Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Della Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelnuovo Rangone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 5 del 28.1.2020, prot. n.1361, del Comune di Castelnuovo Rangone, di demolizione di opere abusive.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell'atto di diffida prot. 9341/2020 del 29.7.2020 del Comune di Castelnuovo Rangone.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo Rangone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa ES TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
AR AN ha agito in giudizio per l’annullamento dell’ordinanza n. 5 del 28/1/2020 prot. n.1361 del Dirigente dell'Area Territorio del Comune di Castelnuovo Rangone, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere realizzate sul terrazzo della sua abitazione, posta all'ultimo piano del condominio sito in Castelnuovo Rangone, frazione Montale, Via Italo Calvino n. 6.
In fatto ha allegato di essere proprietaria di un’unità immobiliare ad uso civile abitazione, posta all'ultimo piano del fabbricato sito in Castelnuovo Rangone, frazione Montale, Via Italo Calvino n. 6, identificata catastalmente al foglio 9 mappale 345 subalterno 50.
In data 28/1/2020 la ricorrente ha ricevuto l'ordinanza impugnata con la quale, all'esito del sopralluogo eseguito in data 11/1/2020 dal Corpo di Polizia Locale di cui al verbale assunto il 14/1/2020 prot. n. 667, le è stata ingiunta la demolizione nel termine di novanta giorni delle seguenti opere da essa realizzate sul terrazzo della sua abitazione: "- della vetrata costituita da elementi scorrevoli posizionata su porzione di terrazzo, antistante il vano con destinazione ad uso di soggiorno; - della vasca con idromassaggio di forma circolare con diametro di circa 1,80 m. ed altezza di circa 0,60 m. – per la salvaguardia della sicurezza dell'edificio;- delle fioriere aventi una larghezza di 0,50 m. e un'altezza di 0,60 m. e della fioriera più ampia vicino alla vasca con idromassaggio a forma triangolare con larghezza massima di circa 1,20 m. – per la salvaguardia della sicurezza dell'edificio; -del parapetto in vetro di altezza di circa 0,70 m. per una lunghezza di circa 3,00 m., a formare una protezione dal vento – per la salvaguardia della sicurezza ".
Ritenendo illegittimo tale provvedimento la ricorrente ha agito in questa sede articolando le seguenti censure.
“ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33 e 37 del d.p.r. 6/6/2001 n.380, dell'art. 14 della l.r. 21/10/2004 n.23 e degli artt. 13 e 41 della l.r. 30/7/2013 n.15. Violazione dell'art. 6 comma 1 del d.p.r. 6/6/2001 n.380 e dell'art. 7 comma 1 della l.r. 30/7/2013 n.15 ”.
Ad avviso della ricorrente il Comune avrebbe errato a qualificare le opere realizzate come interventi di ristrutturazione edilizia sanzionabili con la demolizione, in quanto a suo dire si tratterebbe di "attività edilizia libera" ex art. 6 comma 1 lett. e – quinquies) del D.P.R. 380/2001 e art.7 comma 1 lett. i) della L.R. 15/2013.
“ 2) Ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33 e 37 del d.p.r. 6/6/2001 n.380, dell'art. 14 della l.r. 21/10/2004 n.23 e degli artt. 13 e 41 della l.r. 30/7/2013 n.15. Violazione dell'art. 6-bis del d.p.r. 6/6/2001 n.380, dell'art. 7 comma 4 della l.r. 30/7/2013 n.15 e dell'art. 16- bis della l.r. 21/10/2004 n.23 ”.
In subordine, le opere in esame andrebbero annoverate secondo la ricorrente tra gli interventi sottoposti a semplice comunicazione di inizio lavori asseverata ex art. 6-bis comma 1 del D.P.R. 380/2001 e art. 7 comma 4 lett. c-bis) e lett. c-octies) della L.R. 30/7/2013 n. 15, con conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria ex art. 16-bis della L.R. 23/2004.
“ 3) Violazione e falsa applicazione sotto un ulteriore profilo degli artt. 32, 33 e 37 del d.p.r. 6/6/2001 n.380, dell'art. 14 della l.r. 21/10/2004 n.23 e degli artt. 13 e 41 della l.r. 30/7/2013 n.15. Violazione dell'art. 16 della l.r. 21/10/2004 n. 23 ”.
In ulteriore subordine, secondo la ricorrente le opere in discussione andrebbero assoggettate a SCIA, sicché il Comune avrebbe dovuto al più applicare la sanzione pecuniaria ex art.16 della L.R. 23/2004 e art. 37 del D.P.R. 8 380/2001.
“ 4) Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti di fatto nonche' per difetto di istruttoria. ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33 e 37 del d.p.r. 6/6/2001 n.380, dell'art. 14 della l.r. 21/10/2004 n.23 e degli artt. 13 e 41 della l.r. 30/7/2013 n.15 ”.
In ogni caso, l’ordine di demolizione della vasca con idromassaggio, delle fioriere e del parapetto sarebbe stato erroneamente motivato facendo riferimento ad esigenze di "salvaguardia della sicurezza dell'edificio", non comprovate, né precisate.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato altresì la diffida prot. n. 9341/2020 del 29/7/2020 del Dirigente dell'Area Territorio, con la quale le è stato intimato, ex art. 27 del D.P.R. 380/2001, di non utilizzare la “piscina” con idromassaggio oggetto dell’ordinanza di demolizione, ritenendo, sulla base di una relazione strutturale del 27/7/2020 (prot. 9260/2020): " il carico complessivo che si crea sulla struttura non è conforme ai carichi previsti ed autorizzati in base al progetto presentato ed autorizzato da questo Ufficio Comunale ".
Avverso tale atto la ricorrente ha articolato la seguente doglianza.
“ Violazione dell'art.27 del d.p.r. 6/6/2001 n.380. Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti di fatto nonche' per perplessita' e difetto di istruttoria ”.
Ad avviso della ricorrente la vasca con idromassaggio di forma circolare con diametro di circa 1,80 m. ed altezza di circa 0,60 m. da essa posta sul terrazzo non comporterebbe alcun rischio statico sull'edificio, come ipotizzato invece nella relazione comunale, in quanto ciò risulterebbe smentito dalla relazione a firma dell'ing. Stefano Scola da essa prodotta all’Ente.
Sulla base di tali doglianze la ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
Il Comune di Castelnuovo Rangone si è costituito evidenziando in fatto che i provvedimenti impugnati sono stati originati dalla denuncia presentata al Comune in data 09/12/2019 prot. 17387/2019 e successiva integrazione del 07/01/2020 prot. n. 127/2020 dai coniugi LV NI e NC AC, proprietari di un appartamento posto al piano secondo del condominio “PARIS”, immediatamente sotto l’abitazione della ricorrente, i quali avevano segnalato un possibile pericolo per persone e cose conseguente agli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo abilitativo realizzati da AR AN sul terrazzo di proprietà esclusiva confinante con l’appartamento sottostante di loro proprietà (installazione di una vasca con idromassaggio di capienza 3-4 persone con un carico concentrato pari a 466Kg/mq. ritenuti superiori alla portata massima dettata dalla normativa strutturale vigente, posizionamento di fioriere per tutto l’intero lato ovest dell’edificio che oltre all’ulteriore peso che va a gravare sul solaio, è causa di numerose infiltrazioni nelle proprietà sottostanti, chiusura di parte della terrazza trasformata in veranda, con l’installazione di serramenti con vetrate scorrevoli su apposite guide in modo da rendere l’area isolata dall’esterno, installazione di vetrate a innalzamento del muretto di contenimento del terrazzo, installazione di ulteriore pavimentazione dogata che sovrapposta alla pavimentazione esistente aumenta il carico apportato al solaio).
Di tale denuncia la ricorrente era stata resa edotta dopo il sopralluogo del 14/01/2020 disposto dall’Ente, nonché a seguito dell’istanza di accesso agli atti evasa dal Comune senza opposizione dei signori NI-AC in data 24/03/2020; questi ultimi, avevano peraltro già notificato anche in precedenza, per il tramite del proprio legale, una diffida direttamente alla signora AN lamentando la presenza di infiltrazioni nel loro appartamento per perdite d’acqua provenienti dall’abitazione soprastante di proprietà della ricorrente.
Sulla base di tali circostante il Comune ha preliminarmente eccepito in questa sede l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto non notificato ad almeno uno dei controinteressati, e cioè i signori Gaetano-AC, autori della segnalazione che aveva portato all’accertamento delle opere abusive e soggetti asseritamente danneggiati in via diretta, per effetto delle conseguenze derivatene sullo stabile e sull’appartamento di loro proprietà.
Nel merito il Comune ha comunque contestato la fondatezza delle avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente improcedibilità dei motivi aggiunti.
Invero, si sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a. “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso ”.
Ai fini dell’individuazione del controinteressato al quale deve essere notificato il ricorso, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere necessaria la sussistenza di due elementi, e cioè l’essere tale soggetto indicato o comunque desumibile dal provvedimento impugnato, ed avere egli un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 8172/2024, 5182/2025).
Per quanto attiene al primo dei due elementi (c.d. formale) (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 4609/2023, n. 4609), " la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento ”, risultano “ comunque agevolmente individuabili in base ad esso ”.
Mentre sotto il profilo sostanziale è necessario ravvisarsi in capo a tale soggetto uno specifico interesse di natura contraria a quello del ricorrente (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 7192/2024, n. 1187/2923, n. 4891/2022).
Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, entrambi tali elementi sussistono con riferimento ai signori Gaetano-AC.
Invero, sotto il profilo formale, la signora AN è sempre stata a conoscenza del fatto che il sopralluogo presso la propria abitazione era stato originato dalla loro denuncia, in quanto essi abitavano al piano sottostante e avevano già lamentato alla proprietaria l’insorgenza di infiltrazioni e possibili rischi in conseguenza delle opere realizzate senza titolo.
Inoltre, dopo il primo sopralluogo eseguito dal Comune per accertare la sussistenza degli abusi asseritamente esistenti, la ricorrente ha presentato istanza di accesso, tempestivamente evasa dall’Ente in data 24/03/2020 senza alcuna opposizione dei denuncianti, apprendendo che il controllo e quindi il procedimento che aveva portato alla successiva adozione dell’ordinanza di demolizione, era stato originato dalla denuncia del 9/12/2019 prot. 17387/2019 e successiva integrazione del 07/01/2020 prot. n. 127/2020 appunto dei coniugi LV NI e NC AC, proprietari dell’appartamento posto al piano secondo del condominio “PARIS”, sotto la sua abitazione, i quali avevano evidenziato possibili pericoli e danni conseguenti agli interventi realizzati da AR AN sul terrazzo confinante col loro appartamento sottostante (vasca con idromassaggio, fioriere, chiusura della terrazza trasformata in veranda, installazione di serramenti con vetrate scorrevoli, posizionamento di vetrate a innalzamento del muretto di contenimento del terrazzo, installazione di ulteriore pavimentazione dogata).
Tali soggetti, pertanto, pur non direttamente menzionati nell’ordinanza impugnata, sotto il profilo formale, risultavano senz’altro facilmente individuabili dalla ricorrente quali controinteressati in forza delle predette circostanze.
Quanto al profilo sostanziale, gli stessi risultavano poi senz’altro titolari di un interesse contrario a quello della ricorrente, e cioè alla conservazione dell’ordinanza di demolizione, avendo originato il procedimento che aveva portato alla sua adozione, sullo specifico presupposto che le opere realizzate senza titolo avessero cagionato danni allo stabile ed in particolare al proprio appartamento sottostante a quello della ricorrente.
Quindi, non si trattava di meri vicini denuncianti, ma di soggetti che avevano un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica, subendo a loro avviso un danno diretto e specifico alla loro proprietà per effetto degli abusi contestati (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3553/2015, 2684/2012), come allegato nelle numerose specifiche segnalazioni inoltrate al Comune.
Pertanto, stante la presenza di entrambi gli elementi richiesti dalla giurisprudenza ai fini dell’individuazione del controinteressato ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a., ad essi la ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso a pena di inammissibilità (vedi Tar Friuli, sentenza n. 207/2025, Tar Salerno, sentenza n. 1612/2024).
Né può valere in senso la difesa contenuta nella replica da ultimo depositata dalla ricorrente, laddove viene richiamata la risposta del Comune al Condominio dell’1/6/2021 al condominio, trattandosi di atto successivo alla notifica del ricorso, al quale la ricorrente risultava peraltro estranea e che non potrebbe in ogni caso incidere con riguardo alla posizione difensiva dei controinteressati Gaetano-AC.
Quanto invece ai motivi aggiunti, pur ammissibili, stante in questo caso invece la notifica dell’atto ad almeno un controinteressato (e cioè al condominio), ne va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune dichiarato nelle ultime difese di non avere più ricevuto segnalazioni dell’utilizzo di tale manufatto, comunque rientrante nell’ordinanza di demolizione, oggi consolidatasi per effetto dell’inammissibilità del ricorso introduttivo.
Pertanto, tenuto conto di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente improcedibilità dei motivi aggiunti.
Le spese di lite possono essere compensate, stante l’esito del giudizio e tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- dichiara i motivi aggiunti improcedibili;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES TO | GO Di TO |
IL SEGRETARIO