Art. 2.
La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 , convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 , non si applica per le esportazioni di filati cardati tipo autonomo sistema laniero costituiti da cotone rigenerato o da cotone rigenerato in mista intima con rigenerati di altre fibre, contenenti o meno lana rigenerata in quantita' non superiore al 10 per cento, effettuate direttamente dai fabbricanti produttori.
A tale scopo le ditte interessate dovranno dichiarare alle competenti dogane che i filati che intendono esportare sono fabbricati con impiego di materie prime rigenerate e dimostrare mediante esibizione di un certificato rilasciato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in data non anteriore a 90 giorni a quella in cui viene effettuata l'esportazione, che le stesse non dispongono di banchi a fuso o di stiro.
La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 , convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 , non si applica per le esportazioni di filati cardati tipo autonomo sistema laniero costituiti da cotone rigenerato o da cotone rigenerato in mista intima con rigenerati di altre fibre, contenenti o meno lana rigenerata in quantita' non superiore al 10 per cento, effettuate direttamente dai fabbricanti produttori.
A tale scopo le ditte interessate dovranno dichiarare alle competenti dogane che i filati che intendono esportare sono fabbricati con impiego di materie prime rigenerate e dimostrare mediante esibizione di un certificato rilasciato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in data non anteriore a 90 giorni a quella in cui viene effettuata l'esportazione, che le stesse non dispongono di banchi a fuso o di stiro.