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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1007/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1007/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: personalmente la ricorrente con l'avv. Frizzi Fabio e l'avv. Cenerini Massimo per parte resistente l'avv. Monica Dolfi i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio, emette la seguente sentenza ex art 429 cpc. Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1007/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENERINI MASSIMO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRIZZI FABIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOLFI MONICA CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: << a) accertare Parte_1 CP_1
e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla data 12 aprile 2023 e, per Controparte_2
l'effetto condannare la Società…a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dalla legge 92/2012 nella sua misura massima (24 mensilità) pari ad euro 24530,16, o in quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
b) accertare lo svolgimento di mansioni corrispondenti al quarto livello del vigente CCNL e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la convenuta società… a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive spettanti per effetto del livello retributivo spettante, quantificate in euro 13.905,32, o in quella misura diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) accertare e dichiarare l'esistenza di un danno biologico che riduce l'integrità psico fisica della ricorrente nella misura del 20% causato dalla Società datrice per violazione colposa dell'art 2087 cod. civ. e della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, e, per l'effetto, condannare la Società datrice…a corrispondere alla ricorrente la somma di €
76.676,00, o quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d) accertare e dichiarare l'esistenza di un danno esistenziale, alla professionalità ed alla capacità produttiva da liquidarsi in via equitativa, ma in misura non inferiore ad euro 50.000,00 o della diversa
1 somma che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la corrispondere alla CP_3 ricorrente quanto suddetto. Con vittoria di spese e compensi di avvocato>>.
2. La ricorrente ha allegato che: è stata assunta dalla in data 4.1.2006 e licenziata il 12.4.2023 CP_1 per sopravvenuta inidoneità alla mansione;
da anni gestiva autonomamente l'intero reparto di ortofrutta senza alcuna limitazione di orario e di mansioni, svolgendo attività di pulizia e di movimentazione dei carichi quando arrivava la merce che trasportava con carrello anche con doppia fila di cassette contenenti merce sfusa o confezionata;
durante il rapporto di lavoro ha svolto solo alcune mansioni di 4 livello CCNL dipendenti Terziario della Distribuzione, quali il carico e scarico merci, la pulizia del reparto, della cella e dei frigoriferi, le pulizie straordinarie, il controllo scadenze, la pulizia del banco “levando ciò che non era più vendibile”, “tenere in giusto atteggiamento durante il lavoro”, la sostituzione delle cassette espositive
“per dare un senso di pulizia al reparto”, “fidelizzazione della clientela”; tuttavia sin dal 2010, ha svolto in maniera assolutamente prevalente mansioni riconducibili al terzo livello CCNL, occupandosi di: gestire completamente gli ordini sia freschi che secchi confezionati;
gestire le offerte e la prenotazione per i periodi festivi, con ordinazione anche di piante e fiori di cui provvedeva alla “relativa manutenzione e cura”; studiare come disporre la merce per motivare la vendite;
organizzare l'esposizione della merce, seguendo i Layout “ovvero la giusta disposizione della merce a seconda della stagionalità, secondo le disposizioni dettate dal capo area sig. fissando ad ogni prodotto la giusta lavagnetta Controparte_4
(es. prodotto locale, biologico, etc) ed inserendo le giuste provenienze”; curare la buona tenuta del reparto;
eseguire l'autocontrollo quotidiano delle temperature e del buon funzionamento dei frigoriferi;
apporre le giuste provenienze sulle lavagnette con corretta indicazione dei trattamenti, della provenienza
“con perfetta corrispondenza con la bolla”; procacciare buoni fornitori locali per l'acquisto di prodotti in particolari periodi dell'anno; studiare l'andamento delle vendite;
inviare “buoni ordini o pre-ordini ed anche grandi ordini per le offerte per poi vendere a fine offerta a prezzo pieno, recuperando le perdite dell'invenduto”; “avere una buona comunicazione con i clienti e stimolare la voglia d'acquisto consigliando per gli acquisti in ragione delle necessità degli stessi”; organizzare gli inventari;
tenere sotto controllo la merce in cella, sugli scaffali e sopra gli scaffali e in magazzino;
individuare un prodotto scadente e quindi non vendibile già al momento dello scarico da parte del fornitore, rapportandosi con il responsabile del magazzino e facendo in modo che “la merce rientrasse senza perdita di vendite”; contestare l'incongruenza delle bolle di accompagnamento rispetto agli ordini entro l'orario di magazzino “per far rientrare il giorno dopo quel che mancava”; leggere le bolle con conoscenza delle provenienze e dei PLU;
controllare e gestire quotidianamente il cambio prezzi, visionando che alle casse passasse il giusto PLU con il giusto prezzo;
monitorare le bilance, le tare, dei prezzi, le provenienze e l'eventuale aggiornamento delle bilance;
tagliare adeguatamente i vari prodotti;
molte delle mansioni svolte in reparto erano causa di
2 aggravamento delle sue condizioni di salute, in quanto il datore di lavoro ignorava le prescrizioni del medico competente.
3. Si è costituita in giudizio che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché depositato oltre CP_1
180 giorni dall'invio della lettera di impugnazione del licenziamento, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. La causa, istruita per documenti e prove orali, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. La ricorrente agisce in primo luogo per impugnare il licenziamento intimatole in data 12 aprile 2023 per giustificato motivo oggettivo, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.
7. Parte resistente ha eccepito la decadenza dall'impugnazione in quanto il termine di 180 giorni di cui all'art
6 comma 2 legge 604/1966, decorrente dall'invio in data 8.5.2023 della lettera di contestazione del recesso datoriale cadeva sabato 4.11.2023 mentre il ricorso giudiziale sarebbe stato depositato tardivamente lunedì 6.11.2023.
8. L'eccezione è infondata in quanto non si ravvisano motivi per non ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui al comma 5 dell'art 155 cpc , secondo cui è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo il termine per il compimento fuori udienza di atti processuali che scadano nella giornata di sabato.
9. Se è vero, infatti, che “la impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'ultimo intervento di riforma, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali. ... …la norma non prevede infatti la perdita di efficacia di una impugnazione già perfezionatasi per effetto della intempestiva attivazione dell'impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace” (Cass. n. 20666/2018 in parte motiva;
cfr anche Cass. n. 17197/2020; Cass. n. 29045/2023), è evidente che nel secondo termine di 180 giorni, ai sensi dell'art 6 legge 60/1966, può essere compiuto tanto un atto non processuale (la comunicazione a controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato) per cui troverà applicazione il combinato disposto degli artt. 2964 c.c e 2963 terzo comma c.c. ovvero, in alternativa, un atto tipicamente processuale quale il deposito del ricorso, con applicazione del relativo regime (e in particolare l'art 155 quinto comma cpc).
10. Tanto chiarito, deve rilevarsi che il recesso datoriale (cfr. doc. 3 ric.) è stato giustificato dalla sopravvenuta permanente inidoneità della ricorrente alle mansioni tanto del reparto ortofrutta tanto a quelle di cassa così come certificato dal medico competente (cfr doc. 15 res.) in data 10.2.2023 (al rientro di un periodo di assenza della ricorrente per malattia) e in data 6.3.2023 (al fine di valutare la possibilità di cambio mansioni con passaggio a quelle di addetta alla cassa).
3 11. Ebbene, nel corso di tale ultima visita la ricorrente lamentava “lombosciatalgia costante, rigidità rachide con parestesia gamba dx e edema piede dx, accentuata difficoltà a mantenere postura eretta o seduta, riferisce di non dormire la notte per sciatalgia e sensazione di scosse alla gamba destra. Non ritiene di poter svolgere il lavoro in cassa allo stato attuale. Non si è più recata a controllo ortopedico né ha intrapreso fisioterapia. Assume Brufen 600 3 o 4 volte a settimana”. Alla luce di tali circostanze e degli esami strumentali il medico competente la giudicava permanentemente inidonea anche alle mansioni di cassa.
12. Secondo la ricorrente tale doppio giudizio di inidoneità permanente alle mansioni tanto del reparto ortofrutta quanto del reparto cassa non sarebbe sufficiente a giustificare il recesso datoriale, in quanto avrebbe dovuto essere adibita ad altre mansioni per garantirle il posto di lavoro.
13. Sul punto la Suprema Corte ha di recente chiarito che “In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi” (Cass. sez. Lav. n. 6497/2021).
14. Nella stessa pronuncia i giudici di legittimità hanno argomentato che grava sul datore di lavoro la prova della sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, impossibilità dimostrabile anche in via presuntiva mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, ovvero elementi idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.
15. Nel caso di specie, parte resistente ha evidenziato che le mansioni espletabili in un supermercato (compre quelle di pulizia) - anche nel punto vendita aperto a Gennaio 2023 in via del Vigna – sono mansioni promiscue che comportano movimentazione dei carichi, movimenti ripetitivi, posture fisse in piedi o
4 sedute, nonché esposizione a microclima;
anche le mansioni prospettate dalla ricorrente come compatibili con il proprio stato di salute (ovvero “controllo della merce quanto alle scadenze o alla collocazione sugli scaffali così come degli ordini, magari su entrambi le sedi mettendo a frutto l'esperienza di molti anni, avendo gestito il reparto di ortofrutta anche per gli ordini, anche per la verifica della qualità della merce ed essendosi addirittura occupata dell'inventario”) comportano necessariamente di mantenere una posizione eretta o seduta;
comunque trattasi di attività marginali e non sufficienti a coprire l'orario lavorativo part- time della ricorrente e che implicherebbero la creazione di una posizione ad hoc all'interno dell'organizzazione aziendale di dubbia utilità – stante l'evidente marginalità – per il datore di lavoro.
16. Tanto chiarito deve concludersi per la legittimità del licenziamento, dovendosi ritenere che il tentativo operato dalla società resistente di adibire la ricorrente a mansioni di cassa, espletabili in posizione seduta e implicanti un minor rischio di movimentazione dei carichi, e in quanto tali meno gravose di quelle di addetta al reparto ortofrutta, costituisca prova sufficiente della sforzo del datore di lavoro di trovare una soluzione organizzativa capace di bilanciare le esigenze dell'impresa con quelle di tutela del posto di lavoro e della salute della ricorrente.
17. Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive derivanti dall'asserito svolgimento di mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto a quello di inquadramento, si rileva in primo luogo che la ricorrente risulta inquadrata nel IV livello CCNL Terziario della distribuzione e servizi
Confcommercio (cfr. doc. 5 res. e declaratoria a verbale dell'udienza del 24.4.2025 dei procuratori delle parti) cui appartengono: “…i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” quali il contabile d'ordine, il cassiere comune, il. commesso alla vendita al pubblico, l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci), l' addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari).
18. Appartengono invece al III livello, rivendicato dalla ricorrente, “…i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità
5 professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”. In particolare è inquadrato in tale livello il commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare, adibito a mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, e al quale è riconosciuta “autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori”.
19. Ebbene a fondamento della domanda di inquadramento nel superiore livello del CCNL la ricorrente ha allegato di occuparsi “senza l'aiuto di nessuno ed in totale autonomia” in via prevalente da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo di mansioni riconducibili al terzo livello quali:
a) la “gestione completa degli ordini”;
b) la “gestione delle offerte, prenotazioni per i periodi festivi (es. Natale, Pasqua, Defunti, Festa della mamma”;
c) lo “studio sul come esporre la merce”;
d) la cura della “buona tenuta del reparto”;
e) la responsabilità per il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche incaricato del controllo del punto vendita, “ovvero fare un autocontrollo quotidiano delle temperature e del buon funzionamento dei frigoriferi, mettere le giuste provenienze sulle lavagnette, con corretta indicazione sulla lavagnetta dei trattamenti, della provenienza con perfetta corrispondenza con la bolla”,
f) il procacciamento di “buoni fornitori locali oltra a quelli della sede di Montopoli specie per i CP_5 prodotti acquistati in particolari periodi dell'anno”, lo studio dell'andamento delle vendite, l'effettuazione di
“buoni ordini o pre-ordini anche per le offerte per poi vendere a fine offerta a prezzo pieno, recuperando le perdite dell'invenduto”;
g) la tenuta di “una buona comunicazione con i clienti” così da “stimolare la voglia d'acquisto consigliando per gli acquisti in ragione delle necessità degli stessi”;
h) l'organizzazione degli inventari;
i) il costante “controllo della merce in cella, sugli scaffali e sopra gli scaffali e in magazzino”;
l) l'individuazione di un prodotto scadente e quindi non vendibile già al momento dello scarico da parte del fornitore, rapportandosi con il responsabile del magazzino e facendo in modo che “la merce rientrasse senza perdita di vendite”;
6 m) contestazione dell'incongruenza delle bolle di accompagnamento rispetto agli ordini entro l'orario di magazzino “per far rientrare il giorno dopo quel che mancava”;
n) la lettura delle bolle con conoscenza delle provenienze e dei PLU;
o) il controllo e la gestione quotidiana del cambio prezzi, visionando che alle casse passasse il giusto PLU con il giusto prezzo;
p) il monitoraggio delle bilance, delle tare, dei prezzi, delle provenienze e l'eventuale aggiornamento delle bilance;
q) il taglio adeguato dei vari prodotti.
20. Il riconoscimento del livello superiore, secondo parte ricorrente, sarebbe giustificato dal fatto che la
“ha svolto quasi tutte le mansioni descritte nel mansionario del livello rivendicato, e quasi nessuna Pt_1 del livello indicato in busta paga”.
21. Nessuna allegazione si rinviene in ricorso circa gli elementi caratterizzanti del livello rivendicato, ovvero il possesso di “determinante iniziativa” e “particolari (e non solo specifiche) conoscenze tecniche” e di specifica capacità professionale “acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita”.
22. Peraltro, così come allegate buona parte delle mansioni risultano pienamente riconducibili al livello quarto, comportando attività meramente esecutive rientranti fra quelle ausiliarie alla vendita e richiedenti al massimo specifiche e non certo particolari conoscenze tecniche.
23. Pienamente coerenti con la declaratoria contrattuale di quarto livello, in quanto riconducibili alle operazioni di vendita o ausiliarie alla vendita pure richiedenti specifiche conoscenze tecniche e capacità tecnico pratiche e, sono le attività di cui alle lettere c) (peraltro secondo le allegazioni di parte ricorrente svolte secondo le disposizioni de capo area , d) e) g) i) l) m) n) o) p) q). Controparte_4
24. Quanto, invece, all'attività di cui alla lettera h), ovvero l'organizzazione degli inventari, dall'istruttoria orale
è emerso che la ricorrente aveva compiti meramente esecutivi, di mera conta dei prodotti presenti nel reparto ortofrutta e non certo poteri decisionali (cfr. in risposta al cap. 67 res. testi Tes_1 Tes_2
. Tes_3
25. Infine, per quel che concerne le altre attività sopra elencate (gestione degli ordini, delle offerte, delle prenotazioni per i periodi festivi, il procacciamento di fornitori locali, lo studio dell'andamento delle vendite,
l'effettuazione di ordini e pre-ordini per recuperare le perdite dell'invenduto una volta finita l'offerta), deve rilevarsi che dall'istruttoria orale non sono emersi elementi indicativi del possesso da parte della ricorrente della professionalità aggiuntiva tipica dei lavoratori inquadrati nel livello terzo.
26. In particolare quanto ai prezzi dei prodotti del reparto ortofrutta, la ricorrente si limitava ad allinearli con quelli dettati da (cfr. teste e provvedeva ad aggiornare le bilance del negozio;
anche CP_5 Tes_1
7 l'esposizione dei prodotti nel reparto era fatta secondo precise indicazioni del ovvero secondo CP_5 quantità e assortimenti predefiniti, tanto che l'ordine della maggior parte della merce era per così dire guidato dall'applicativo preposto che forniva alla ricorrente lo storico dell'ultimo acquisto e l'ordine effettuato e ancora in consegna proprio al fine di calibrare i nuovi approvvigionamenti e di garantire l'assortimento predefinito da la ricorrente non era dunque completamente autonoma né dotata di CP_5 decisiva iniziativa nella gestione della merceologia affidatale, perché vincolata dalle direttive in punto di assortimento del reparto provenienti da sia perché soggetta alle indicazioni del e del CP_5 Per_1
e degli assistenti di reparto del (cfr. teste in risposta ai capp. 42 e 53 res.; Tes_2 CP_5 Tes_1 conformi sul punto anche le dichiarazioni di e del teste “Era la ricorrente che decideva Tes_2 Tes_3 cosa ordinare ogni giorno. Per gli ordini più corposi faceva come tutti riferimento al capo-negozio”); le vendite promozionali erano effettuate secondo una procedura standardizzata ed “il o chi faceva Per_1 affiancamento spiegava al nuovo dipendente o al neo-assunto ad un reparto nuovo come operare in caso di vendita promozionale” (così teste . Tes_1
27. Per quel che concerne, invece, i rapporti coi fornitori locali, il teste , pur individuando Testimone_4 la ricorrente quale sua diretta interlocutrice per gli ordini dei prodotti (ovvero “per la parte strettamente commerciale”), ha riferito che “per altri problemi tipo fatturazioni e pagamenti” si interfacciava “con il
. Il teste ha poi riferito di non sapere se la ricorrente prima di comunicargli gli ordini parlasse col Per_1 tuttavia dalle chat intrattenute tra il e la ricorrente (cfr. doc. 26 ric.) emerge Per_1 Tes_4 chiaramente che ella non aveva autonomia decisionale neanche sui fornitori esterni: << …Il si sta Per_1 convincendo a prendere la roba da te!!!....Ora lavorati lui….Vediamo cosa si può fare!!! Ma non pensare che mi faccia fare cosa voglio… ”.
28. In definitiva, alla luce di tali risultanze istruttorie e del difetto di allegazione e prova degli elementi caratterizzanti la professionalità dei lavoratori inquadrati nel terzo livello, nonché dello svolgimento congiunto dei compiti tipizzati del commesso specializzato provetto, chiamato a svolgere in maniera esclusiva o prevalente mansioni di concetto, anche la domanda di cui al punto b) delle conclusioni del ricorso deve essere rigettata.
29. Parte ricorrente agisce altresì per il risarcimento del danno biologico, esistenziale e alla professionalità e alla capacità produttiva subito in conseguenza della violazione da parte della datrice di lavoro dell'art 2087
c.c. in quanto, in piena salute al momento dell'assunzione, a partire dal 2011 è stata impiegata nel reparto ortofrutta in mansioni non compatibili con il proprio stato di salute in violazione delle prescrizioni del medico competente.
30. In realtà, dall'esame della documentazione medica versata in atti da parte resistente (cfr. doc. 15 res.), emerge l'insorgenza per la ricorrente di problematiche fisiche antecedenti all'adibizione nel reparto
8 ortofrutta e verosimilmente derivanti dall'infortunio in itinere del 6.7.2009, da cui è derivata la frattura del
V metacarpo della mano sinistra e la limitata flessione del IV e V dito della stessa mano (cfr. doc. 15 res.).
31. Il primo giudizio di idoneità con prescrizione risale al 9.9.2010 ed attiene alla mano e alla spalla sinistra:
“evitare compiti comportanti sforzi in presa per mano sx, eccessivo sovraccarico spalla sx (movimenti articolari estremi extrarotaz, abduz, sollevamento sopra le spalle, sforzi in sollevamento, trazione o spinta”.
32. Alla visita di idoneità del 30.10.2013 si dà conto di un infortunio domestico con lussazione della spalla destra in pieno recupero funzionale e non dolorante e di una dolorabilità saltuaria della spalla sinistra e del polso sinistro, come esito dell'infortunio in itinere del 6.7.2009. Nessun riferimento si rinviene per contro a sofferenza del rachide o della colonna vertebrale.
33. Tale ultimo tipo di sofferenza non risulta neanche alla visita di idoneità del 20.10.2017, in cui la prescrizione appare più limitata ed impone (solo) di evitare la movimentazione manuale dei carichi sopra l'altezza delle spalle, prescrizione che – a fronte dell'immutata condizione di salute della ricorrente – viene ribadita anche nelle successive visite periodiche fino a quella del 20.2.2023, in cui si dà conto dell'infortunio lavorativo che la ricorrente avrebbe subito in data 14.7.2022, infortunio originato da un trauma distrattivo a seguito di sforzo fisico a livello del rachide lombare e sacrale, rispetto al quale non è dedotto né tantomeno dimostrato un collegamento con l'unica limitazione prescritta alla lavoratrice
(ovvero la movimentazione di carichi sopra l'altezza delle spalle). A seguito di tale infortunio non è contestato che la ricorrente sia stata assente per malattia fino al 19.1.2023 ed abbia successivamente fruito di un periodo di ferie, risultando poi alla visita del medico competente in vista del rientro a lavoro permanentemente inidonea alle mansioni sia di addetta al reparto ortofrutta che di cassa.
34. Alla luce della documentazione medica sopra richiamata – fondata sulle dichiarazioni della stessa ricorrente, dalla medesima sottoscritta e non impugnata – è evidente che il danno lamentato non può essere imputato a parte resistente ex art 2087 c.c., non sussistendo un nesso diretto e immediato tra la violazione da parte del medesimo di cautele anche atipiche a tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice e la lesione dell'integrità fisica lamentata dalla ricorrente, né dunque alcuna condotta colposa ascrivibile alla società resistente.
35. In definitiva deve concludersi per il rigetto del ricorso con liquidazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
9 - condanna al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
5000,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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delle spese di lite che si liquidano in €
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1007/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: personalmente la ricorrente con l'avv. Frizzi Fabio e l'avv. Cenerini Massimo per parte resistente l'avv. Monica Dolfi i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio, emette la seguente sentenza ex art 429 cpc. Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1007/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENERINI MASSIMO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRIZZI FABIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOLFI MONICA CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: << a) accertare Parte_1 CP_1
e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla data 12 aprile 2023 e, per Controparte_2
l'effetto condannare la Società…a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dalla legge 92/2012 nella sua misura massima (24 mensilità) pari ad euro 24530,16, o in quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
b) accertare lo svolgimento di mansioni corrispondenti al quarto livello del vigente CCNL e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la convenuta società… a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive spettanti per effetto del livello retributivo spettante, quantificate in euro 13.905,32, o in quella misura diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) accertare e dichiarare l'esistenza di un danno biologico che riduce l'integrità psico fisica della ricorrente nella misura del 20% causato dalla Società datrice per violazione colposa dell'art 2087 cod. civ. e della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, e, per l'effetto, condannare la Società datrice…a corrispondere alla ricorrente la somma di €
76.676,00, o quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d) accertare e dichiarare l'esistenza di un danno esistenziale, alla professionalità ed alla capacità produttiva da liquidarsi in via equitativa, ma in misura non inferiore ad euro 50.000,00 o della diversa
1 somma che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la corrispondere alla CP_3 ricorrente quanto suddetto. Con vittoria di spese e compensi di avvocato>>.
2. La ricorrente ha allegato che: è stata assunta dalla in data 4.1.2006 e licenziata il 12.4.2023 CP_1 per sopravvenuta inidoneità alla mansione;
da anni gestiva autonomamente l'intero reparto di ortofrutta senza alcuna limitazione di orario e di mansioni, svolgendo attività di pulizia e di movimentazione dei carichi quando arrivava la merce che trasportava con carrello anche con doppia fila di cassette contenenti merce sfusa o confezionata;
durante il rapporto di lavoro ha svolto solo alcune mansioni di 4 livello CCNL dipendenti Terziario della Distribuzione, quali il carico e scarico merci, la pulizia del reparto, della cella e dei frigoriferi, le pulizie straordinarie, il controllo scadenze, la pulizia del banco “levando ciò che non era più vendibile”, “tenere in giusto atteggiamento durante il lavoro”, la sostituzione delle cassette espositive
“per dare un senso di pulizia al reparto”, “fidelizzazione della clientela”; tuttavia sin dal 2010, ha svolto in maniera assolutamente prevalente mansioni riconducibili al terzo livello CCNL, occupandosi di: gestire completamente gli ordini sia freschi che secchi confezionati;
gestire le offerte e la prenotazione per i periodi festivi, con ordinazione anche di piante e fiori di cui provvedeva alla “relativa manutenzione e cura”; studiare come disporre la merce per motivare la vendite;
organizzare l'esposizione della merce, seguendo i Layout “ovvero la giusta disposizione della merce a seconda della stagionalità, secondo le disposizioni dettate dal capo area sig. fissando ad ogni prodotto la giusta lavagnetta Controparte_4
(es. prodotto locale, biologico, etc) ed inserendo le giuste provenienze”; curare la buona tenuta del reparto;
eseguire l'autocontrollo quotidiano delle temperature e del buon funzionamento dei frigoriferi;
apporre le giuste provenienze sulle lavagnette con corretta indicazione dei trattamenti, della provenienza
“con perfetta corrispondenza con la bolla”; procacciare buoni fornitori locali per l'acquisto di prodotti in particolari periodi dell'anno; studiare l'andamento delle vendite;
inviare “buoni ordini o pre-ordini ed anche grandi ordini per le offerte per poi vendere a fine offerta a prezzo pieno, recuperando le perdite dell'invenduto”; “avere una buona comunicazione con i clienti e stimolare la voglia d'acquisto consigliando per gli acquisti in ragione delle necessità degli stessi”; organizzare gli inventari;
tenere sotto controllo la merce in cella, sugli scaffali e sopra gli scaffali e in magazzino;
individuare un prodotto scadente e quindi non vendibile già al momento dello scarico da parte del fornitore, rapportandosi con il responsabile del magazzino e facendo in modo che “la merce rientrasse senza perdita di vendite”; contestare l'incongruenza delle bolle di accompagnamento rispetto agli ordini entro l'orario di magazzino “per far rientrare il giorno dopo quel che mancava”; leggere le bolle con conoscenza delle provenienze e dei PLU;
controllare e gestire quotidianamente il cambio prezzi, visionando che alle casse passasse il giusto PLU con il giusto prezzo;
monitorare le bilance, le tare, dei prezzi, le provenienze e l'eventuale aggiornamento delle bilance;
tagliare adeguatamente i vari prodotti;
molte delle mansioni svolte in reparto erano causa di
2 aggravamento delle sue condizioni di salute, in quanto il datore di lavoro ignorava le prescrizioni del medico competente.
3. Si è costituita in giudizio che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché depositato oltre CP_1
180 giorni dall'invio della lettera di impugnazione del licenziamento, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. La causa, istruita per documenti e prove orali, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. La ricorrente agisce in primo luogo per impugnare il licenziamento intimatole in data 12 aprile 2023 per giustificato motivo oggettivo, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.
7. Parte resistente ha eccepito la decadenza dall'impugnazione in quanto il termine di 180 giorni di cui all'art
6 comma 2 legge 604/1966, decorrente dall'invio in data 8.5.2023 della lettera di contestazione del recesso datoriale cadeva sabato 4.11.2023 mentre il ricorso giudiziale sarebbe stato depositato tardivamente lunedì 6.11.2023.
8. L'eccezione è infondata in quanto non si ravvisano motivi per non ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui al comma 5 dell'art 155 cpc , secondo cui è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo il termine per il compimento fuori udienza di atti processuali che scadano nella giornata di sabato.
9. Se è vero, infatti, che “la impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'ultimo intervento di riforma, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali. ... …la norma non prevede infatti la perdita di efficacia di una impugnazione già perfezionatasi per effetto della intempestiva attivazione dell'impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace” (Cass. n. 20666/2018 in parte motiva;
cfr anche Cass. n. 17197/2020; Cass. n. 29045/2023), è evidente che nel secondo termine di 180 giorni, ai sensi dell'art 6 legge 60/1966, può essere compiuto tanto un atto non processuale (la comunicazione a controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato) per cui troverà applicazione il combinato disposto degli artt. 2964 c.c e 2963 terzo comma c.c. ovvero, in alternativa, un atto tipicamente processuale quale il deposito del ricorso, con applicazione del relativo regime (e in particolare l'art 155 quinto comma cpc).
10. Tanto chiarito, deve rilevarsi che il recesso datoriale (cfr. doc. 3 ric.) è stato giustificato dalla sopravvenuta permanente inidoneità della ricorrente alle mansioni tanto del reparto ortofrutta tanto a quelle di cassa così come certificato dal medico competente (cfr doc. 15 res.) in data 10.2.2023 (al rientro di un periodo di assenza della ricorrente per malattia) e in data 6.3.2023 (al fine di valutare la possibilità di cambio mansioni con passaggio a quelle di addetta alla cassa).
3 11. Ebbene, nel corso di tale ultima visita la ricorrente lamentava “lombosciatalgia costante, rigidità rachide con parestesia gamba dx e edema piede dx, accentuata difficoltà a mantenere postura eretta o seduta, riferisce di non dormire la notte per sciatalgia e sensazione di scosse alla gamba destra. Non ritiene di poter svolgere il lavoro in cassa allo stato attuale. Non si è più recata a controllo ortopedico né ha intrapreso fisioterapia. Assume Brufen 600 3 o 4 volte a settimana”. Alla luce di tali circostanze e degli esami strumentali il medico competente la giudicava permanentemente inidonea anche alle mansioni di cassa.
12. Secondo la ricorrente tale doppio giudizio di inidoneità permanente alle mansioni tanto del reparto ortofrutta quanto del reparto cassa non sarebbe sufficiente a giustificare il recesso datoriale, in quanto avrebbe dovuto essere adibita ad altre mansioni per garantirle il posto di lavoro.
13. Sul punto la Suprema Corte ha di recente chiarito che “In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi” (Cass. sez. Lav. n. 6497/2021).
14. Nella stessa pronuncia i giudici di legittimità hanno argomentato che grava sul datore di lavoro la prova della sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, impossibilità dimostrabile anche in via presuntiva mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, ovvero elementi idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.
15. Nel caso di specie, parte resistente ha evidenziato che le mansioni espletabili in un supermercato (compre quelle di pulizia) - anche nel punto vendita aperto a Gennaio 2023 in via del Vigna – sono mansioni promiscue che comportano movimentazione dei carichi, movimenti ripetitivi, posture fisse in piedi o
4 sedute, nonché esposizione a microclima;
anche le mansioni prospettate dalla ricorrente come compatibili con il proprio stato di salute (ovvero “controllo della merce quanto alle scadenze o alla collocazione sugli scaffali così come degli ordini, magari su entrambi le sedi mettendo a frutto l'esperienza di molti anni, avendo gestito il reparto di ortofrutta anche per gli ordini, anche per la verifica della qualità della merce ed essendosi addirittura occupata dell'inventario”) comportano necessariamente di mantenere una posizione eretta o seduta;
comunque trattasi di attività marginali e non sufficienti a coprire l'orario lavorativo part- time della ricorrente e che implicherebbero la creazione di una posizione ad hoc all'interno dell'organizzazione aziendale di dubbia utilità – stante l'evidente marginalità – per il datore di lavoro.
16. Tanto chiarito deve concludersi per la legittimità del licenziamento, dovendosi ritenere che il tentativo operato dalla società resistente di adibire la ricorrente a mansioni di cassa, espletabili in posizione seduta e implicanti un minor rischio di movimentazione dei carichi, e in quanto tali meno gravose di quelle di addetta al reparto ortofrutta, costituisca prova sufficiente della sforzo del datore di lavoro di trovare una soluzione organizzativa capace di bilanciare le esigenze dell'impresa con quelle di tutela del posto di lavoro e della salute della ricorrente.
17. Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive derivanti dall'asserito svolgimento di mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto a quello di inquadramento, si rileva in primo luogo che la ricorrente risulta inquadrata nel IV livello CCNL Terziario della distribuzione e servizi
Confcommercio (cfr. doc. 5 res. e declaratoria a verbale dell'udienza del 24.4.2025 dei procuratori delle parti) cui appartengono: “…i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” quali il contabile d'ordine, il cassiere comune, il. commesso alla vendita al pubblico, l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci), l' addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari).
18. Appartengono invece al III livello, rivendicato dalla ricorrente, “…i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità
5 professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”. In particolare è inquadrato in tale livello il commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare, adibito a mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, e al quale è riconosciuta “autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori”.
19. Ebbene a fondamento della domanda di inquadramento nel superiore livello del CCNL la ricorrente ha allegato di occuparsi “senza l'aiuto di nessuno ed in totale autonomia” in via prevalente da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo di mansioni riconducibili al terzo livello quali:
a) la “gestione completa degli ordini”;
b) la “gestione delle offerte, prenotazioni per i periodi festivi (es. Natale, Pasqua, Defunti, Festa della mamma”;
c) lo “studio sul come esporre la merce”;
d) la cura della “buona tenuta del reparto”;
e) la responsabilità per il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche incaricato del controllo del punto vendita, “ovvero fare un autocontrollo quotidiano delle temperature e del buon funzionamento dei frigoriferi, mettere le giuste provenienze sulle lavagnette, con corretta indicazione sulla lavagnetta dei trattamenti, della provenienza con perfetta corrispondenza con la bolla”,
f) il procacciamento di “buoni fornitori locali oltra a quelli della sede di Montopoli specie per i CP_5 prodotti acquistati in particolari periodi dell'anno”, lo studio dell'andamento delle vendite, l'effettuazione di
“buoni ordini o pre-ordini anche per le offerte per poi vendere a fine offerta a prezzo pieno, recuperando le perdite dell'invenduto”;
g) la tenuta di “una buona comunicazione con i clienti” così da “stimolare la voglia d'acquisto consigliando per gli acquisti in ragione delle necessità degli stessi”;
h) l'organizzazione degli inventari;
i) il costante “controllo della merce in cella, sugli scaffali e sopra gli scaffali e in magazzino”;
l) l'individuazione di un prodotto scadente e quindi non vendibile già al momento dello scarico da parte del fornitore, rapportandosi con il responsabile del magazzino e facendo in modo che “la merce rientrasse senza perdita di vendite”;
6 m) contestazione dell'incongruenza delle bolle di accompagnamento rispetto agli ordini entro l'orario di magazzino “per far rientrare il giorno dopo quel che mancava”;
n) la lettura delle bolle con conoscenza delle provenienze e dei PLU;
o) il controllo e la gestione quotidiana del cambio prezzi, visionando che alle casse passasse il giusto PLU con il giusto prezzo;
p) il monitoraggio delle bilance, delle tare, dei prezzi, delle provenienze e l'eventuale aggiornamento delle bilance;
q) il taglio adeguato dei vari prodotti.
20. Il riconoscimento del livello superiore, secondo parte ricorrente, sarebbe giustificato dal fatto che la
“ha svolto quasi tutte le mansioni descritte nel mansionario del livello rivendicato, e quasi nessuna Pt_1 del livello indicato in busta paga”.
21. Nessuna allegazione si rinviene in ricorso circa gli elementi caratterizzanti del livello rivendicato, ovvero il possesso di “determinante iniziativa” e “particolari (e non solo specifiche) conoscenze tecniche” e di specifica capacità professionale “acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita”.
22. Peraltro, così come allegate buona parte delle mansioni risultano pienamente riconducibili al livello quarto, comportando attività meramente esecutive rientranti fra quelle ausiliarie alla vendita e richiedenti al massimo specifiche e non certo particolari conoscenze tecniche.
23. Pienamente coerenti con la declaratoria contrattuale di quarto livello, in quanto riconducibili alle operazioni di vendita o ausiliarie alla vendita pure richiedenti specifiche conoscenze tecniche e capacità tecnico pratiche e, sono le attività di cui alle lettere c) (peraltro secondo le allegazioni di parte ricorrente svolte secondo le disposizioni de capo area , d) e) g) i) l) m) n) o) p) q). Controparte_4
24. Quanto, invece, all'attività di cui alla lettera h), ovvero l'organizzazione degli inventari, dall'istruttoria orale
è emerso che la ricorrente aveva compiti meramente esecutivi, di mera conta dei prodotti presenti nel reparto ortofrutta e non certo poteri decisionali (cfr. in risposta al cap. 67 res. testi Tes_1 Tes_2
. Tes_3
25. Infine, per quel che concerne le altre attività sopra elencate (gestione degli ordini, delle offerte, delle prenotazioni per i periodi festivi, il procacciamento di fornitori locali, lo studio dell'andamento delle vendite,
l'effettuazione di ordini e pre-ordini per recuperare le perdite dell'invenduto una volta finita l'offerta), deve rilevarsi che dall'istruttoria orale non sono emersi elementi indicativi del possesso da parte della ricorrente della professionalità aggiuntiva tipica dei lavoratori inquadrati nel livello terzo.
26. In particolare quanto ai prezzi dei prodotti del reparto ortofrutta, la ricorrente si limitava ad allinearli con quelli dettati da (cfr. teste e provvedeva ad aggiornare le bilance del negozio;
anche CP_5 Tes_1
7 l'esposizione dei prodotti nel reparto era fatta secondo precise indicazioni del ovvero secondo CP_5 quantità e assortimenti predefiniti, tanto che l'ordine della maggior parte della merce era per così dire guidato dall'applicativo preposto che forniva alla ricorrente lo storico dell'ultimo acquisto e l'ordine effettuato e ancora in consegna proprio al fine di calibrare i nuovi approvvigionamenti e di garantire l'assortimento predefinito da la ricorrente non era dunque completamente autonoma né dotata di CP_5 decisiva iniziativa nella gestione della merceologia affidatale, perché vincolata dalle direttive in punto di assortimento del reparto provenienti da sia perché soggetta alle indicazioni del e del CP_5 Per_1
e degli assistenti di reparto del (cfr. teste in risposta ai capp. 42 e 53 res.; Tes_2 CP_5 Tes_1 conformi sul punto anche le dichiarazioni di e del teste “Era la ricorrente che decideva Tes_2 Tes_3 cosa ordinare ogni giorno. Per gli ordini più corposi faceva come tutti riferimento al capo-negozio”); le vendite promozionali erano effettuate secondo una procedura standardizzata ed “il o chi faceva Per_1 affiancamento spiegava al nuovo dipendente o al neo-assunto ad un reparto nuovo come operare in caso di vendita promozionale” (così teste . Tes_1
27. Per quel che concerne, invece, i rapporti coi fornitori locali, il teste , pur individuando Testimone_4 la ricorrente quale sua diretta interlocutrice per gli ordini dei prodotti (ovvero “per la parte strettamente commerciale”), ha riferito che “per altri problemi tipo fatturazioni e pagamenti” si interfacciava “con il
. Il teste ha poi riferito di non sapere se la ricorrente prima di comunicargli gli ordini parlasse col Per_1 tuttavia dalle chat intrattenute tra il e la ricorrente (cfr. doc. 26 ric.) emerge Per_1 Tes_4 chiaramente che ella non aveva autonomia decisionale neanche sui fornitori esterni: << …Il si sta Per_1 convincendo a prendere la roba da te!!!....Ora lavorati lui….Vediamo cosa si può fare!!! Ma non pensare che mi faccia fare cosa voglio… ”.
28. In definitiva, alla luce di tali risultanze istruttorie e del difetto di allegazione e prova degli elementi caratterizzanti la professionalità dei lavoratori inquadrati nel terzo livello, nonché dello svolgimento congiunto dei compiti tipizzati del commesso specializzato provetto, chiamato a svolgere in maniera esclusiva o prevalente mansioni di concetto, anche la domanda di cui al punto b) delle conclusioni del ricorso deve essere rigettata.
29. Parte ricorrente agisce altresì per il risarcimento del danno biologico, esistenziale e alla professionalità e alla capacità produttiva subito in conseguenza della violazione da parte della datrice di lavoro dell'art 2087
c.c. in quanto, in piena salute al momento dell'assunzione, a partire dal 2011 è stata impiegata nel reparto ortofrutta in mansioni non compatibili con il proprio stato di salute in violazione delle prescrizioni del medico competente.
30. In realtà, dall'esame della documentazione medica versata in atti da parte resistente (cfr. doc. 15 res.), emerge l'insorgenza per la ricorrente di problematiche fisiche antecedenti all'adibizione nel reparto
8 ortofrutta e verosimilmente derivanti dall'infortunio in itinere del 6.7.2009, da cui è derivata la frattura del
V metacarpo della mano sinistra e la limitata flessione del IV e V dito della stessa mano (cfr. doc. 15 res.).
31. Il primo giudizio di idoneità con prescrizione risale al 9.9.2010 ed attiene alla mano e alla spalla sinistra:
“evitare compiti comportanti sforzi in presa per mano sx, eccessivo sovraccarico spalla sx (movimenti articolari estremi extrarotaz, abduz, sollevamento sopra le spalle, sforzi in sollevamento, trazione o spinta”.
32. Alla visita di idoneità del 30.10.2013 si dà conto di un infortunio domestico con lussazione della spalla destra in pieno recupero funzionale e non dolorante e di una dolorabilità saltuaria della spalla sinistra e del polso sinistro, come esito dell'infortunio in itinere del 6.7.2009. Nessun riferimento si rinviene per contro a sofferenza del rachide o della colonna vertebrale.
33. Tale ultimo tipo di sofferenza non risulta neanche alla visita di idoneità del 20.10.2017, in cui la prescrizione appare più limitata ed impone (solo) di evitare la movimentazione manuale dei carichi sopra l'altezza delle spalle, prescrizione che – a fronte dell'immutata condizione di salute della ricorrente – viene ribadita anche nelle successive visite periodiche fino a quella del 20.2.2023, in cui si dà conto dell'infortunio lavorativo che la ricorrente avrebbe subito in data 14.7.2022, infortunio originato da un trauma distrattivo a seguito di sforzo fisico a livello del rachide lombare e sacrale, rispetto al quale non è dedotto né tantomeno dimostrato un collegamento con l'unica limitazione prescritta alla lavoratrice
(ovvero la movimentazione di carichi sopra l'altezza delle spalle). A seguito di tale infortunio non è contestato che la ricorrente sia stata assente per malattia fino al 19.1.2023 ed abbia successivamente fruito di un periodo di ferie, risultando poi alla visita del medico competente in vista del rientro a lavoro permanentemente inidonea alle mansioni sia di addetta al reparto ortofrutta che di cassa.
34. Alla luce della documentazione medica sopra richiamata – fondata sulle dichiarazioni della stessa ricorrente, dalla medesima sottoscritta e non impugnata – è evidente che il danno lamentato non può essere imputato a parte resistente ex art 2087 c.c., non sussistendo un nesso diretto e immediato tra la violazione da parte del medesimo di cautele anche atipiche a tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice e la lesione dell'integrità fisica lamentata dalla ricorrente, né dunque alcuna condotta colposa ascrivibile alla società resistente.
35. In definitiva deve concludersi per il rigetto del ricorso con liquidazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
9 - condanna al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
5000,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
10
delle spese di lite che si liquidano in €