Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 32738/2024 Reg. Gen.
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Gennari Giudice
Giudice dott.ssa Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data
21 settembre 2024 e vertente
TRA
'nata a [...] il [...], Cod. Fisc. C.F. 1 Parte 1 rappresentata e difesa dall' avv. Daniela Valoti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_1
C.F. 2 ;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento, in data 14.10.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE COME RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DELL '08 APRILE
2025
Il Processo i provvedimenti del Giudice Delegato
'premesso di aver contratto Con ricorso iscritto a ruolo in data 21 settembre 2024, Parte 1
matrimonio civile in Missaglia (LC) in data 18 marzo 2006 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del
Controparte 1 dalla cui unione sono Comune di Missaglia - anno 2006, n. 3, parte I) con nati i figli Persona 1 (Monza, 11.11.2006), Persona 2 (Monza, 11.12.2007, e Persona 4CP 1 (Rho, 30.01.2014), i gemelli (Rho, Persona 3
03.04.2020), e da cui si era separata con verbale del Tribunale di Milano del 20.06.2022 omologato con decreto n. 11706/2022 pubblicato il 29.06.2022, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, l'affido esclusivo dei figli minori, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante versamento indiretto della somma di € 1.000,00 mensili oltre al 80% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. dell'08 aprile 2025 il Giudice delegato, verificato che la notifica del ricorso introduttivo è stata eseguita all'indirizzo PEC del convenuto - che risultava titolare della ditta individuale edile omonima con partita Iva attiva con indirizzo PEC come da estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INIPEC) dato atto che il
-
convenuto benché ritualmente citato non era comparso personalmente né si era costituito, ne ha dichiarato la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, dopo aver confermato integralmente le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 01.04.2025, così dichiarava: “abito ancora nella casa concessa in comodato gratuito dalla signora Parte 2 in cambio della quale io svolgevo attività di assistenza. Io ho avuto però già in assegnazione una casa Aler a CO in via Enrico Mattei 21, per cui stiamo già facendo il trasloco e dovremmo entravi entro il 15 aprile 2025. Pagherò per questa casa € 20 di affitto e poi a parte le spese. Dovrò a quel punto Ра smettere di prestare assistenza alla signora Io come già detto lavoro come OSS presso la casa di riposo
Per 5 a Rho e prendo sempre circa 800/900 euro part time, per adesso avendo ancora i gemelli piccoli non riesco ad aumentare le ore. Prendo l'Au per intero che è 1400 euro. La figlia grande ha lasciato la scuola da un mese, stava al IV anno di turismo, era stata già bocciata, lei vorrebbe riprendere il prossimo anno la scuola ma nel frattempo cerca qualche lavoretto. Gli altri 4 figli fanno la scuola, la seconda fa il IV dell'istituito del turismo, il terzo fa la V elementare e i gemelli l'asilo a Rho. Adesso vediamo se riesco ad inserirli all'asilo di
CO altrimenti li lascio a Rho. Il padre non lo sento dal 30 gennaio 2024, era il compleanno del terzo figlio, era presente alla festa organizzata al ristorante, non è successo nulla di particolare ma da allora non si è fatto più sentire né vedere. Anche prima si faceva sentire e vedere poco, non si è mai interessato ai figli, ho sempre fatto tutto io, lui ha versato fino al 30 gennaio i 500 euro poi non ha più versato nulla. Non ha mai partecipato alle loro decisioni non ha mai saputo nulla della scuola. io non so da tempo nulla di lui, dove viva cosa faccia. Lui ha questa ditta individuale edile, ma non so nulla. Lui mi ha bloccato il telefono da circa 6 mesi e per è impossibile avere contatti con lui. Per me è un grosso problema avere anche il consenso per le questioni dei figli. Da quello che so io non sente nessun figlio, non ha contatti con loro. L'altra volta ho fatto una piccola prova con i gemelli e gli ho fatto vedere la foto del padre e non lo hanno riconosciuto. Anni prima era stato violento per un anno e mezzo è rimasto in carcere prima di avere i gemelli, è stato condannato per maltrattamenti in mio danno avevo fatto una denuncia. Poi mi aveva convinto a riprenderlo in casa, anche perché il terzo figlio aveva avuto dei problemi, abbiamo ripreso quindi a vivere insieme ma non era più lui, era aggressivo non solo verbalmente ma anche fisicamente contro tutto e tutti, è capitato che avesse picchiato i figli soprattutto la prima, li trattava male e trattava male anche me. così ho deciso di mandarlo via di casa e abbiamo fatto la separazione. Le eventuali visite dovranno essere solo con i Servizi Sociali in spazio neutro.
Quanto al mantenimento chiedo un assegno leggermente più altro per tutti e 5 i figli di € 600, € 120 al giorno purché possa avere l'Au per intero, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatore.
Forse si trova in svizzera a Lugano ma non so bene. Lui era rimasto a vivere per un po' nel box vicino casa e aveva atteggiamenti controllanti e aggressivi."
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice, alla luce delle dichiarazioni della signora, si riportava al ricorso e chiedendo l'affido supersclusivo dei 4 figli minori alla madre, visite del padre con i minori per il tramite dei servizi Sociali inizialmente in Spazio neutro purché il padre lo richieda e si impegni e un assegno di mantenimento per tutti e 5 i figli nella misura come rideterminata in € 600,00 al mese (€ 120 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie con AU interamente percepito dalla madre.
L'avvocato dichiarava, infine, di rinunciare alle istanze istruttorie articolate.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice ha così provveduto
"il Giudice delegato,
Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
Emette i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Rilevato che le parti si sono separate con verbale di separazione consensuale del 20.06.2022 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 29.06.2022 con cui le parti avevano concordato l'affido condiviso dei figli all'epoca tutti minori (nata in data [...] ora maggiorenne), Persona 6
(nata in data [...]);Persona 7 Controparte_1
[... (nato in data [...]), (nato in data [...]) e [...] Controparte 3
(nata in data [...]) ad entrambi i genitori con collocamento presso la Controparte 4 madre, tempi e modalità di frequentazione del padre con i figli come in verbale previsto e con l'obbligo a carico dello stesso padre di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli nella misura complessiva di euro 350,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e AU interamente percepito dalla madre.
Osservato come sia emerso, dalle precise dichiarazioni rese nella presente sede dalla parte attrice, che il padre, anche prima della separazione consensuale, aveva posto in essere agiti aggressivi e violenti in danno della moglie che nel 2017 aveva già presentato una denuncia per maltrattamenti per cui lo stesso era stato in carcere per un anno e mezzo e condannato, per poi i coniugi riconciliarsi e quindi definitivamente separarsi con l'accordo consensuale, mantenendo però anche successivamente il marito comportamenti autoritari, dispotici e controllanti essendo peraltro per due anni rimasto a vivere nel box accanto alla casa familiare e dopo un po' aver cominciato a insultare e minacciare la moglie anche davanti ai figli quando entrava in casa senza autorizzazione e nel luglio 2023 sferrandole un calcio tanto che la stessa ripresentava una denuncia l'8 agosto 2023; successivamente il marito si allontanava e cominciava a diradare le visite e i contatti, sempre più disinteressandosi dei figli, fino ad interrompere completamente ogni comunicazione dal 30 gennaio 2024 quando compariva alla festa di compleanno del terzo figlio, rendendosi irreperibile senza neppure fornire dati in ordine alla sua reperibilità, non collaborando più in alcun modo alla gestione dei figli, disinteressandosi del tutto degli stessi e non partecipando più ormai da tempo alle decisioni ed alle scelte di vita dei figli, rendendo oltremodo per la madre assumere scelte da sola, delegando ormai da anni alla madre la gestione dei figli, versandole per un po' l'assegno previsto anche aumentandolo a € 500,00 per poi interromperlo del tutto dal 30 gennaio 2024.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti posti in essere dal convenuto nei confronti de figli, sia con agiti aggressivi e violenti anche davanti e in danno dei figli medesimi, sia di disinteresse totale, di assenza di frequentazione con una interrotta collaborazione tra i genitori e condivisione delle decisioni, risulta al momento impraticabile l'affido condiviso, con conseguente modifica del regime attuale, con accoglimento della domanda di parte attrice di affido esclusivo dei figli alla stessa. Ciò attesa la piena idoneità genitoriale della medesima che da sempre si
è presa cura dei medesimi con continuità e responsabilità offrendo loro un contesto affettivo e ambientale adeguato;
deve essere altresì disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo impellente la necessità che la stessa possa assumere con tempestività tutte le decisioni rilevanti per i figli, attesa l'assenza di comunicazione tra le parti e l'irreperibilità del padre.
Ritenuto, pertanto, come anche chiesto dalla parte attrice, atteso che il padre non vede da tempo i figli i quali si trovano attualmente in uno stato di profondo malessere e disagio verso la figura paterna, attesa peraltro al momento la loro scarsa propensione a vedere il padre, deve essere dato incarico ai Servizi Sociali competenti di provvedere, solo ve il padre lo richieda e mostri responsabilità e serietà nel voler riprendere una relazione, ad avviare la relazione tra i figli e il padre in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo.
Osservato altresì quanto all'aspetto economico che parte attrice ha dichiarato di lavorare al momento con contratto a tempo determinato fino a giugno 2025 come OSS e di guadagnare uno stipendio di circa 800/900 al mese, agli atti vi è busta paga di € 925 di gennaio 2025, percepisce l'AU di € 1.400 al mese;
vive ancora con i figli in una casa prima in comodato gratuito concessa da una signora in cambio di prestazioni di assistenza da parte della signora Pt 1 essendo invero al momento in fase di trasloco e trasferimento in un alloggio comunale Aler assegnatole in CO con canone di € 20,00 al mese oltre alle spese;
viene aiutata anche economicamente dai famigliari;
la figlia grande ha da poco interrotto gli studi ma ha intenzione di riprenderli;
gli altri figli studiano;
quanto al convenuto lo stesso è titolare della ditta individuale edile omonima, ha versato prima i € 350 previsti poi dal marzo 2023 € 500 al mese;
attualmente non è noto dove viva, forse all'estero in Svizzera a Lugano.
Osservato pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine alla sua attività lavorativa, può essere accolta la richiesta della parte attrice come rideterminata in udienza, con la previsione di una somma complessiva come rideterminata a titolo di contributo di mantenimento per tutti e 5 i figli, anche al fine di aiutare la figlia grande a reinserirsi nel percorso scolastico ovvero in quello lavorativo ove preferisca lavorare, nella misura finale di € 600 al mese (pari a € 120 per ciascuno dei 5 figli) con il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie stante l'assenza di ogni collaborazione e partecipazione del padre con l'AU percepito per intero dalla madre, quale ulteriore forma di contribuzione atteso che è la figura che provvede maggiormente alla gestione dei figli e alle relative spese, con decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di ottobre 2024 (ricorso iscritto il 23.09.2024)
Osservato che la parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie;
Osservato di non ritenere di esercitare poteri istruttori d'ufficio ex art. 473 bis. 2 c.p.c.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) AFFIDA i figli minori Persona_7 (nata in data [...]); [...]
Controparte_1 (nato in data [...]), Controparte_3 (nato in data 3 aprile 2020) e (nata in data [...]) in via esclusiva alla Controparte_4 madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via
Gerolamo Emiliani n. 2 in corso di trasferimento a CO via Mattei n..21. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
2) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di Rho e poi di CO (in relazione alla residenza dei minori in fase di trasferimento), solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà
e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con i figli e ciò risponda all'interesse dei medesimi, con tutte le dovute cautele e preparazioni, proceda ad avviare i rapporti tra il padre e i figli stessi, inizialmente in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con possibilità di liberalizzazione soprattutto per i figli più grandi ove ciò sia possibile, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza e con avvio degli eventuali necessari interventi per la ripresa di una relazione tra il padre e i figli;
3) RIDETERMINA con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 (ricorso iscritto il 23.09.2024) il contributo al mantenimento posto a carico del padre per i 5 figli minori mediante versamento entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 600,00 (€ 120 per ciascun figlio) da a Parte 1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
4) DISPONE che l'AU (attualmente di € 1.400) venga percepito per intero dalla madre come per legge;
5) PRENDE ATTO che la parte ha rinunciato alle istanze istruttorie."
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 16.04.2025
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a)
ii del regolamento UE 1111/2019, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Quanto alle domande relative ai minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, dimostratosi da sempre assente e disinteressato, oltre che violento, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto dei minori, ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti la prole.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti Parte 1 E Controparte_5 anno contratto matrimonio civile in Missaglia
(LC) in data 18 marzo 2006 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Missaglia - anno 2006,
n. 3, parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli Persona_1 (Monza, 11.11.2006), Persona 2
[...] (Monza, 11.12.2007, CP 1 (Rho, 30.01.2014), i gemelli Persona 3 e [...]
Persona 4 (Rho, 03.04.2020).
Le parti si sono, in seguito, separate con verbale del Tribunale di Milano del 20.06.2022 omologato con decreto n. 11706/2022 pubblicato il 29.06.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza dell'08 aprile 2025, le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione dei minori e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
In sede di separazione consensuale, le parti avevano concordato l'affido condiviso dei figli all'epoca tutti minori (nata in data [...] ora maggiorenne),
[…]Persona 6
(nato in [...] (nata in data [...]); Controparte 1 data 30 gennaio 2014), Controparte_3 (nato in data [...]) e Controparte_4
[...] (nata in data [...]) ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, tempi e modalità di frequentazione del padre con i figli come in verbale previsto. Allo stato attuale, dalle risultanze acquisite e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente è emerso che il Sig.
Per 7, anche prima della separazione consensuale, aveva posto in essere agiti aggressivi e violenti in danno della moglie che nel 2017 aveva già presentato una denuncia per maltrattamenti per cui lo stesso era stato in carcere per un anno e mezzo, per poi i coniugi riconciliarsi e quindi definitivamente separarsi con l'accordo consensuale, mantenendo però anche successivamente il marito comportamenti autoritari, dispotici e controllanti essendo peraltro per due anni rimasto a vivere nel box accanto alla casa familiare e dopo qualche tempo aver cominciato a insultare e minacciare la moglie anche davanti ai figli quando entrava in casa senza autorizzazione e nel luglio 2023 sferrandole un calcio tanto che la stessa ripresentava una denuncia 1'08 agosto
2023. Successivamente il marito si allontanava e cominciava a diradare le visite e i contatti, sempre più disinteressandosi dei figli, fino ad interrompere completamente ogni comunicazione dal 30 gennaio 2024 quando compariva alla festa di compleanno del terzo figlio, rendendosi irreperibile senza neppure fornire dati in ordine alla sua reperibilità, non collaborando più in alcun modo alla gestione dei figli, disinteressandosi del tutto degli stessi e non partecipando più ormai da tempo alle decisioni ed alle scelte di vita dei figli, rendendo oltremodo per la madre assumere scelte da sola, delegando ormai da anni alla madre la gestione dei figli, versandole per un po' l'assegno previsto anche aumentandolo a € 500,00 per poi interromperlo del tutto dal 30 gennaio 2024.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti posti in essere dal convenuto nei confronti de figli, sia con agiti aggressivi e violenti anche davanti e in danno dei figli medesimi, sia di disinteresse totale, di assenza di frequentazione con una interrotta collaborazione tra i genitori e condivisione delle decisioni, risulta al momento impraticabile l'affido condiviso, con conseguente modifica del regime attuale, con accoglimento della domanda di parte attrice di affido esclusivo dei figli minori alla stessa. Ciò attesa la piena idoneità genitoriale della medesima che da sempre si è presa cura dei medesimi con continuità e responsabilità offrendo loro un contesto affettivo e ambientale adeguato. Deve essere, altresì, disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo impellente la necessità che la stessa possa assumere con tempestività tutte le decisioni rilevanti per i figli, attesa l'assenza di comunicazione tra le parti e l'irreperibilità del padre.
La madre ha, inoltre, chiesto l'intervento dei Servizi Sociali per ciò che concerne la regolamentazione delle visite padre-figli. Sul punto deve considerarsi che il padre non vede da tempo i figli, i quali si trovano attualmente in uno stato di profondo malessere e disagio verso la figura paterna.
Fatte queste premesse, deve pertanto essere confermato l'incarico ai Servizi Sociali competenti di provvedere, solo ove il padre lo richieda e mostri responsabilità e serietà nel voler riprendere una relazione, ad avviare la relazione tra i figli e il padre in Spazio Neutro, con attività di monitoraggio e vigilanza secondo quanto indicato in dispositivo. Sul contributo al mantenimento dei figli
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 08 aprile 2025 in punto economico.
In sede di accordo per la separazione consensuale, le parti avevano stabilito a carico del padre la somma di €
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a titolo di mantenimento dei figli minori.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte attrice e dalla documentazione in atti è emerso che la stessa lavora attualmente con contratto a tempo determinato fino a giugno 2025 come OSS e di guadagnare uno stipendio di circa 800/900 al mese - agli atti vi è busta paga di € 925 riferita a gennaio 2025 - percepisce l'AU di € 1.400 al mese;
vive ancora con i figli in una casa prima in comodato gratuito concessa da una signora in cambio di prestazioni di assistenza da parte della signora Pt 1 essendo invero al momento in fase di trasloco e trasferimento in un alloggio comunale Aler assegnatole in CO con canone di € 20,00 al mese oltre alle spese e viene aiutata anche economicamente dai famigliari. La figlia maggiorenne ha interrotto momentaneamente gli studi ma ha intenzione di riprendere la scuola a partire dal prossimo anno scolastico, i figli minori vanno tutti a scuola. Quanto convenuto lo stesso è titolare della ditta individuale edile omonima, ha versato prima i € 350 previsti, aumentati poi dal marzo 2023 a € 500 al mese - interrompendo di versarli da febbraio 2025 - attualmente non
è noto dove viva, forse all'estero in Svizzera a Lugano.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine alla redditualità del padre che ha piena ed integra capacità lavorativa e la cui ditta è ancora attiva, forse lavorando all'estero in Svizzera, può essere accolta la richiesta della parte attrice come rideterminata in udienza, con la previsione di una somma complessiva come rideterminata a titolo di contributo di mantenimento per tutti e 5
i figli, anche al fine di aiutare la figlia grande a reinserirsi nel percorso scolastico ovvero in quello lavorativo ove preferisca lavorare, nella misura finale di € 600,00 al mese (pari a € 120 per ciascuno dei 5 figli) con il
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie stante l'assenza di ogni collaborazione e partecipazione del padre. L'A.U. sarà percepito per intero dalla madre, quale ulteriore forma di contribuzione atteso che è la figura che provvede da sola alla gestione dei figli e alle relative spese. Ciò con decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di ottobre 2024 (ricorso iscritto il 23.09.2024)
Le spese di lite Lespese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte 1 E Per 7 [...]
Persona 7 In data 18 marzo 2006 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Missaglia
- anno 2006, n. 3, parte I);
2) AFFIDA i figli minori Persona 7 (nata in data [...]);
[...]
(nato Controparte_1 (nato in data [...]), Controparte_3
Controparte_4in data 3 aprile 2020) e (nata in data [...]) in via esclusiva alla madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Gerolamo
Emiliani n. 2 in corso di trasferimento a CO via Mattei n.21. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
3) RIDETERMINA con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 (ricorso iscritto il 23.
09.2024) il contributo al mantenimento posto a carico del padre per i 5 figli minori mediante versamento a
Parte 1 entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 600,00 (€ 120 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
4) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di Rho e poi di CO (in relazione alla residenza dei minori in fase di trasferimento), solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con i figli e ciò risponda all'interesse dei medesimi, con tutte le dovute cautele e preparazioni, proceda ad avviare i rapporti tra il padre e i figli stessi, inizialmente in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con possibilità di liberalizzazione soprattutto per i figli più grandi ove ciò sia possibile, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza e con avvio degli eventuali necessari interventi per la ripresa di una relazione tra il padre e i figli;
5) DISPONE che l'AU (attualmente di € 1.400) venga percepito per intero dalla madre come per legge, essendo genitore affidatario super-esclusivo;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
7) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Missaglia (LC) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 16 aprile 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato