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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 613/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 613\21 r.g.
TRA
nato a [...] il [...] ( C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] ( C.F: ) Parte_2 C.F._2 entrambi ivi residenti in [...] elettivamente domiciliati in
Barcellona P.G. via Roma 307 presso lo studio dell'Avv. Stefania P. Calabrò (c.f.
) che li rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._3 rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e pertanto da considerarsi apposta in calce allo stesso (ex art. 83, comma 3, c.p.c.), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTI
(già P.I. e Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 per essa, giusta procura agli atti già Controparte_2 CP_3
P.I. domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo
[...] P.IVA_1
Baccarini 52, presso lo Studio dell'Avv. Carlotta Casamorata (C.F.
[...]
) e dell'Avv. Marina Vandini (C.F. ) C.F._4 CodiceFiscale_5 del Foro di Ravenna, che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono, in forza della procura alle liti in calce al presente atto, e che dichiarano, ai sensi della legge, di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche presso ; Email_2 PEC: Email_3
APPELLATA - intervenuta
E nei confronti di
Banco Popolare Soc. Cooperativa APPELLATA-
Contumace
. INTERVENUTA CP_4 contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto n. 134 del 08.02.2022
CONCLUSIONI: come da verbale del 02.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la domanda degli attori i quali eccependo l'applicazione di interessi usurai, applicazione di CMS e interessi anatocistici nei contratti stipulati con la banca popolare soc. coop. si opponevano al DI n. 64\2016 con cui veniva loro ingiunto in favore della la somma di E 45.008,45 . CP_4
Il Tribunale adito ha ritenuto che la domanda non era stata supportata da un adeguato impianto probatorio ed ha rigettato la domanda degli attori con condanna alle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte Parte_2 accogliesse le domande formulate in primo grado e revocasse il decreto ingiuntivo perché le somme ingiunte erano frutto di applicazione di clausole nulle, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Si costituiva in data 11.1.23 e per essa atti Controparte_1
quale cessionario dei crediti già ceduti a Controparte_2
da Banca popolare Soc. Coop, e resisteva al gravame CP_4 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 02.12.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con provvedimento del 07.04.2023.
Con il gravame proposto parte appellante lamenta che il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'intervenuta e sulla domanda di nullità della fideiussione Controparte_4 omnibus prestata da . Parte_2
Nel merito lamenta l'appellante che il primo giudice ha, erroneamente, rigettato la domanda di accertamento negativo del debito perché non era stata fornita la prova delle specifiche contestazioni ( usura, CMS e capitalizzazione).
Gli appellanti chiedono quindi che la Corte esamini le domande su cui ha omesso di pronunciarsi il primo giudice e che disponga la CTU al fine di accertare che la abbia superato il tasso soglia e applicato la CMS non CP_4 regolarmente pattuita. Va preliminarmente esaminata la censura dell'appellante in merito alla omessa pronuncia del giudice sulla eccezione di carenza di legittimazione dell'intervenuta.
Rileva parte appellante che non avendo la cedente rinunciato alla domanda proposta nei confronti degli attori, la cessione era inopponibile ai ceduti e la cessionaria era priva di legittimazione.
La censura è infondata
Il cessionario del credito acquista i diritti necessari alla realizzazione del credito ceduto, con le garanzie, gli accessori ed ogni azione diretta all'adempimento della prestazione ed ha interesse ad intervenire nei giudizi per tutelare i diritti nascenti dal credito ceduto;
non vengono trasferite al cessionario, invece, quelle azioni ricollegate alla titolarità dei rapporti negoziali, che permangono in capo al cedente, anche dopo la cessione del credito;
tale soluzione trova oggi conferma nell'univoca giurisprudenza in materia, secondo cui “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente” (Cass. Civ.
02.05.2022, n. 13735; anche: Cass. Civ. 30.08.2019, n. 21843).
Pertanto le censure dell'appellante - che non hanno ad oggetto la prova del credito ceduto ma solo la titolarità del cessionario nel presente giudizio - sono infondate.
E' altresì infondata la eccezione di nullità della “fideiussione omnibus “ rilasciata da in data 07.07.2009 a garanzia dei debiti esistenti e Parte_2 futuri contratti da . Parte_1
Lamenta l'appellante che la lettera di fideiussione non contiene l'importo massimo garantito e pertanto essa è nulla .
Aggiunge che essa è altresì nulla anche alla luce dell'intervento della Cassazione che con sentenza n. 41994\2021 resa in materia di violazione delle norme antitrust, ha dichiarato la nullità parziale dei contratti di fideiussione stipulati secondo lo schema ABI .
In replica parte appellata contesta che la censura è generica e parte appellante non ha allegato il danno conseguente alla stipula delle fideiussione secondo lo schema ABI .
Le censure sono infondate sotto entrambi i prospettati profili di nullità . In primo luogo infatti non corrisponde al vero che il contratto non rechi l'importo massimo garantito risultando esso specificatamente indicato e pari ad euro 60.000,00.
Anche sul secondo profilo , l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
E' pacifico che le fideiussioni stipulate in violazione delle norme antitrust sono parzialmente nulle e lo hanno affermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, richiamata da parte appellante, chiarendo che “ I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale nullità però non può essere semplicemente eccepita ma di essa si deve fornire la prova con il deposito del provvedimento della Banca D' Italia n. 55 del 2005.
Afferma la Cassazione che “ La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti (
Cass. n. 7387\2025).
Nel caso in esame gli appellanti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo hanno eccepito genericamente la nullità della fideiussione, sia perché priva di importo massimo e comunque perché stipulata in violazione della normativa antitrust, senza però produrre il provvedimento della Banca D'Italia.
Anche in questa sede l'appellante, seppur ha indicato nella comparsa conclusionale le clausole censurate che richiamano lo schema ABI non ha prodotto il detto provvedimento n.55 del 2005.
. E sul punto la Cassazione con recenti pronunce ha affermato la necessità della suddetta produzione che non è suscettibile di equipollenti .
Né parte appellante avrebbe potuto adempiere in questa sede.
Infatti chiarisce la Cassazione che “In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato",
è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (Cass. civ. 416\2025).
L'eccezione pertanto deve essere rigettata.
Nel merito l'appello è fondato con riguardo alle censure sulle statuizioni del primo giudice che ha rigettato la richiesta di CTU perché la domanda di accertamento negativo del debito non era stata supportata dalle allegazioni e dalle prove previste a carico del correntista.
Nel caso in esame risulta che la per provare la fondatezza della CP_4 domanda ha depositato i contratti e gli estratti conto.
Di contro parte correntista per censurare il saldo negativo richiesto dalla banca ha allegato che essa ha applicato interessi usurai e la CMS ,non CP_4 pattuita, depositando relazione di parte a firma del dott. redatta Persona_1 in data 14.10.2016 con cui nel dettaglio e per trimestri venivano indicati sia il superamento del tasso soglia che gli addebiti per CMS.
Pertanto ritiene la Corte che la domanda di parte opponente andava vagliata.
Con riguardo all'applicazione della CMS la Cassazione con orientamento costante e pacifico riconosce che le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346
e 1418 cod.civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione
(cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Nel caso in esame nel contratto non vi è alcuna previsione di CMS pertanto va dichiarata la nullità della CMS applicata dalla banca .
Rileva la Corte come sia invece infondata l'eccezione di nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi .
Osserva al riguardo la Corte come il contratto di conto corrente in esame è stato stipulato il 26.06.2000 prevedendo, alla luce della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la previsione di reciprocità della capitalizzazione.
La Suprema Corte con le sentenze del 1999 n. 2374 n. 3096, ha affermato la illegittimità della capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi e la nullità delle clausole contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22.04.00 perché in contrasto con il divieto di anatocismo derogabile ai sensi della norma contenuta nell'art. 1283 cc solo da un uso normativo e non da un mero uso negoziale quale era quello in forza del quale le banche hanno preteso interessi anatocistici .
Invece, per i contratti di conto corrente bancario, stipulati successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità presuppone la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed essa non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento ( Cass.
Civ. n. 11014 del 24.04.2024)
Il contratto bancario allegato da parte appellata, prevede la reciprocità della previsione anatocistica degli interessi.
Pertanto la clausola sulla capitalizzazione degli interessi come pattuita dalle parti nel contratto in esame è legittima.
Fondata è invece la censura di parte appellata sui criteri di calcolo adottati dal CTP per verificare il superamento del tasso soglia . Va detto che, per quanto concerne i criteri di calcolo dell'usura, a sanare il contrasto in materia è intervenuta la Cassazione a Sez. Unite con sent.
n.16303\18 con cui ha indicato i criteri per il calcolo del superamento dei tassi usuri validi anche per i contratti stipulati prima del 2008 statuendo che “ In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali la definizione della causa necessita di ulteriore attività istruttiva cui si provvede con separata ordinanza
PQM
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, NON definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 134 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del
08.02.2022 resa anche nei confronti di BANCA Popolare Soc. Coop e
in parziale riforma della sentenza impugnata così decide: CP_4
- Rigetta la eccezione di difetto di legittimazione passiva di;
CP_4
- Rigetta l'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata da il 07.07.2009; Parte_2
- Rigetta l'eccezione di nullità degli interessi anatocistici;
- Dichiara la nullità della CMS applicata al conto corrente;
- Dispone per il prosieguo con separata ordinanza;
- Spese alla sentenza definitiva
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della prima sezione in data 03.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 613\21 r.g.
TRA
nato a [...] il [...] ( C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] ( C.F: ) Parte_2 C.F._2 entrambi ivi residenti in [...] elettivamente domiciliati in
Barcellona P.G. via Roma 307 presso lo studio dell'Avv. Stefania P. Calabrò (c.f.
) che li rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._3 rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e pertanto da considerarsi apposta in calce allo stesso (ex art. 83, comma 3, c.p.c.), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTI
(già P.I. e Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 per essa, giusta procura agli atti già Controparte_2 CP_3
P.I. domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo
[...] P.IVA_1
Baccarini 52, presso lo Studio dell'Avv. Carlotta Casamorata (C.F.
[...]
) e dell'Avv. Marina Vandini (C.F. ) C.F._4 CodiceFiscale_5 del Foro di Ravenna, che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono, in forza della procura alle liti in calce al presente atto, e che dichiarano, ai sensi della legge, di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche presso ; Email_2 PEC: Email_3
APPELLATA - intervenuta
E nei confronti di
Banco Popolare Soc. Cooperativa APPELLATA-
Contumace
. INTERVENUTA CP_4 contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto n. 134 del 08.02.2022
CONCLUSIONI: come da verbale del 02.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la domanda degli attori i quali eccependo l'applicazione di interessi usurai, applicazione di CMS e interessi anatocistici nei contratti stipulati con la banca popolare soc. coop. si opponevano al DI n. 64\2016 con cui veniva loro ingiunto in favore della la somma di E 45.008,45 . CP_4
Il Tribunale adito ha ritenuto che la domanda non era stata supportata da un adeguato impianto probatorio ed ha rigettato la domanda degli attori con condanna alle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte Parte_2 accogliesse le domande formulate in primo grado e revocasse il decreto ingiuntivo perché le somme ingiunte erano frutto di applicazione di clausole nulle, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Si costituiva in data 11.1.23 e per essa atti Controparte_1
quale cessionario dei crediti già ceduti a Controparte_2
da Banca popolare Soc. Coop, e resisteva al gravame CP_4 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 02.12.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con provvedimento del 07.04.2023.
Con il gravame proposto parte appellante lamenta che il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'intervenuta e sulla domanda di nullità della fideiussione Controparte_4 omnibus prestata da . Parte_2
Nel merito lamenta l'appellante che il primo giudice ha, erroneamente, rigettato la domanda di accertamento negativo del debito perché non era stata fornita la prova delle specifiche contestazioni ( usura, CMS e capitalizzazione).
Gli appellanti chiedono quindi che la Corte esamini le domande su cui ha omesso di pronunciarsi il primo giudice e che disponga la CTU al fine di accertare che la abbia superato il tasso soglia e applicato la CMS non CP_4 regolarmente pattuita. Va preliminarmente esaminata la censura dell'appellante in merito alla omessa pronuncia del giudice sulla eccezione di carenza di legittimazione dell'intervenuta.
Rileva parte appellante che non avendo la cedente rinunciato alla domanda proposta nei confronti degli attori, la cessione era inopponibile ai ceduti e la cessionaria era priva di legittimazione.
La censura è infondata
Il cessionario del credito acquista i diritti necessari alla realizzazione del credito ceduto, con le garanzie, gli accessori ed ogni azione diretta all'adempimento della prestazione ed ha interesse ad intervenire nei giudizi per tutelare i diritti nascenti dal credito ceduto;
non vengono trasferite al cessionario, invece, quelle azioni ricollegate alla titolarità dei rapporti negoziali, che permangono in capo al cedente, anche dopo la cessione del credito;
tale soluzione trova oggi conferma nell'univoca giurisprudenza in materia, secondo cui “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente” (Cass. Civ.
02.05.2022, n. 13735; anche: Cass. Civ. 30.08.2019, n. 21843).
Pertanto le censure dell'appellante - che non hanno ad oggetto la prova del credito ceduto ma solo la titolarità del cessionario nel presente giudizio - sono infondate.
E' altresì infondata la eccezione di nullità della “fideiussione omnibus “ rilasciata da in data 07.07.2009 a garanzia dei debiti esistenti e Parte_2 futuri contratti da . Parte_1
Lamenta l'appellante che la lettera di fideiussione non contiene l'importo massimo garantito e pertanto essa è nulla .
Aggiunge che essa è altresì nulla anche alla luce dell'intervento della Cassazione che con sentenza n. 41994\2021 resa in materia di violazione delle norme antitrust, ha dichiarato la nullità parziale dei contratti di fideiussione stipulati secondo lo schema ABI .
In replica parte appellata contesta che la censura è generica e parte appellante non ha allegato il danno conseguente alla stipula delle fideiussione secondo lo schema ABI .
Le censure sono infondate sotto entrambi i prospettati profili di nullità . In primo luogo infatti non corrisponde al vero che il contratto non rechi l'importo massimo garantito risultando esso specificatamente indicato e pari ad euro 60.000,00.
Anche sul secondo profilo , l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
E' pacifico che le fideiussioni stipulate in violazione delle norme antitrust sono parzialmente nulle e lo hanno affermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, richiamata da parte appellante, chiarendo che “ I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale nullità però non può essere semplicemente eccepita ma di essa si deve fornire la prova con il deposito del provvedimento della Banca D' Italia n. 55 del 2005.
Afferma la Cassazione che “ La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti (
Cass. n. 7387\2025).
Nel caso in esame gli appellanti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo hanno eccepito genericamente la nullità della fideiussione, sia perché priva di importo massimo e comunque perché stipulata in violazione della normativa antitrust, senza però produrre il provvedimento della Banca D'Italia.
Anche in questa sede l'appellante, seppur ha indicato nella comparsa conclusionale le clausole censurate che richiamano lo schema ABI non ha prodotto il detto provvedimento n.55 del 2005.
. E sul punto la Cassazione con recenti pronunce ha affermato la necessità della suddetta produzione che non è suscettibile di equipollenti .
Né parte appellante avrebbe potuto adempiere in questa sede.
Infatti chiarisce la Cassazione che “In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato",
è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (Cass. civ. 416\2025).
L'eccezione pertanto deve essere rigettata.
Nel merito l'appello è fondato con riguardo alle censure sulle statuizioni del primo giudice che ha rigettato la richiesta di CTU perché la domanda di accertamento negativo del debito non era stata supportata dalle allegazioni e dalle prove previste a carico del correntista.
Nel caso in esame risulta che la per provare la fondatezza della CP_4 domanda ha depositato i contratti e gli estratti conto.
Di contro parte correntista per censurare il saldo negativo richiesto dalla banca ha allegato che essa ha applicato interessi usurai e la CMS ,non CP_4 pattuita, depositando relazione di parte a firma del dott. redatta Persona_1 in data 14.10.2016 con cui nel dettaglio e per trimestri venivano indicati sia il superamento del tasso soglia che gli addebiti per CMS.
Pertanto ritiene la Corte che la domanda di parte opponente andava vagliata.
Con riguardo all'applicazione della CMS la Cassazione con orientamento costante e pacifico riconosce che le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346
e 1418 cod.civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione
(cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Nel caso in esame nel contratto non vi è alcuna previsione di CMS pertanto va dichiarata la nullità della CMS applicata dalla banca .
Rileva la Corte come sia invece infondata l'eccezione di nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi .
Osserva al riguardo la Corte come il contratto di conto corrente in esame è stato stipulato il 26.06.2000 prevedendo, alla luce della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la previsione di reciprocità della capitalizzazione.
La Suprema Corte con le sentenze del 1999 n. 2374 n. 3096, ha affermato la illegittimità della capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi e la nullità delle clausole contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22.04.00 perché in contrasto con il divieto di anatocismo derogabile ai sensi della norma contenuta nell'art. 1283 cc solo da un uso normativo e non da un mero uso negoziale quale era quello in forza del quale le banche hanno preteso interessi anatocistici .
Invece, per i contratti di conto corrente bancario, stipulati successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità presuppone la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed essa non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento ( Cass.
Civ. n. 11014 del 24.04.2024)
Il contratto bancario allegato da parte appellata, prevede la reciprocità della previsione anatocistica degli interessi.
Pertanto la clausola sulla capitalizzazione degli interessi come pattuita dalle parti nel contratto in esame è legittima.
Fondata è invece la censura di parte appellata sui criteri di calcolo adottati dal CTP per verificare il superamento del tasso soglia . Va detto che, per quanto concerne i criteri di calcolo dell'usura, a sanare il contrasto in materia è intervenuta la Cassazione a Sez. Unite con sent.
n.16303\18 con cui ha indicato i criteri per il calcolo del superamento dei tassi usuri validi anche per i contratti stipulati prima del 2008 statuendo che “ In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali la definizione della causa necessita di ulteriore attività istruttiva cui si provvede con separata ordinanza
PQM
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, NON definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 134 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del
08.02.2022 resa anche nei confronti di BANCA Popolare Soc. Coop e
in parziale riforma della sentenza impugnata così decide: CP_4
- Rigetta la eccezione di difetto di legittimazione passiva di;
CP_4
- Rigetta l'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata da il 07.07.2009; Parte_2
- Rigetta l'eccezione di nullità degli interessi anatocistici;
- Dichiara la nullità della CMS applicata al conto corrente;
- Dispone per il prosieguo con separata ordinanza;
- Spese alla sentenza definitiva
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della prima sezione in data 03.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini