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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/12/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 340/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
26.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore speciale avv. con il Parte_1 C.F._1 Pt_2
patrocinio dell'avv. AGRATI NICOLETTA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta In via principale: - accertare e dichiarare che la ricorrente vanta nei confronti della madre, signora un credito derivante CP_1
dalla quota di pensione di reversibilità del defunto padre per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 per un importo complessivo di € 13.542,47, oltre interessi moratori, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e, per l'effetto pagina 1 di 5 - condannare la signora (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
(Va) via Cesare Battisti n. 27, a corrispondere alla minore con il versamento su conto già Parte_1
intestato alla stessa acceso presso l'Istituto Bancario BPM, la somma di € 13.542,47 oltre interessi moratori, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
In via istruttoria Con facoltà di ulteriormente dedurre, precisare le domande, produrre nuova documentazione e articolare capitoli di prova se necessari con i testi da indicare. Si chiede l'interrogatorio formale della signora Con vittoria di competenze, spese ed onorari del CP_1
presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 3.2.2025, la minore in persona della Parte_1
curatrice speciale nominata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta dell'ente affidatario Comune di Gorla Maggiore, ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la madre chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 13.542,47, o la somma CP_1
minore o maggiore che sarebbe risultata in corso di causa, oltre interessi, a lei dovuta pro quota quale pensione di reversibilità paterna dall'anno 2019 all'anno 2022.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che: dal mese di novembre 2019 era collocata, insieme alla sorella, presso una famiglia del Comune;
che, anche successivamente a tale collocamento,
l'intera pensione di reversibilità che ricevevano dalla morte del padre era stata versata alla madre, odierna convenuta, fino al mese di gennaio 2023, quando l'INPS, su sua richiesta, le aveva versato le somme dovute direttamente su un conto corrente a lei intestato;
che la convenuta, convocata dal giudice pagina 2 di 5 tutelare all'udienza del 5.7.2023, aveva garantito che le avrebbe restituito il dovuto, promettendo il pagamento di rate di € 100,00 mensili, mai versate;
che, nonostante i solleciti, alla data della domanda la convenuta nulla aveva corrisposto, per cui si era reso necessario adire l'intestato Tribunale;
che aveva diritto ad ottenere l'importo risultante dalle Certificazioni Uniche degli anni 2020, 2021, 2022 e
2023, oltre interessi di mora.
Pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiara contumace. CP_1
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Risulta, innanzitutto, comprovato per tabulas che la minore sia beneficiaria pro quota, nella misura del
20%, della pensione di reversibilità paterna (cfr. docc. 12 e 13), a seguito del decesso del padre avvenuto nel 2015 (doc. 2).
Risulta altresì dimostrato che dal mese di novembre 2019, momento in cui era già cessata la convivenza con le minori, affidate nel frattempo al Comune (docc. 3 e 5) e fino a tutto il 2022,
l'odierna convenuta, madre delle minori, ha percepito dall'INPS l'intera pensione di reversibilità (cfr. dichiarazioni rese dalla convenuta stessa all'udienza del 5.7.2023, prodotto sub doc. 14).
La convenuta deve, quindi, essere dichiarata tenuta a restituire alla minore la quota del 20% a quest'ultima spettante.
A tale ultimo proposito, dall'esame delle certificazioni uniche prodotte dalla ricorrente, relative agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (docc. da 17 a 20), risulta che l'importo lordo della quota di pensione corrisposta, indicato al punto 457 di ogni CU, è stato pari ad € 4.351,68 per l'anno 2019, € 4.368,71 per l'anno 2020, € 4.373,20 per l'anno 2021, € 4.448,88 per l'anno 2022.
Tali importi corrispondono, nel caso in esame, al netto versato dall'INPS direttamente alla convenuta: ed invero, leggendo tali certificazioni, non risulta che siano state applicate addizionali regionali o comunali (cfr. punti 22, 27, 29); le ritenute IRPEF (cfr. punto 21), poi, risultavano inferiori alle detrazioni spettanti (punto 367).
pagina 3 di 5 Del resto, gli importi sopra indicati corrispondono per ordine di grandezza a quelli erogati da INPS dal
2023 direttamente alla ricorrente (cfr. doc. 23), fatti salvi i necessari adeguamenti.
In conclusione, quindi, spetta alla ricorrente la restituzione dell'importo netto versato dall'INPS alla convenuta, che corrisponde, non essendo stata applicata alcuna imposta, al lordo indicato nelle CU (e non già al solo imponibile fiscale, che non tiene conto di alcune voci della pensione non assoggettate ad imposta) a partire dal mese di novembre 2019 e fino a tutto il 2022, per un totale di € 14.195,00 arrotondato per difetto (€ 4.351,68/13 mensilità X 3 (versamenti di novembre e dicembre 2019) +
€ 4.368,71 + € 4.373,20 + € 4.448,88).
La convenuta deve, pertanto, essere condannata a restituire alla ricorrente la somma di € 14.195,00, con la precisazione che tale statuizione non può considerarsi ultrapetita, atteso che la ricorrente aveva chiesto nel ricorso di accertare in corso di causa l'eventuale maggiore somma dovuta (da ultimo, tra le tante, Cass. n. 19455/2018, secondo cui “la formula somma maggiore o minore ritenuta dovuta o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi”).
Sulla somma di € 14.195,00 sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla data della domanda giudiziale, non potendo operare il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 c.c. in relazione alla raccomandata prodotta sub doc. 15, tornata al mittente in quanto il destinatario era risultato sconosciuto (cfr. Cass. n. 9303/2012), al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.. Ed invero, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è applicabile non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura, unicamente ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione (Cass. n. 7677/2025; Cass. n.
61/2023).
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, non essendosi proceduto ad attività istruttoria e con riduzione del 50% dei compensi per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
Si chiarisce qui che, in ragione della provvisoria ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, la convenuta deve essere condannata a corrispondere tali spese in favore dell'Erario ex art. 133
d.p.r. 115/2002, con la precisazione, per quanto riguarda la commisurazione dei compensi, che le spese di lite non subiscono la dimidiazione di cui all'art. 82 d.p.r. 115/2002 (cfr., ex multis, Cass. n.
22017/2018; Cass. n. 29688/2019; Cass. n. 31928/2023; Cass. n. 64/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 340/2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna a corrispondere ad la somma di € 14.195,00, oltre interessi come CP_1 Parte_1
meglio indicati in parte motiva;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.547,00, oltre spese CP_1
generali al 15%, I.V.A. (ove non detraibile) e C.P.A. come per legge, in favore dell'Erario.
Busto Arsizio, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
26.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore speciale avv. con il Parte_1 C.F._1 Pt_2
patrocinio dell'avv. AGRATI NICOLETTA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta In via principale: - accertare e dichiarare che la ricorrente vanta nei confronti della madre, signora un credito derivante CP_1
dalla quota di pensione di reversibilità del defunto padre per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 per un importo complessivo di € 13.542,47, oltre interessi moratori, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e, per l'effetto pagina 1 di 5 - condannare la signora (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
(Va) via Cesare Battisti n. 27, a corrispondere alla minore con il versamento su conto già Parte_1
intestato alla stessa acceso presso l'Istituto Bancario BPM, la somma di € 13.542,47 oltre interessi moratori, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
In via istruttoria Con facoltà di ulteriormente dedurre, precisare le domande, produrre nuova documentazione e articolare capitoli di prova se necessari con i testi da indicare. Si chiede l'interrogatorio formale della signora Con vittoria di competenze, spese ed onorari del CP_1
presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 3.2.2025, la minore in persona della Parte_1
curatrice speciale nominata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta dell'ente affidatario Comune di Gorla Maggiore, ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la madre chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 13.542,47, o la somma CP_1
minore o maggiore che sarebbe risultata in corso di causa, oltre interessi, a lei dovuta pro quota quale pensione di reversibilità paterna dall'anno 2019 all'anno 2022.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che: dal mese di novembre 2019 era collocata, insieme alla sorella, presso una famiglia del Comune;
che, anche successivamente a tale collocamento,
l'intera pensione di reversibilità che ricevevano dalla morte del padre era stata versata alla madre, odierna convenuta, fino al mese di gennaio 2023, quando l'INPS, su sua richiesta, le aveva versato le somme dovute direttamente su un conto corrente a lei intestato;
che la convenuta, convocata dal giudice pagina 2 di 5 tutelare all'udienza del 5.7.2023, aveva garantito che le avrebbe restituito il dovuto, promettendo il pagamento di rate di € 100,00 mensili, mai versate;
che, nonostante i solleciti, alla data della domanda la convenuta nulla aveva corrisposto, per cui si era reso necessario adire l'intestato Tribunale;
che aveva diritto ad ottenere l'importo risultante dalle Certificazioni Uniche degli anni 2020, 2021, 2022 e
2023, oltre interessi di mora.
Pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiara contumace. CP_1
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Risulta, innanzitutto, comprovato per tabulas che la minore sia beneficiaria pro quota, nella misura del
20%, della pensione di reversibilità paterna (cfr. docc. 12 e 13), a seguito del decesso del padre avvenuto nel 2015 (doc. 2).
Risulta altresì dimostrato che dal mese di novembre 2019, momento in cui era già cessata la convivenza con le minori, affidate nel frattempo al Comune (docc. 3 e 5) e fino a tutto il 2022,
l'odierna convenuta, madre delle minori, ha percepito dall'INPS l'intera pensione di reversibilità (cfr. dichiarazioni rese dalla convenuta stessa all'udienza del 5.7.2023, prodotto sub doc. 14).
La convenuta deve, quindi, essere dichiarata tenuta a restituire alla minore la quota del 20% a quest'ultima spettante.
A tale ultimo proposito, dall'esame delle certificazioni uniche prodotte dalla ricorrente, relative agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (docc. da 17 a 20), risulta che l'importo lordo della quota di pensione corrisposta, indicato al punto 457 di ogni CU, è stato pari ad € 4.351,68 per l'anno 2019, € 4.368,71 per l'anno 2020, € 4.373,20 per l'anno 2021, € 4.448,88 per l'anno 2022.
Tali importi corrispondono, nel caso in esame, al netto versato dall'INPS direttamente alla convenuta: ed invero, leggendo tali certificazioni, non risulta che siano state applicate addizionali regionali o comunali (cfr. punti 22, 27, 29); le ritenute IRPEF (cfr. punto 21), poi, risultavano inferiori alle detrazioni spettanti (punto 367).
pagina 3 di 5 Del resto, gli importi sopra indicati corrispondono per ordine di grandezza a quelli erogati da INPS dal
2023 direttamente alla ricorrente (cfr. doc. 23), fatti salvi i necessari adeguamenti.
In conclusione, quindi, spetta alla ricorrente la restituzione dell'importo netto versato dall'INPS alla convenuta, che corrisponde, non essendo stata applicata alcuna imposta, al lordo indicato nelle CU (e non già al solo imponibile fiscale, che non tiene conto di alcune voci della pensione non assoggettate ad imposta) a partire dal mese di novembre 2019 e fino a tutto il 2022, per un totale di € 14.195,00 arrotondato per difetto (€ 4.351,68/13 mensilità X 3 (versamenti di novembre e dicembre 2019) +
€ 4.368,71 + € 4.373,20 + € 4.448,88).
La convenuta deve, pertanto, essere condannata a restituire alla ricorrente la somma di € 14.195,00, con la precisazione che tale statuizione non può considerarsi ultrapetita, atteso che la ricorrente aveva chiesto nel ricorso di accertare in corso di causa l'eventuale maggiore somma dovuta (da ultimo, tra le tante, Cass. n. 19455/2018, secondo cui “la formula somma maggiore o minore ritenuta dovuta o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi”).
Sulla somma di € 14.195,00 sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla data della domanda giudiziale, non potendo operare il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 c.c. in relazione alla raccomandata prodotta sub doc. 15, tornata al mittente in quanto il destinatario era risultato sconosciuto (cfr. Cass. n. 9303/2012), al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.. Ed invero, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è applicabile non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura, unicamente ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione (Cass. n. 7677/2025; Cass. n.
61/2023).
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, non essendosi proceduto ad attività istruttoria e con riduzione del 50% dei compensi per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
Si chiarisce qui che, in ragione della provvisoria ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, la convenuta deve essere condannata a corrispondere tali spese in favore dell'Erario ex art. 133
d.p.r. 115/2002, con la precisazione, per quanto riguarda la commisurazione dei compensi, che le spese di lite non subiscono la dimidiazione di cui all'art. 82 d.p.r. 115/2002 (cfr., ex multis, Cass. n.
22017/2018; Cass. n. 29688/2019; Cass. n. 31928/2023; Cass. n. 64/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 340/2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna a corrispondere ad la somma di € 14.195,00, oltre interessi come CP_1 Parte_1
meglio indicati in parte motiva;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.547,00, oltre spese CP_1
generali al 15%, I.V.A. (ove non detraibile) e C.P.A. come per legge, in favore dell'Erario.
Busto Arsizio, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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