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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/11/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1074/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Biella, via Parte_1 C.F._1
G. De Marchi n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. RINALDI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. GANCI FABIO, MICELI WALTER e ZAMPIERI NICOLA, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato ex art. 417 c.p.c. dalla dipendente dott.ssa ; Controparte_2
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE NG SO: accertarsi e dichiararsi che il ha posto in essere nei confronti Controparte_1 della ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi (dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2024/25) su posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto e comunque con un uso improprio o distorto del potere di macroorganizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione di CP_1 posti e delle concrete esigenze del servizio e alla loro copertura, con procedura concorsuale con frequenza triennale, e per l'effetto conseguentemente, condannare le parti convenute a versare a titolo di risarcimento del danno almeno 6 mensilità della retribuzione globale di fatto prevista dalla contrattazione di comparto per la qualifica e
1 la posizione economica di assunzione all'atto del superamento del trentaseiesimo mese di durata dei rapporti reiterati o nelle diverse somme, maggiori o minori risultanti dovute ovvero i diversi criteri ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
- Rigettare la domanda della ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. - In via subordinata, e solo per la denegata e non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, dichiarare cessata la materia del contendere in considerazione delle procedure concorsuali straordinarie bandite in favore dei docenti IRC precari;
- In via ulteriormente subordinata, e solo per la denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dei punti precedenti, si chiede voglia applicarsi quanto previsto ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 81 del 2015;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Esponeva di essere docente idonea all'insegnamento della religione cattolica e di aver prestato servizio a tempo determinato, in assenza di esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, sin dall'anno scolastico 2005/2006, con contratti a termine annuali. Riferiva che, questo Tribunale, con sentenza n. 210/2021, aveva già accertato l'abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi sino all'a.s. 2019/2020, riconoscendole, a tale titolo, un risarcimento del danno pari a 12 mensilità. Esponeva che, nonostante tale precedente giudiziale, il avesse CP_1 continuato a conferirle ulteriori contratti a termine annuali per l'insegnamento della religione cattolica, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025. Allegava che i suddetti contratti fossero stati stipulati in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente e su posti di fatto vacanti e di essere in possesso di un titolo valido all'insegnamento. Lamentava, quindi, che il , nella CP_1 veste di datore di lavoro, avesse abusato del contratto a termine, per soddisfare un fabbisogno di personale permanente.
Rammentava, quindi, la specifica disciplina applicabile agli insegnanti di religione cattolica, denunciando nuovamente la violazione, da parte del , dell'obbligo CP_1 legale di indire periodici concorsi. In diritto, deduceva l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Richiamato il disposto della l. n. 107/2015, ricordava quanto statuito dalla sentenza della CGUE del
2 26.11.2014 ( e altri) e le successive decisioni della Corte costituzionale n. Per_1
187/2016 e della Corte di cassazione n. 22552/2016, rilevando che la ricorrente aveva stipulato contratti a termine su posti vacanti, per oltre 36 mesi, come avrebbe potuto evincersi dall'identità dell'istituto e della disciplina insegnata. Richiamava la giurisprudenza europea e nazionale circa l'insussistenza di ragioni oggettive per giustificare la reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti di religione cattolica. Domandava il risarcimento del danno, da quantificarsi ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, come statuito da Cass., 5072/2016.
Si costituiva il , con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 10.11.2025. Evidenziava la specialità della normativa riguardante gli insegnanti di religione cattolica, derivante dai dalla successiva revisione e dall'accordo tra Controparte_3
l'autorità scolastica italiana e la C.E.I. sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Ricordava, in particolare, il peculiare sistema di reclutamento, che prevedeva, tra l'altro, il potere dell'ordinario diocesano di compiere verifiche anche annuali sull'idoneità del docente. Contestava, sul piano risarcitorio, l'applicazione del novellato art. 36 comma 5, d.lgs. n. 165/2001, rilevando la sua irretroattività ai sensi dell'art. 11 delle Preleggi e richiamando la giurisprudenza (Cass. n. 16889/2025) che ne inibisce l'applicazione ai contratti già esauriti o ancora in corso alla data del 17.9.2024. Sosteneva dunque che, ratione temporis, dovrebbe continuare a trovare applicazione l'art. 28 d.lgs. n. 81/2015. Evidenziava, inoltre, che il aveva indetto Controparte_1 delle procedure concorsuali straordinarie e ordinarie su base regionale, per titoli ed esami, riservate agli insegnanti di religione cattolica, per l'accesso ai ruoli regionali e quindi alla stabilizzazione dell'impiego. A tal proposito, produceva il bando relativo alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria, di cui al decreto MIM n. 1327 del 29.05.2024 e il bando relativo alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto MIM n. 1328 del 29.05.2024. Affermava, pertanto, che le recenti misure adottate dall'Amministrazione resistente per il reclutamento e l'immissione in ruolo dei docenti di religione precari avrebbero dovuto ritenersi idonee a sanare il presunto illecito comunitario lamentato dalle parti ricorrenti, rendendo così prive di fondamento le domande di risarcimento del danno avanzate dalle stesse. Eccepiva, inoltre, la decadenza dalla possibilità di far valere l'illegittimità dei contratti per mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, richiamando la giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia UE. Affermava, altresì, il principio di unicità del risarcimento, osservando che l'indennità ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015 può essere liquidata una sola volta in relazione
3 alla successione dei contratti nel loro complesso, e non per singoli contratti. Contestava, dunque, la domanda risarcitoria in ragione del fatto che la ricorrente era già stata beneficiaria di 12 mensilità a titolo di risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, chiedendo in subordine la declaratoria di cessata materia del contendere e, in via ulteriormente subordinata, l'applicazione dei criteri di cui all'art. 28 d.lgs. n. 81/2015.
All'udienza odierna, sentite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza proposta dal Ministero convenuto, dal momento che, in questa sede, non viene impugnata l'apposizione del termine al singolo contratto di lavoro, ma l'abusiva reiterazione di più contratti. Tale fattispecie era già disciplinata dall'art. 5 del d. lgs. n. 368/2001, non richiamato dall'art. 32, comma 4, lett. a) l. n. 183/2010.
Stante il condiviso principio per cui le norme decadenziali sono speciali e come tali, soggette a interpretazione restrittiva, non sussiste, in casi come il presente, alcun onere di impugnazione dei singoli contratti a tempo determinato, fatta salva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. 2. Le questioni giuridiche, controverse in causa, relative al dedotto abuso della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, sono state, ormai da tempo, risolte da Cass., sez. lav., 7.11.2016, n. 22556, la cui motivazione, a cui il Tribunale aderisce, deve intendersi integralmente richiamata in questa sede, ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. La Corte ha precisato che “"La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. 119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi". 120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
4 lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. (…) 124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016”.
Con specifico riguardo agli insegnanti di religione cattolica, vanno condivise le considerazioni della Corte d'appello di Firenze, nella sentenza del 18.6.2019 (causa r.g. n. 395/2018): “Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione – sorretto sia nella fase genetica che in quella funzionale dal gradimento dell'Autorità ecclesiastica - è oggi regolato dalla L. n. 186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, disciplinando l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami, e limitando al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire con contratti a tempo indeterminato. La stessa legge, poi, ha istituito una sorta di riserva (del residuo 30% dei posti) da assegnare
“mediante contratto di incarico annuale”, qui dovendosi tener conto di una peculiarità del settore che consiste nel riconoscimento di un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata del servizio (il che, secondo il appellato, CP_1 avvicina sensibilmente la categoria degli assunti per incarico a quella degli assunti in ruolo). Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, dovrebbero risiedere nella necessità di adeguamento flessibile del corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, a loro volta legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. Tuttavia, la prima circostanza è senz'altro comune agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità del nostro settore. La sua eventuale rilevanza è stata già scrutinata dalla giurisprudenza richiamata in premessa e, dunque, non è significativa al fine di qualificare l'abuso. La seconda circostanza è, invece, una apprezzabile peculiarità, poiché il numero degli insegnanti di religione si conforma al numero delle scelte e certamente dipende anche dagli attuali flussi migratori destinati a rendere incerto il numero dei docenti di religione cattolica da impiegare anno per anno. Vi è, poi, come è noto, una terza specificità che si concretizza nel gradimento dell'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale - potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione del rapporto. Ma anche questa circostanza, sulla quale molto insiste l'Avvocatura pubblica, non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, perché essa è comune ad entrambi i tipi
5 contrattuali (a termine ed a tempo indeterminato) che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica. Le variazioni demografiche, pertanto, ed il c.d. gradimento dell'autorità ecclesiastica sono circostanze neutre rispetto al problema di causa. Può, allora, affermarsi che la previsione normativa che, con fonte primaria, regola la riserva del 30% di posti non di ruolo, abbia come sua giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una quota del fabbisogno al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni oggettive (è, infatti, ipotizzabile che si sia mosso dalla constatazione che il 70% - più o meno - degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi dell'insegnamento di religione). Questo, tuttavia, autorizza l'uso del contratto a termine, ma non l'abuso. Sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato (nel lavoro pubblico come nel lavoro privato, e nonostante l'espansione del tipo contrattuale realizzata con i più recenti interventi normativi). Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la nota definizione che è stata data dalla CGCE (sentenza 26 novembre 2014, )”. Per_1
È, poi, il caso di rammentare che la Corte di giustizia ha escluso che le peculiarità del sistema di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica italiani possano giustificare, di per sé, ragione oggettiva per derogare al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (cfr. CGUE, sentenza del 13.1.2022, in causa C-282/19).
3. Ciò premesso, le circostanze fattuali della causa sono state concordemente riferite dalle parti e risultano documentalmente dimostrate dalla produzione dello stato matricolare della ricorrente (doc. 1 ric.). Da esso si evince che la ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2024/2025, è stata titolare di incarichi annuali su posti in organico di diritto, protrattisi fino al 31.8. Il non ha allegato alcuna ragione, diversa dalla specialità della normativa CP_1 sugli insegnanti di religione cattolica, a fondamento di esigenze di natura temporanea, che giustifichino l'apposizione del termine al contratto di lavoro, benché stipulato su posti in organico di diritto.
4. Quanto all'avvenuta indizione di procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che “il principio dell'inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti;
in caso di concorsi riservati la reiterazione del contratto a termine opera
6 come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola. Questa Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: "Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine" (Cass. n. 14815/2021)” (Cass., sez. lav., 15.12.2023, n. 35145, alla cui motivazione, che esprime un orientamento ormai consolidato, deve farsi rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In riferimento a entrambe le procedure concorsuali a cui la ricorrente avrebbe potuto partecipare (bandi sub docc.
2-3 conv.), va escluso che l'assunzione costituisca effetto diretto e immediato dell'abuso. È vero che tra i requisiti di entrambi i concorsi vi è quello di aver svolto almeno tre anni di servizio a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica, è anche vero che detto servizio è computato anche per soggetti in relazione a cui non può discorrersi di abuso del contratto a termine, per esempio, i supplenti in sostituzione di personale assente.
In secondo luogo, decisivamente, entrambi i bandi prevedono il superamento di una prova selettiva orale (art. 6), riguardante discipline didattiche-pedagogiche, ordinamento scolastico e lingua inglese, sicché l'assunzione non dipende soltanto e direttamente dall'abuso, ma anche dalla dimostrazione, da parte degli interessati, di adeguate professionalità e competenze.
Se ciò è senz'altro conforme al principio costituzionale del concorso per l'accesso all'impiego pubblico e alla necessità che l'assunzione di lavoratori adibiti a compiti di notevole importanza sociale sia preceduta da un esame, una siffatta immissione in ruolo non costituisce, secondo i principi richiamati, misura risarcitoria adeguata per superare l'abuso dei contratti a tempo determinato. 5. Venendo, ora, alle conseguenze del riconosciuto abuso nella reiterazione dei contratti a termine, si deve innanzitutto osservare che la ricorrente, nelle proprie conclusioni, ha domandato il risarcimento del danno, da liquidarsi secondo i criteri di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Possono, quindi, tralasciarsi considerazioni, che vadano oltre il mero richiamo alla già citata giurisprudenza della S.C., che ha condivisibilmente escluso l'operatività di qualsiasi forma di tutela reale nella fattispecie in esame. Anche in punto di quantificazione del danno, il Tribunale non può non richiamare gli argomenti contenuti nella motivazione di Cass., sez. lav., 7.11.2016, n. 22556, la quale, sul punto, ha fatto rinvio al seguente principio di diritto, stabilito da Cass., sez.
7 un., 15.3.2016, n. 5072: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C- 50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”. In assenza di specifiche allegazioni e prove circa un danno ulteriore, il risarcimento va, dunque, limitato a quello presunto dalla legge e commisurato ai sensi dell'abrogato art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, oggi ripreso, senza sostanziali modifiche sul punto, dall'art. 28, comma 2, d. lgs. n. 81/2015. Tale risarcimento è espressamente definito onnicomprensivo dalla legge. Deve, poi, darsi atto che è intervenuta la disposizione di cui all'art. 12, d.l. n. 131/2024, a norma del quale “All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Non è fondata la tesi del , per cui tale disposizione sarebbe applicabile CP_1 solo ai contratti abusivamente conclusi dopo la sua entrata in vigore: da un lato, tale limite non è stato previsto dalla legge stessa, dall'altro, occorre considerare che essa è stata approvata con decretazione d'urgenza, per porre rimedio immediato a una situazione di contrasto dell'ordinamento con quello europeo. Per la quantificazione del danno presunto, stante l'estrema difficoltà della sua prova (d'altronde, riconosciuta dalla stessa decisione delle S.U. appena citata) deve necessariamente farsi ricorso al criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., tenuto conto dei criteri di commisurazione di cui all'art. 8, l. n. 604/66, richiamati dalla legge e quindi “al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”. A tale fine, devono considerarsi le rilevantissime dimensioni del datore di lavoro, quanto ai dipendenti occupati, ma anche che egli ha agito in buona fede, applicando normative di legge, sia pure problematiche sotto il profilo della reiterazione dei contratti a termine e attingendo a graduatorie, predisposte secondo criteri vincolanti.
8 Alla luce di tali considerazioni e al fine di valorizzare altresì il criterio dell'anzianità di servizio, previsto dalla più recente normativa citata, stimasi equo condannare il convenuto al risarcimento del danno in misura pari a tre CP_1 mensilità di retribuzione per ogni anno di reiterazione del contratto a termine oltre i 36 mesi, fermi restando i limiti minimo e massimo di legge. Al fine di tenere altresì conto del fatto che la ricorrente ha già ottenuto un risarcimento, per periodi più risalenti, quello da concedersi in questa sede si commisura in sei mensilità della retribuzione di riferimento nell'ultimo anno scolastico in cui la ricorrente ha prestato servizio, secondo le risultanze in atti (2024/2025).
6. Non può essere accolta l'eccezione sollevata dal convenuto, con cui si CP_1 sostiene che la ricorrente non avrebbe diritto ad alcun ulteriore risarcimento per il periodo 2020/2021 – 2024/2025, poiché già beneficiaria, in forza della sent. n. 210/2021 pronunciata da questo Tribunale, di una somma pari a 12 mensilità a titolo di risarcimento. L'assunto si fonda sull'idea che l'indennità prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 81/2015 avrebbe natura “unitaria” e dovrebbe, pertanto, essere corrisposta una sola volta, senza possibilità di erogare somme per periodi successivi. Tale ricostruzione non può essere condivisa. Il riconoscimento e la sanzione stabilita in relazione a un abuso non impedisce, invece, il riconoscimento di un ulteriore risarcimento, qualora l'Amministrazione dia vita, in un momento successivo, a una distinta e autonoma successione di contratti caratterizzati dagli stessi elementi di illegittimità. Le annualità oggetto del presente giudizio costituiscono, in effetti, una sequenza differente e temporalmente successiva rispetto a quella esaminata nella sent. 210/2021, sicché l'eventuale abuso deve essere autonomamente accertato e autonomamente risarcito.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, compreso nello scaglione da 5.201 a 26.000 euro, della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.150, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna il
[...]
al risarcimento del danno, a favore di Controparte_1 Pt_2
9
[...] , in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il Pt_1 calcolo del TFR, percepita nell'anno scolastico 2024/2025; 2) condanna il alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 2.150, Parte_1 oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore degli Avv. Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e WA Miceli, in solido. Così deciso il 20.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1074/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Biella, via Parte_1 C.F._1
G. De Marchi n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. RINALDI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. GANCI FABIO, MICELI WALTER e ZAMPIERI NICOLA, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato ex art. 417 c.p.c. dalla dipendente dott.ssa ; Controparte_2
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE NG SO: accertarsi e dichiararsi che il ha posto in essere nei confronti Controparte_1 della ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi (dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2024/25) su posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto e comunque con un uso improprio o distorto del potere di macroorganizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione di CP_1 posti e delle concrete esigenze del servizio e alla loro copertura, con procedura concorsuale con frequenza triennale, e per l'effetto conseguentemente, condannare le parti convenute a versare a titolo di risarcimento del danno almeno 6 mensilità della retribuzione globale di fatto prevista dalla contrattazione di comparto per la qualifica e
1 la posizione economica di assunzione all'atto del superamento del trentaseiesimo mese di durata dei rapporti reiterati o nelle diverse somme, maggiori o minori risultanti dovute ovvero i diversi criteri ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
- Rigettare la domanda della ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. - In via subordinata, e solo per la denegata e non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, dichiarare cessata la materia del contendere in considerazione delle procedure concorsuali straordinarie bandite in favore dei docenti IRC precari;
- In via ulteriormente subordinata, e solo per la denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dei punti precedenti, si chiede voglia applicarsi quanto previsto ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 81 del 2015;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Esponeva di essere docente idonea all'insegnamento della religione cattolica e di aver prestato servizio a tempo determinato, in assenza di esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, sin dall'anno scolastico 2005/2006, con contratti a termine annuali. Riferiva che, questo Tribunale, con sentenza n. 210/2021, aveva già accertato l'abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi sino all'a.s. 2019/2020, riconoscendole, a tale titolo, un risarcimento del danno pari a 12 mensilità. Esponeva che, nonostante tale precedente giudiziale, il avesse CP_1 continuato a conferirle ulteriori contratti a termine annuali per l'insegnamento della religione cattolica, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025. Allegava che i suddetti contratti fossero stati stipulati in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente e su posti di fatto vacanti e di essere in possesso di un titolo valido all'insegnamento. Lamentava, quindi, che il , nella CP_1 veste di datore di lavoro, avesse abusato del contratto a termine, per soddisfare un fabbisogno di personale permanente.
Rammentava, quindi, la specifica disciplina applicabile agli insegnanti di religione cattolica, denunciando nuovamente la violazione, da parte del , dell'obbligo CP_1 legale di indire periodici concorsi. In diritto, deduceva l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Richiamato il disposto della l. n. 107/2015, ricordava quanto statuito dalla sentenza della CGUE del
2 26.11.2014 ( e altri) e le successive decisioni della Corte costituzionale n. Per_1
187/2016 e della Corte di cassazione n. 22552/2016, rilevando che la ricorrente aveva stipulato contratti a termine su posti vacanti, per oltre 36 mesi, come avrebbe potuto evincersi dall'identità dell'istituto e della disciplina insegnata. Richiamava la giurisprudenza europea e nazionale circa l'insussistenza di ragioni oggettive per giustificare la reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti di religione cattolica. Domandava il risarcimento del danno, da quantificarsi ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, come statuito da Cass., 5072/2016.
Si costituiva il , con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 10.11.2025. Evidenziava la specialità della normativa riguardante gli insegnanti di religione cattolica, derivante dai dalla successiva revisione e dall'accordo tra Controparte_3
l'autorità scolastica italiana e la C.E.I. sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Ricordava, in particolare, il peculiare sistema di reclutamento, che prevedeva, tra l'altro, il potere dell'ordinario diocesano di compiere verifiche anche annuali sull'idoneità del docente. Contestava, sul piano risarcitorio, l'applicazione del novellato art. 36 comma 5, d.lgs. n. 165/2001, rilevando la sua irretroattività ai sensi dell'art. 11 delle Preleggi e richiamando la giurisprudenza (Cass. n. 16889/2025) che ne inibisce l'applicazione ai contratti già esauriti o ancora in corso alla data del 17.9.2024. Sosteneva dunque che, ratione temporis, dovrebbe continuare a trovare applicazione l'art. 28 d.lgs. n. 81/2015. Evidenziava, inoltre, che il aveva indetto Controparte_1 delle procedure concorsuali straordinarie e ordinarie su base regionale, per titoli ed esami, riservate agli insegnanti di religione cattolica, per l'accesso ai ruoli regionali e quindi alla stabilizzazione dell'impiego. A tal proposito, produceva il bando relativo alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria, di cui al decreto MIM n. 1327 del 29.05.2024 e il bando relativo alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto MIM n. 1328 del 29.05.2024. Affermava, pertanto, che le recenti misure adottate dall'Amministrazione resistente per il reclutamento e l'immissione in ruolo dei docenti di religione precari avrebbero dovuto ritenersi idonee a sanare il presunto illecito comunitario lamentato dalle parti ricorrenti, rendendo così prive di fondamento le domande di risarcimento del danno avanzate dalle stesse. Eccepiva, inoltre, la decadenza dalla possibilità di far valere l'illegittimità dei contratti per mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, richiamando la giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia UE. Affermava, altresì, il principio di unicità del risarcimento, osservando che l'indennità ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015 può essere liquidata una sola volta in relazione
3 alla successione dei contratti nel loro complesso, e non per singoli contratti. Contestava, dunque, la domanda risarcitoria in ragione del fatto che la ricorrente era già stata beneficiaria di 12 mensilità a titolo di risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, chiedendo in subordine la declaratoria di cessata materia del contendere e, in via ulteriormente subordinata, l'applicazione dei criteri di cui all'art. 28 d.lgs. n. 81/2015.
All'udienza odierna, sentite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza proposta dal Ministero convenuto, dal momento che, in questa sede, non viene impugnata l'apposizione del termine al singolo contratto di lavoro, ma l'abusiva reiterazione di più contratti. Tale fattispecie era già disciplinata dall'art. 5 del d. lgs. n. 368/2001, non richiamato dall'art. 32, comma 4, lett. a) l. n. 183/2010.
Stante il condiviso principio per cui le norme decadenziali sono speciali e come tali, soggette a interpretazione restrittiva, non sussiste, in casi come il presente, alcun onere di impugnazione dei singoli contratti a tempo determinato, fatta salva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. 2. Le questioni giuridiche, controverse in causa, relative al dedotto abuso della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, sono state, ormai da tempo, risolte da Cass., sez. lav., 7.11.2016, n. 22556, la cui motivazione, a cui il Tribunale aderisce, deve intendersi integralmente richiamata in questa sede, ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. La Corte ha precisato che “"La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. 119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi". 120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
4 lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. (…) 124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016”.
Con specifico riguardo agli insegnanti di religione cattolica, vanno condivise le considerazioni della Corte d'appello di Firenze, nella sentenza del 18.6.2019 (causa r.g. n. 395/2018): “Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione – sorretto sia nella fase genetica che in quella funzionale dal gradimento dell'Autorità ecclesiastica - è oggi regolato dalla L. n. 186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, disciplinando l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami, e limitando al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire con contratti a tempo indeterminato. La stessa legge, poi, ha istituito una sorta di riserva (del residuo 30% dei posti) da assegnare
“mediante contratto di incarico annuale”, qui dovendosi tener conto di una peculiarità del settore che consiste nel riconoscimento di un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata del servizio (il che, secondo il appellato, CP_1 avvicina sensibilmente la categoria degli assunti per incarico a quella degli assunti in ruolo). Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, dovrebbero risiedere nella necessità di adeguamento flessibile del corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, a loro volta legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. Tuttavia, la prima circostanza è senz'altro comune agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità del nostro settore. La sua eventuale rilevanza è stata già scrutinata dalla giurisprudenza richiamata in premessa e, dunque, non è significativa al fine di qualificare l'abuso. La seconda circostanza è, invece, una apprezzabile peculiarità, poiché il numero degli insegnanti di religione si conforma al numero delle scelte e certamente dipende anche dagli attuali flussi migratori destinati a rendere incerto il numero dei docenti di religione cattolica da impiegare anno per anno. Vi è, poi, come è noto, una terza specificità che si concretizza nel gradimento dell'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale - potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione del rapporto. Ma anche questa circostanza, sulla quale molto insiste l'Avvocatura pubblica, non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, perché essa è comune ad entrambi i tipi
5 contrattuali (a termine ed a tempo indeterminato) che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica. Le variazioni demografiche, pertanto, ed il c.d. gradimento dell'autorità ecclesiastica sono circostanze neutre rispetto al problema di causa. Può, allora, affermarsi che la previsione normativa che, con fonte primaria, regola la riserva del 30% di posti non di ruolo, abbia come sua giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una quota del fabbisogno al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni oggettive (è, infatti, ipotizzabile che si sia mosso dalla constatazione che il 70% - più o meno - degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi dell'insegnamento di religione). Questo, tuttavia, autorizza l'uso del contratto a termine, ma non l'abuso. Sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato (nel lavoro pubblico come nel lavoro privato, e nonostante l'espansione del tipo contrattuale realizzata con i più recenti interventi normativi). Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la nota definizione che è stata data dalla CGCE (sentenza 26 novembre 2014, )”. Per_1
È, poi, il caso di rammentare che la Corte di giustizia ha escluso che le peculiarità del sistema di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica italiani possano giustificare, di per sé, ragione oggettiva per derogare al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (cfr. CGUE, sentenza del 13.1.2022, in causa C-282/19).
3. Ciò premesso, le circostanze fattuali della causa sono state concordemente riferite dalle parti e risultano documentalmente dimostrate dalla produzione dello stato matricolare della ricorrente (doc. 1 ric.). Da esso si evince che la ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2024/2025, è stata titolare di incarichi annuali su posti in organico di diritto, protrattisi fino al 31.8. Il non ha allegato alcuna ragione, diversa dalla specialità della normativa CP_1 sugli insegnanti di religione cattolica, a fondamento di esigenze di natura temporanea, che giustifichino l'apposizione del termine al contratto di lavoro, benché stipulato su posti in organico di diritto.
4. Quanto all'avvenuta indizione di procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che “il principio dell'inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti;
in caso di concorsi riservati la reiterazione del contratto a termine opera
6 come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola. Questa Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: "Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine" (Cass. n. 14815/2021)” (Cass., sez. lav., 15.12.2023, n. 35145, alla cui motivazione, che esprime un orientamento ormai consolidato, deve farsi rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In riferimento a entrambe le procedure concorsuali a cui la ricorrente avrebbe potuto partecipare (bandi sub docc.
2-3 conv.), va escluso che l'assunzione costituisca effetto diretto e immediato dell'abuso. È vero che tra i requisiti di entrambi i concorsi vi è quello di aver svolto almeno tre anni di servizio a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica, è anche vero che detto servizio è computato anche per soggetti in relazione a cui non può discorrersi di abuso del contratto a termine, per esempio, i supplenti in sostituzione di personale assente.
In secondo luogo, decisivamente, entrambi i bandi prevedono il superamento di una prova selettiva orale (art. 6), riguardante discipline didattiche-pedagogiche, ordinamento scolastico e lingua inglese, sicché l'assunzione non dipende soltanto e direttamente dall'abuso, ma anche dalla dimostrazione, da parte degli interessati, di adeguate professionalità e competenze.
Se ciò è senz'altro conforme al principio costituzionale del concorso per l'accesso all'impiego pubblico e alla necessità che l'assunzione di lavoratori adibiti a compiti di notevole importanza sociale sia preceduta da un esame, una siffatta immissione in ruolo non costituisce, secondo i principi richiamati, misura risarcitoria adeguata per superare l'abuso dei contratti a tempo determinato. 5. Venendo, ora, alle conseguenze del riconosciuto abuso nella reiterazione dei contratti a termine, si deve innanzitutto osservare che la ricorrente, nelle proprie conclusioni, ha domandato il risarcimento del danno, da liquidarsi secondo i criteri di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Possono, quindi, tralasciarsi considerazioni, che vadano oltre il mero richiamo alla già citata giurisprudenza della S.C., che ha condivisibilmente escluso l'operatività di qualsiasi forma di tutela reale nella fattispecie in esame. Anche in punto di quantificazione del danno, il Tribunale non può non richiamare gli argomenti contenuti nella motivazione di Cass., sez. lav., 7.11.2016, n. 22556, la quale, sul punto, ha fatto rinvio al seguente principio di diritto, stabilito da Cass., sez.
7 un., 15.3.2016, n. 5072: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C- 50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”. In assenza di specifiche allegazioni e prove circa un danno ulteriore, il risarcimento va, dunque, limitato a quello presunto dalla legge e commisurato ai sensi dell'abrogato art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, oggi ripreso, senza sostanziali modifiche sul punto, dall'art. 28, comma 2, d. lgs. n. 81/2015. Tale risarcimento è espressamente definito onnicomprensivo dalla legge. Deve, poi, darsi atto che è intervenuta la disposizione di cui all'art. 12, d.l. n. 131/2024, a norma del quale “All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Non è fondata la tesi del , per cui tale disposizione sarebbe applicabile CP_1 solo ai contratti abusivamente conclusi dopo la sua entrata in vigore: da un lato, tale limite non è stato previsto dalla legge stessa, dall'altro, occorre considerare che essa è stata approvata con decretazione d'urgenza, per porre rimedio immediato a una situazione di contrasto dell'ordinamento con quello europeo. Per la quantificazione del danno presunto, stante l'estrema difficoltà della sua prova (d'altronde, riconosciuta dalla stessa decisione delle S.U. appena citata) deve necessariamente farsi ricorso al criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., tenuto conto dei criteri di commisurazione di cui all'art. 8, l. n. 604/66, richiamati dalla legge e quindi “al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”. A tale fine, devono considerarsi le rilevantissime dimensioni del datore di lavoro, quanto ai dipendenti occupati, ma anche che egli ha agito in buona fede, applicando normative di legge, sia pure problematiche sotto il profilo della reiterazione dei contratti a termine e attingendo a graduatorie, predisposte secondo criteri vincolanti.
8 Alla luce di tali considerazioni e al fine di valorizzare altresì il criterio dell'anzianità di servizio, previsto dalla più recente normativa citata, stimasi equo condannare il convenuto al risarcimento del danno in misura pari a tre CP_1 mensilità di retribuzione per ogni anno di reiterazione del contratto a termine oltre i 36 mesi, fermi restando i limiti minimo e massimo di legge. Al fine di tenere altresì conto del fatto che la ricorrente ha già ottenuto un risarcimento, per periodi più risalenti, quello da concedersi in questa sede si commisura in sei mensilità della retribuzione di riferimento nell'ultimo anno scolastico in cui la ricorrente ha prestato servizio, secondo le risultanze in atti (2024/2025).
6. Non può essere accolta l'eccezione sollevata dal convenuto, con cui si CP_1 sostiene che la ricorrente non avrebbe diritto ad alcun ulteriore risarcimento per il periodo 2020/2021 – 2024/2025, poiché già beneficiaria, in forza della sent. n. 210/2021 pronunciata da questo Tribunale, di una somma pari a 12 mensilità a titolo di risarcimento. L'assunto si fonda sull'idea che l'indennità prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 81/2015 avrebbe natura “unitaria” e dovrebbe, pertanto, essere corrisposta una sola volta, senza possibilità di erogare somme per periodi successivi. Tale ricostruzione non può essere condivisa. Il riconoscimento e la sanzione stabilita in relazione a un abuso non impedisce, invece, il riconoscimento di un ulteriore risarcimento, qualora l'Amministrazione dia vita, in un momento successivo, a una distinta e autonoma successione di contratti caratterizzati dagli stessi elementi di illegittimità. Le annualità oggetto del presente giudizio costituiscono, in effetti, una sequenza differente e temporalmente successiva rispetto a quella esaminata nella sent. 210/2021, sicché l'eventuale abuso deve essere autonomamente accertato e autonomamente risarcito.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, compreso nello scaglione da 5.201 a 26.000 euro, della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.150, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna il
[...]
al risarcimento del danno, a favore di Controparte_1 Pt_2
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[...] , in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il Pt_1 calcolo del TFR, percepita nell'anno scolastico 2024/2025; 2) condanna il alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 2.150, Parte_1 oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore degli Avv. Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e WA Miceli, in solido. Così deciso il 20.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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