TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 2554
TAR
Decreto cautelare 3 novembre 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2024
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 13 L. Reg. n. 2/2020 per applicazione della normativa a "nuova apertura"

    La Corte ha ritenuto che l'attività della ricorrente costituisca una "nuova apertura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i) della L. Reg. n. 2/2020, poiché non vi è subentro o continuità aziendale con il precedente operatore. L'interpretazione letterale e la ratio della norma supportano questa qualificazione, volta a evitare elusioni della normativa sulle distanze.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria nella misurazione della distanza

    La distanza è stata accertata tramite verificazione disposta dal TAR e svolta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha attestato una distanza di 123 metri, inferiore al limite legale. La Corte ritiene che il criterio della misurazione pedonale debba essere interpretato in modo elastico, considerando la realtà effettuale e il percorso ordinariamente praticabile da un pedone.

  • Rigettato
    Qualificazione della chiesa come luogo sensibile

    La Corte ritiene che la chiesa, in quanto luogo di culto, rientri nella definizione di "luogo sensibile" ai sensi della normativa regionale, indipendentemente dalla sua posizione decentrata o dalla frequenza delle funzioni religiose.

  • Rigettato
    Sproporzione dell'azione amministrativa e violazione art. 21 nonies L. n. 241/1990

    Le misure alternative previste dall'art. 13, comma 2, della L. Reg. n. 2/2020 si applicano solo agli esercizi già in funzione alla data di entrata in vigore della legge. Il provvedimento di autotutela è stato adottato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e ha correttamente bilanciato gli interessi pubblici e privati, considerando che il contratto di locazione e i lavori sono stati effettuati prima del rilascio del titolo autorizzativo.

  • Rigettato
    Presupposto dell'illegittimità dell'atto amministrativo

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 2554
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2554
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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