni del P.G. FULVIO BALDI per l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 di. 137/20. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna dell'imputato pronunciata dal Tribunale di Foggia il 13 ottobre 2022 alla pena di giustizia per una rapina e lesioni ai danni della madre. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce violazione di legge, eccesso di potere e violazione di Costituzione e di legge ordinaria (art.598 bis c.p.p. e 23 bis d.lgs. 137/2020 nonché 178 c.p.p.) in relazione all'art.606 lett. b) c.p.p. per la mancata comunicazione all'unico difensore, in grado d'appello, delle conclusioni scritte del P.G.. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza e restituzione degli atti alla Corte d'appello per nuovo giudizio. Con lo stesso mezzo l'Avv. Finocchietti ha presentato conclusioni per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Data la natura del vizio denunciato (error in procedendo per omessa comunicazione delle conclusioni) la Corte è preliminarmente gravata dall'onere dell'esame del fascicolo, consentito con riguardo alle questioni processuali, in relazione alle quali la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del Penale Sent. Sez. 2 Num. 20480 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 08/02/2024 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Espletato tale esame, si rileva, in relazione alla doglianza azionata e sopra sinteticamente riassunta, quanto segue: - l'imputato è stato difeso in primo grado dall'Avv. Luigi Daniello del Foro di Foggia, che presentava altresì l'atto di appello datato 24 febbraio 2023; come emerge dalla intestazione della sentenza, tanto di primo che di secondo grado, l'imputato risultava all'epoca elettivamente domiciliato presso il proprio difensore;
- in data 18 aprile 2023 veniva nominato nuovo difensore, con revoca di ogni precedente nomina, l'Avv.Alfredo Pompeo Mennella, presso il cui studio veniva altresì eletto domicilio;
- il decreto di citazione in grado d'appello del 12 aprile 2023 per l'udienza del 23 giugno 2023 e le conclusioni del Procuratore Generale per l'udienza medesima venivano notificate per PEC all'account dell'Avv.Daniello il 2 maggio ed il 12 giugno 2023 rispettivamente;
- sul piano procedurale, nulla è stato rilevato nel corso dell'udienza cartolare tenutasi il 23 giugno, come si rileva dalla lettura del relativo verbale. A completamento, va sottolineato che il nuovo difensore dell'imputato ha formulato istanza de libertate il 9 giugno 2023, accolta dalla Corte d'appello con provvedimento del 19 giugno 2023. 2. Così ricostruita la vicenda in base ai documenti presenti nel fascicolo, risulta provato che gli atti necessari alla costituzione del contraddittorio non siano stati comunicati né all'imputato né al suo difensore. In particolare, oltre alla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale all'Avv.Mennella, manca altresì la prova della regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, sebbene tale ulteriore profilo non sia stato oggetto di deduzione difensiva nel ricorso per cassazione. 3. Alla luce di quanto precede, bisogna concludere che la mancata comunicazione delle conclusioni, a prescindere dal loro contenuto sostanziale e dalla loro natura necessaria o meramente eventuale ((cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 34565 del 18.5.2023, Ali Mohamed;
Sez. 7, n. 33182 del 10.7.2023, Gamnnardella;
Sez. 6, n. 31798 del 13.4.2023, D'Ippolito; Sez. 2, n. 26185 del 25.5.2023, Megaro), ha impedito alla parte ed al suo difensore di apprendere che una data d'udienza per la discussione fosse già stata fissata (per il 23 giungo 2023) e quindi di attivarsi per dedurre le nullità in cui la procedura era incorsa (con la notifica del decreto di citazione in appello inviato al difensore sbagliato e, per quanto ora dedotto, con la notifica allo stesso della memoria conclusionale del Procuratore Generale). Ed anche se il difensore non si duole della mancata notifica del decreto di citazione d'appello, la situazione sopra descritta preclude la semplicistica applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il caso di mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale finalizzate al contraddittorio del rito cartolare, che in prevalenza si sono consolidati nel senso della nullità generale a carattere intermedio, salvo divergere sul termine di rilevabilità dell'invalidità. Si è infatti affermato che nel giudizio cartolare di appello celebrato 2 secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio che, secondo alcuni, è deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento, costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (cfr., Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, S., Rv. 284164 - 01; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 — 02) mentre altri hanno sostenuto che, pur trattandosi di nullità a regime intermedio, essa possa essere dedotta tempestivamente con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalzi, Rv. 283901 - 01, secondo cui si tratterebbe di una nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; e ancora, Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, non avrebbe senso alcuno porre il termine per eccepire la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale anteriormente alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, alla luce del fatto che l'imputato ed il suo difensore, per le ragioni sopra esposte (mancata notifica del decreto di citazione in appello) non potevano nemmeno sapere della (e calcolare la) scadenza del termine di cinque giorni prima della data dell'udienza (nel caso specifico, il 23 giugno 2023) per la formulazione delle proprie conclusioni e per eccepire eventualmente la mancata comunicazione. 4. A fronte della nullità riscontrata, tempestivamente eccepita con la formulazione del ricorso per cassazione, la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. Così eciso in Roma, 8 febbraio 2024 Il Co sigliere elatore Il Presid Fra cesco F orit GE l n