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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI ES, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 254817 IRPEF-ALTRO
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 256516 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: parte ricorrente Sig. chiede l'annullamento del diniego-revoca delle agevolazioni connesse alla rateazione del pagamento di cartelle esattoriali a suo tempo concessa, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento con relative maggiorazioni. Vinte le spese. Con successiva istanza la parte chiede il differimento dell''udienza onde valutare la possibilità di friure delle recenti agevolazioni connesse al c.d. rottamazione quinquies delle cartelle di pagamento.
Resistente: parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione Bologna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte esponeva di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 02020259000022404000 emessa dall'Agenzia Entrate – Riscossione a seguito del mancato rispetto dei termini di pagamento relativi ad una rateazione che aveva in essere per una serie di cartelle esattoriali.
Lamentava l'eccessività della sanzione della revoca della rateazione per un inadempimento in fondo modesto e chiedeva quindi l'annullamento del diniego – revoca delle agevolazioni e, di conseguenza, dell'avviso d'intimazione innanzi citato.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, rilevando, in primo luogo che, nel caso di specie, non si poteva parlare di diniego – revoca di agevolazioni, ma di semplice decadenza dalla fruizione delle stesse, decadenza connessa al mancato pagamento di alcune tranches della rateazione concessa.
Eccepiva comunque che tale decadenza era prevista ex lege e che, di conseguenza il ricorso non peteva trovare accoglimento.
Concludeva quindi come innanzi riportato.
Ciò sinteticamente premesso, la Corte osserva quanto segue.
Innanzi tutto, non può essere accolta l'istanza di rinvio dell'udienza e ciò perchè la stessa appare meramente dilatoria, dal momento che, qualora la fattispecie in esame rientrasse tra quelle per le quali è possibile fruire della c.d. rottamazione quinquies, la parte ben potrebbe avvalersene, nulla mutando la decisione o meno della presente causa. Nel merito, non si può non rilevare che la sanzione della decadenza dal beneficio della rateazione sia prevista ex lege, al verificarsi di determinate ipotesi, e che non è concesso a questa Corte derogare in alcun modo alla stessa.
Pertanto il ricorso deve essere respinto, confermandosi in toto l'operato dell'opposta Agenzia.
La particolarità della vicenda induce a ritenere di giustizia disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Bologna respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 03.02.2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI ES, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 254817 IRPEF-ALTRO
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 256516 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: parte ricorrente Sig. chiede l'annullamento del diniego-revoca delle agevolazioni connesse alla rateazione del pagamento di cartelle esattoriali a suo tempo concessa, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento con relative maggiorazioni. Vinte le spese. Con successiva istanza la parte chiede il differimento dell''udienza onde valutare la possibilità di friure delle recenti agevolazioni connesse al c.d. rottamazione quinquies delle cartelle di pagamento.
Resistente: parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione Bologna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte esponeva di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 02020259000022404000 emessa dall'Agenzia Entrate – Riscossione a seguito del mancato rispetto dei termini di pagamento relativi ad una rateazione che aveva in essere per una serie di cartelle esattoriali.
Lamentava l'eccessività della sanzione della revoca della rateazione per un inadempimento in fondo modesto e chiedeva quindi l'annullamento del diniego – revoca delle agevolazioni e, di conseguenza, dell'avviso d'intimazione innanzi citato.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, rilevando, in primo luogo che, nel caso di specie, non si poteva parlare di diniego – revoca di agevolazioni, ma di semplice decadenza dalla fruizione delle stesse, decadenza connessa al mancato pagamento di alcune tranches della rateazione concessa.
Eccepiva comunque che tale decadenza era prevista ex lege e che, di conseguenza il ricorso non peteva trovare accoglimento.
Concludeva quindi come innanzi riportato.
Ciò sinteticamente premesso, la Corte osserva quanto segue.
Innanzi tutto, non può essere accolta l'istanza di rinvio dell'udienza e ciò perchè la stessa appare meramente dilatoria, dal momento che, qualora la fattispecie in esame rientrasse tra quelle per le quali è possibile fruire della c.d. rottamazione quinquies, la parte ben potrebbe avvalersene, nulla mutando la decisione o meno della presente causa. Nel merito, non si può non rilevare che la sanzione della decadenza dal beneficio della rateazione sia prevista ex lege, al verificarsi di determinate ipotesi, e che non è concesso a questa Corte derogare in alcun modo alla stessa.
Pertanto il ricorso deve essere respinto, confermandosi in toto l'operato dell'opposta Agenzia.
La particolarità della vicenda induce a ritenere di giustizia disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Bologna respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 03.02.2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore