Articolo 3 della Legge 23 luglio 1991, n. 234
Articolo 2Articolo 4
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17 agosto 1991
Art. 3. 1. Al Ministero della pubblica istruzione sono assegnate le somme di lire 3.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1992, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso, per l'erogazione di contributi ad istituti musicali pareggiati in ragione della loro importanza storica e culturale, alla Scuola di musica di Fiesole nonche' alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Genova, Perugia e Ravenna. I contributi sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 17 agosto 1991